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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2000
Numero
20
Data
30/11/2000
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 dicembre 2000, n. 147.
Allegati
Nessun allegato

 



(1)  Il Governo ha osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), L. n. 59/1997.

(2)  Con Delib.G.R. 2 marzo 2004, n. 153 è stato approvato, in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, il programma temporale e le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e sulle opere strategiche e rilevanti. Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 aprile 2004, n. 597 e la Delib.G.R. 22 novembre 2005, n. 1634.

 

 

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. In attuazione dei princìpi costituzionali vigenti per l'ordinamento regionale, in particolare della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 in materia di autonomia delle regioni e di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, nonché in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la realizzazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione amministrativa, la presente legge individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti locali relative alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti.

2. Le ulteriori materie disciplinate dal D.Lgs. n. 112/1998 risultano oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi coordinati con la presente normativa e da interpretare nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla L. n. 59/1997 e dal D.Lgs. n. 112/1998 e successive modificazioni.

 

TITOLO I

Opere pubbliche

Art. 2

Oggetto.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia delle opere pubbliche concernono la programmazione, la progettazione, l'autorizzazione, l'esecuzione e la manutenzione dei lavori pubblici comunque eseguiti nel territorio regionale, fatti salvi i lavori dichiarati d'interesse nazionale da norme dello Stato.

2. Sono qualificati lavori pubblici «sussidiati» i lavori eseguiti dagli enti pubblici, nonché i lavori eseguiti, con l'eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, da soggetti privati ammessi anche parzialmente a finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione.

3. I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati possono essere realizzati solo previa approvazione di un progetto redatto e attuato secondo la normativa in vigore nella materia delle opere pubbliche. Per tali progetti, la Regione procede all'approvazione degli elaborati, acquisito il parere degli organi consultivi regionali.

 

 

 
Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di regolamentazione, di programmazione e di vigilanza in materia di opere e lavori pubblici, nel rispetto dei compiti conferiti agli enti locali dalle disposizioni statali e dalla presente legge.

2. Sono riservate alla Regione le competenze relative a:

a) la predisposizione della normativa di riferimento e dei provvedimenti amministrativi generali;

b) l'organizzazione e la gestione dell'osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche;

c) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e delle opere pubbliche;

d) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi;

e) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle opere pubbliche;

f) la valutazione tecnico amministrativa e l'attività consultiva di cui all'articolo 6, relativa a:

1. progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione, in applicazione della successiva lettera g);

2. progetti di lavori sussidiati, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3;

3. progetti di opere pubbliche eseguite da province, comuni ed enti pubblici ausiliari;

g) progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione e in particolare:

1. gli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale o dell'Unione europea;

2. le opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla Regione;

3. le opere relative ai porti di interesse regionale;

4. le opere già appaltate con i fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati in applicazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;

5. gli interventi di ripristino di opere pubbliche di interesse regionale, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali;

h) ogni attività di vigilanza e di verifica dell'attuazione degli interventi programmati, sia se eseguiti direttamente dalla Regione sia se realizzati dalle province, comuni e ogni altro soggetto pubblico, per competenza diretta ovvero per delega ai sensi del comma 4, anche al fine di monitorarne il rispetto della spesa programmata. Ove non sussistano imprevedibili giustificati motivi per l'eventuale superamento della spesa programmata, anche per i lavori direttamente realizzati da province, comuni e altri enti pubblici, per attribuzione diretta o per delega, sussiste nei confronti della Regione la responsabilità diretta del responsabile del procedimento designato dall'ente locale.

3. Per i lavori di propria competenza, la Regione esercita anche le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le connesse attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti, ove interessati, le province e i comuni competenti. La Regione è altresì competente all'eventuale retrocessione

4. Per la realizzazione ovvero la manutenzione delle opere indicate al comma 2, lettera g, per singole opere e previo parere del Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6, la Giunta regionale ha la potestà di delegare i relativi compiti a province ovvero a comuni ovvero a soggetti pubblici comunque interessati.

5. La Regione esercita direttamente le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere concernenti le materie di cui all'articolo 1, comma 3, della L. n. 59/1997, con esclusione delle grandi reti infrastrutturali già con legge statale dichiarate di interesse nazionale, nonché delle opere in materia di difesa, delle dogane, dei lavori relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica e alla edilizia penitenziaria, nonché la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione statale ed espressamente mantenuti dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998.

6. Per la realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale competente nella materia ha facoltà di convocare una «Conferenza di servizi» alla quale partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti pubblici interessati. In relazione all'esito della Conferenza, l'eventuale approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali. Resta ferma la necessità della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), secondo la procedura vigente.

7. L'approvazione di cui al comma 6 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ove la determinazione non sia adottata all'unanimità dei presenti, regolarmente rappresentanti degli enti pubblici e degli organi statali interessati, la variante diviene efficace al sedicesimo giorno dalla sua adozione.

 
 

Art. 4

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano l'attività amministrativa attribuita direttamente dallo Stato e dalla presente legge relativa a:

a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza provinciale, in particolare:

1. le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

2. gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;

3. le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della L. 662/1996, con le successive modifiche;

4. L'istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KW (3).

2. Alle province è delegato l'esercizio dell'attività amministrativa concernente:

a) le opere portuali di terza e quarta classe;

b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere pubbliche di competenza provinciale, nonché le opere di competenza della comunità montana la cui sede risulti ubicata nel territorio provinciale nonché di qualsiasi soggetto o ente non territoriale per opere da eseguirsi comunque nel territorio della provincia. Per tali opere, la provincia è competente anche all'eventuale retrocessione;

c) l'adozione dei provvedimenti necessari agli interventi da realizzarsi nel territorio provinciale dai consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo.

(3)  Comma così sostituito dall'art. 27, comma 4, L.R. 11 maggio 2001, n. 13 (vedi anche, per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui al presente comma, l'art. 1, L.R. 9 ottobre 2008, n. 26). Il testo originario era così formulato: «4. l'istruttoria e il rilascio di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kv.».

 

 

Art. 5

Funzioni dei comuni.

1. I comuni sono competenti per l'attività amministrativa non espressamente riservata alla Regione e non conferita direttamente o in delega agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano l'attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa a:

a) nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della L. n. 23/1996;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di:

1. opere relative all'edilizia di culto;

2. opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;

3. opere di interesse locale destinate a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

4. attrezzature fisse dei mercati locali;

5. impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di elettrificazione rurale nonché opere elettriche puntiformi e di allacciamento di singole utenze (4) ;

6. interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;

7. opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della L. n. 662/1996, con le successive modifiche.

2. I comuni sono delegati all'attività relativa a:

a) denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche, previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

b) denunce di opere da realizzarsi in zone sismiche in osservanza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (5) ;

c) controlli previsti dall'articolo 21 della L. n. 64/1974 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 64 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 e relative norme procedurali (6) .

3. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per tali opere, il comune è delegato anche all'eventuale retrocessione.

(4)  Comma così modificato dall'art. 27, L.R. 22 febbraio 2005, n. 3 (vedi anche, per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui al presente comma, l'art. 1, L.R. 9 ottobre 2008, n. 26).

(5)  Vedi, anche, l'art. 27, comma 2, L.R. 11 maggio 2001, n. 13 e l'art. 33, comma 6, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(6)  Vedi, anche, l'art. 27, comma 2, L.R. 11 maggio 2001, n. 13 e l'art. 33, comma 6, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

 

 

Art. 6

Consiglio regionale dei lavori pubblici (7) .

[1. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è organo della Regione istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.

2. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;

b) il dirigente coordinatore del Settore regionale competente in materia di lavori pubblici;

c) un numero di esperti non superiore a nove, competenti nelle materie di idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologia, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;

d) due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;

e) un esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli ingegneri e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;

f) un esperto da scegliersi tra sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli architetti e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;

g) i dirigenti responsabili del Settore competente in materia di lavori pubblici;

h) un dirigente di Settore competente nelle sotto specificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso quindi il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale dei lavori pubblici:

a) il Soprintendente regionale scolastico o suo delegato;

b) i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia o loro delegati;

c) il Soprintendente archeologico per la Puglia o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall'ufficio di segreteria.

5. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. È applicabile ai componenti esterni del Consiglio regionale dei lavori pubblici la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigenti per i consiglieri regionali.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzatorie e di funzionamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici.

9. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è competente ad esprimere pareri relativi a:

a) strumenti programmatori predisposti dai Settori regionali riferiti ai lavori pubblici, di competenza regionale;

b) progetti di competenza regionale d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti;

c) progetti per i lavori pubblici sussidiati dei quali all'articolo 11, comma 2, relativi ad opere di eccezionale rilevanza nonché alle relative varianti che, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento, comportino una spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

d) vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali; nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;

e) ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'Assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del Consiglio regionale dei lavori pubblici.

10. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti dei Settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche (ex Genio civile) competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di competenza regionale d'importo inferiore a 5 milioni di euro;

b) i progetti dei lavori sussidiati nell'ipotesi in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente attuatore, e per le relative varianti.

12. I pareri di cui sopra sono resi, rispettivamente, entro novanta giorni quello di cui al comma 10 e in sessanta giorni quello di cui al comma 11. Decorso il termine dalla data di presentazione della richiesta, il parere s'intende reso per assenso, salve le eventuali responsabilità per l'esecuzione delle opere.

13. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della L.R. n. 27/1985 sono abrogati a decorrere dalla data di effettivo insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici previsto dalla presente legge].

(7) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 19 luglio 2013, n. 19.
 
 

TITOLO II

Viabilità

Art. 7

Oggetto.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia «viabilità» concernono la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, la gestione delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi incluse la manutenzione e il miglioramento delle strade esistenti; nonché i compiti di classificazione e di declassificazione delle strade, e la potestà generale di vigilanza.

 

Art. 8

Funzioni della Regione.

1. La Regione, al fine di assicurarne l'unitario indirizzo, esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) individuazione, pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale, nonché classificazione e declassificazione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali;

b) pareri relativi alla classificazione e alla declassificazione delle strade statali;

c) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle eventuali autostrade regionali, da attuarsi attraverso concessioni;

d) salvo il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato, definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni tecniche per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale;

e) determinazione dei criteri per la fissazione dei canoni per licenze e concessioni, nonché per l'esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade e autostrade della rete viaria regionale;

f) determinazione delle tariffe del pedaggio autostradale di cui alla lettera c) e adeguamento delle stesse, nonché controllo delle concessionarie regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e f), possono essere applicate anche per tratte specifiche della rete viaria regionale non autostradale.

 

 

Art. 9

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni amministrative attribuite dallo Stato e dalla presente legge relative a:

a) approvazione, integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;

b) nei confronti dei comuni singoli ovvero associati e delle comunità montane, promozione, coordinamento e verifica volti alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio alle zone rurali;

c) determinazione dei criteri, nonché fissazione e riscossione quali entrate proprie delle tariffe relative a licenze, concessioni ed esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade di cui al comma 3;

d) progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali.

2. È delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, esclusi i tratti autostradali gestiti dalla Regione in regime di concessione.

3. Sono trasferite al demanio della provincia rispettivamente competente per territorio le strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, dapprima classificate statali ovvero regionali. Ove la Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), qualifichi talune strade di interesse regionale, da ogni provincia, per la parte compresa nel proprio territorio, le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.

 

 

 
Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione e non conferite agli altri enti locali e in particolare:

a) classificazione delle strade comunali;

b) approvazione, integrazione e aggiornamento del piano catastale delle strade comunali;

c) progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade comunali.

 
 

Art. 11

Accordi di programma.

1. Per la finalità di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade, sentite le province territorialmente interessate la Regione promuove, in applicazione dell'articolo 98, comma 4 e dell'articolo 99, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

2. La Regione può promuovere, per le strade di interesse regionale, anche specifici accordi di programma fra e con le province territorialmente interessate, per la definizione delle opere da eseguire, le modalità progettuali e gli impegni e oneri rispettivi.

 

TITOLO III

Trasporti

Art. 12

Oggetto.

1. Le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali in materia di trasporti concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e di merci definiti dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, nonché i servizi pubblici non di linea.

2. L'attribuzione delle competenze e l'organizzazione amministrativa del trasporto pubblico di linea sono disciplinate dalla L.R. n. 13/1999 e successive modificazioni per il trasporto pubblico di linea e dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 14 per il trasporto pubblico non di linea.

 

 

 
Funzioni della Regione.

1. Sono riservati alla Regione, ferme restando le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla L.R. n. 13/1999, anche quelli concernenti:

a) la programmazione del sistema portuale per gli scali di rilievo regionale e interregionale;

b) la programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli di rilievo nazionale e internazionale indicati all'articolo 104, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 112/1998;

c) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli;

d) l'assegnazione delle risorse e del personale trasferito dal Ministero dei trasporti ai comuni delegati per l'attività di escavazione dei fondali dei porti non sede di autorità portuale;

e) la programmazione delle opere infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla Regione.

 

Art. 14

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano, ferme le funzioni attribuite dalla L.R. n. 13/1999, anche quelle attribuite dallo Stato concernenti:

a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) il rilascio di autorizzazione a imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;

e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

2. È attribuito alle province, oltre alle funzioni delegate dalla L.R. n. 13/1999, anche l'esercizio dei compiti concernenti:

a) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;

b) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;

c) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi di autobus con conducente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 21/1992;

d) la nomina delle Commissioni provinciali istituite presso le Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.

e) le autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità;

f) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali;

g) i porti lacuali e di navigazione interna.

3. È altresì delegato ad ogni provincia, rispettivamente competente in applicazione del criterio di collegamento, il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la circolazione nell'intero territorio della Regione Puglia, ma previa acquisizione - da parte della provincia che risulta competente - di apposito nulla osta dell'ente proprietario per le strade rispettivamente regionali, comunali ovvero di altre province. L'individuazione della provincia competente è gradatamente determinata dai criteri di collegamento che nel rispettivo territorio provinciale risulti ubicata:

a) la sede legale della ditta richiedente, per le ditte pugliesi;

b) il cantiere pugliese dal quale prenderà avvio il trasporto eccezionale, per le ditte con sede legale in altre regioni;

c) il primo tratto di attraversamento del territorio pugliese da parte del trasporto eccezionale, ove non risultino già esistenti le correlazioni indicate alle lettere a) e b).

 

 

 
Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico di linea conferite dalla legislazione statale nonché dalla L.R. n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni svolgono le funzioni relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla L. n. 21/1992 e alla L.R. n. 14/1995, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.

2. Sono delegate, altresì, ai comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l'affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedure di gara pubblica.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.