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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
28
Data
06/09/1999
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 settembre 1999, n. 94.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

     

Art. 1
Finalità e oggetto.

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», la Regione Puglia, al fine di garantire l'esplicazione dell'azione amministrativa e della Regione del Servizio idrico integrato (S.I.I.) in funzione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti:

a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), per la gestione del S.I.I., costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura o depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (1) ;

a-bis) In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, con regolamento regionale sono adottate norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) (2) ;

b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo A.T.O.;

c) le modalità per l'organizzazione e la gestione del S.I.I.

(1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 21 ottobre 2008, n. 27.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 21 ottobre 2008, n. 27.

 

 

Art. 2
Delimitazione degli A.T.O.

1. Tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente dello stesso anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), l'A.T.O. è costituito dall'intero territorio regionale (3) .

(3) Comma così modificato dapprima dall'art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 21 maggio 2002, n. 7 (fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448) e poi dall’art. 14, comma 2, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 3
Modifica degli A.T.O. (4) .

[1. La delimitazione di cui all'articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente].

(4) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 4
Competenze regionali.

1. La Regione esercita funzioni di programmazione o controllo sull'Attività delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 6.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, dal piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni con termini ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda l'approvvigionamento e al realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili (5) .

(5) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 21 ottobre 2008, n. 27.

 

 

Art. 5
Modalità e forme di cooperazione.

1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del S.I.I., così come di seguito riportato:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del S.I.I. da garantirsi agli utenti;

b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del S.I.I. alla domanda dell'utenza;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d'interventi di cui alla lettera b);

d) scelta delle modalità di gestione del S.I.I., nell'ambito degli istituti previsti dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;

f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);

g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.

3. [I comuni e le province ricadenti nell'ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione] (6) .

4. [Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida] (7) .

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 marzo 2007, n. 8, poi abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. I Comuni e le Province ricadenti nell'A.T.O., al fine di garantire la gestione unitaria del S.I.I. secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano apposita convenzione di cui all'articolo 24 della legge n. 142 del 1990, definita sulla base dello schema di convenzione da approvarsi da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(7) Comma abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

[1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i comuni e le province appartenenti all'ATO istituiscono un organo comune per l'organizzazione del SII denominato "Autorità d'àmbito".

2. Sono organi dell'Autorità d'àmbito:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente.

3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5 stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché l'organizzazione degli uffici dell'Autorità d'àmbito. Nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'àmbito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15. Per quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dell'Autorità d'àmbito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea].

(8) Articolo così sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 21 maggio 2002, n. 7 (fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448), poi abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Autorità d'ambito. 1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all'A.T.O. istituiscono un organismo comune per l'organizzazione del S.I.I. denominato «Autorità d'ambito», con sede presso la Provincia in cui ricade il maggior numero di abitanti dell'Ambito. 2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione dei Comuni e delle Province appartenenti all'A.T.O. 3. Il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di abitanti appartenenti all'A.T.O. provvede alla convocazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 5. 4. La Provincia di cui al comma 3 è l'ente responsabile del coordinamento e alla stessa compete la legale rappresentanza dell'Autorità d'ambito. 5. L'Assemblea delibera, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità d'ambito e in particolare: a) determina la tariffa unica d'ambito; b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio; c) assicura la salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994; d) individua la forma di gestione del S.I.I. nell'ambito degli statuti di cui all'articolo 5, lettera d); e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione; f) approva il bilancio preventivo e consuntivo; g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito. 6. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell'Assemblea e sugli atti di cui al comma 5, lettera d), è esercitato dall'Organo di controllo competente.7. Le modalità e i tempi dell'esercizio del controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 8. La convenzione di cui all'articolo 5 contiene le ulteriori modalità di funzione degli organi, nonché l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'Autorità d'ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'ambito e per la copertura dei relativi costi per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15. 9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza, viene costituita presso l'ente responsabile del coordinamento un'apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all'articolo 5 stabilirà la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione e il suo funzionamento.».

 

Art. 7
Rappresentatività dell'Autorità d'ambito (9) .

[1. L'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all'A.T.O. è composta:

a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza,

b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato, della Provincia o delle Province, senza diritto di voto].

(9) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 8
Convenzione tra l'Autorità d'ambito e il soggetto gestore del S.I.I. - Casi di pluralità di gestori (10) .

[1. In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'Autorità d'ambito e il soggetto gestore del S.I.I. sono regolati da apposita convenzione.

2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'Autorità d'ambito procede agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. Il gestore del S.I.I. è unico per l'intero ambito. L'Autorità d'ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l'Autorità d'ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio.

5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge n. 36 del 1994].

(10) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 9
Acquedotti e opere di competenza regionale (11) .

[1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso all'Autorità d'Ambito ai fini della istituzione del S.I.I.

2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi dell'Acquedotto pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1. All'adozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà la Giunta regionale (12) ] .

(12)  Comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera c), L.R. 21 maggio 2002, n. 7 fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla adozione degli atti formali di affidamento in uso.».

(11) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 10
Accordi di programma (13) .

[1. In applicazione dell'articolo 17 della legge 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata dalla Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il Presidente dell'Autorità d'Ambito, d'intesa con la Regione stessa, hanno facoltà di promuovere accordi di programma. questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni; determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990].

(13) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 11
Tariffa d'Ambito.

1. La tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), è unica per tutto il territorio dell'Ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell'intero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun Ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del S.I.I.

3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 36 del 1994.

4. In attuazione dell'articolo 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.

 

 

Art. 12
Organo di garanzia.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nell'uso delle risorse idriche di cui al citato articolo 21, con gli A.T.O. e con le Autorità di Bacino.

 

 

Art. 13
Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede preso l'Assessorato competente in materia di risorse idriche.

2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'A.T.O., alla gestione del S.I.I., alla regolamentazione dell'interferenze tra gli eventuali A.T.O., nonché alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.

3. Del Comitato fanno parte:

a) il Coordinatore dell'Area competente per materia;

b) il dirigente del Settore risorse naturali della Regione Puglia;

c) il dirigente dell'Ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;

d) il dirigente del Settore tutela delle acque della Regione Puglia (14) ;

e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall'Assessore regionale all'agricoltura, uno dall'Assessore all'ambiente e uno dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;

f) i segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;

g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal Consiglio regionale;

h) un esperto designato dall'Unione province italiane (U.P.I.) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) regionali.

4. Il Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.

5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del settore risorse naturali, il segretario del Comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.

7. È abrogato l'articolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite al Comitato di cui al presente articolo.

7-bis. Ai componenti esterni del Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale (15) .

(14) Lettera così modificata dall'art. 3, L.R. 21 ottobre 2008, n. 27.

(15) Comma aggiunto dall'art. 17, L.R. 2 luglio 2008, n. 18.

 

Art. 14
Personale (16) .

[1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del S.I.I. del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994].

(16) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 15
Disposizioni finanziarie (17) .

[1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dell'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 «Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994», che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 «Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche L.R. n. 24/1983», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli A.T.O. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti].

(17) Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 16
Norma transitoria.

1. In relazione alla specificità dell'A.T.O. unico, così come definito dall'articolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il S.I.I. con l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del S.I.I. da parte dell'Autorità d'ambito (18) .

1-bis. [L'Autorità d'ambito denominata "ATO Puglia", costituita con convenzione in data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000] (19) .

1-ter. [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con Delib.G.R. 6 novembre 2002, n. 1724 (Decr. 8 ottobre 2002, n. 316 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia. Presa d'atto e approvazione convenzione), le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all'articolo 31, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. Ai fini della stipula della convenzione nel testo modificato si applica l'articolo 5, comma 4, della presente legge] (20) .

(18)  Comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera d), L.R. 21 maggio 2002, n. 7 fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall'art. 25, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(19) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 26 marzo 2007, n. 8, poi abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(20) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 26 marzo 2007, n. 8, poi abrogato dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 maggio 2011, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.