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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2021
Numero
1
Data
08/02/2021
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale del 7 agosto 2017 n. 16 e ss.mm.ii. sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia.
Note
Allegati
Nessun allegato

 



 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R.  20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 129 del 27/01/2021 di adozione del Regolamento;


EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

 Modifiche all’art. 1


1. Il comma 1, dell’art. 1, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così modificato:

Comma 1. Mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta Regionale la Regione Puglia esercita l’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi dell’art.39, lett. b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38 nei confronti:

a)   delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata,

b)   delle strutture pubbliche e private da essa autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e socio­ sanitaria,

c)   delle strutture pubbliche e private accreditate,

d)  dei titolari di accordi contrattuali sottoscritti con la Regione Puglia o con gli Enti del S.S.R.


 

Art. 2

Modifiche all’art. 2


1.  Il comma 1, dell’art.2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16  è così modificato:

 Comma 1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell’art. 7. Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere all’approvazione del Piano, ed in ogni caso entro il successivo 31 luglio.

2.   Il comma 2, dell’art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16  è così modificato:

Comma 2. Sulla base delle segnalazioni pervenute per il periodo di riferimento, il piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell’attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale. Qualora lo ritenga opportuno il dirigente del Servizio Ispettivo può decidere di assoggettare ad audit anche tutte le aree prioritarie di intervento rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni.


Art. 3

 Modifiche all’art. 3


1.   Il comma1, dell’art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato:


Comma 1. Il Servizio ispettivo competente presso il Segretariato Generale del Presidente si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (di seguito N.I.R.S.) formato da un numero massimo di 5 profili di seguito elencati:

•  4 (quattro) dirigenti o funzionari di categoria D, appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa l’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia, dei quali: uno con profilo giuridico amministrativo, uno con profilo sanitario di tipo ospedaliero, uno con profilo sanitario esperto in materia di prevenzione e uno con profilo economico-contabile;

•  1 (un) componente con funzioni di coordinamento.


2.   Il comma 3, dell’art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12  è così modificato:


Comma 3. L’attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, che rivestono la qualità di dipendente di una delle amministrazioni indicate al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli e.etti, anche assicurativi. Per l’attività da svolgere all’esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale regionale.

3.   Il comma 4, dell’art. 3, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12  è così modificato:


Comma 4. Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all’art. 4, da dirigenti o funzionari regionali che per ruolo o competenze siano ritenuti indispensabili ai fini del buon esito dell’indagine ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

 

Art. 4

 Modifiche all’art. 6


1. Dopo il comma 3 dell’art. 6, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16  sono inseriti il comma 3 bis e 3 ter:


Comma 3-bis Qualora non ritenuta necessaria ovvero in situazioni eccezionali, dovute ad esempio ad emergenze sanitarie, la fase sub b) di cui al precedente comma 3 può non essere svolta. In ogni caso gli ispettori incaricati si assicurano di portare a termine la verifica in modo tale da accertare che l’obiettivo del controllo sia stato conseguito.

 Comma 3-ter Nel caso in cui nel corso delle verifiche l’ispettore incaricato ritenga che, ai fini del buon esito del controllo sia necessario un supporto tecnico, deve darne tempestivamente notizia al Servizio Ispettivo affinché siano adottati opportuni provvedimenti.

 

Art. 5

 Modifiche all’art. 7

1. Il comma 2, dell’art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento regionale 16 aprile 2019 n.12   è così modificato:


Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4, predispone una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell’anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo al Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere alla redazione della RAC, ed in ogni caso entro il successivo 30 giugno. La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo Piano, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente Commissione Consiliare Permanente.


2. Dopo il comma 6 dell’art. 7, del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 è inserito il comma 6 bis:


Comma 6 bis. Nei casi in cui, a causa del verificarsi delle circostanze di cui ai commi 5 e 6 dell’art.6, si sostanzi il mancato accesso ad informazioni ritenute indispensabili per garantire il completamento delle procedure di verifica e la corretta valutazione degli esiti, inclusa la fondatezza o meno della segnalazione, l’ispettore incaricato deve riportare nella relazione conclusiva apposita limitazione al controllo.

Art. 6

 Modifiche all’art. 9

1. Il comma 1, dell’art. 9 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16  è così modificato:

Comma 1. I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.