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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
1
Data
07/02/2006
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Affidamento dell'incarico di direzione dei distretti socio-sanitari
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 19 del 10 febbraio 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:

 

Art. 1


1. L'incarico di direttore di distretto, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il direttore di distretto, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs 502/1992, si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.


2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:


a) comma 7 dell'articolo 26 della
legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);


b) lettera C. del comma 1 dell'articolo 30 della
legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia).

   La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.