IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente
legge:
Art.1
1.
Le nomine dei Commissari straordinari degli Enti regionali per il diritto
agli studi universitari (EDISU) previste dall’articolo 38
della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari),
così come sostituito dall’articolo 20
della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2005), nonché quella prevista
dall’articolo 53
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), sono prorogate sino all’approvazione della legge di riforma degli EDISU
e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Art.2
1.
All’articolo 24
della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), così come sostituito dall’articolo 14
della l.r. 1/2004, sono aggiunti, in fine, i seguenti
comma:
“4 bis
L’accreditamento è comunque sospeso nei confronti degli Enti per
l’attività dei quali sia in corso un’indagine da parte dell’Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1099 della Commissione,
del 25 maggio 1999, per l’intera durata dell’indagine stessa e comunque non
oltre il termine fissato ai sensi dell’articolo 9 del predetto regolamento dal
Direttore dell’Ufficio OLAF.
4 ter
L’accreditamento può altresì essere sospeso, con determinazione motivata
del Dirigente del Settore formazione professionale, se nel corso di indagini o
procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato
emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l’efficacia e
l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale.
4 quater Le norme di cui
ai commi 4 bis e 4 ter si applicano anche alle indagini in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4 quinques
All’esito delle indagini di cui al commi 4 bis e 4 ter, se gli elementi raccolti
siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza,
l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione
professionale, si provvede alla revoca dell’accreditamento con determinazione
del Dirigente del Settore formazione professionale.
4 sexies Non può essere
concesso, e se concesso deve essere revocato, l’accreditamento a soggetti i cui
legali rappresentanti, componenti di organi direttivi, o comunque esercenti
attività gestionali e amministrative, siano stati tali anche per enti
destinatari della misura si cui al comma 4 quinques”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.