(1) La presente legge è stata
abrogata dall'art. 17, comma 1, L.R.
19 dicembre 2008, n. 36.
Il Governo ha osservato la previsione di un eccessivo
accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere
conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al
principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della L.
15 marzo 1997, n. 59.
(2) Vedi anche, l'art. 13,
comma 2, lettera d), L.R.
25 agosto 2003, n. 17.
Art. 1
Finalità.
[1. La
presente legge, in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in
conformità con i princìpi della Carta europea dell'Autonomia locale, ratificata
con legge 30 dicembre 1989, n. 439, detta i criteri e disciplina il
procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli enti locali nelle
materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo
Stato di cui all'articolo 118, comma 2, della Costituzione e in quelle conferite
in attuazione della L. n. 59/1997 e successivi provvedimenti legislativi.
]
Art. 2
Criteri e princìpi per il riordino
delle funzioni e dei compiti amministrativi.
[1. La
Regione, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale,
provvede al conferimento agli enti locali, territoriali e funzionali delle
funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il conferimento avviene in base ai princìpi
dettati dall'articolo 4, comma 3, della L. n. 59/1997. ]
Art. 3
Funzioni amministrative della
Regione.
[1. La
Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo, di
coordinamento e di controllo.
2. La Regione esercita, inoltre, le sole
funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale.
3. La Regione determina l'applicazione delle
politiche dell'Unione europea a livello regionale mediante il concorso degli
enti locali. ]
Art. 4
Funzioni e compiti amministrativi
degli enti locali.
[1. Le leggi
regionali individuano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai
comuni, singoli o associati, alle aree e città metropolitane, alle comunità
montane, alle province, nonché le relative modalità di esercizio.
2. In applicazione delle leggi regionali di
cui al comma 1, il comune, le comunità montane e le province esercitano le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi
localizzati sui relativi territori.
3. Le funzioni e i compiti amministrativi di
cui al comma 2 non gestibili direttamente dai comuni nelle forme singola,
associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni legislative sulle
autonomie locali, possono essere esercitati dalle comunità montane o dalle
province sulla base dell'apposita normativa regionale di settore adottata con le
modalità di cui all'articolo 4 della L. n. 59/1997. ]
Art. 5
Esercizio associato di
funzioni.
[1. Il
Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e di quanto disposto dall'articolo 4,
comma 3, della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle
funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, provvede con
legge regionale all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle
stesse, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di
cui all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e
degli ambiti territoriali considerati congrui.
2. I comuni interessati, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legislazione di settore, individuano,
sulla base di quanto previsto al comma 1, secondo le direttive regionali,
soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni
conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza
provvede la Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali.
3. La Regione incentiva, con appositi
provvedimenti legislativi, la gestione associata di funzioni da parte degli enti
locali.]
Art. 6
Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali ( 3
).
[1. È
istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di
concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità
montane, province e altri enti locali.
2. La Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali:
a) esprime pareri obbligatori e formula
proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative a carattere
generale relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti
locali;
b) su espressa richiesta della competente
Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti
amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema
delle Autonomie locati.
3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una
segreteria tecnica ().
4. I pareri richiesti alla Conferenza devono
essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta,
decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono
trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui al comma 3, entro cinque
giorni dalla loro formulazione.
5. I pareri sugli atti legislativi di
competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo prima della loro
trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal
Consiglio regionale e dati allo stesso]
(5).
(3) Vedi anche l'art. 1, D.P.G.R.
23 gennaio 2001, n. 31 che ha approvato la costituzione della conferenza
Regione-Autonomie locali, istituita dal presente articolo.
(4) Vedi anche l'art. 2, D.P.G.R.
23 gennaio 2001, n. 31.
(5) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3,
L.R.
26 ottobre 2006, n. 29, a decorrere
dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali in luogo della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui è prevista in pari tempo
la soppressione dal medesimo comma 3.
Art. 7
Composizione e
funzionamento.
[1. A far
parte della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sono chiamati:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) due Consiglieri regionali, in
rappresentanza di maggioranza, opposizione;
c) i Presidenti delle Province;
d) i Sindaci delle città capoluogo di
provincia;
e) due rappresentanti delle comunità montane
indicati dalla Conferenza dei Presidenti di comunità montane;
f) il Presidente della delegazione regionale
dell'UPI;
g) il Presidente della delegazione regionale
dell'ANCI e otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza dei comuni sino a 15
mila abitanti e quattro per i Comuni oltre 15 mila abitanti;
h) il Presidente della delegazione regionale
dell'UNCEM.
2. Il Presidente della Giunta regionale
presiede la Conferenza senza diritto di voto;
alle sedute della Conferenza partecipano senza
diritto di voto l'Assessore agli enti locali e l'Assessore competente per la
materia all'ordine del giorno.
3. Il Presidente della Giunta regionale
provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.
4. La Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali approva, entro un mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di
convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di
funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le
modalità di voto e di validità delle sedute.
5. Ai componenti la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali si applicano le leggi in materia di permessi per
cariche elettive e hanno diritto al rimborso spese, che saranno a carico delle
amministrazioni di appartenenza (6).
6. Eventuali organismi indicati dalle leggi
regionali non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali] (7).
(6) Vedi anche l'art. 3, D.P.G.R.
23 gennaio 2001, n. 31.
(7) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3,
L.R.
26 ottobre 2006, n. 29, a decorrere
dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali in luogo della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui è prevista in pari tempo
la soppressione dal medesimo comma 3.
Art. 8
Durata in carica e convocazione.
[1. La
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si rinnova all'inizio di ogni
legislatura regionale entro centoventi giorni dalla data di insediamento del
Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento
dei nuovi componenti.
2. I componenti della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione, per
qualsiasi causa, dalla carica negli enti rappresentati. La decadenza è
dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.
3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali è convocata, con le modalità stabilite dal regolamento, dal suo
Presidente] (8).
(8) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3,
L.R.
26 ottobre 2006, n. 29, a decorrere
dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali in luogo della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui è prevista in pari tempo
la soppressione dal medesimo comma 3.
Art. 9
Disposizioni finanziarie.
[1. Agli
oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante
l'istituzione di un «Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio
delle funzioni conferite in attuazione della L. n. 59/1997» alimentato
dalle risorse trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, della L. n. 59/1997, nonché con l'istituzione di un «Fondo per
l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della
Costituzione», alimentato con risorse regionali annualmente in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali.
2. La ripartizione dei fondi agli enti
destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31
gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti
d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
3. L'indicazione provvisoria della
ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata entro
il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di
cui al bilancio pluriennale regionale. ]
Art. 10
Risorse umane (9).
[1. Con
decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i
dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale,
da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia
le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.
3. Ai fini della definizione della data di cui
al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali
preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare
riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo
parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. li personale di cui ai commi 1 e 2 conserva
il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento,
comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di
posizione e di funzione.
5. Dalla data di decorrenza dell'esercizio
delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e
adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di
cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli enti stessi. È data
facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli
enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di
richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro (C.C.N.L.) del 23 dicembre 1999.
6. Al personale trasferito sono corrisposte le
incentivazioni alla mobilità contrattate con le organizzazioni sindacali nel
rispetto del CCNL.
7. Al personale trasferito ai sensi del
presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero
trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli enti
presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle
indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a
titolo di «assegno ad personam» pensionabile e riassorbibile
esclusivamente con successivi analoghi benefìci.
8. Trovano applicazione l'articolo 2112 del
codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
9. La Regione, per le funzioni riservate alla
propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli enti
locali, previo accordo con gli enti stessi.
10. Gli atti attuativi del presente articolo
vengono assunti nel rispetto delle procedure del CCNL.
11. Qualora la data di decorrenza
dell'esercizio delle funzioni conferite, sia stata stabilita da provvedimenti
sostitutivi di cui all'articolo 4 della L. n. 59/1997, l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore
delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con
riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi
dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale
di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o
del personale in atto.
12. A seguito del processo di conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare
l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici. ]
(9) Vedi, anche, l'art. 60, comma 1,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
Art. 11
Risorse strumentali.
[1. I beni
utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite
sono resi disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3
e 4.
2. L'Amministrazione regionale conserva la
titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso
agli enti locali.
3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà
agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.
4. Nel caso di beni mobili e immobili di
proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali subentrano nei
contratti in corso.
5. La copertura finanziaria delle spese
collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai
commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo
9.]
Art. 12
Resoconti e verifiche.
[1. È
istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla
riforma amministrativa.
2. Gli enti locali trasmettono annualmente
alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull'esercizio
delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti con deliberazione del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata d'intesa con
la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
3. La Giunta regionale esercita periodiche
verifiche sui risultati conseguiti dagli enti locali nell'esercizio delle
funzioni conferite.
4. La Giunta regionale provvede a informare il
Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni
conferite; a tal fine trasmette annualmente al Consiglio gli esiti delle
verifiche, nonché degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14,
attraverso una relazione articolata per materia e per enti locali. ]
Art. 13
[1. La
Regione e gli enti locali operano secondo i princìpi di concertazione,
cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a
richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento
utili allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. È attribuito alla Regione il coordinamento
per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica
amministrazione locale.
3. La Regione rende la Rete unitaria della
pubblica amministrazione locale (R.U.P.A.R.) funzionale all'interconnessione
degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione
(R.U.P.A.). ]
Art. 14
Potere sostitutivo.
[1. In caso
di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti
amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine,
trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi,
con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.
]
Art. 15
Funzioni normative.
[1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di
disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla
Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità
di esercizio delle funzioni delegate, sentita la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali. ]
Art. 16
Adeguamento delle normative di
settore e norme finali.
[1. Con
successivi provvedimenti legislativi si provvede all'adeguamento delle normative
di settore anche in relazione alle nuove funzioni trasferite prevedendo norme di
abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione
normativa e amministrativa.
2. Le competenze, la composizione e le
modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui ai
precedenti articoli 6, 7 e 8 sono assoggettabili a revisione trascorso un anno
dal suo insediamento.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalle
leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni
conferite è stabilita, previo parere della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale 109).
4. Salvo quanto diversamente previsto dalle
leggi regionali attuative, la Giunta regionale, acquisito il parere della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie
e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni
trasferite o delegate dallo Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 7 della L. n. 59/1997 (11).
5. È in ogni caso assicurata la contestualità
tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle
risorse necessarie al loro svolgimento. La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]
(10) Vedi, anche, l'art. 31, L.R.
12 aprile 2001, n. 11.
(11) Vedi, anche, l'art. 31, L.R.
12 aprile 2001, n. 11.
La presente legge è stata abrogata
dall'art. 17, comma 1, L.R.
19 dicembre 2008, n. 36.