(1) Il Governo ha
osservato, la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di
compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in
particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), L. n. 59/1997.
(2) Con Delib.G.R. 2
marzo 2004, n. 153 è stato approvato, in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003,
il programma temporale e le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi
sugli edifici e sulle opere strategiche e rilevanti. Vedi, anche, la Delib.G.R.
27 aprile 2004, n. 597 e la Delib.G.R. 22 novembre 2005, n. 1634.
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. In attuazione dei princìpi costituzionali
vigenti per l'ordinamento regionale, in particolare della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1 in materia di autonomia delle regioni e di elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale, nonché in attuazione
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa al conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la realizzazione del
decentramento amministrativo e per la semplificazione amministrativa, la
presente legge individua le funzioni di competenza della Regione e degli enti
locali relative alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e dei trasporti.
2. Le ulteriori materie disciplinate dal D.Lgs.
n. 112/1998 risultano oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi coordinati
con la presente normativa e da interpretare nel rispetto dei princìpi generali
fissati dalla L. n. 59/1997 e dal D.Lgs. n. 112/1998 e successive modificazioni.
TITOLO I
Opere pubbliche
Art. 2
Oggetto.
1. Le funzioni amministrative relative alla
materia delle opere pubbliche concernono la programmazione, la progettazione,
l'autorizzazione, l'esecuzione e la manutenzione dei lavori pubblici comunque
eseguiti nel territorio regionale, fatti salvi i lavori dichiarati d'interesse
nazionale da norme dello Stato.
2. Sono qualificati lavori pubblici «sussidiati»
i lavori eseguiti dagli enti pubblici, nonché i lavori eseguiti, con l'eccezione
dei lavori di edilizia residenziale pubblica, da soggetti privati ammessi anche
parzialmente a finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione.
3. I lavori sussidiati eseguiti da soggetti
privati possono essere realizzati solo previa approvazione di un progetto
redatto e attuato secondo la normativa in vigore nella materia delle opere
pubbliche. Per tali progetti, la Regione procede all'approvazione degli
elaborati, acquisito il parere degli organi consultivi regionali.
Funzioni della Regione.
1. La Regione esercita le funzioni di
regolamentazione, di programmazione e di vigilanza in materia di opere e lavori
pubblici, nel rispetto dei compiti conferiti agli enti locali dalle disposizioni
statali e dalla presente legge.
2. Sono riservate alla Regione le competenze
relative a:
a) la predisposizione della normativa di
riferimento e dei provvedimenti amministrativi generali;
b) l'organizzazione e la gestione
dell'osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche;
c) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
prezzi dei lavori e delle opere pubbliche;
d) l'individuazione delle zone sismiche, la
formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
e) la formazione e l'aggiornamento del catasto
delle opere pubbliche;
f) la valutazione tecnico amministrativa e
l'attività consultiva di cui all'articolo 6, relativa a:
1. progetti di opere pubbliche eseguite
direttamente dalla Regione, in applicazione della successiva lettera g);
2. progetti di lavori sussidiati, ai sensi
dell'articolo 2, commi 2 e 3;
3. progetti di opere pubbliche eseguite da
province, comuni ed enti pubblici ausiliari;
g) progettazione, esecuzione e manutenzione
delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione e in particolare:
1. gli interventi attuativi dei programmi
operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale o
dell'Unione europea;
2. le opere infrastrutturali concernenti i
trasporti pubblici riservati alla Regione;
3. le opere relative ai porti di interesse
regionale;
4. le opere già appaltate con i fondi della
soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati in applicazione
dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni;
5. gli interventi di ripristino di opere
pubbliche di interesse regionale, a seguito di eventi bellici o di calamità
naturali;
h) ogni attività di vigilanza e di verifica
dell'attuazione degli interventi programmati, sia se eseguiti direttamente dalla
Regione sia se realizzati dalle province, comuni e ogni altro soggetto pubblico,
per competenza diretta ovvero per delega ai sensi del comma 4, anche al fine di
monitorarne il rispetto della spesa programmata. Ove non sussistano
imprevedibili giustificati motivi per l'eventuale superamento della spesa
programmata, anche per i lavori direttamente realizzati da province, comuni e
altri enti pubblici, per attribuzione diretta o per delega, sussiste nei
confronti della Regione la responsabilità diretta del responsabile del
procedimento designato dall'ente locale.
3. Per i lavori di propria competenza, la
Regione esercita anche le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e
indifferibilità dei lavori nonché l'espropriazione per pubblica utilità e
l'occupazione temporanea delle aree, con le connesse attività previste dagli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti, ove interessati, le
province e i comuni competenti. La Regione è altresì competente all'eventuale
retrocessione
4. Per la realizzazione ovvero la manutenzione
delle opere indicate al comma 2, lettera g, per singole opere e previo parere
del Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 6, la Giunta
regionale ha la potestà di delegare i relativi compiti a province ovvero a
comuni ovvero a soggetti pubblici comunque interessati.
5. La Regione esercita direttamente le funzioni
delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione
straordinaria delle opere concernenti le materie di cui all'articolo 1, comma 3,
della L. n. 59/1997, con esclusione delle grandi reti infrastrutturali già con
legge statale dichiarate di interesse nazionale, nonché delle opere in materia
di difesa, delle dogane, dei lavori relativi all'ordine e alla sicurezza
pubblica e alla edilizia penitenziaria, nonché la manutenzione straordinaria
degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione statale ed
espressamente mantenuti dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998.
6. Per la realizzazione di opere di competenza
regionale, il dirigente regionale competente nella materia ha facoltà di
convocare una «Conferenza di servizi» alla quale partecipano i rappresentanti
delle strutture regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti pubblici
interessati. In relazione all'esito della Conferenza, l'eventuale approvazione
del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni degli organi regionali, provinciali e comunali. Resta ferma la
necessità della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), secondo la procedura
vigente.
7. L'approvazione di cui al comma 6 costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ove la
determinazione non sia adottata all'unanimità dei presenti, regolarmente
rappresentanti degli enti pubblici e degli organi statali interessati, la
variante diviene efficace al sedicesimo giorno dalla sua adozione.
Art. 4
Funzioni delle province.
1. Le province esercitano l'attività
amministrativa attribuita direttamente dallo Stato e dalla presente legge
relativa a:
a) nel rispetto delle indicazioni dei piani
settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
b) la progettazione, l'esecuzione e la
manutenzione delle opere pubbliche di competenza provinciale, in particolare:
1. le opere infrastrutturali relative ai
trasporti pubblici riservati alle province;
2. gli impianti e le attrezzature sportive di
interesse provinciale;
3. le opere appaltate sui fondi della soppressa
agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi
dell'articolo 2, comma 108, della L. 662/1996, con le successive modifiche;
4. L'istruttoria e il rilascio di autorizzazioni
per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KW (3).
2. Alle province è delegato l'esercizio
dell'attività amministrativa concernente:
a) le opere portuali di terza e quarta classe;
b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni
temporanee e di urgenza concernenti le opere pubbliche di competenza
provinciale, nonché le opere di competenza della comunità montana la cui sede
risulti ubicata nel territorio provinciale nonché di qualsiasi soggetto o ente
non territoriale per opere da eseguirsi comunque nel territorio della provincia.
Per tali opere, la provincia è competente anche all'eventuale retrocessione;
c) l'adozione dei provvedimenti necessari agli
interventi da realizzarsi nel territorio provinciale dai consorzi delle aree e
dei nuclei di sviluppo.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 27,
comma 4, L.R.
11 maggio 2001, n. 13 (vedi anche, per il trasferimento alla Regione delle
funzioni amministrative di cui al presente comma, l'art. 1,
L.R.
9 ottobre 2008, n. 26). Il testo originario era così formulato: «4.
l'istruttoria e il rilascio di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione
inferiore a 150 kv.».
Art. 5
Funzioni dei comuni.
1. I comuni sono competenti per l'attività
amministrativa non espressamente riservata alla Regione e non conferita
direttamente o in delega agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano l'attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa a:
a) nel rispetto delle indicazioni dei piani
settoriali regionali, la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), della L. n. 23/1996;
b) la progettazione, l'esecuzione e la
manutenzione di:
1. opere relative all'edilizia di culto;
2. opere infrastrutturali relative ai trasporti
pubblici riservati ai comuni;
3. opere di interesse locale destinate a
finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
4. attrezzature fisse dei mercati locali;
5. impianti elettrici di illuminazione pubblica
di interesse comunale e opere di elettrificazione rurale nonché opere elettriche
puntiformi e di allacciamento di singole utenze (4) ;
6. interventi di ripristino di edifici privati
danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;
7. opere appaltate sui fondi della soppressa
agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi
dell'articolo 2, comma 108, della L. n. 662/1996, con le successive modifiche.
2. I comuni sono delegati all'attività relativa
a:
a) denunce di opere in cemento armato normale e
precompresso e di strutture metalliche, previste dalla legge 5 novembre 1971, n.
1086;
b) denunce di opere da realizzarsi in zone
sismiche in osservanza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (5) ;
c) controlli previsti dall'articolo 21 della L.
n. 64/1974 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli previsti
dall'articolo 64 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 e relative norme
procedurali (6) .
3. È altresì delegato ai comuni l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti
espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Per
tali opere, il comune è delegato anche all'eventuale retrocessione.
(5) Vedi, anche, l'art.
27,
comma 2, L.R.
11 maggio 2001, n. 13 e l'art. 33,
comma 6, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(6) Vedi, anche, l'art.
27,
comma 2, L.R. 11 maggio 2001, n. 13 e l'art. 33,
comma 6, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art. 6
Consiglio regionale dei lavori pubblici (7) .
[1. Il Consiglio regionale dei
lavori pubblici è organo della Regione istituito presso l'Assessorato ai lavori
pubblici della Regione Puglia.
2. Il Consiglio regionale dei
lavori pubblici è composto da:
a) l'Assessore regionale
competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
b) il dirigente coordinatore
del Settore regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) un numero di esperti non
superiore a nove, competenti nelle materie di idraulica, impianti tecnologici,
viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologia, geologia,
strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
d) due esperti nella
legislazione dei lavori pubblici;
e) un esperto da scegliersi tra
sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli
ingegneri e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;
f) un esperto da scegliersi tra
sei nominativi, dei quali cinque indicati dagli ordini provinciali degli
architetti e uno indicato dall'associazione regionale di categoria;
g) i dirigenti responsabili del
Settore competente in materia di lavori pubblici;
h) un dirigente di Settore
competente nelle sotto specificate materie, designato dagli assessori
competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione,
lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.
3. Quali componenti aggiunti,
in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso quindi il
diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale
dei lavori pubblici:
a) il Soprintendente regionale
scolastico o suo delegato;
b) i Soprintendenti per i beni
ambientali e architettonici in Puglia o loro delegati;
c) il Soprintendente
archeologico per la Puglia o suo delegato.
4. Le attività ausiliarie sono
svolte dall'ufficio di segreteria.
5. Il Consiglio regionale dei
lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente in materia di lavori pubblici.
6. Il Consiglio regionale dei
lavori pubblici dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso
della quale risulta costituito.
7. È applicabile ai componenti
esterni del Consiglio regionale dei lavori pubblici la disciplina delle cause di
esclusione e di incompatibilità vigenti per i consiglieri regionali.
8. La Giunta regionale, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
delibera di determinazione delle modalità organizzatorie e di funzionamento del
Consiglio regionale dei lavori pubblici.
9. Il Consiglio regionale dei
lavori pubblici è competente ad esprimere pareri relativi a:
a) strumenti programmatori
predisposti dai Settori regionali riferiti ai lavori pubblici, di competenza
regionale;
b) progetti di competenza
regionale d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti;
c) progetti per i lavori
pubblici sussidiati dei quali all'articolo 11, comma 2, relativi ad opere di
eccezionale rilevanza nonché alle relative varianti che, qualora ricorrano
giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento, comportino
una spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
d) vertenze relative ai lavori
pubblici sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di
collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali; nonché
proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;
e) ogni altro oggetto previsto
dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'Assessore ai
lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del Consiglio
regionale dei lavori pubblici.
10. Il Consiglio regionale dei
lavori pubblici esprime inoltre pareri nei casi previsti da disposizioni di
legge o regolamentari ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati.
Svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti dei Settori
regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare
uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi
standard operativi.
11. Sono oggetto di parere
delle strutture tecniche regionali periferiche (ex Genio civile) competenti nei
rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:
a) i progetti di competenza
regionale d'importo inferiore a 5 milioni di euro;
b) i progetti dei lavori
sussidiati nell'ipotesi in cui l'opera non rientri nelle competenze
professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente attuatore, e per le
relative varianti.
12. I pareri di cui sopra sono
resi, rispettivamente, entro novanta giorni quello di cui al comma 10 e in
sessanta giorni quello di cui al comma 11. Decorso il termine dalla data di
presentazione della richiesta, il parere s'intende reso per assenso, salve le
eventuali responsabilità per l'esecuzione delle opere.
13. Al fine di consentire la
continuità dell'attività consultiva regionale, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16
della L.R. n. 27/1985 sono abrogati a decorrere dalla data di effettivo
insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici previsto dalla presente
legge].
TITOLO II
Viabilità
Art. 7
Oggetto.
1. Le funzioni amministrative relative alla
materia «viabilità» concernono la programmazione, la progettazione,
l'esecuzione, la gestione delle strade non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale, ivi incluse la manutenzione e il miglioramento delle strade
esistenti; nonché i compiti di classificazione e di declassificazione delle
strade, e la potestà generale di vigilanza.
Art. 8
Funzioni della Regione.
1. La Regione, al fine di assicurarne l'unitario
indirizzo, esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) individuazione, pianificazione,
programmazione e coordinamento della rete viaria regionale, nonché
classificazione e declassificazione delle strade di interesse regionale e di
quelle provinciali;
b) pareri relativi alla classificazione e alla
declassificazione delle strade statali;
c) progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle eventuali autostrade regionali, da attuarsi attraverso
concessioni;
d) salvo il rispetto delle direttive e degli
atti generali dello Stato, definizione dei criteri, delle direttive e delle
prescrizioni tecniche per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza
della rete viaria regionale;
e) determinazione dei criteri per la fissazione
dei canoni per licenze e concessioni, nonché per l'esposizione della pubblicità
lungo ovvero in vista delle strade e autostrade della rete viaria regionale;
f) determinazione delle tariffe del pedaggio
autostradale di cui alla lettera c) e adeguamento delle stesse, nonché controllo
delle concessionarie regionali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c)
e f), possono essere applicate anche per tratte specifiche della rete viaria
regionale non autostradale.
Art. 9
Funzioni delle province.
1. Le province esercitano le funzioni
amministrative attribuite dallo Stato e dalla presente legge relative a:
a) approvazione, integrazione e aggiornamento
del piano catastale delle strade provinciali;
b) nei confronti dei comuni singoli ovvero
associati e delle comunità montane, promozione, coordinamento e verifica volti
alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio alle zone rurali;
c) determinazione dei criteri, nonché fissazione
e riscossione quali entrate proprie delle tariffe relative a licenze,
concessioni ed esposizione della pubblicità lungo ovvero in vista delle strade
di cui al comma 3;
d) progettazione, costruzione, manutenzione e
vigilanza delle strade provinciali.
2. È delegato alle province l'esercizio delle
funzioni amministrative relative alla gestione, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria e alla vigilanza della rete viaria regionale, esclusi i tratti
autostradali gestiti dalla Regione in regime di concessione.
3. Sono trasferite al demanio della provincia
rispettivamente competente per territorio le strade non comprese nella rete
stradale e autostradale nazionale, dapprima classificate statali ovvero
regionali. Ove la Regione, ai sensi del comma 1, lettera a), qualifichi talune
strade di interesse regionale, da ogni provincia, per la parte compresa nel
proprio territorio, le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto
degli indirizzi e delle direttive regionali.
Funzioni dei comuni.
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative non espressamente riservate alla Regione e non conferite agli
altri enti locali e in particolare:
a) classificazione delle strade comunali;
b) approvazione, integrazione e aggiornamento
del piano catastale delle strade comunali;
c) progettazione, costruzione, manutenzione e
vigilanza delle strade comunali.
Art. 11
Accordi di programma.
1. Per la finalità di assicurare omogeneità alle
caratteristiche funzionali delle strade, sentite le province territorialmente
interessate la Regione promuove, in applicazione dell'articolo 98, comma 4 e
dell'articolo 99, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1998, accordi di programma con le
altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali e
autostradali interregionali, nonché per la progettazione, costruzione e
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
2. La Regione può promuovere, per le strade di
interesse regionale, anche specifici accordi di programma fra e con le province
territorialmente interessate, per la definizione delle opere da eseguire, le
modalità progettuali e gli impegni e oneri rispettivi.
TITOLO III
Trasporti
Art. 12
Oggetto.
1. Le funzioni e i compiti conferiti alla
Regione e agli enti locali in materia di trasporti concernono i servizi pubblici
di trasporto di persone e di merci definiti dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, nonché
dall'articolo 2
della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13, nonché i servizi pubblici non di linea.
2. L'attribuzione delle competenze e
l'organizzazione amministrativa del trasporto pubblico di linea sono
disciplinate dalla L.R.
n. 13/1999 e successive modificazioni per il trasporto pubblico di linea e
dalla legge
regionale 3 aprile 1995, n. 14 per il trasporto pubblico non di linea.
Funzioni della Regione.
1. Sono riservati alla Regione, ferme restando
le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla L.R.
n. 13/1999, anche quelli concernenti:
a) la programmazione del sistema portuale per
gli scali di rilievo regionale e interregionale;
b) la programmazione degli interporti e delle
intermodalità, con esclusione di quelli di rilievo nazionale e internazionale
indicati all'articolo 104, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 112/1998;
c) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati
all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli;
d) l'assegnazione delle risorse e del personale
trasferito dal Ministero dei trasporti ai comuni delegati per l'attività di
escavazione dei fondali dei porti non sede di autorità portuale;
e) la programmazione delle opere
infrastrutturali concernenti i trasporti pubblici riservati alla Regione.
Art. 14
Funzioni delle province.
1. Le province esercitano, ferme le funzioni
attribuite dalla L.R.
n. 13/1999, anche quelle attribuite dallo Stato concernenti:
a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle
attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli a motore;
c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) il rilascio di autorizzazione a imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e il controllo amministrativo
delle imprese autorizzate;
e) il controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di
merci per conto proprio;
g) gli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) la tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
2. È attribuito alle province, oltre alle
funzioni delegate dalla L.R.
n. 13/1999, anche l'esercizio dei compiti concernenti:
a) l'individuazione delle zone caratterizzate da
intensa conurbazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, nonché la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali
ricompresi in tali zone;
b) l'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. n. 422/1997, in caso di mancata intesa tra
i comuni interessati;
c) l'approvazione dei regolamenti comunali
relativi ai noleggi di autobus con conducente, sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, della legge
21/1992;
d) la nomina delle Commissioni provinciali
istituite presso le Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura
per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei
conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di
cui all'articolo 7
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 14.
e) le autorizzazioni relative alla circolazione
nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione
di eccezionalità;
f) le autorizzazioni relative al transito delle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali;
g) i porti lacuali e di navigazione interna.
3. È altresì delegato ad ogni provincia,
rispettivamente competente in applicazione del criterio di collegamento, il
rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la
circolazione nell'intero territorio della Regione Puglia, ma previa acquisizione
- da parte della provincia che risulta competente - di apposito nulla osta
dell'ente proprietario per le strade rispettivamente regionali, comunali ovvero
di altre province. L'individuazione della provincia competente è gradatamente
determinata dai criteri di collegamento che nel rispettivo territorio
provinciale risulti ubicata:
a) la sede legale della ditta richiedente, per
le ditte pugliesi;
b) il cantiere pugliese dal quale prenderà avvio
il trasporto eccezionale, per le ditte con sede legale in altre regioni;
c) il primo tratto di attraversamento del
territorio pugliese da parte del trasporto eccezionale, ove non risultino già
esistenti le correlazioni indicate alle lettere a) e b).
Funzioni dei comuni.
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative in materia di trasporto pubblico di linea conferite dalla
legislazione statale nonché dalla L.R.
n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni svolgono le
funzioni relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla L. n.
21/1992 e alla L.R.
n. 14/1995, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite
ad altri enti ai sensi del presente capo.
2. Sono delegate, altresì, ai comuni provvisti
di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali
dei porti da effettuare mediante l'affidamento a soggetti privati scelti
attraverso procedure di gara pubblica.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.