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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
27
Data
16/11/2001
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 19 novembre 2001, n. 168. * In relazione alla presente legge vedi quanto disposto dall'art. 52 (integrazione alla l.r. 19 novembre 2002, n. 27) della l.r. 1/2004
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

(*) Vedi nota

Art. 1

(Incentivazione all’esodo dei formatori in albo)

1. L’albo e l’elenco del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della  l.r. 54/1978 sono abrogate.

3. La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione di una indennità "una tantum", aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni*dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

       * il termine è stato riaperto di 30 giorni dall’art. 34 della l.r. 15/2000

* *  in riferimento al presente comma vedi anche quanto disposto dal comma 5 dell’art. 8 della l.r. 1/2005  

4.* L'indennità di cui al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che separano l'operatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e, comunque, fino a un massimo di lire 28 milioni.

         * Comma così modificato dall’art. 34 della l.r.15/2002

5.* La Regione Puglia riconosce, altresì, agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale che, già iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni **dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri per l'utilizzo degli operatori nei Centri territoriali per l'impiego, un contributo "una tantum" pari a lire 4 milioni per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del diritto al compimento del sessantacinquesimo anni di età, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80 milioni.

* Comma così modificato dall’art. 34 della l.r. 15/2000

** il termine è stato riaperto di 30 giorni dall’art. 34 della l.r. 15/2000

* **  in riferimento al presente comma vedi anche quanto disposto dal comma 5 dell’art. 8 della l.r. 1/2005           

6. La Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5 - e contenenti i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui all'articolo 2. I benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del Settore formazione professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati.

7. La Giunta regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà, sentite le Organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per l'utilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.

Art. 2

(Misure di sostegno per l'accreditamento delle strutture formative)

1. Allo scopo di sostenere l'accreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la Giunta regionale riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario "una tantum" determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti, finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative stesse.

2.I progetti devono indicare:

a.  le linee di sviluppo che si intendono perseguire;

b.le strategie per la rimozione delle criticità relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie;

c.  le risorse finanziarie occorrenti;

d.i tempi di realizzazione.

3.         Il contributo sarà determinato sulla base del progetto di cui al comma 2, da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita commissione composta da tre componenti, anche esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla Giunta regionale con specifico provvedimento, sentite le parti sociali.

4. L'onere di cui al presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme complessivamente derivanti:

a.  dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma;

b.da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;

c.  da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo Stato per le medesime finalità previste dall'articolo 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000, n. 388;

c bis.*  Dalle somme impegnate per le esigenze di cui all’articolo1 e rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori.

            * lettera così aggiunta dall’art. 20  della  l.r. 20/2002

5.Il contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a condizione che l'organismo:

a. presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione è chiamata in causa;

b. abbia regolarmente provveduto a corrispondere ai formatori in albo che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1 il trattamento di fine rapporto.

6. La Regione Puglia si riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà all'ente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.

7. Gli enti gestori cui viene destinato il contributo straordinario "una tantum" di cui alla presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.

7 bis.* Qualora il progetto di ristrutturazione presentato dagli enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dalla apposita prevista Commissione di valutazione, l’indennità di incentivazione all’esodo in favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della Regione. Al relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3, lett. b).

 

          *Comma così  aggiunto dall’art. 20  della l.r. 20/2002

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Omissis

2. Omissis

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.