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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2003
Numero
23
Data
10/10/2003
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° settembre 2003, n. 100. Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 della l.r. 22/2004 "Addizionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di nonifica"
Allegati
Nessun allegato

 



(1) Vedi anche quanto disposto dall'art. 55 della L.R. n. 14/2004 

Art. 1

(Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica)

 

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, purchè vengano specificatamente destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dei Consorzi di bonifica e dell’Unione regionale delle bonifiche e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; (2)

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.

 

2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al tesoriere dei Consorzi di bonifica.

 

3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge. *

* Vedi anche l’art. 55 della l.r. 14/2004 e l’art. 30 della l.r. 3/2005


(1) lettera dapprima modificata dal comma 3 dell’art. 41 della L.R. 1/2004  che , a sua volta, è stato abrogato  dall’art. 40, comma 1, lettera k), L.R. 13 marzo 2012, n. 4 .

 

  Art. 2

1. Al personale operaio a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, fino all’espletamento del concorso previsto dallo stesso articolo viene applicato quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 22.

  

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.