Vedi L.R.
15/2021 art. 8.
La
l.r.
26/2020 art, 18
: Il fabbisogno di posti per le RSA e i Centri diurni,Il fabbisogno di
posti per le RSA e i Centri diurni, sono incrementati in misura pari a
consentire alle strutture autorizzate di poter completare l’accreditamento e la
contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati incompleti nei diversi atti
di ricognizione approvati dalla Giunta regionale per carenza di fabbisogno
distrettuale e provinciale.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 2450 del 21/12/2018 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ART.
1
FINALITA’
Il
presente Regolamento individua il fabbisogno, disciplina l’autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio, individua i requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio, individua gli
ulteriori requisiti per l’accreditamento, nonchè i criteri di eleggibilità degli
assistiti che possono accedere alle seguenti strutture territoriali:
•
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili;
•
Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.
ART. 2
RESIDENZA
SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) PER DISABILI
La
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili è istituita al fine di
semplificare e rendere agevole l’accesso di persone disabili in strutture
residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali, socio-riabilitative e tutelari.
La
RSA disabili eroga prestazioni in nuclei specializzati (nucleo di assistenza
residenziale di mantenimento) a persone con disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali stabilizzate.
Il
nucleo di assistenza residenziale di mantenimento eroga trattamenti
socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue,
erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa
intensità a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate,
in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che non necessitano di prestazioni
sanitarie complesse nei Presidi di Riabilitazione, ma che richiedono un alto
grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale
e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di
condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono
far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non
possono essere assistite a domicilio.
La
degenza è finalizzata al mantenimento clinico-funzionale degli ospiti. L’accesso
al nucleo di assistenza residenziale di mantenimento avviene tramite valutazione
da parte dell’unità di valutazione multidimensionale della competente ASL
mediante utilizzo di sistema di valutazione SVAMDI.
La
durata della degenza non è preordinata.
Il
nucleo di assistenza residenziale di mantenimento
è composto da 20 posti letto.
In
considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla
gravità delle condizioni degli ospiti, le RSA disabili possono articolarsi in
nuclei, differenziati in base alla tipologia degli ospiti.
Sono
istituite due tipologie di nuclei di assistenza residenziale di mantenimento:
tipo A e tipo B.
Il
nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A ospita disabili in
condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare.
I
trattamenti di mantenimento e lungoassistenza in regime residenziale nel nucleo
di tipo A sono a carico del Servizio sanitario regionale per una quota pari al
70 per cento della tariffa giornaliera.
Il
nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B ospita disabili che
richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare o disabili privi di
sostegno familiare. I trattamenti di mantenimento e lungoassistenza in regime
residenziale nel nucleo di tipo B sono a carico del Servizio sanitario regionale
per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
Al
nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A e B
si accede:
1)
con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del
paziente, previa redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
•
del MMG;
•
del Medico dell’Unità Operativa ospedaliera per acuti o di Riabilitazione e
Lungodegenza che dimette
2)
il paziente; per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di
comunità o da altra struttura territoriale di diverso livello assistenziale con
preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS ove ha residenza il
paziente su prescrizione-proposta del MMG.
Si
può accedere ai nuclei di mantenimento della RSA disabili se sussiste il bisogno
assistenziale di trattamenti di lungoassistenza e il paziente è in condizioni
cliniche stabilizzate.
La
presa in carico del paziente deve essere concordata e comunicata dalla
struttura, entro 5 giorni lavorativi, all’Area Socio Sanitaria della ASL nella
quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio
del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria della ASL di residenza del
paziente. Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del
paziente l’avvenuta presa in carico. Resta impregiudicata l’attività di verifica
dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente competente sui
trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe).
La
durata del trattamento
residenziale di mantenimento per trattamenti di lungoassistenza è fissata in
base alle condizioni dell’assistito, così come indicato nel PAI redatto
dall’UVM, e può essere soggetto a proroga. Al termine del percorso di
trattamento assistenziale di mantenimento, in assenza di proroga per l’ulteriore
permanenza nel nucleo e persistendo il bisogno del paziente di assistenza,
questi sarà trasferito in altro setting assistenziale appropriato,
preferibilmente di tipo domiciliare, dietro nuova valutazione da parte
dell’UVM.
La
richiesta di proroga per l’ulteriore permanenza nei nuclei di mantenimento di
RSA disabili deve essere preventivamente autorizzato dall’UVM del DSS nel quale
insiste la struttura erogante. A tal fine la struttura che ha in carico il
paziente, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza, notifica
inderogabilmente la richiesta di proroga alla UVM del DSS nel quale insiste la
struttura erogante, all’Area Socio Sanitaria della ASL nella quale insiste la
struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
assistenziale, all’Area Socio Sanitaria della ASL di residenza del paziente.
L’UVM
del DSS nel quale insiste la struttura erogante provvede alla valutazione della
richiesta di prosecuzione del trattamento e a comunicare, in caso di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente, all’Area Socio
Sanitaria della ASL nella quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente. Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento in regime di
proroga.
Analoga
procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s’intende
tacitamente accordata. Resta impregiudicata l’attività di verifica
dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente competente sui
trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica
dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo di proroga tacitamente
accordato.
Si
precisa che per l’accesso ai nuclei di assistenza residenziale di mantenimento
di tipo A e B per disabili l’UVM si integra o coordina con il Dipartimento di
Riabilitazione della ASL competente per l’elaborazione del PRI al fine della
condivisione del percorso riabilitativo del paziente.
ART. 3
CENTRO
DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI
Il
centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili è una struttura
socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata al recupero e al mantenimento delle
abilità funzionali residue e dei livelli di autonomia della persona e al
sostegno della famiglia.
Il
centro è destinato a soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
stabilizzate, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che
necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario.
Il
Centro diurno per disabili eroga trattamenti di lungoassistenza, recupero e
mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo, a persone disabili
con bassa necessità di tutela sanitaria.
Il
centro deve, in ogni caso, organizzare:
–
attività educative indirizzate all’autonomia;
–
attività di socializzazione ed animazione;
–
attività espressive, psico-motorie e ludiche;
–
attività culturali e di formazione;
–
prestazioni sociosanitarie e riabilitative.
Deve,
altresì, assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle
funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale
(igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli
orari di apertura.
L’accesso
al Centro diurno disabili avviene tramite valutazione da parte dell’unità di
valutazione multidimensionale della competente ASL mediante utilizzo di sistema
di valutazione SVAMDI.
La
durata della degenza non è preordinata.
I
trattamenti dimantenimento e lungoassistenza in regime semiresidenziale sono a
carico del Servizio sanitario regionale per una quota pari al 70 per cento della
tariffa giornaliera.
Il
Centro diurno disabili è organizzato in nuclei di 30 posti. Ogni Centro diurno
può essere autorizzato all’esercizio per un massimo di 30 posti.
Il
Centro diurno per disabili assicura l’apertura e l’erogazione dei servizi
previsti per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì
al sabato, esclusi i giorni festivi da calendario, per un massimo di 280 giorni
all’anno. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà essere di
3 o 6 accessi alla settimana, in base a quanto definito nel PAI.
Al
Centro diurno per disabili si accede con preventiva autorizzazione rilasciata
dalla UVM del DSS di residenza del paziente, previa redazione del PAI:
•
su prescrizione-proposta del MMG;
•
per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità o da
altra struttura
territoriale
di diverso livello assistenziale con preventiva autorizzazione rilasciata dalla
UVM del DSS ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG. La
presa in carico del paziente deve essere concordata e comunicata dalla
struttura, entro 5 giorni lavorativi, all’Area Socio Sanitaria della ASL nella
quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio
del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria della ASL di residenza del
paziente. Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del
paziente l’avvenuta presa in carico. Resta impregiudicata l’attività di verifica
dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente competente sui
trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe). La non frequenza immotivata del
centro per periodi superiori ai 10gg. consecutivi equivale alla dimissione
volontaria
La
durata del trattamento
semiresidenziale di mantenimento per trattamenti di lungoassistenza è fissata
in
base alle condizioni dell’assistito, così come indicato nel PAI redatto
dall’UVM, e può essere soggetto a proroga. Al termine del percorso di
trattamento assistenziale di mantenimento, in assenza di proroga per l’ulteriore
permanenza nel nucleo e persistendo il bisogno del paziente di assistenza,
questi sarà trasferito in altro setting assistenziale appropriato,
preferibilmente di tipo domiciliare, dietro nuova valutazione da parte dell’UVM.
La
richiesta di proroga
per l’ulteriore permanenza nel nucleo semiresidenziale di mantenimento di Centro
diurno deve essere preventivamente autorizzato dall’UVM del DSS nel quale
insiste la struttura erogante.
A
tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 30 giorni lavorativi
prima della scadenza, notifica inderogabilmente la richiesta di proroga alla UVM
del DSS nel quale insiste la struttura erogante, all’Area Socio Sanitaria della
ASL nella quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del
monitoraggio del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria della ASL di
residenza del paziente.
L’UVM
del DSS nel quale insiste la struttura erogante provvede alla valutazione della
richiesta di prosecuzione del trattamento e a comunicare, in caso di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente, all’Area Socio
Sanitaria della ASL nella quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio del percorso assistenziale, all’Area Socio Sanitaria
della ASL di residenza del paziente. Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento in regime di
proroga.
Analoga
procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s’intende
tacitamente accordata. Resta impregiudicata l’attività di verifica
dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente competente sui
trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica
dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo di proroga tacitamente
accordato.
Si
precisa che, per l’autorizzazione all’ingresso nel Centro diurno disabili, l’UVM
si integra o coordina con il Dipartimento di Riabilitazione della ASL competente
per l’elaborazione del PRI al fine della condivisione del percorso riabilitativo
del paziente.
ART. 4
REQUISITI
STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI E IL CENTRO
DIURNO
SOCIO
EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI
La
RSA e il Centro diurno per disabili devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalle vigenti leggi in materia di:
-
protezione antisismica;
-
protezione antincendio;
-
protezione acustica;
-
sicurezza elettrica e continuità elettrica;
-
sicurezza antinfortunistica;
-
igiene dei luoghi di lavoro;
-
protezione dalle radiazioni ionizzanti;
-
eliminazione delle barriere architettoniche;
-
smaltimento dei rifiuti;
-
condizioni microclimatiche;
-
materiali esplodenti.
In
merito a tali requisiti si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme
nazionali, regionali, locali e, per la prevista parte di competenza, alle
disposizioni internazionali.
ART. 5
REQUISITI
MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA
DISABILI
5.1
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA
Standard
dimensionali e strutturali
Gli
standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo
presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in
quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni
specifiche:
a)
la superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in un minimo mq
40 per ospite;
b)
per le camere (bagno escluso):
minimo mq 12 per una
persona;
minimo mq 18 per due
persone;
c)
le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo
complessivo di 40 mq per ospite di cui alla precedente lettera a);
d)
nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure
in difetto entro il 15% degli standard di riferimento.
Le
porte
devono possedere caratteristiche tali da limitare l’ingombro durante l’apertura
(P. es. porte scorrevoli, rototraslanti..). Le porte di accesso a camere, bagni
o ambienti con spazi di manovra ridotti devono aprire verso l’esterno anche per
consentire il soccorso a pazienti in caso di caduta. Quando la porta apre verso
vie di fuga o uscite di emergenza il senso di apertura deve essere verso
l’esodo. La luce netta della porta deve essere di misura tale da consentire il
passaggio di letti con ruote, barelle doccia e carrozzine.
I
pavimenti
devono avere una superficie antisdrucciolo e non presentare dislivelli,
asperità, sconnessioni e gradini nelle aree utilizzate dai degenti. Nelle aree
di transito comuni a degenti e visitatori eventuali dislivelli devono essere
eliminati con brevi rampe a bassa pendenza (max 4-5%).
I
corridoi
devono avere larghezza sufficiente per consentire il transito di carrozzine o
barelle e comunque dimensioni e caratteristiche adeguate all’esodo in situazioni
di emergenza.
I
percorsi esterni
non devono presentare buche o sporgenze che li ingombrino così da rendere sicuro
il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Area
abitativa
Devono
essere presenti camere da 1 o 2 letti. All’interno di ogni camera deve essere
garantita:
-
la privacy degli ospiti, anche attraverso l’impiego di divisori mobili,
l’accesso e il movimento delle carrozzine, l’uso dei sollevatori e il passaggio
delle barelle;
-
a ciascun posto letto, l’accessibilità contemporanea di due operatori per lato,
onde garantire le necessarie manovre assistenziali, nonché la possibilità di
trasferimento dei pazienti sia su carrozzina che barella;
-
la presenza di bagno attrezzato per la non autosufficienza, con possibilità di
accesso e rotazione completa delle carrozzine e sollevatore, dotato di
lavandino, wc con doccino, doccia a pavimento o vasca;
-
la presenza di un armadio porta abiti e di un mobile basso (con funzione di
comodino, scarpiera) per posto letto. Gli arredi devono essere compatibili con
la patologia del paziente;
-
TV.
Servizi
di nucleo
I
seguenti servizi possono servire anche diversi nuclei:
•
locale soggiorno/TV/spazio collettivo;
•
sala da pranzo anche plurinucleo;
•
angolo cottura;
•
locale di servizio per il personale con annessi servizi igienici;
•
un bagno assistito per immersione totale in posizione supina (dovranno essere
garantiti spazi idonei a consentire le manovre al personale di assistenza);
•
locale deposito biancheria pulita (articolato per piano per nuclei presenti su
più piani);
•
locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle (articolato per
piano per nuclei presenti su più piani);
•
locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, etc.
(articolato per piano per
nuclei
presenti su più piani);
•
locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero.
Area
destinata alla valutazione e alle terapie
Tale
area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della
struttura, può servire anche diversi nuclei. Devono essere previsti:
•
ambulatorio o studio medico attrezzato per visite e valutazioni specifiche di
minimo mq 12;
•
locale per l’erogazione delle attività specifiche di riabilitazione;
•
palestra con attrezzature e presidi necessari per le specifiche attività
riabilitative previste;
•
locale per l’attività infermieristica.
Area
della socializzazione
Tale
area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della
struttura, può servire anche diversi nuclei. Devono essere presenti:
•
servizi per l’assistenza religiosa e relativo locale;
•
locale bar (in alternativa distributori automatici di alimenti e bevande);
•
soggiorno polivalente;
•
bagni per i visitatori, di cui almeno uno accessibile alle persone con
disabilità;
•
ove possibile aree verdi attrezzate, e accessibili alle persone con disabilità,
all’interno del complesso.
L’area verde è obbligatoria
per le strutture di nuova realizzazione.
Servizi
a richiesta dell’utenza
•
locali per servizi al degente (es.: barbiere, parrucchiere, podologo);
•
possibilità di servizio lavanderia esterno;
Aree
generali e di supporto
Tale
area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della
struttura, può servire anche diversi nuclei.
Devono
essere previsti:
•
ingresso con portineria, posta, telefono;
•
uffici amministrativi con archivio per la documentazione clinica e
amministrativa;
•
Sala riunioni;
•
cucina, dispensa e locali accessori (se il servizio è appaltato all’esterno un
locale per lo sporzionamento);
•
lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato all’esterno locali per lo
stoccaggio);
•
servizio di pulizia (se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo
stoccaggio attrezzi e materiale vario);
•
magazzini;
•
camera ardente con sala dolenti;
•
parcheggio per motoveicoli all’interno del complesso fruibile dai visitatori
realizzato ed autorizzato nel rispetto della normativa vigente di settore. In
alternativa, laddove possibile, è permesso l’utilizzo di parcheggi pubblici o
privati in convenzione con la struttura per la sosta dei motoveicoli
appartenenti ai visitatori.
Tutti
i corridoi e le scale devono essere forniti di corrimano.
In
caso di strutture a più piani, deve essere presente almeno un ascensore. Le
dimensioni dell’ascensore devono essere tali da garantire l’accesso almeno ad
una carrozzina e un operatore, e comunque tali da garantire l’accesso di una
barella/lettiga.
5.2
REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI PER LE RSA disabili
Tutti
gli ambienti delle varie aree e servizi (area abitativa, servizi di nucleo, area
destinata alla valutazione e alle terapie, area della socializzazione, aree
generali e di supporto) devono essere dotati di impianto di riscaldamento e di
condizionamento.
In
ogni struttura è presente e accessibile il carrello per la gestione delle
emergenze/urgenze, completo di defibrillatore, saturimetro, materiale per
l’assistenza respiratoria [pallone AMBU (Assistant Manual Breathing Unit),
maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro, fonendoscopio, laccio
emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto intervento
previsti dalla normativa vigente.
Devono
essere presenti:
-
letti elettrici articolati ad altezza variabile con sponde e ruote (per tutti i
posti letto residenza);
-
materassini antidecubito;
-
cuscini antidecubito in misura non inferiore ad ¼ dei posti letto della
struttura;
-
sistema di chiamata/allarme;
-
sollevatori pazienti elettrici con diverse tipologie di imbragature;
-
carrozzine;
-
apparecchi per aerosolterapia;
-
broncoapiratori / bronco-aspiratori portatili con sistema a batteria
ricaricabile;
-
almeno n. 2 poltroncine doccia
-
disponibilità di gas medicali.
5.3
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI PER LE RSA DISABILI
Il
ruolo di Responsabile sanitario della struttura è affidato a un medico
possibilmente specialista in riabilitazione. Per medico specialista in
riabilitazione si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e
riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in
discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative
concorsuali, l’accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione,
ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che,
come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad
attività riabilitative così come individuate dal presente regolamento.*
*cfr.
Documento “Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
In
caso di assenza o d’impedimento temporanei le funzioni del Responsabile
sanitario vengono assunte da un altro medico con le stesse caratteristiche
professionali.
Il
Responsabile sanitario della RSA disabili deve garantire la presenza per almeno
6 ore settimanali per nucleo da 20 posti letto.
Il
medico cui è affidata la direzione sanitaria:
-
garantisce la formulazione e l’applicazione del regolamento interno;
-
risponde della idoneità del personale, delle attrezzature e degli impianti;
-vigila
sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla efficienza e
sicurezza dello strumentario e dei locali, sulla validità e corretta
applicazione delle metodologie in uso;
-
vigila sulla gestione dei farmaci;
-
vigila sul rispetto delle norme che regolamentano le incompatibilità del
personale;
-
garantisce la regolare presenza del personale;
-è
responsabile del rispetto del PAI definito dall’UVM competente per ciascun
paziente e della sua regolare erogazione;
-è
responsabile della registrazione delle cartelle cliniche degli ospiti, del loro
aggiornamento periodico e dell’archiviazione;
-
vigila sull’aggiornamento formativo dell’équipe della struttura.
Tutto
il personale operante nella RSA è in possesso delle necessarie qualificazioni
professionali e di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Il personale operante
nella struttura deve essere garantito, in termini numerici (equivalente a tempo
pieno) per ciascuna figura professionale, nel rispetto della normativa nazionale
e regionale vigente. Il personale operante nella struttura deve avere un
rapporto lavorativo di tipo subordinato (tempo indeterminato e determinato) alla
diretta dipendenza del titolare della struttura. Il ricorso a contratti a tempo
determinato è possibile fino ad un massimo del 20% rispetto al totale del
personale in organico, ivi compreso il ricorso a contratti a tempo determinato
per sostituzioni di personale a seguito di congedi per maternità, aspettativa o
malattia. In caso di assenza superiore a 15 giorni di personale con diritto alla
conservazione del posto di lavoro (maternità, infortunio, malattia, aspettativa)
è obbligatoria la sostituzione con personale di pari profilo professionale nel
rispetto del debito orario richiesto nella sezione “Requisiti specifici
organizzativi”. A parziale deroga di quanto innanzi ed esclusivamente per quanto
attiene il personale medico (responsabile sanitario e medici specialisti) è
consentito il rapporto di tipo libero professionale.
Al
legale rappresentante della RSA è fatto divieto di esternalizzare la gestione
della struttura a soggetti terzi. Tale divieto non si applica alle RSA a
titolarità pubblica, ovvero alle RSA di Aziende Sanitarie Locali, ai sensi
dell’art. 9 – bis del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. relativamente alle
sperimentazioni gestionali, e alle RSA di Comuni e di Aziende pubbliche di
servizi alla persona (ASP), in riferimento all’appalto del servizio di gestione
ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Le
uniche forme possibili di gestione esternalizzata riguardano il servizio mensa,
il servizio lavanderia e il servizio di pulizia. Il personale medico è composto
da medici possibilmente specialisti in riabilitazione. Per medico specialista in
riabilitazione si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e
riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in
discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative
concorsuali, l’accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione,
ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che,
come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad
attività riabilitative così come individuate dal presente
regolamento.*
*cfr.
Documento “Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
In
subordine, il personale medico può essere composto da medici inseriti nella
graduatoria regionale di medicina generale che non siano titolari di nessun
incarico in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e che non si trovino
in situazioni di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 17
dell’ACN medicina generale vigente.
La
struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla
competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per
ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il
titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il
debito orario.
Per
ogni utente è:
-
redatto il Piano Assistenziale Individuale;
-compilata
la cartella clinica che deve contenere i dati relativi al paziente (anagrafici,
operatori di riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il PAI, il dettaglio
delle attività effettuate da ciascun operatore, i risultati degli strumenti di
valutazione utilizzati, le verifiche con l’indicazione dei risultati raggiunti e
la motivazione della chiusura del programma; in cartella sono registrate le
eventuali assenze dell’utente dalla struttura, con la relativa motivazione.
L’organizzazione
garantisce all’ospite:
-prestazioni
di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto rapportati alle particolari
condizioni degli ospiti;
-il
rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza,
dell’individualità e delle convinzioni religiose;
-
la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni riabilitative;
-
prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
-prestazioni
diprevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del
tempo trascorso a letto;
-attività
di animazione, attività occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo
con l’ambiente familiare e sociale di origine; le autonomie e la partecipazione
familiare e sociale sono favorite utilizzando anche le risorse del contesto
territoriale in cui è ubicata la struttura, comprese le associazioni di
volontariato;
-prestazioni
per la cura personale (es.: barbiere, parrucchiere, lavanderia) a richiesta
degli ospiti e con oneri a carico degli stessi;
-E’
gradita l’assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi
assistenti religiosi a seconda della confessione degli ospiti.
Le
prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per immagini,
farmaceutiche, di assistenza protesica, di fornitura di dispositivi medici
monouso, le visite specialistiche e le prestazioni odontoiatriche, sebbene non
erogate dalla struttura, sono assicurate agli ospiti attraverso i servizi della
ASL.
Un
eventuale peggioramento delle condizioni cliniche del paziente che determini la
necessità di ricovero ospedaliero per acuzie determinerà l’attivazione del
servizio territoriale di emergenza.
La
struttura redige la carta dei servizi, da consegnare agli ospiti e ai familiari
di riferimento al momento dell’ingresso. Il documento deve specificare:
-
la mission;
-
la dotazione del personale con le rispettive attribuzioni/compiti;
-
le norme igienico sanitarie;
-
le finalità ed i metodi di cura/riabilitativi/assistenziali;
-l’organizzazione
della vita all’interno della struttura, con particolare riguardo sia agli orari
dei pasti e delle visite che alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli
amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;
-
l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni
erogate dal SSR;
-
le modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti per il miglioramento
della qualità della struttura.
È
garantita alla famiglia una adeguata informazione e partecipazione nonché
specifica formazione prima del rientro del paziente nel proprio ambiente di
vita.
Il
sistema di archiviazione delle cartelle cliniche deve consentire un rapido
accesso ai dati.
Le
strutture assolvono al debito informativo nei confronti della Regione, delle ASL
e delle UVARP anche attraverso l’adesione al Sistema Informativo per
l’Assistenza Residenziale, secondo modalità e tempistica definite a livello
regionale.
ART. 6
REQUISITI
MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO
DIURNO
SOCIOEDUCATIVO
E RIABILITATIVO PER DISABILI
Il
centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad
altre strutture fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna
struttura. E’ localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente
raggiungibile con mezzi pubblici.
6.1
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI
La
struttura deve, in ogni caso, garantire:
•
un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa riferimento
•
congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30
utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
•
zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il
ristoro, le attività di
socializzazione
e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
•
una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una
camera con n. 2 posti letto
per
il sollievo per la gestione delle emergenze;
•
autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in
caso di erogazione del servizio;
•
spazio amministrativo;
•
linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;
•
servizi igienici attrezzati:
-
2
bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;
-
3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla
ricettività preventiva uomini/ donne.
•
un servizio igienico per il personale.
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.
6.2
REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO per disabili
Il
ruolo di Responsabile sanitario del Centro diurno è affidato ad un medico
specialista in riabilitazione. Per medico specialista in riabilitazione si
intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed
equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini
per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l’accesso
professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo
in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa
concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività
riabilitative così come individuate dal presente regolamento.*
*cfr.
Documento “Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
In
caso di assenza o d’impedimento temporanei le funzioni del Responsabile
sanitario vengono assunte da un altro medico con le stesse caratteristiche
professionali.
Il
Responsabile sanitario del Centro diurno deve garantire la presenza per almeno 4
ore settimanali.
Il
medico cui è affidata la direzione sanitaria:
-
garantisce la formulazione e l’applicazione del regolamento interno;
-
risponde della idoneità del personale, delle attrezzature e degli impianti;
-
vigila sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla
efficienza e sicurezza dello strumentario e dei locali, sulla validità e
corretta applicazione delle metodologie in uso;
-
vigila sulla gestione dei farmaci;
-
vigila sul rispetto delle norme che regolamentano le incompatibilità del
personale;
-
garantisce la regolare presenza del personale;
-
è responsabile della predisposizione del PAI per ciascun paziente e della
regolare erogazione;
-
è responsabile della registrazione delle cartelle cliniche degli ospiti, del
loro aggiornamento periodico e dell’archiviazione;
-
vigila sull’aggiornamento formativo dell’équipe della struttura.
Tutto
il personale operante nel Centro diurno è in possesso delle necessarie
qualificazioni professionali e di idoneo titolo legalmente riconosciuto.
Il
personale operante nella struttura deve essere garantito, in termini numerici
(equivalente a tempo pieno) per ciascuna figura professionale, nel rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente. Il personale operante nella
struttura deve avere un rapporto lavorativo di tipo subordinato (tempo
indeterminato e determinato) alla diretta dipendenza del titolare della
struttura. Il ricorso a contratti a tempo determinato è possibile fino ad un
massimo del 20% rispetto al totale del personale in organico, ivi compreso il
ricorso a contratti a tempo determinato per sostituzioni di personale a seguito
di congedi per maternità, aspettativa o malattia. In caso di assenza superiore a
15 giorni di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro
(maternità, infortunio, malattia, aspettativa) è obbligatoria la sostituzione
con personale di pari profilo professionale nel rispetto del debito orario
richiesto nella sezione “Requisiti specifici organizzativi”. A parziale deroga
di quanto innanzi ed esclusivamente per quanto attiene il personale medico
(responsabile sanitario e medici specialisti) è consentito il rapporto di tipo
libero professionale.
Al
legale rappresentante del Centro diurno è fatto divieto di esternalizzare la
gestione della struttura a soggetti terzi. Tale divieto non si applica ai Centri
diurni a titolarità pubblica, ovvero ai Centri diurni di Aziende Sanitarie
Locali, ai sensi dell’art. 9 – bis del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. relativamente
alle sperimentazioni gestionali, e ai Centri diurni di Comuni e di Aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), in riferimento all’appalto del servizio
di gestione ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Le
uniche forme possibili di gestione esternalizzata riguardano il servizio mensa e
il servizio di pulizia. Il personale medico è composto da medici possibilmente
specialisti in riabilitazione. In subordine, il personale medico può essere
composto da medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale che
non siano titolari di nessun incarico in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale e che non si trovino in situazioni di incompatibilità e conflitto
d’interessi ai sensi dell’art. 17 dell’ACN medicina generale vigente.
La
struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla
competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per
ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il
titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il
debito orario. E’ fatto divieto di utilizzare il personale a servizio di più
nuclei, fatta esclusione per il raggiungimento del requisito del tempo pieno.
Per
ogni utente è:
-
redatto il Piano Assistenziale Individuale;
-
compilata la cartella clinica che deve contenere i dati relativi al paziente
(anagrafici, operatori di riferimento,diagnosi, valutazione sociale), il PAI, il
dettaglio delle attività effettuate da ciascun operatore, i risultati
deglistrumenti di valutazione utilizzati, le verifiche con l’indicazione dei
risultati raggiunti e la motivazione dellachiusura del programma; in cartella
sono registrate le eventuali assenze dell’utente dalla struttura, con la
relativa motivazione.
L’organizzazione
garantisce all’ospite:
-
prestazioni di tipo alberghiero comprendenti il vitto e uno spazio riposo
rapportati alle particolari condizioni degli ospiti;
-
il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza,
dell’individualità e delle convinzioni religiose;
-
la continuità dei rapporti sociali e della vita di
relazione;
- prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni riabilitative;
-
prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
-
attività di animazione, attività occupazionale, ricreativa di integrazione e di
raccordo con l’ambiente familiare e sociale di origine; le autonomie e la
partecipazione familiare e sociale sono favorite utilizzando anche le risorse
del contesto territoriale in cui è ubicata la struttura, comprese le
associazioni di volontariato;
La
struttura redige la carta dei servizi, da consegnare agli ospiti e ai familiari
di riferimento al momento dell’ingresso. Il documento deve specificare:
-
la mission; - la dotazione del personale con le rispettive attribuzioni/compiti;
- le norme igienico sanitarie;
-
le finalità ed i metodi di cura/riabilitativi/assistenziali;
-
l’organizzazione della vita all’interno della struttura, con particolare
riguardo sia agli orari dei pasti che alle modalità dei rapporti con la
famiglia, gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;
-
l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni
erogate dal SSR;
-
le modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti per il miglioramento
della qualità della struttura.
È
garantita alla famiglia una adeguata informazione e partecipazione nonché
specifica formazione prima del rientro del paziente nel proprio ambiente di
vita.
Il
sistema di archiviazione delle cartelle cliniche deve consentire un rapido
accesso ai dati.
Le
strutture assolvono al debito informativo nei confronti della Regione, delle ASL
e delle UVARP anche attraverso l’adesione al Sistema Informativo per
l’Assistenza Residenziale, secondo modalità e tempistica definite a livello
regionale.
ART. 7
REQUISITI
SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
7.1
REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER
DISABILI
Ai
requisiti previsti rispettivamente nell’art. 5.1 e 6.1 “Requisiti minimi
strutturali” sono richiesti i seguenti ulteriori
requisiti:
a) nel caso in cui il servizio di vitto
sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere
strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da
preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la
normativa vigente al fine di garantire un’adeguata e corretta gestione del
processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa,
ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
b) nel caso in cui il servizio di vitto
sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più
locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni,
dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura
(ove prevista), nonchè al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di
trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta
conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature
necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di
conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.).
7.2
REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI DELLE RSA DISABILI
Sono
confermati i requisiti descritti nell’art. 5.2 Requisiti minimi
tecnologici
7.3
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI DELLE RSA DISABILI
È
garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Piano Assistenziale
Individuale con gli specifici programmi e i tempi di realizzazione previsti, ivi
compresi la formazione del caregiver e la presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzione carico emozionale).
E’
garantita la presenza di:
medico
responsabile della struttura;
-
assistenti sociali;
-
infermieri;
-
terapisti della riabilitazione;
-
educatori professionali o terapisti occupazionali;
-
operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
La
RSA disabili che prepara e/o somministra pasti attraverso una gestione diretta o
affidamento esterno deve:
a)
adottare una tabella dietetica contenente indicazioni relative ai menù, alle
grammature, nonché alle tecniche di preparazione e cottura degli alimenti,
validata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL
territorialmente competente;
b)
avvalersi una figura professionale interna o esterna (Medico specialista in
Scienze dell’alimentazione, Dietista, Biologo Nutrizionista, Tecnologo
Alimentare) al fine di consentire alla direzione sanitaria la valutazione dello
stato nutrizionale dei pazienti e la definizione delle relative tabelle
dietetiche.
c)
Il personale addetto alla preparazione e/o somministrazione del vitto deve
essere formato, in relazione al tipo di attività svolta, sui temi della
sicurezza alimentare e della nutrizione per le persone disabili e delle diete
personalizzate da seguire in relazione alle differenti patologie.
Di
seguito è riportato lo standard organizzativo minimo distinto per RSA disabili
in condizioni di gravità -nucleo di tipo A e RSA disabili con moderato impegno
assistenziale o disabili privi di sostegno familiare -nucleo di tipo B.
7.3.1
Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza
residenzialedi mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità
Lo
standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale di n.1
nucleo da 20 posti letto. In presenza di un numero di nuclei superiori a 1, lo
standard di personale di un nucleo è moltiplicato per il numero di nuclei
autorizzati. In presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il
personale è rapportato al numero dei posti, fermo restando il rispetto della
presenza dell’infermiere professionale e dell’operatore socio sanitario
nell’arco delle 24 ore.
NUCLEO DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE
MANTENIMENTO
DI TIPO A PER PERSONE
DISABILI
GRAVI DA 20 POSTI LETTO |
CODICE
RD3 |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE
SANITARIO |
6 ore
sett. |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
3 |
OSS
H
24 |
5 |
FISIOTERAPISTA/LOGOPEDISTA |
18 ore
sett. |
EDUCATORE
PROFESSIONALE O TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
18 ore
sett. |
ASSISTENTE
SOCIALE |
4 ore
set |
Le
figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo
pieno
1unità
di medico = 38 ore sett.
1unità
di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove
sono indicate le ore, queste si intendono ore a
settimana
Il
personale riportato in tabella s’intende personale in organico, come rilevabile
dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.
La
struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro specialista dipendente o
convenzionato della ASL territorialmente competente secondo le specifiche
esigenze dei pazienti presenti. I professionisti sanitari della riabilitazione
devono essere in possesso di idoneo titolo ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre
1994 n. 741– D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742
– D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 –
D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 –
D.M. 27 luglio 2000) In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in
materia di professioni sociosanitarie.
Ferma
restando la dotazione organica relativa agli OSS, stabilita nella tabella di cui
innanzi in misura pari a n. 5 unità per ogni modulo da 20 posti letto, nelle
strutture con più moduli l’organico complessivo del personale OSS è utilizzato
in funzione delle necessità assistenziali unitarie della struttura assicurando
comunque la copertura durante il turno di notte di n. 1 OSS su 40 pazienti.
Oltre
allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere
garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di
BLSD durante il turno notturno all’interno della struttura. L’infermiere
professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti
ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente
presenti nella struttura.
Il
costo dell’infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella
struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della
determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di
mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo
relativo all’infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni
assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la
facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte
per nucleo.
7.3.2
Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza
residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno
assistenziale o disabili privi di sostegno familiare
Lo
standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale di n.1
nucleo da 20 posti letto. In presenza di un numero di nuclei superiori a 1, lo
standard di personale di un nucleo è moltiplicato per il numero di nuclei
autorizzati. In presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il
personale è rapportato al numero dei posti, fermo restando il rispetto della
presenza dell’operatore socio sanitario nell’arco delle 24 ore.
NUCLEO DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE
MANTENIMENTO
DI TIPO B PER PERSONE
DISABILI
NON GRAVI O PRIVI DEL SOSTEGNO
FAMILIARE
DA 20 POSTI LETTO |
CODICE
RD4 |
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE
SANITARIO |
3 ore
sett. |
FISIOTERAPISTA/LOGOPEDISTA |
9 ore
sett. |
INFERMIERE
PROFESSIONALE |
1 |
OSS
presenza h 24 |
5 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE O TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
18 ore
sett. |
ASSISTENTE
SOCIALE |
5 ore
sett. |
Le
figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno;
1unità
di medico = 38 ore sett.
1unità
di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove
sono indicate le ore, queste si intendono ore a
settimana
Il
personale riportato in tabella s’intende personale in organico, come rilevabile
dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro.
La
struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro specialista dipendente o
convenzionato della ASL territorialmente competente secondo le specifiche
esigenze dei pazienti presenti.
I
professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo
titolo ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741– D.M. 27 luglio 2000;
logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 – D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000)
In
riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto
dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e
regionale in materia di professioni sociosanitarie.
Ferma
restando la dotazione organica relativa agli OSS, stabilita nella tabella di cui
innanzi in misura pari a n. 5 unità per ogni modulo da 20 posti letto, nelle
strutture con più moduli l’organico complessivo del personale OSS è utilizzato
in funzione delle necessità assistenziali unitarie della struttura assicurando
comunque la copertura durante il turno di notte di n. 1 OSS su 40
pazienti.
7.4
REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI DEL CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E
RIABILITATIVO PER DISABILI
È
garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Piano Assistenziale
Individuale con gli specifici programmi e i tempi di realizzazione previsti, ivi
compresi la formazione del caregiver e la presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzione carico
emozionale).
E’ garantita la presenza
di:
- medico specialista con funzione di
responsabile sanitario;
-
psicologo;
-
terapista della riabilitazione;
-
educatori professionali/terapisti occupazionali;
- operatore socio-sanitario dedicati
all’assistenza.
La
RSA disabili che prepara e/o somministra pasti attraverso una gestione diretta o
affidamento esterno deve:
a) adottare una tabella dietetica
contenente indicazioni relative ai menù, alle grammature, nonché alle tecniche
di preparazione e cottura degli alimenti, validata dal Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione della ASL territorialmente competente;
b)
avvalersi una figura professionale interna o esterna (Medico specialista in
Scienze dell’alimentazione, Dietista, Biologo Nutrizionista, Tecnologo
Alimentare) al fine di consentire alla direzione sanitaria la valutazione dello
stato nutrizionale dei pazienti e la definizione delle relative tabelle
dietetiche.
c)
Il personale addetto alla preparazione e/o somministrazione del vitto deve
essere formato, in relazione al tipo di attività svolta, sui temi della
sicurezza alimentare e della nutrizione per le persone disabili e delle diete
personalizzate da seguire in relazione alle differenti
patologie.
Di seguito è riportato lo standard
organizzativo minimo del Centro diurno disabili.
Lo
standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale per 30
posti; per nuclei con numero di posti inferiori a 30, il personale è rapportato
al numero dei posti.
NUCLEO DI
ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE PER DISABILI DA 30
POSTI |
|
FUGURE
PROFESSIONALI |
N.UNITA’* |
RESPONSABILE
SANITARIO |
4 ore
sett. |
MEDICO
SPECIALISTA |
4 ore
sett. |
FISIOTERAPISTA/LOGOPEDISTA |
1 |
OSS
|
2 |
EDUCATORE
PROFESSIONALE / TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
6. |
PSICOLOGO |
4 ore
sett. |
ASSISTENTE
SOCIALE |
18 ore
sett. |
*1unità
di medico = 38 ore sett.
1unità
di altre figure professionali = 36 ore sett.
Laddove
sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana Il personale riportato
in tabella s’intende personale in organico, come rilevabile dalla documentazione
obbligatoria in materia di lavoro.
I
professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo
titolo (fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741– D.M. 27 luglio 2000;
logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 – D.M. 27 luglio 2000; terapista
della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 –
D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 –
D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 –
D.M. 27 luglio 2000) In riferimento agli educatori professionali in servizio
nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si
rinvia a quanto previsto dall’art. 46
del R.R.
n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e
regionale in materia di professioni sociosanitarie.
ART. 8
REQUISITI
PER L’ACCREDITAMENTO DELLA RSA DISABILI E DEL CENTRO
DIURNO
SOCIOEDUCATIVO
E RIABILITATIVO PER DISABILI
Il
presente capo disciplina i requisiti che le RSA e i Centri diurni devono
possedere per accedere
all’accreditamento
istituzionale.
I
requisiti sono formulati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 8-quater
del decreto legislativo 502/92e successive modificazioni e sulla base degli
indirizzi contenuti negli atti di programmazione nazionale eregionale e degli
indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta regionale 23 aprile 2013, n.
775.
8.1
OBIETTIVO 1 - SISTEMA DI GESTIONE
8.1.1.
Politica, obiettivi e piano di attività.
La
direzione della struttura provvede alla definizione delle politiche complessive
ed esplicita gli obiettivi daraggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che
per la qualità delle prestazioni per le quali intende accedereall’accreditamento
istituzionale.
Per
esplicitare le politiche complessive, gli obiettivi e le relative modalità di
realizzazione, la direzione adottaun documento in cui sono
riportati:
a)
la missione e cioè la ragione d’essere della organizzazione ed i valori cui si
ispira;
b)
i campi prioritari di azione ed i metodi da adottare per raggiungere gli
obiettivi che devono:
1)
essere articolati nel tempo;
2)
risultare congruenti con gli obiettivi previsti nei documenti di programmazione
sanitaria regionale.
La
direzione della struttura deve coinvolgere nella elaborazione del documento
tutte le articolazioniorganizzative al fine di garantirne la forte condivisione
dei contenuti.
La
direzione della struttura deve altresì tenere in considerazione le indicazioni
provenienti da associazioni ecomitati e i suggerimenti raccolti direttamente
dagli utenti attraverso comunicazioni, interviste,
questionari,reclami.
La
direzione deve esplicitare a tutte le articolazioni organizzative interessate
gli obiettivi e le funzioni ad esse assegnate.
8.1.2.
Obiettivi della struttura
Gli
obiettivi della struttura devono tenere in considerazione i seguenti
elementi:
a)
la valutazione dei bisogni e della domanda;
b)
il soddisfacimento del cittadino-utente in conformità alle norme e all’etica
professionale;
c)
il continuo miglioramento del servizio;
d)
l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni di servizio.
8.1.3.
Obiettivi generali
Gli
obiettivi generali sono commisurati al lungo periodo di quattro anni e
devono:
a)
essere stabiliti sia per quanto riguarda la tipologia dei servizi che la qualità
delle prestazioni che si intendonoerogare;
b)
essere congruenti con le risorse specificamente assegnate;
c)
essere compatibili con gli impegni che la direzione della struttura è in grado
di sostenere per garantirne ilraggiungimento;
d)
essere motivati (sulla base del bisogno, della domanda o di un
mandato).
8.1.4.
Obiettivi specifici
Gli
obiettivi specifici costituiscono la base della pianificazione economica
operativa della struttura e hanno lacaratteristica di essere improntati sul
medio e breve periodo.
Gli
obiettivi specifici devono coniugare realisticamente i volumi di attività
previsti, le risorse disponibili, leiniziative programmate di adeguamento delle
risorse, le attività di miglioramento e i risultati attesi in terminidi
efficacia e di efficienza delle prestazioni.
Essi
debbono inoltre:
a)
essere inseriti in un piano di attività in cui sono chiaramente identificate le
responsabilità per la loroattuazione;
b)
essere misurabili;
c)
assoggettati a scadenze (inizio e fine delle attività
connesse);
d)
essere articolati nel tempo;
e)
essere sottoposti a valutazione periodica per verificare in quale misura sono
stati raggiunti.
Il
piano di attività deve, in particolare, comprendere:
a)
la tipologia ed il volume di attività erogabili, in rapporto alle risorse
strutturali, tecnologiche ed umanepresenti nella struttura ed ai limiti di spesa
fissati a livello regionale e locale;
b)
le modalità di erogazione del servizio;
c)
l’organigramma con il quale sono individuati i responsabili delle articolazioni
operative e delle funzioni disupporto tecnico-amministrativo, definite le loro
funzioni;
d)
l’assegnazione di specifiche responsabilità durante le varie fasi previste per
il raggiungimento degli obiettivispecifici, comprese quelle inerenti alle
revisioni o modifiche del piano stesso durante la sua
realizzazione;
e)
le specifiche procedure documentate o le istruzioni da
applicare;
f)
il metodo, le scadenze e gli strumenti, indicatori, per misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivispecifici;
g)
eventuali nuove iniziative previste per conseguire gli obiettivi
specifici.
Il
documento della struttura deve essere datato, firmato dalla direzione e
riesaminato dalla stessa a intervalliprestabiliti, almeno ogni quattro anni, in
modo da assicurarne la continua adeguatezza alle linee di indirizzo,l’efficacia
a generare eventuali cambiamenti strutturali ovvero organizzativi, la idoneità
in riferimento alle risorse specificamente assegnate
8.1.5.
Diffusione - Condivisione - Motivazione
Per
garantire la comprensione, la condivisione o il rispetto degli obiettivi
contenuti nel documento emessodalla direzione della struttura esso deve essere
reso disponibile al personale coinvolto direttamente oindirettamente nella
erogazione del servizio, affinché tutte le attività possono essere riferite agli
indirizzi chevi sono espressi.
La
direzione della struttura deve sostenere la politica, gli obiettivi e il piano
di attività espressi nel documento,garantendo la disponibilità delle risorse e
dei mezzi necessari e assicurandosi, mediante iniziative specifiche, che il
personale coinvolto lo sostenga, lo comprenda e lo attui, tenuto conto che in
un’organizzazione che erogaservizi, le singole persone costituiscono una risorsa
molto importante e il comportamento e le prestazioni influiscono direttamente
sulla qualità dei servizi erogati.
Per
migliorare la motivazione del personale, la sua crescita, la sua capacità
relazionale, la qualità delleprestazioni erogate, la direzione deve assumersi la
responsabilità o designare un proprio delegato, se le dimensioni o la
complessità della struttura lo richiedono, di:
a)
predisporre un ambiente di lavoro che stimola il miglioramento e consolida i
rapporti di collaborazione;
b)
assicurare che siano ben compresi i compiti da svolgere, gli obiettivi da
conseguire e il modo in cui essi influiscono sulla qualità dei servizi e delle
prestazioni erogate;
c)
curare che tutti siano consapevoli di avere un ruolo e di influire sulla qualità
del servizio fornito al cittadinoutente;
d)
verificare il livello di condivisione degli obiettivi per garantire continuità e
correttezza nella misurazione;
e)
accertare periodicamente la motivazione nel provvedere alla qualità del
servizio;
f)
raccogliere suggerimenti, proporre iniziative per il miglioramento della qualità
(efficienza, efficacia) delle prestazioni e dei servizi
erogati;
g)
verificare i risultati delle iniziative di miglioramento attivate e darne
evidenza alla organizzazione.
8.1.6.
Risorse umane
Nelle
organizzazioni sanitarie e sociosanitarie il personale rappresenta un elemento
primario nei vari processi di produzione ed erogazione di prestazioni e servizi.
Le attività sanitarie, per loro natura, non sono sempre standardizzabili in
quanto l’ambito discrezionale del contributo professionale è sempre presente in
relazione al livello di responsabilità ed in grado quindi di influenzare il
risultato, quando il contributo professionale ai processi produttivi di una
organizzazione rappresenta una variabile così rilevante, la sua gestione assume
inevitabilmente valenza strategica. Di conseguenza, la scelta di professionalità
adeguate e gli strumenti necessari per gestirle, rappresentano un aspetto molto
rilevante per l’organizzazione dei servizi.
I
requisiti di carattere generale cui devono attenersi i soggetti titolari delle
strutture oggetto del presente regolamento sono:
il
personale con rapporto di dipendenza deve garantire la continuità delle
prestazioni, la gestione delle situazioni a rischio ed il regolare svolgimento
dei diversi compiti di assistenza previsti, con l’adozione di un documento che
riporta:
1)
il fabbisogno del personale a rapporto di dipendenza definito sulla base dei
volumi, delle tipologie delle attività e di quanto previsto nell’ambito dei
requisiti specifici contenuti negli articoli seguenti del presente regolamento,
per ciascuna tipologia di attività;
2)
la dotazione del personale a rapporto di dipendenza in servizio suddiviso per
ruolo, profilo professionale e posizione funzionale, nonché la dotazione di
personale in servizio con altra tipologia di rapporto di
lavoro;
3)
il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa
nel rapporto di lavoro con il personale impiegato;
4)
il possesso da parte del personale sanitario a rapporto di dipendenza - medico,
psicologo, infermieristico, tecnico della riabilitazione e socio-sanitario dei
requisiti di accesso che devono risultare identici a quelli richiesti per
l’accesso al SSN;
5)
la corretta applicazione, nei confronti del personale, dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria.
La
programmazione dell’eventuale avvicendamento del personale deve essere tale da
assicurare la continuità relazionale e la presenza di referenti per singoli
pazienti.
8.1.7.
Controllo del sistema per misurazioni
Procedure
per il controllo e adeguamento del sistema di misurazione del servizio sono
previste per provare validità e affidabilità di tutte le misure incluse
inchieste e questionari di soddisfazione dell’utente.
La
struttura prevede punti di misura e frequenze di misurazione per la
rappresentazione dell’andamento nel tempo e stabilisce le responsabilità della
misurazione.
Sono
redatte procedure o istruzioni sui dati da raccogliere, indicando come, dove e
da chi sono rilevati e quale modulistica è utilizzata per la
registrazione
8.1.8.
Miglioramento della qualità
La
qualità è una caratteristica essenziale ed indispensabile dell’assistenza
sanitaria, un diritto di ogni paziente e di ogni comunità, un obiettivo
prioritario, specialmente in situazioni di risorse limitate e restrizioni
economiche.
Il fine prioritario della politica
sanitaria della Regione Puglia è la promozione della qualità dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria, in termini di equità, d’accesso, umanizzazione delle
cure, gestione del rischio clinico, qualità della vita, soddisfazione
dell’utente e uso appropriato delle risorse, anche sulla base di rapporti
costiefficacia.
Una
valutazione sistematica e rigorosa dell’assistenza è legittima per verificare se
le risorse sono utilizzate in maniera appropriata e fornire la migliore qualità
possibile dell’assistenza sanitaria.
I
soggetti pubblici e privati hanno la responsabilità di garantire e migliorare
sistematicamente la buona qualità dell’assistenza fornita ai pazienti,
attraverso adeguate politiche di miglioramento. Le attività di miglioramento
continuo della qualità sono definite come “insieme di attività e di misurazioni
integrate e progettate ai vari livelli nell’organizzazione sanitaria, che tende
a garantire ed a migliorare di continuo la qualità dell’assistenza fornita ai
pazienti”. Queste azioni riguardano l’insieme del processo assistenziale,
dall’identificazione del bisogno sanitario agli esiti delle cure prestate. Il
miglioramento della qualità è considerato un processo continuo attraverso il
quale gli aspetti importanti dell’assistenza sono monitorati e migliorati se
necessario e le novità selezionate continuamente. Per garantire e migliorare
l’assistenza sanitaria è necessario valutare di continuo se l’assistenza al
paziente risponde a criteri di qualità, per mantenere una buona qualità laddove
esiste, identificando attraverso il confronto fra produttori, le buone pratiche
ed applicando nella pratica i risultati della ricerca clinica e la valutazione
delle tecnologie, attraverso linee guida e raccomandazioni basate sull’evidenza.
Gli
aspetti della struttura, dei processi e dei risultati dell’assistenza (stato di
salute, qualità della vita, soddisfazione, costi) sono valutati e migliorati se
necessario. Le opinioni dei soggetti coinvolti, operatori sanitari,
pazienti, finanziatori, autorità, sulla buona qualità dell’assistenza sanitaria
sono incluse nelle attività di valutazione e miglioramento della qualità.
La
valutazione delle tecnologie è strumento per la misurazione dell’efficacia dei
metodi dell’assistenza sanitaria. Oggetto di valutazione sono sia i metodi
nuovi, sia quelli conosciuti da tempo e stabilizzati di prevenzione, diagnosi e
terapia.
La valutazione interna, il miglioramento
ed il mantenimento della buona qualità si completano con la valutazione esterna,
che deve essere parallela e di supporto alla valutazione interna ed al
miglioramento.
Nel
creare le condizioni per il miglioramento della qualità del servizio, occorre:
a)
incoraggiare e sostenere uno stile direzionale che sia
d’aiuto;
b) promuovere i valori, gli atteggiamenti
ed i comportamenti che incoraggiano il miglioramento;
c)
definire chiari traguardi per il miglioramento della
qualità;
d) incoraggiare una comunicazione
efficace e il lavoro di gruppo;
e)
riconoscere i successi ed i risultati ottenuti;
f)
formare ed addestrare per il miglioramento.
Attraverso
la pianificazione e il coinvolgimento del personale operativo si persegue il
miglioramento con l’identificazione e la segnalazione di servizi o di situazioni
diverse dal pianificato di modo che diventino dovere e responsabilità d’ogni
membro della struttura.
La struttura attua azioni preventive per
l’eliminazione o la riduzione della ricorrenza del
problema.
Le condizioni necessarie per attivare il
miglioramento della qualità richiedono valori, atteggiamenti nuovi,
comportamenti condivisi, che si estrinsecano in:
a)
focalizzazione sul soddisfacimento dei bisogni degli utenti, sia interni che
esterni;
b)
coinvolgimento di tutte le articolazioni organizzative della struttura nel
miglioramento della qualità;
c) dimostrazione dell’impegno, ruolo
guida e coinvolgimento della direzione;
d)
enfatizzazione sul miglioramento come parte del lavoro di ognuno, in gruppo o
individuale;
e)
facilitazione alla comunicazione aperta e all’accesso a dati ed informazioni;
f)
promozione del lavoro di gruppo e del rispetto per l’individuo;
g)
assunzione delle decisioni sulla base dell’analisi dei dati.
Le
attività di miglioramento della qualità del servizio sono mirate al
conseguimento di miglioramenti nel breve e lungo termine e comprendono:
a)
l’identificazione dei dati pertinenti da raccogliere;
b)
l’analisi dei dati, dando priorità a quelle attività aventi il maggior impatto
negativo sulla qualità del servizio;
c) le informazioni di ritorno, sui
risultati delle analisi verso la direzione della struttura con raccomandazioni
per il miglioramento immediato del servizio.
8.1.9.
Obiettivi del miglioramento
Gli obiettivi del miglioramento sono
specificati per ogni articolazione organizzativa, e sono strettamente integrati
con gli obiettivi generali definiti dalla direzione della struttura, tenendo
conto della soddisfazione dell’utente e dell’efficacia ed efficienza dei
processi.
Gli
obiettivi del miglioramento sono:
a) misurabili nella realizzazione;
b)
assoggettati a scadenza;
c)
chiaramente comprensibili;
d)
pertinenti.
Le
strategie per raggiungere gli obiettivi di cui sopra sono compresi e concordati
da coloro che lavorano insieme per raggiungerli, oltre che riveduti e
rispondenti i cambiamenti d’aspettativa dell’utenza.
I
responsabili dei piani di miglioramento predispongono una metodologia di lavoro,
mirata all’efficienza e all’efficacia del complesso di attività di servizio
delle strutture.
I responsabili stimolano la
partecipazione del personale ad ogni livello attraverso suggerimenti, attività e
programmi di miglioramento continuo tecnico, organizzativo con riduzione dei
costi. Ogni risorsa umana delle varie articolazioni operative, se coinvolta, può
presentare proposte valide, frutto dell’esperienza
diretta.
8.1.10.
Metodologia di raccolta suggerimenti utenti
La
valutazione dell’utente è la misura finale della qualità di un servizio, essa
può essere immediata, ritardata o retrospettiva e spesso è l’unico elemento di
giudizio di un utente sul servizio ricevuto.
La
struttura effettua valutazioni e misurazioni continue della soddisfazione
dell’utente, focalizzando su quanto i requisiti del servizio (comprese le
modalità di erogazione) soddisfano le esigenze dell’utenza. A tal fine la
struttura predispone, almeno una volta l’anno, una raccolta (questionari,
sondaggi, indagini) sul grado di soddisfazione degli utenti per tenerne conto in
sede di pianificazione dei programmi per il miglioramento del
servizio.
8.1.11.
Metodologie di confronto con comitati od associazioni
Il
miglioramento della qualità prevede programmi dedicati a raccogliere dati,
suggerimenti ed idee innovative da realtà esterne e rappresentative del
collettivo dell’utenza, quali organismi di rappresentanza e di
volontariato.
8.2
OBIETTIVO 2 - PRESTAZIONI E SERVIZI
8.2.1.
La carta dei servizi
I
soggetti erogatori di servizi sanitari revisionano e pubblicizzano, in
conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005,
la carta dei servizi che costituisce un obbligo di legge ed offre alla
organizzazione l’opportunità di rivedere e gestire i propri processi in
efficienza, focalizzandoli sulla soddisfazione dell’utente, partendo dalla
definizione degli impegni circa il servizio da erogare.
La
carta è redatta con la consultazione delle categorie professionali e delle
associazioni di tutela e di volontariato rappresentative del collettivo
dell’utenza. Del processo di consultazione deve esistere documentazione scritta
al fine di preservare l’evidenza del contributo di ognuno.
La carta dei servizi sanitari è il patto
tra le strutture del SSN ed i cittadini, secondo i seguenti principi
informatori:
a)
imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto
all’accesso ai servizi;
b) piena informazione dei cittadini
utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;
c)
definizione di standard e assunzione di impegni da parte dell’amministrazione
locale rispetto alla promozione della qualità del servizio e alla determinazione
di modalità di valutazione costante della qualità stessa;
d)
organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti dei cittadini;
e)
ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla qualità del servizio, espressi dai
cittadini direttamente o tramite le associazioni che li rappresentano attraverso
modalità e strumenti di partecipazione e coinvolgimento.
8.2.2.
Struttura della carta dei servizi
La
carta dei servizi recepisce gli obiettivi di qualità espressi dalla struttura e
riporta in modo chiaro e comprensibile:
a) informazioni sulla struttura e servizi
forniti;
b)
standard di qualità, impegni e programmi;
c)
meccanismi di tutela e verifica.
8.2.3.
Eleggibilità e presa in carico dei pazienti
La struttura, tenuto conto della
normativa regionale e delle disposizioni del presente regolamento in tema di
criteri di eleggibilità e presa in carico dei pazienti, deve:
a)
Formalizzare i protocolli per l’eleggibilità dei pazienti;
b)
Adottare e formalizzare protocolli, linee guida e procedure per la gestione del
percorso assistenziale del paziente nelle diverse fasi della malattia e nei
diversi setting assistenziali (intrastrutturali);
c)
Definire la responsabilità per la presa in carico e per la gestione del
paziente;
d)
Prevedere la tracciabilità della presa in carico dei pazienti all’interno della
documentazione sanitaria, compresa la riconciliazione;
e)
Gestire il trasferimento delle informazioni relative alla presa in carico
all’interno del processo di cura;
f)
Verificare la conoscenza e l’applicazione dei protocolli e delle procedure da
parte del personale ed il loro miglioramento se necessario
8.2.4.
Continuità assistenziale
L’organizzazione
della struttura deve progettare ed implementare i processi di continuità per
coordinare l’assistenza dei singoli pazienti tra le varie articolazioni
organizzative. La definizione delle responsabilità e delle modalità per il
passaggio in cura contribuisce a migliorare la continuità, il coordinamento, la
soddisfazione del paziente, la qualità e potenzialmente anche gli esiti. A tal
fine la struttura deve:
a)
Identificare per tutto il periodo di degenza un responsabile della cura del
paziente;
b)
Formalizzare e mettere in atto protocolli e linee guida per la continuità
assistenziale dei pazienti (appropriatezza dei trasferimenti all’interno
dell’organizzazione, della dimissione dei pazienti e del follow up);
c)
adottare i processi a supporto di continuità e coordinamento delle
cure;
d) definire i collegamenti funzionali tra
le varie articolazioni interne e con le strutture esterne coinvolte
nell’assistenza;
e)
adottare modalità strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti
durante i passaggi di consegna, i trasferimenti e i processi di
dimissione;
f) adottare e diffondere le procedure per
consentire che tutta la documentazione clinica del paziente siaa disposizione
degli operatori sanitari in ogni momento, al fine di favorire lo scambio di
informazioni per la corretta gestione dei pazienti.
8.2.5.
Gestione della documentazione
La
documentazione, che descrive il sistema gestionale e operativo, rappresenta
l’evidenza oggettiva della struttura organizzativa e tecnica; aderisce alla sua
realtà operativa, e per seguirne l’evolversi, è organizzata in maniera
flessibile con gerarchia di contenuti ed articolata in differenti livelli, che
individuano i rispettivi destinatari e le modalità di distribuzione.
8.2.6.
Struttura della documentazione
La
documentazione contiene i dati necessari al riscontro oggettivo delle attività
svolte al fine di raccogliere ed elaborare gli stessi al fine di fornire
informazioni relativamente al:
a) grado di conseguimento degli obiettivi
generali e degli obiettivi specifici;
b)
livello di soddisfazione degli utenti circa la qualità del servizio;
c)
risultato di verifica delle attività;
d)
risultato dei piani di miglioramento;
e) analisi per l’individuazione delle
tendenze di qualità;
f)
azione correttiva e la sua efficacia;
g) idoneità delle prestazioni dei
fornitori;
h)
addestramento e competenza del personale;
i)
confronto con dati nazionali di riferimento.
8.2.7.
Controllo della documentazione
La
documentazione che dispone prescrizioni generali e specifiche per l’erogazione
del servizio deve essere leggibile, datata (incluse le date di revisione),
chiara ed identificabile. In funzione della tipologia di documento, sono fissati
metodi per controllare l’emissione, la distribuzione e la revisione.
I
metodi di cui sopra assicurano che i documenti siano:
a)
approvati dal personale autorizzato;
b)
emessi e resi disponibili nelle aree dove l’informazione è necessaria;
c)
compresi e accettati da parte di coloro che devono utilizzarli;
d)
facilmente rintracciabili;
e)
esaminati per ogni necessaria revisione;
f)
ritirati o distrutti quando superati.
8.2.8.
Approvazione ed emissione dei documenti
I
documenti e i dati, prima dell’emissione, sono verificati e approvati da
personale autorizzato ai fini della loro adeguatezza.
Un
elenco generale, preparato e reso disponibile, o altra equivalente forma di
controllo, indica lo stato di revisione dei documenti in vigore per impedire
l’utilizzo di quelli non più validi o superati.
Il
sistema di controllo, di cui sopra assicura che:
a) siano disponibili i documenti
necessari in tutti i luoghi ove si svolgono le attività essenziali per garantire
la qualità del servizio;
b)
siano prontamente rimossi da tutti i centri di emissione o di utilizzazione
documenti non validi ovvero superati, per evitare un loro uso
indesiderato;
c) siano identificati i documenti
superati e conservati per motivi legali e di conservazione delle
conoscenze.
8.2.9.
Distribuzione dei documenti modificati
La
distribuzione dei documenti modificati è curata dalla funzione che li ha emessi
e sottoposti a modifica, ovvero dal responsabile incaricato dell’archiviazione e
gestione; la stessa funzione garantisce l’eliminazione dei documenti superati.
La
distribuzione da parte dell’emittente può arrivare fino al trasferimento della
documentazione ai responsabili di altre funzioni, i quali provvedono alla
distribuzione interna, garantendone l’attribuzione di responsabilità e la
rintracciabilità.
8.2.10.
Gestione del dato
Il
sistema di gestione del dato è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed
archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito al fine di:
a)
sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi della
struttura;
b) fornire il ritorno informativo alle
articolazioni organizzative, necessario per le valutazioni di loro
competenza;
c) rispondere al debito informativo nei
confronti dei livelli sovraordinati.
I
dati di origine generati dallo svolgimento delle attività sono definiti e
coerenti con gli obiettivi della struttura, per garantire che le informazioni
generate siano oggettive ed attendibili.
La
struttura della gestione del dato è dotata di un sistema informativo per la
corretta gestione dei documenti che dispone prescrizioni generali e specifiche
allo svolgimento delle attività finalizzate all’erogazione del
servizio.
A tale scopo, la direzione assicura:
a)
l’individuazione dei bisogni informativi della organizzazione;
b)
la struttura del sistema informativo (e cioè la sua identificazione e la sua
articolazione);
c)
la diffusione della documentazione presso le funzioni interessate;
d)
le modalità di raccolta dei dati relativi alle attività svolte;
e)
la valutazione della qualità del dato (riproducibilità, accuratezza,
completezza);
f)
la diffusione ed utilizzo delle informazioni generate dall’elaborazione dei
dati.
E’
individuato un referente del sistema informativo, responsabile delle procedure
di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità,accuratezza, completezza)
e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da
norme nazionali.
8.2.11.
Registrazione dei dati
La
struttura predispone procedure che individuano modalità di registrazione dei
dati per dimostrare il conseguimento della qualità richiesta e l’efficacia del
sistema qualità, contribuendo alla crescita di un tangibile patrimonio di
conoscenze.
8.2.12.
Motivazione delle registrazioni
La
struttura produce e conserva i documenti per dimostrare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e valutare l’opportunità di attuare interventi di vario
tipo, quali in particolare:
a) modifiche alle modalità di erogazione
del servizio;
b)
programmi di miglioramento;
c)
sperimentazioni;
d)
nuovi progetti;
e)
interventi sui costi.
I
dati raccolti sono utilizzati in modo proficuo se sono soddisfatte alcune
condizioni, come quelle elencate di seguito:
a)
essere conosciuti;
b) essere ordinati, accessibili,
organizzati;
c)
essere leggibili ed interpretabili con facilità;
d)
essere supportati dalle descrizioni atte a chiarire su quali basi sono stati
prodotti ed entro quali limiti mantengono la loro
significatività.
8.2.13.
Conservazione dei documenti
I
documenti di registrazione dei dati e le informazioni generate dalla loro
elaborazione sono conservati in condizioni ambientali e di ordine per evitare
possibili danneggiamenti e permetterne la rintracciabilità.
E’
stabilito il tempo di conservazione per il quale occorre tener presente i
seguenti aspetti:
a)
necessità di consultazione;
b)
rispetto delle disposizioni vigenti.
Sono
adottate opportune procedure di accesso, protezione dei dati e conservazione nel
caso di utilizzo di supporti informatici (archivi elettronici).
Per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rinvia alle disposizioni
vigenti in materia di “privacy”.
8.2.14.
Verifica dei risultati
La
direzione della struttura è responsabile della creazione delle condizioni
organizzative che facilitano e consentono la promozione e il supporto ad
attività valutative.
La
direzione della struttura assegna responsabilità specifiche di controllo
periodico delle attività al fine di assicurare la continua adeguatezza ed
efficacia per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici.
Il
personale che attua il processo di erogazione del servizio è investito di
responsabilità delle seguenti valutazioni sistematiche:
a)
aderenza alle specifiche di realizzazione del servizio;
b) controllo continuo che le specifiche
di servizio siano soddisfatte;
c)
aggiustamento del processo al verificarsi di deviazioni.
8.2.15.
Valutazione dei risultati e del servizio da parte dell’organizzazione
La
valutazione dei risultati e del servizio da parte della direzione si svolge su
dati oggettivi, in collaborazione con tutti gli operatori, e si sviluppa al
livello delle articolazioni organizzative utilizzando personale interno
preparato allo scopo.
La
valutazione di cui sopra verifica:
a) il grado di conoscenza e condivisione
del personale delle modalità operative pianificate e dei criteri di
registrazione dei dati generati dallo svolgimento delle attività;
b)
il grado di applicazione e applicabilità delle modalità operative pianificate al
fine di valutare l’adeguatezza delle risorse umane (professionalità e numero) e
materiali (idoneità e disponibilità all’uso) messe a disposizione della
struttura;
c)
il grado di adeguatezza dei processi operativi per garantire sia il livello
qualitativo delle prestazioni dei servizi, sia il raggiungimento degli obiettivi
specifici programmati.
I professionisti sono particolarmente
coinvolti ed incoraggiati all’utilizzo di specifiche tecniche per i processi in
esame.
Momenti
di verifica formali tra i componenti dell’equipe, riunioni di gruppo periodiche,
attività interprofessionali di miglioramento della qualità ed audit clinici
possono essere previsti per i professionisti sanitari.
8.2.16. Criteri di registrazione dei dati
La valutazione dei
risultati della struttura
è continua
e svolta
su dati
oggettivi per
individuare e
perseguire azioni di miglioramento.
I
criteri di registrazione dei dati
per l’analisi riguardano:
a)
le attività
rilevanti
di ogni servizio che hanno
influenza
sulla efficacia
dell’organizzazione;
b) le
caratteristiche delle attività
che devono
essere misurate
e controllate
per assicurare
la qualità
del servizio
(indicatori);
c)
i metodi di valutazione delle caratteristiche scelte a riferimento;
d)
i mezzi per controllare le caratteristiche al fine di mantenerle entro i limiti stabiliti (standard).
I criteri
di registrazione dei
dati consentono
un efficace
controllo
dei processi di
servizio della struttura assicurando che il servizio erogato risponde a quello atteso
dall’utente e dalla struttura.
OBIETTIVO
3 - ASPETTI
STRUTTURALI
8.3.1. Idoneità all’uso della struttura
L’organizzazione sanitaria
deve
essere in
grado di
offrire ai
propri pazienti,
ai loro
familiari, al
personale e
ai visitatori una struttura
sicura. Per
raggiungere
quest’obiettivo
è necessaria una gestione della struttura,
degli impianti volta a ridurre, controllare, prevenire i rischi e i pericoli e mantenere condizioni di sicurezza. Pertanto,
l’organizzazione, indipendentemente
dalle dimensioni e
dalle risorse
proprie di
ciascuna, è tenuta ad osservare
la legislazione, la
normativa
e ogni altro
requisito
cogente
applicabile che
determinano il
modo in cui una
struttura
è progettata
e mantenuta
in efficienza.
La Direzione
deve
conoscere
la legislazione, la normativa
e i requisiti applicabili e
inserire a
bilancio, pianificare
e implementare
tutte le
attività
volte
a soddisfare i requisiti di legge.
A
tal fine la struttura
deve:
a)
pianificare
e inserire
a bilancio il
potenziamento
o sostituzione di
impianti, edifici o componenti
necessari a garantire
l’idoneità
all’uso,
la sicurezza
e l’efficacia della struttura
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti
e degli altri requisiti che si applicano all’organizzazione;
b)
Prevedere
la presenza,
formalizzazione e
messa in atto
di un programma di
gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture;
c)
Prevedere la presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell’idoneità
della struttura
che fornisca
i dati
relativi
ad incidenti,
infortuni e
altri eventi
a supporto della pianificazione della
riduzione dei rischi (es.
report, audit ed incontri periodici relativi
alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza);
d)
Predisporre piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio
per migliorare
il programma di gestione del rischio ambientale;
e)
Prevedere la formazione e il coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell’ambiente di lavoro.
8.3.2. Gestione delle attrezzature
Le attrezzature
che sviluppano i
processi di
erogazione dei servizi
hanno impatto
sul livello qualitativo
ottenuto per cui
la loro
corretta
gestione è
fondamentale
ai fini dell’oggettiva
credibilità
dei valori risultanti
dal loro utilizzo.
La gestione delle
attrezzature,
dalla definizione dei
bisogni di acquisto
alla loro
alienazione, è caratterizzata da una
interfunzionalità.
Compito della
direzione
della struttura
è definire,
in fase
di pianificazione, le responsabilità delegate alle varie articolazioni organizzative.