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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
22
Data
17/04/1979
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 26 aprile 1979, n. 30. La presente legge era stata in un primo momento abrogata dall'art. 18, L.R. 11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1988. Successivamente l’articolo unico, L.R. 23 giugno 1993, n. 10 ha riportato in vigore la presente legge stabilendo, in deroga a quanto previsto dal suddetto art. 18 e in attesa di una legge organica di musei, biblioteche ed archivi di enti locali, che continuassero ad essere disciplinate dalla presente legge le funzioni amministrative di competenza regionale in essa previste.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Legge già abrogata dall'art. 18 della l.r. 6/88, è stata richiamata in vigore dalla l.r. 10/93 e successivamente nuovamente abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. a)

ARTICOLO 1

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite, in materie di Biblioteche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell' art. 17 della legge 16- 5- 1970, n. 281, del DPR 14- 1- 1972, n. 3, della legge 22- 7- 75, n. 382, degli artt. 47, 49 del DPR 616 del 24- 7- 77, in attesa dell' approvazione della legge di cui all' art. 48 dello stesso Decreto presidenziale e ne coordina l' attività nell' ambito della programmazione culturale regionale.

 

 

ARTICOLO 2

Le Biblioteche pubbliche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei la crescita culturale e civile della popolazione, in collegamento con gli Uffici centrali e periferici dello Stato e con Istituzioni culturali e di ricerca operanti nella Regione, la utilizzazione proficua del tempo libero, nonché la conoscenza della storia, dell' arte, delle tradizioni e dell' economia della Puglia.

 

 

ARTICOLO 3

Gli Enti locali, nell' ambito della loro autonomia, possono istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso adottano i relativi regolamenti per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, l' incremento del patrimonio librario e l' uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della cultura.

Gli Enti locali assicurano con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo (ai sensi del successivo art. 13), il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, all' acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quant' altro necessario per l' attuazione dei programmi culturali.

 

 

ARTICOLO 4

La gestione delle attività culturali delle biblioteche è affidata a una commissione nominata dall' Assemblea dell' Ente locale interessato.

La Commissione è costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari, nonché la rappresentanza, nell' ambito territoriale dell' Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle Associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei Consigli di quartiere e  circoscrizioni. Fanno inoltre parte della Commissione uno o più rappresentanti del personale della Biblioteca tra i quali il bibliotecario o l' assistente della biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa.

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:

a) fissare, nell' ambito della programmazione regionale, la politica di sviluppo della biblioteca;

b) stabilire i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare;

c) presentare annualmente all' Ente locale la relazione sull' attività svolta e formulare un piano di attività per l' anno successivo.

 

 

ARTICOLO 5

Per l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli Enti locali, nell' ambito della loro autonomia, possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione d' intesa con gli Enti locali, dando così luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni minori.

La costituzione e l' adesione al sistema bibliotecario vengono decise con la volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti locali o dagli organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche aderiscono al sistema.

Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

 

ARTICOLO 6

Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema e coordina, realizza e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.

La gestione del sistema è affidata ad un' apposita Commissione composta da un rappresentante degli Enti le cui biblioteche sono inserite nel sistema.

Resta ferma per le attività proprie di ciascuna biblioteca degli Enti locali aderenti al sistema la Commissione di cui all' art. 4.

La commissione del sistema, disciplinata dallo statuto del sistema, predispone programmi lo statuto del sistema, predispone programmi annuali e pluriennali di attività e di sviluppo corredati dai relativi preventivi nell' ambito della programmazione regionale.

 

 

ARTICOLO 7

Le biblioteche degli Enti locali e di Enti e di Istituti di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le Province devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto e la Civica " Pietra Acclavio".

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle province di Bari (" De Gemmis"), Brindisi, Foggia , Lecce  e Barletta-Andria-Trani, nonché alla civica "Acclavio" di Taranto.(1)

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti proprietari.

(1) Comma così modificato dall'art.1, c.3 della L.R.  3 ottobre 2011, n. 26; il testo originario era così formulato:"La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle province di Bari (" De Gemmis"), Brindisi, Foggia  e Lecce, nonché alla civica "Acclavio" di Taranto."

 

ARTICOLO 8 (2)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell' ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

a) l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale;

b) l' istituzione, l' organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;

c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo;

d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;

e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;

f) le pubblicazioni tecnico - scientifiche;

g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del sistema.

La misura dei contributi regionali non puè essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione.

L' istruttoria delle istanze è di competenza dell' Assessorato alla Cultura.

Parte delle somme potrà essere destinata all' acquisto di materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione più qualificata dell' editoria pugliese sulla base delle libere scelte delle biblioteche stesse.

Limitatamente all' anno finanziario 1985, i fondi disponibili, in carenza dell' esercizio delle scelte librarie di cui al precedente comma, possono essere utilizzati dalla Regione per l' acquisto di pubblicazioni di rilevante interesse regionale da destinare alle biblioteche degli Enti Locali e/ o di interesse locale con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare. (3)

Quanto disposto dal precedente comma si estende al provvedimento amministrativo relativo all' esercizio finanziario 1984, in via di definizione. (4)

(2) Vedi anche l’art. 26, L.R. 6 maggio 1998, n. 14 che detta norme integrative del presente articolo.

(3) Comma aggiunto dall’articolo unico, L.R. 24 maggio 1985, n. 47 (peraltro poi abrogata dalla tabella B, n. 6), L.R. 13 agosto 1998, n. 28).

(4) Comma aggiunto dall’articolo unico, L.R. 24 maggio 1985, n. 47 (peraltro poi abrogata dalla tabella B, n. 6), L.R. 13 agosto 1998, n. 28 

          

ARTICOLO 9

E' istituito l' Ufficio regionale per i beni librari alle dipendenze dell' Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l' unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui all' art. 9 lettere a), b), c), d), e), f), g), del DPR 14- 1- 1972, n. 3.

Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonche' della proficua utilizzazione da parte degli utenti.

La Sopraintendenza ai Beni librari è soppressa.

 

 

ARTICOLO 10 (5)

Gli Enti gestori delle biblioteche destinatarie dei contributi da parte della Regione sono tenuti, entro il 31 gennaio dell' anno successivo, a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.

(5) Vedi anche l’art. 26, L.R. 6 maggio 1998, n. 14 che detta norme integrative del presente articolo

 

ARTICOLO 11

Al fine di programmare i propri interventi la Giunta regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;

b) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;

c) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico;

d) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell' esercizio precedente;

e) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunità servita;

f) la necessità di istituire nuove biblioteche.

La Regione, nell' ambito dell' attività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche anche in collaborazione con le Universita', con gli Enti locali e con gli Enti pubblici specializzati.

 

 

ARTICOLO 12

La Giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico - consultivo per i Musei e Biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i Beni culturali e ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell' applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

 

 

ARTICOLO 13

Nell' ambito del contributo disposto dalla Regione e delle disponibilità del bilancio redatto in conformità alla legge 5- 8- 78, n. 468 il Comune provvederà agli oneri derivanti dagli artt. 3, 6 e 7 della presente legge.

 

 

ARTICOLO 14

Le funzioni in ordine al servizio nazionale di lettura, alle biblioteche popolari, alla biblioteca del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente sono trasferite ai Comuni, nell' ambito della programmazione regionale culturale sul territorio, a norma dell' art. 47, 2# comma del DPR 616 del 24- 7- 77.

I beni bibliotegrafici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dall' Ente gestore, sentito l' Assessorato alla Cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei Centri - rete – provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, alle biblioteche provinciali gia' sede di centri del sistema.

Con successivo provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalitàdi passaggio del personale.

 

 

 

ARTICOLO 15

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, l'assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte 2a - Spesa - del Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 del bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

Per la prima applicazione le istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; le altre istanze vanno inoltrate entro due mesi dallo stesso termine.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.