Art. 1
(Istituzione
dell'area naturale protetta)
1. Ai sensi dell'articolo
6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme
per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione
Puglia), è istituito il Parco naturale regionale "Bosco Incoronata".
2. I
confini del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" ricadente sul territorio
del comune di Foggia sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000,
allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte
integrante e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della
Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di
Foggia, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 5.
3.
I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà
predisposta dal comune di Foggia con fondi regionali.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del Parco
naturale regionale "Bosco Incoronata" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la
funzionalità ecologica degli ambienti naturali;
d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
e) allestire infrastrutture per la mobilità
lenta;
f) promuovere
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività
ricreative sostenibili;
g) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Zonizzazione
provvisoria)
1. Fino all'approvazione del Piano
territoriale di cui all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Bosco
Incoronata", è suddiviso in:
a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico,
paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi
erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.
Art. 4
(Norme generali di
tutela
del territorio e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale
"Bosco Incoronata" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare
riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove
cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino
alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già esistenti, ma non in esercizio,
che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di
tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali
e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter
autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui
alla legge
regionale 12 novembre 2004, n. 21
(Disposizioni in materia di attività estrattiva);
b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca
e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse
geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente
autorizzati dall'Ente di gestione;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche
e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici,
idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui
all'articolo 2;
i) transitare
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se
non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.
2.
Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto
di:
a) costruire
nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
l'edilizia residenziale pubblica);
b) mutare la
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c) effettuare
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei
competenti uffici dell'Assessorato alle risorse agroalimentari.
3.
Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la competente struttura
regionale di cui all'articolo 23
della l.r.
19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione,
può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine,
possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue
successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì consentiti interventi di
adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione
delle normative vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere
utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive
della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno
dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.
4. Sull'intero territorio del Parco è
consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6
giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia).
Art. 5
(Ente di
gestione)
1. La gestione del Parco naturale regionale "Bosco
Incoronata" è affidata al Comune di Foggia, che vi provvede coordinando
strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale
in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.
2.
Il Comune di Foggia, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura
autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un
Direttore della riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di
riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione
dell'area protetta.
Art. 6
(Strumenti di
attuazione)
1. Per l'attuazione delle finalità del
Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" l'Ente di gestione si dota dei
seguenti strumenti di attuazione:
a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di
cui all'articolo 20
della
l.r. 19/1997;
b) Piano
pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo
21
della l.r.
19/1997;
c) Regolamento
dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22
della l.r.
19/1997.
Art. 7
(Piano territoriale
dell'area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale
"Bosco Incoronata" è adottato dal Consiglio comunale di Foggia con i tempi e le
modalità previste dall'articolo 20
della l.r.
19/1997. Esso deve:
a) individuare
le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei
valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
c) individuare
le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive
dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di
recupero;
d) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione
di opere e manufatti;
g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione
di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e
manufatti esistenti;
h) definire il sistema della mobilità interna all'area
naturale protetta;
i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
j) definire le metodologie per la valutazione ex ante
degli interventi di trasformazione.
Art. 8
(Piano pluriennale
economico sociale)
1. Il Piano pluriennale
economico sociale del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è adottato,
contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta, con il
fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le
relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate
dall'articolo 21
della l.r.
19/1997.
2.
Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
Art. 9
(Regolamento)
1. Il Regolamento ha la
funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
4,
l'esercizio delle
attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata"
ed è adottato contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area
protetta.
Art. 10
(Nulla osta e
pareri)
1. Il rilascio di
concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti
all'interno del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è subordinato al
preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2.
La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione,
entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da
quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che,
nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le
integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la
non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente
legge.
3.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia
intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta s'intende
rilasciato con esito favorevole.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato
alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di
cui all'articolo 2.
5.
Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla
osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia.
Art. 11
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di
cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui
all'articolo 30 della l. 394/1991.
2.
Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4
comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4
si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le
violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1
dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,82
a un massimo di euro
258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.
6.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
8.
Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e alle
limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano
le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9.
Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle
disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento
di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con
l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale "Bosco
Incoronata".
Art. 12
(Sorveglianza del
territorio)
1. La sorveglianza
sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è
affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio
personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite
personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza
territoriale della provincia di Foggia e alle guardie ecologiche
volontarie.
3.
Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
4.
L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente
di gestione.
Art. 13
(Controllo)
1. Le funzioni di
controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale
regionale "Bosco Incoronata" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia.
2.
Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite
direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono
prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità,
nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3.
In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo
decisionale coerente con le linee generali di intervento definite
dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato
dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4.
L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con
cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 14
(Commissariamento)
1. In caso di gravi
inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per
persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un
Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco naturale regionale.
Art. 15
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare
gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila
a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006.
Art. 16
(Gestione di aree
monocomunali in provincia di
Brindisi)
1. La gestione delle aree protette regionali monocomunali
"Parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa" e "Riserva naturale
regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", istituite,
rispettivamente, con legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 e legge regionale
23 dicembre 2002, n. 23, e situate interamente nel territorio del comune di
Brindisi, è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale Ente di
gestione. La gestione della "Riserva naturale regionale Bosco di Cerano",
istituita con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26, è affidata al Comune
di Brindisi e a quello di San Pietro Vernotico, che coordinano i propri
interventi ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2.
Il Comune di Brindisi, per la gestione delle aree di cui al comma 1, organizza
una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può
nominare un Direttore delle aree protette; in ogni caso, la struttura
amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti
di gestione dell'area.
3.
Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione,
fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 10.
4.
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree
di cui al comma 1, sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell' articolo 13.
Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all'
articolo 14.
5.
Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente
articolo.
Art. 17
(Gestione di aree
monocomunali in provincia di
Taranto)
1. La gestione delle
Riserve naturali regionali orientate del Litorale Tarantino Orientale, istituite
con la legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 24, è
affidata, in via definitiva, al Comune di Manduria, che è individuato quale Ente
di gestione.
2.
Il Comune di Manduria, per la gestione dell'area di cui al comma 1, organizza
una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può
nominare un Direttore dell'area protetta; in ogni caso, la struttura
amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti
di gestione dell'area.
3.
Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione,
fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 10.
4.
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree
di cui al comma 1 sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13. Le
aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all'articolo
14.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni di
legge non compatibili col presente articolo.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 15 maggio
2006
Vedi: LR200610allegatoA