ARTICOLO 1
Art. 1
Indennità di
direzione.
1. L'indennità di cui all'art. 30,
lett. c) e d), della L.R.
9 maggio 84, n. 26 va attribuita, dalla data di entrata in vigore della
medesima legge e fino al 31 dicembre 1987, alle unità di personale di prima
qualifica funzionale dirigenziale e di VIII qualifica funzionale che risultano
incaricate di responsabilità - direzione di strutture operanti nell'ambito
dell'ordinamento regionale ancorchè costituite con atti formali, compresi quelli
dei Coordinatori di settore e/o Uffici, purchè antecedenti alla data di entrata
in vigore della L.R.
13 aprile 1988, n. 13.
2. Per la responsabilità - direzione delle
medesime strutture dal 1 gennaio 1988 l'indennità compete, per i dirigenti di
prima qualifica dirigenziale, nella misura indicata dall'art. 33,
1° comma, lett. c), della L.R.
13 aprile 1988, n. 13. e, per i funzionari di VIII qualifica
funzionale, nella misura di cui alla lett. b) del medesimo articolo sino al 30
settembre 1990 e dal 1 ottobre 1990 nella misura modificata dal primo comma
dell'art. 42
della L.R.
4 maggio 1990, n. 22.
3. Le indennità previste dai precedenti commi
competono, altresì, sempre per le medesime strutture, nei casi di mobilità
interna motivata da esigenze organizzative e di servizio, oltre che nei casi di
vacanza di responsabile di struttura, ai dirigenti e funzionari alle stesse
preposti successivamente alla data di entrata in vigore della L.R.
13 aprile 1988, n. 13.
4. In ogni caso le indennità di responsabilità o
direzione previste ai sensi di legge competono limitatamente al periodo di
effettivo esercizio dell'incarico.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 127 del 27-01-1999, N.T. c. Regione
Puglia
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent. n. 808 del 07-11-1994, Medea c. Regione
Puglia ed altro
Art. 2
Indennità di
funzione.
1. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi regionali, l'indennità
correlata alla 1 qualifica funzionale dirigenziale è corrisposta dal 1° ottobre
1990 secondo i seguenti coefficienti:
a) 0,9 ai dirigenti coordinatori preposti con
provvedimenti della Giunta regionale alla direzione e/o coordinamento dei
settori e/o uffici previsti dal vigente ordinamento;
b) 0,7 ai dirigenti preposti alla direzione di
strutture, quale immediata articolazione funzionale delle strutture di cui al
precedente punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti formali di
data certa, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della
data di entrata in vigore della L.R.
4 maggio 1990, n. 22. ;
c) 0,5 ai dirigenti preposti alla direzione di
tutte le altre strutture, quali articolazioni funzionali di quelle di cui al
precedente punto b), costituite con atti formali, compresi quelli dei
coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della
L.R.
4 maggio 1990, n. 22. ;
d) 0,1 ai dirigenti che non sono preposti alla
direzione di alcuna struttura (1).
(1) Sulla corresponsione
delle indennità di funzione di cui al presente articolo, vedi quanto disposto
dal quinto comma dell'art. 20,
L.R.
4 febbraio 1997, n. 7. Il sesto comma della predetta legge così dispone: "A
decorrere dalla data di cui al comma 5 è abrogato l'art. 2, L.R. 8 gennaio 1992,
n. 1".
Art. 3
1. Alla individuazione delle strutture di cui
all'art. 1, primo comma, e all'art. 2, lett. b) e c), dovrà provvedere con atto
ricognitivo la Giunta regionale previa valutazione di apposita commissione
presieduta dall'Assessore al personale o da un suo delegato e così composta:
- da n. 2 rappresentanti delle OO.SS. aziendali
maggiormente rappresentative;
- da n. 2 dirigenti regionali designati dalla
Giunta regionale.
2. Alla costituzione della commissione provvede
il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
3. Ai membri della commissione compete una
indennità secondo le norme della L.R.
12 agosto 1981,n. 45.
Art. 4
1. Alla copertura degli oneri finanziari,
previsti in L. 1.300.000.000 per il 1990 e in L. 3.900.000.000 per il 1991, si
provvede con l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 0003020 del bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1991.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.