IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista la L.R. 23/11/2005, n.
15.
-
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1192 del 4/8/2006 di adozione
del Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
1.
Finalità
Il presente regolamento dà
attuazione alla Legge
Regionale 23 novembre 2005, n. 15, con cui la Regione Puglia persegue gli
obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo
sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dell'inquinamento
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e
proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all'interno
che all'esterno delle aree naturali protette. Esso, nel ribadire gli obiettivi
di fondo in tema di energia ed ambiente, fermo restanti gli aspetti inerenti la
sicurezza impiantistica, si propone:
a)
La riduzione dell'inquinamento luminoso e dell'illuminazione molesta,
nonché il risparmio energetico su tutto il territorio regionale attraverso la
razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e
privati, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario anche attuando iniziative che possano incentivare lo sviluppo tecnologico.
Pertanto gli impianti per
l'illuminazione esterna, avranno caratteristiche illuminotecniche idonee per il
raggiungimento delle suddette finalità.
b)
Il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli impianti
d'illuminazione, una attenta commisurazione del rapporto costi-benefici degli impianti, una valutazione dell'impatto ambientale degli impianti.
c)
La uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità dell'illuminazione ed il miglioramento della sicurezza per la
circolazione stradale mediante una attenta progettazione illuminotecnica
a garanzia di risparmio energetico ed economico per la collettività e di miglioramento delle condizioni di
svolgimento dei diversi compiti visivi negli spazi esterni.
d)
La protezione dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali
e vegetali, nonché degli equilibri ecologici, dall'inquinamento luminoso sia all'interno che all'esterno
delle aree naturali protette ( parchi naturali nazionali, regionali, provinciali,
comunali, oasi naturalistiche )
ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394,
Legge-quadro sulle aree protette.
e)
Una attenta e scrupolosa valutazione degli impianti
di illuminazione per le aree a verde in ambito urbano, al fine di
evitare, in particolare all'avifauna presente e alle piante stesse disturbi e
conseguenti sconvolgimenti del loro
ciclo biologico.
f)
Il divieto di
installazione di impianti di
pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla
fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale (gravina,
aree di steppa) limitrofe al centro urbano, così come richiamato all'art. 1 punto f) del Regolamento Regionale 28
settembre 2005 n°
24 "Misure di
conservazione
relative a specie prioritarie di importanza Comunitaria (pSIC) e di Zone
di Protezione Speciale (ZPS)".
g)
La salvaguardia per tutta la
popolazione del cielo notturno, considerato patrimonio
naturale della Regione da conservare e valorizzare, e la
salvaguardia della salute del cittadino.
h)
La diffusione tra i cittadini
della cultura del paesaggio quale componente dell'ambiente e della cultura della
tutela dell'ambiente limitatamente all'inquinamento luminoso, nonché la formazione dei tecnici delle pubbliche amministrazioni con competenze specifiche nel settore per valutare i progetti dei privati e
sovrintendere ai progetti pubblici
secondo lo spirito della L.R.
n. 15/2005.
i)
La tutela delle attività di
ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici,
professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, e di altri osservatori
individuati dalla Regione attraverso
i seguenti strumenti:
1)
Incentivi per i comuni che intendono dotarsi di piani per l'illuminazione a più basso
impatto ambientale, per
il risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per le
province, per gli impianti di loro competenza ;
2)
Ammissione a finanziamento nell'ambito del POR Puglia degli interventi inseriti nei piani di
risanamento ambientale dei piani di cui al punto precedente e inseriti nel
bilancio ambientale di previsione dell'ente.
2.
Definizioni
Sono definiti:
1) Inquinamento luminoso: ogni
forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree
a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano
dell'orizzonte;
2) Illuminazione molesta (o
luce intrusiva): ogni forma di irradiazione artificiale diretta su aree o
soggetti a cui non è funzionalmente dedicata o che non è richiesto di
illuminare;
3) Piano dell'illuminazione:
piano redatto dalle Amministrazioni Comunali, tramite progettisti
illuminotecnica qualificati, per il censimento della consistenza e dello stato
di manutenzione degli apparecchi per l'illuminazione pubblica e delle relative
infrastrutture insistenti sul territorio amministrativo di competenza,
disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento o
di sostituzione di quelle esistenti;
4) Osservatorio / sito
astronomico ed astrofisico: costruzione e/o luogo adibiti in maniera specifica
all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con
strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
5) Fascia di rispetto (o zone
di rispetto): area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata
dalla categoria dell'osservatorio medesimo. Le fasce di rispetto sono inoltre le
aree all'interno dei confini delle aree naturali protette;
6) Aree naturali protette:
ambiti territoriali ad elevato valore ambientale oggetto di misure di protezione
a valenza nazionale, regionale o locale.
3.
Adempimenti
1) La Regione, per il tramite dell'Ufficio
regionale competente in materia di ambiente e pianificazione ambientale e di un
comitato tecnico di esperti pianificatori ambientali e professionisti
competenti, di concerto con gli ordini e collegi professionali, per garantire
un'omogenea applicazione delle norme della presente legge:
a)
a) Esercita le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso,
determinando:
I - il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei
valori ambientali con l'aiuto di Province e Comuni. Adottando in particolare il metodo della copianificazione e interpellando Provincia per Provincia tutti i Comuni, le Comunità
Montane, gli Enti Parco, e tutti gli
altri soggetti portatori di interessi diffusi interessati alla
copianificazione del settore;
II - gli indirizzi, i criteri e
gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e
il contenuto degli strumenti
di pianificazione provinciale e comunale e il loro inserimento nei Piani
territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici generali (PUG) e
nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).
b)
b) Incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna
esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n.
9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia) per l'attuazione del Piano energetico nazionale;
c)
c) Incentiva i comuni che intendono dotarsi di
piani per l'illuminazione a più basso impatto ambientale, per il
risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento luminoso;
d)
d) Privilegia nell'ambito del POR Puglia l'ammissione a finanziamento degli interventi inseriti nei
piani di risanamento ambientale dei piani di cui al punto precedente e inseriti
nel bilancio ambientale di previsione dell'ente;
e)
Vigila sulla corretta
applicazione della legge da parte dei Comuni e delle Province ai sensi dell'art.
2 comma 5, anche con l'aiuto del comitato tecnico di cui sopra e dell'ARPA, per
la eventuale successiva applicazione del disposto dell'art. 7 comma 1 della
legge;
f)
Promuove direttamente e/o indirettamente corsi di
formazione ed aggiornamento professionale per dipendenti pubblici e
tecnici privati operanti nel settore, per diffondere la cultura della riduzione
dell'inquinamento luminoso, del
risparmio energetico e
della tutela del paesaggio, nonché per illustrare la
legge e redigere successive
indagini di customer satisfaction inerenti il settore, l'ambiente e l'operato
regionale.
g)
Analizza le richieste degli
Osservatori astronomici e degli altri enti interessati, ne forma l'elenco e
definisce le fasce di rispetto;
h)
Individua, entro centoventi giorni dalla data, disponibilità della
cartografia tematica valicata, le zone di rispetto e tutela degli Osservatori,
dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali
richieste e definite ai sensi del precedente punto e);
i)
h) Redige e pubblica il piano di recupero regionale, con una azione sinergica di
copianificazione alla quale parteciperanno tutti gli enti sott'ordinati
interessati, e definisce il piano di azione di settore da inserire nel piano
regionale per lo sviluppo sostenibile. In questo piano saranno graduati gli
interventi secondo l'ordine dato dalle province di cui al successivo punto 2d).
La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
j)
Redige e
pubblica nella relazione annuale inerente l'indagine sulla customer satisfaction
dell'azione regionale anche il rapporto annuale sull'andamento dell'inquinamento
luminoso, sul conseguente risparmio energetico, e sugli effetti che
l'applicazione della legge ha avuto sulle azioni condotte per l'applicazione
della legge; La pubblicazione dovrà
avvenire nel sito web di appartenenza.
2) Le
Province:
a)
a) Inseriscono i piani energetici, i piani di
illuminazione a più basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di
riduzione dell'inquinamento luminoso redatti dai Comuni nel PTCP, quali
componenti essenziali nell'ambito delle materie inerenti la protezione della
natura e la tutela dell'ambiente;
b)
Esercitano le
funzioni di vigilanza e
controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da
illuminazione esterna e provvedono
a diffondere i principi dettati dalla presente legge, anche attraverso la
redazione di accordi di programma per la riduzione dell'inquinamento luminoso e
per l'adeguamento degli impianti esistenti, sottoscritti con i Comuni
dell'ambito amministrativo di competenza;
c)
Esercitano le funzioni di
coordinamento, vigilanza e controllo sui Comuni circa l'ottemperanza alle
disposizioni di cui alla L.R. 15/05;
d)
Verificano il rispetto del presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art.
2 comma 2, da parte dei Comuni e coordinano i piani di risanamento adottati
assegnando loro un ordine di priorità in base alla data di adozione. Inseriscono
all'interno del PTCP i piani di risanamento comunali, assegnando agli interventi
un ordine in base alla tipologia di intervento e alla priorità degli interventi
adottata nei piani. Trasmettono tale elaborato alla Regione che ne terrà conto per l'erogazione dei
finanziamenti;
e)
Applicano la legge sugli
impianti di loro competenza;
f)
Promuovono azioni di formazione e informazione per la formazione e/o l'aggiornamento
professionale dei dipendenti pubblici e dei tecnici privati operanti nel
settore, per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone
pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di
educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione,
formazione ed educazione ambientale (INFEA);
g)
Collaborano con la
Regione,
con i Comuni, e con gli altri enti e/o altro interessati alla copianificazione
ad individuare gli ambiti
territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali;
h)
Redige e pubblica il piano di recupero provinciale, con una
azione sinergica di copianificazione alla quale parteciperanno tutti gli enti
sott'ordinati interessati e definisce il piano di azione di settore da inserire
nel piano provinciale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmette alla regione.
La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
i)
Redige e pubblica nella
relazione annuale inerente l'indagine sulla customer satisfaction dell'azione
provinciale anche il rapporto annuale sull'andamento dell'inquinamento luminoso,
sul conseguente risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza.
3) I Comuni:
a)
Si dotano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della L.R.
n. 15/2005, di piani per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il
risparmio energetico, per disciplinare le nuove installazioni in accordo con il
presente regolamento, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della
strada" e successive integrazioni e modifiche, con le leggi statali 9 gennaio
1991, n. 9 e n. 10 "Piano energetico nazionale", con il DM Infrastrutture e
Trasporti del 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade". Nelle more i Comuni dovranno attenersi alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento. I Comuni che alla data del presente
regolamento si fossero già dotati di uno strumento di pianificazione del
settore, dovranno trasmettere alla Provincia il piano completo di piano di
risanamento. Inserire il piano di risanamento prima nel DPP e successivamente
nel PUG e nei PUE secondo la priorità degli interventi. Qualora i detti piani
fossero in contrasto con il presente regolamento o mancanti del piano di
risanamento ambientale per contenere l'inquinamento luminoso, i Comuni dovranno
provvedere a dotarsi di piano al pari degli altri e nelle more dovranno
attenersi alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento;
b)
Inseriscono il
piano per
l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico nel PUG
per tendere ad uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;
c)
Si dotano della contabilità
ambientale e del bilancio ambientale;
d)
Favoriscono l'aggiornamento
professionale dei dipendenti preposti;
e)
Esercitano azioni di vigilanza sulla corretta
applicazione della legge 15/2005
da parte dei privati e dei lottizzanti, anche su richiesta delle associazioni
che si occupano del contenimento dell'inquinamento luminoso, anche con l'ausilio
dell'APPA, e ove mancante dell'ARPA;
f)
Esercitano azioni di controllo
multando i contravventori ai sensi dell'art. 9
della L.R.
15/05;
g)
Rilasciano autorizzazioni per i nuovi impianti di
illuminazione, anche se
adibiti a scopo pubblicitario, previa
presentazione di idoneo progetto da parte dei
richiedenti;
h)
La pianificazione annuale degli
interventi per il contenimento del consumo di energia elettrica;
i)
Collaborano con la Regione, con le Province e con gli
altri enti e/o altro interessati alla copianificazione per individuare gli
ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali;
j)
Redigono e
pubblicano il piano di recupero comunale, nell'ambito
del piano per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio
energetico con una azione sinergica di copianificazione alla quale
parteciperanno tutti gli interessati e definiscono il piano di azione di settore
da inserire nel piano comunale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmettono alla
Provincia e alla Regione. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
k)
Redigono e pubblicano nella
relazione annuale della customer satisfaction sull'azione comunale anche il
rapporto annuale sull'andamento dell'inquinamento luminoso, sul conseguente
risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza.
4) Gli osservatori
astronomici e le associazioni che si occupano di contenimento dell'inquinamento
luminoso:
a)
a) Segnalano alle autorità territoriali competenti ed
in primo luogo ai Comuni, gli apparecchi di
illuminazione (pubblici e privati) non rispondenti ai presenti criteri,
richiedendone l'intervento affinché essi vengano modificati o sostituiti o
comunque uniformati ai criteri medesimi;
b)
Collaborano con i Comuni, le
Province, nonché la
Regione, per una
migliore e puntuale applicazione dei presenti criteri, secondo le loro specifiche
competenze;
c)
Collaborano con le Province ed i Comuni
all'individuazione degli impianti di rilevante inquinamento luminoso e d'impatto
ambientale da assoggettare alla bonifica;
d)
Richiedono, con istanza a firma
dei responsabili pro - tempore, di essere inseriti nell'elenco regionale e trasmettono la seguente documentazione:
1.
planimetria in scala
appropriata indicante la localizzazione e la georeferenziazione
dell'osservatorio;
2.
relazione tecnico illustrativa sulla tipologia dell'osservatorio, sulla sua attività prevalente e sulla
dotazione strumentale;
3.
programma scientifico ( di
ricerca e/o divulgazione ) - culturale annuale o pluriennale;
4.
relazione illustrativa del regolamento per l'accesso dei visitatori ed delle modalità di
raggiungimento della sede;
5. relazione storica sull'attività svolta (per gli osservatori in attività, che richiedano l'inserimento nell'elenco
ufficiale);
6. documentazione fotografica a
colori sull'ambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;
7. piano per la pubblicità e la
divulgazione dei risultati delle ricerche condotte.
5) Le case costruttrici,
importatrici, fornitrici devono corredare i loro prodotti per l'illuminazione
della seguente documentazione tecnica:
a)
a) Certificati di conformità alla l.r.
15/05 per il prodotto messo in opera sul territorio della
Regione Puglia indicando gli
intervalli di posizioni ed inclinazione conformi;
b)
Misurazioni fotometriche dell'apparecchio, sia in forma tabellare
numerica su supporto cartaceo, sia sotto
forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale
"Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di qualità
aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali l'IMQ; le stesse devono
riportare:
I - L'identificazione del
laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
II - Le specifiche della lampada
(sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
III - La posizione
dell'apparecchio durante la misurazione;
IV - Il tipo di apparecchiatura
utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura;
V - La dichiarazione dal
responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l'IMQ, circa la
veridicità delle misure.
c)
Le istruzioni di installazione
ed uso corretto dell'apparecchio.
6) I
progettisti::
a)
Gli impianti di pubblica illuminazione sono classificati come opere di
urbanizzazione primaria. In base alle disposizioni vigenti il progetto
illuminotecnico deve essere redatto da un professionista iscritto ad ordini o
collegi professionali in possesso dei requisiti di legge, con curriculum
specifico o formazione adeguata e specializzata mediante partecipazione a corsi
di progettazione illuminotecnica ai sensi della legge
15/05 art.2
comma 4. Il conferimento dell'incarico trasferisce al professionista le
responsabilità che la progettazione comporta, nonché la verifica che
l'installazione risponda ai requisiti di legge. Nel progetto deve essere data
chiara evidenza del rispetto dei requisiti tecnici di qualità di cui in
particolare al capitolo 5 "Criteri comuni" all'articolo 1, lettere a,b e c del
presente regolamento;
b)
Richiedono alle case costruttrici , importatrici e fornitrici, per i prodotti messi in opera sul territorio regionale, il
certificato di conformità alla l.r.
15/05 e la relativa documentazione tecnica che attesti tale conformità, da
allegare ai singoli progetti come specificato al comma 5;
c)
Rilasciano la dichiarazione di
conformità del progetto illuminotecnico alla l.r.
15/05;
d)
I piani di illuminazione a più basso impatto ambientale per il
risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento
luminoso, possono essere redatti da professionisti iscritti nei relativi ordini
professionali nell'ambito delle proprie competenze.
7) Gli installatori:
a)
a) Realizzano gli impianti conformemente ai presenti criteri ed
al progetto illuminotecnico, disponendo gli
apparecchi d'illuminazione secondo le allegate istruzioni di installazione ed
uso corretto per il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 5
della l.r.
15/05; b)
Rilasciano la dichiarazione di
conformità dell'installazione ai criteri della l.r.
15/05 e al progetto illuminotecnico.
4.
Disposizioni generali
1) Dalla data di entrata in vigore della l.r.
15/05, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati,
che interessano l'intero territorio regionale, devono essere realizzati in
conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo
energetico.
2) Tutti i bandi per gli
incarichi professionali, capitolati d'appalto e di manutenzione degli impianti
ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere
conformi alla l.r. 15/05
ed al presente regolamento.
3) Gli impianti, già in fase di realizzazione alla stessa
data, devono, ove possibile nell'immediato, essere dotati di sistemi e
accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce verso l'alto, fatto salvo
l'obbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti
criteri.
4) Per gli impianti di illuminazione esistenti, quanto strutturalmente possibile e
fatte salve le prestazioni
di sicurezza richieste dalle vigenti norme, è richiesta entro 2 anni
dall'entrata in vigore di tale regolamento la modifica dell'inclinazione degli
apparecchi secondo angoli, più prossimi all'orizzontale oppure inserendo schermi
paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se questi sono
compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica degli stessi.
5) I Comuni e
le Province che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento avessero già adottato DPP,
PTCP o PUG, dovranno provvedere ad integrare gli stessi con i piani
ambientali di cui al presente regolamento, applicando la metodologia della
copianificazione ed applicando il principio della sussidiarietà. Qualora non
fosse possibile l'implementazione degli strumenti adottati, per vizi o
inadempienze verificatesi durante la fase di copianificazione, per non incorrere
nel disposto dell'art. 20
della LR
20/2001, gli enti potranno ricorrere alla revoca degli atti in autotutela.
6) Gli atti tecnici e/o
amministrativi adottati da pubbliche amministrazioni, redatti da dipendenti
pubblici o proposti da professionisti privati, ma che non siano tra i
professionisti abilitati riconosciuti ai sensi del presente regolamento, saranno
ritenuti annullabili ai sensi dell'art. 15 della L. n. 14 dell'11 febbraio 2005.
5.
Il
progetto - I materiali - Gli impianti
1) In conformità a quanto
specificato all'Art. 5
della L.R.
15/05, i progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e
privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per
prevenire l'inquinamento luminoso devono prevedere:
a)
Apparecchi che, nella loro posizione di
installazione, devono
avere una distribuzione
dell'intensità luminosa massima per g = 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele
per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le
lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
b)
Lampade ad avanzata tecnologia
ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in
luogo di quelle con efficienza
luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica
superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w,
esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e
centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso
pedonale;
c)
Luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non
superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
I - Classificazione delle strade in base a quanto disposto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la
costruzione
delle strade". In particolare le strade residenziali devono
essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di
quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale.
II - Impiego, a parità di luminanza, di
apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni
ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi.
In particolare, i nuovi impianti di
illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di
lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla
sua categoria
illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza
delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite
soluzioni alternative, sia in presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse
soluzioni risultino funzionali alla certificata e documentata migliore
efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i
lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie,
solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e
6.
III – Orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione, senza
superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed
europee più recenti e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo
dell'abbagliamento previsto da dette norme.
IV - Mantenimento, su
tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza e/o indicate diversamente
nella legge, valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
V - Calcolo della luminanza.
d) Impiego di dispositivi in
grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura superiore al
30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la
sicurezza.
2) Ove la documentazione
tecnica allegata al progetto non dimostri chiaramente la conformità alla legge
n. 15/05, il progetto stesso sarà rigettato con diniego dal responsabile del
procedimento.
3) Nel rispetto minimo dei criteri di cui
ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o
privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve
costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di
intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione
molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle
norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
4) Al fine di migliorare la
sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi
(quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti,
indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale
potrebbe essere controproducente (tracciati
pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.
5) Al fine di contenere
l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica come specificato all'art.
3, comma 3, lettera k), adottare soluzioni nel rispetto dell'art. 5 comma 1 e
delle norme tecniche di settore che prevedono:
a)
la sostituzione dei vecchi
impianti con analoghi a più elevata efficienza e minore potenza installata;
b)
la realizzazione dei nuovi
impianti, dotati preferibilmente di sorgenti luminose con potenze inferiori a
75W;
c)
l'adozione di dispositivi che riducono il flusso
luminoso installato, come richiesto al precedente comma 1, lettera
d)
La certificata energia risparmiata mediante l'installazione di nuovi dispositivi di riduzione, su
vecchi o nuovi impianti
d'illuminazione, va sommata alla singola quota annuale. Le quote annuali possono
essere cumulate, ma in tal caso deve essere tenuta adeguata contabilità annuale
di tutte le quote dall'anno di approvazione di tale regolamento.
6.
Criteri per applicazioni specifiche
1) Per le tipologie impiantistiche di cui ai successivi commi, ad
integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì, essere applicati
i criteri di seguito elencati:
2) Extraurbani: Ove necessaria
l'illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere
garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a alta e bassa
pressione.
3) Grandi aree:
a)
L'illuminazione di
parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con
l'impiego, preferibilmente, di
lampade al sodio ad alta o bassa pressione.
b)
Gli impianti devono essere dotati di
appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di
non utilizzazione.
c)
Il coefficiente di utilizzazione dell'impianto non deve essere in alcun
caso inferiore a 0.35 nel rispetto della reale superficie da illuminare.
d)
L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore,
a parità di illuminamenti delle superfici da illuminare, a quella di un impianto
con apparecchi tradizionali.
4) Centri storici e vie
commerciali:
a)
I centri luminosi, in presenza di
alberature, devono essere
posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare
sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.
b)
L'illuminazione dei centri
storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto
architettonico.
7.
Criteri per impianti specifici
1) Impianti
sportivi:
a)
L'illuminazione di tali
impianti deve essere garantita con l'impiego, di lampade ad alta efficienza; ove
ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego
di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il coefficiente di
utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I
requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme
italiane ed europee di settore.
b)
Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione
dell'illuminamento con conseguente parzializzazione del flusso luminoso in
relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive
ed altri.
c)
Per gli impianti sportivi di piccole e medie
dimensioni sino a 5000 spettatori, i proiettori devono essere di tipo
asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di
fuori dell'area destinata all'attività sportiva. L'intensità luminosa non deve
superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione
d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti.
d)
Per impianti sportivi da
realizzarsi, progettati per ospitare oltre 5.000 spettatori, permane
il solo obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e
al di fuori delle aree a cui l'illuminazione è funzionalmente dedicata. Il
coefficiente di utilizzazione di questi impianti deve comunque essere superiore
al valore di 0.45. E' comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione
dell'attività sportiva.
e)
Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano
previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici,
proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la
dispersione della luce al di fuori delle aree designate.
2) Fasci di luce:
a)
E' fatto espresso divieto di
utilizzare, su tutto il
territorio regionale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di
qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di
altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini
luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo
pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.
b)
E' altresì vietata
l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale,
nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o
naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi
siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
3) Monumenti ed
edifici:
a)
L'illuminazione di tali manufatti, fatte salve le indicazioni generali di cui al capitolo 5, deve essere,
preferibilmente, di tipo radente, dall'alto verso il basso.
b)
Solo nei casi di
conclamata
impossibilità e per manufatti di particolare interesse
storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati
dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e
inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma
dell'edificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che
fuoriesce non deve essere superiore al 10% del totale.
c)
Entro le ore 24 è necessario provvedere allo
spegnimento totale degli apparecchi d'illuminazione che non soddisfano i
requisiti tecnici di cui al capitolo 5 e ad una riduzione di almeno il 30% della
potenza impiegata per gli altri apparecchi.
d)
L'illuminazione dei capannoni
industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa o
alta pressione.
e)
Per gli edifici privi di
valore storico sono da
preferire le lampade ad alta efficienza, in alternativa possono essere
utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli
apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì,
sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla
diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.
f)
Per i
monumenti ed edifici di
comprovato valore culturale, storico e
turistico, non sono applicabili le condizioni del paragrafo 5 della
legge e del paragrafo 7 del regolamento, purchè vengano rispettati gli orari
previsti per la riduzione di potenza degli impianti, il periodo di funzionamento
annuo non sia superiore a 1500 ore per valori medi di luminanza non oltre 10
cd/m2 e a 2000 ore per valori medi di luminanza non oltre di 7 cd/m2, il flusso
luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio secondo quanto previsto al
paragrafo 7), punto 3), comma b).
4) Insegne:
a) L'illuminazione delle
insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto
verso il basso, come definito nel capitolo 5, comma 1, lettera a);
b) Appartengono a questa
categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse;
c) Le insegne dotate di
illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500
lumen/m2 per ogni esercizio;
d) In ogni caso tutti i tipi di insegne
luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali,
farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente
entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23 nel periodo
di ora solare oppure alla chiusura dell'esercizio.
8.
Disposizioni relative alle
fasce di rispetto e alle aree naturali protette
1) Tutte le
sorgenti di luce ed
i rispettivi apparecchi per l'illuminazione ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e
nelle aree naturali protette, devono, entro 5 anni dall'entrata in vigore dei
presenti criteri applicativi o
entro 4 anni per le nuove fasce di rispetto o le nuove aree naturali protette
definite all'art.3, comma 1, lettera e), essere modificate onde ridurre
l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico adeguandole ai criteri comuni
di cui all'art. 5.
2) Attorno a ciascuno degli osservatori astronomici, di cui all'articolo 3
comma 1 lettera b) della l.r.
15/05, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento
luminoso avente un'estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali,
pari a:
a) 30 chilometri per gli
Osservatori professionali;
b) 15 chilometri per gli
Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini
delle aree naturali protette.
3) All'interno dei confini dei parchi naturali e
delle aree naturali protette, si adottano analoghi provvedimenti a quelli
delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici e dei siti osservativi.
4) Gli impianti di
illuminazione ricadenti in tali ambiti territoriali, fatte salve le disposizioni temporali per l'adeguamento
di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge
15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono essere modificati
secondo le indicazioni minime di seguito richiamate:
I – La variazione dell'inclinazione degli apparecchi pubblici e privati,
fissata in mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
deve essere attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di
sicurezza, se previste;
II - Qualora quanto specificato al punto I non sia possibile, l'adeguamento degli impianti
di illuminazione esterna privati può essere attuato con l'installazione di
appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero
delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza
elettrica;
III - Le lampade sostituite devono essere al sodio ad alta o
bassa pressione; solo in caso di materiale impossibilità è
consentito l'impiego di lampade diverse, purché con analoga efficienza, in
relazione allo stato della tecnologia ed al tipo di applicazione;
IV - Per impianti
d'illuminazione artistici antecedenti il 1940, è possibile derogare alle
disposizioni di cui all'art.
5, comma 1 ed a quelle del presente
comma, solo in caso di ripristino della funzionalità dell'apparecchio originale.
5) Gli impianti d'illuminazione esterna
pubblici, ove non sia possibile la variazione
dell'inclinazione o la sostituzione delle calotte di protezione, o la
sostituzione della sola lampada, devono essere adeguati mediante la sostituzione
degli interi apparecchi;
6) Tutti gli impianti di
illuminazione esterna pubblici devono essere dotati di regolatori di flusso;
7) Gli apparecchi d'illuminazione altamente inquinanti, come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari,
esistenti alla data di entrata in vigore dellal.r.
15/05, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi
in grado di contenere e dirigere nell'emisfero superiore un'intensità luminosa
massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri
di protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza
elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, in quanto se ne compromette
la certificazione originaria di fabbrica, o ciò risulti antieconomico, gli
apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui all'art.
5, comma 1.
9.
Deroghe
1) La deroga al presente
regolamento è concessa per:
a)
Tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non
inquinanti, in quanto già strutturalmente schermate, quali porticati, logge,
gallerie e, in generale, installazioni che per il loro posizionamento non
possono diffondere luce verso l'alto;
b)
Tutte le sorgenti luminose in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano
dell'orizzonte non superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con
flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lm cadauna;
c)
Tutte le sorgenti luminose, non a funzionamento continuo,
che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole;
d)
Le sorgenti di
luce di uso temporaneo e quindi non fisse, o che vengano spente entro le
ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora
legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza
o altro, regolati da un sensore di presenza;
e)
Gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà,
regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al
mese;
f)
impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
g)
le luminarie natalizie;
h)
Le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità,
quali:
• Le insegne di esercizio, come
indicate all'art.23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione
e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso
luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al fine di conseguire
l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5, comma 1, lettera a);
• Gli apparecchi di
illuminazione esterna delle
vetrine, per un numero non
superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il
basso, al fine di conseguire l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo
5;
i)
Le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.r.
15/05;
j)
Le strutture in
cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico,
all'amministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola
riduzione dei consumi elettrici e non alle disposizioni di cui all'art. 5, comma
1, lettera a);
k)
porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione
strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e
aerea;
l)
gli impianti con destinazione vie di
fuga predisposti per esigenze di protezione civile o per piani di
protezione civile;
m)
le lanterne d'epoca e similari installate all'interno dei
centri storici, purchè siano dotate di superfici superiori completamente opache
e risultino efficacemente schermate dalle strutture edilizie circostanti, non
sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui all'art.5, comma
1 a);
n)
nei centri urbani, centri storici, aree di
aggregazione e, comunque, in
tutti quei luoghi in cui la temperatura di colore delle lampade attualmente in
commercio con efficienza superiori a 90 lm/W, comporterebbe una alterazione dei
colori dell'ambiente stesso ed un disagio visivo causato dalla quasi
monocromaticità di tali lampade intorno al colore giallo-verde, è consentito
l'uso di lampade ad alogenuri con efficienza luminosa non inferiore a 80
lm/W.
2) La deroga di cui alla
lettera h) è limitata alla sola progettazione, ai fini dell'autorizzazione
comunale.
10.
Disposizioni relative alle sorgenti di
rilevante inquinamento luminoso
1) Per sorgenti di rilevante
inquinamento luminoso si intendono:
I - Quelle sorgenti
luminose singole con emissione superiore a 50.000 lumen cadauna (flusso totale
emesso dalla sorgente in ogni direzione) in apparecchi che non soddisfino i
criteri di cui all'art. 5;
II - L'insieme di
sorgenti luminose con emissione complessiva superiore a 500.000 lumen
(flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione) in impianti che non
soddisfino i criteri di cui all'art. 5;
III - L'insieme di
sorgenti luminose costituite da
apparecchi a diffusione libera come quelli a sfera, con emissione complessiva
superiore a 300.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni
direzione);
2) Gli impianti di illuminazione aventi tali
caratteristiche, fatte salve le disposizioni temporali per l'adeguamento di
quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge
15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono uniformarsi ai
criteri di legge entro 2 anni dall'identificazione della lista degli impianti di
grande inquinamento luminoso da bonificare.
11.
Piani
per l'illuminazione
1) I piani per l'illuminazione dovranno essere a più basso impatto ambientale,
per il risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento luminoso.
Dovranno essere redatti da professionisti abilitati, iscritti ad albi o collegi
professionali, con la tecnica della copianificazione e lo sviluppo del principio
di sussidiarietà applicato ai soggetti cui competono gli interventi di
risanamento e la gestione, e costituiti da:
- Relazione illustrativa della situazione attuale corredata di carte tematiche in scala opportuna indicanti
l'inquinamento luminoso;
- Piano di risanamento con l'individuazione
degli interventi pubblici e privati e della priorità degli interventi;
- Norme tecniche di attuazione per
l'illuminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e
per la riduzione dell'inquinamento luminoso integrative del regolamento
edilizio.
2) Obiettivi del piano sono:
a)
Fornire alle amministrazioni uno strumento di
pianificazione ambientale partecipato per risanare la situazione attuale, nel
quale siano esplicitati gli interventi pubblici e privati, la priorità degli
interventi, a chi compete eseguire gli interventi, quando e con quali risorse;
b)
Fornire alle amministrazioni una regolamentazione comunale che le
aiuti a governare i processi di sviluppo e le nuove programmazioni del
territorio nel rispetto dell'ambiente e della qualità della vita;
c)
Il contenimento
dell'inquinamento luminoso atmosferico e stradale nonché dell'invasività della
luce;
d)
L'ottimizzazione dei costi di
servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
e)
Il conseguimento di
un risparmio energetico
migliorando l'efficienza globale degli impianti mediante l'uso di sorgenti
luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo del flusso
luminoso finalizzati a un migliore rendimento, in relazione alle scelte
adottate;
f)
La realizzazione dei modelli di gestione tecnologicamente integrati ai fini della manutenzione, del contenimento
energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e dell'adeguamento ai
diversi stili di vita;
g)
La sicurezza del traffico
stradale veicolare, con particolare riguardo alla visibilità dei percorsi;
h)
La sicurezza fisica e
psicologica delle persone;
i)
L'integrazione diurna e
notturna degli impianti nel territorio comunale;
j)
Il miglioramento della qualità
della vita sociale con l'incentivazione delle attività serali;
k)
Il miglioramento della
fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;
l)
L'adeguamento dell'illuminazione alle esigenze architettoniche e
ambientali, curando le opportune scelte di colore, direzione
e intensità della luce, in rapporto alle costruzioni circostanti.
3) Il piano si suddivide in 3
fasi operative distinte:
a) Rilievo della situazione
esistente che si compone dei seguenti elaborati:
§
Analisi e planimetria della
distribuzione del territorio comunale e suddivisione in aree omogenee;
§
Ricerca sulle caratteristiche
storico - ambientali e sull'evoluzione storica dell'illuminazione sul
territorio;
§
Valutazione dello stato
dell'inquinamento luminoso sul territorio di competenza;
§
Analisi ed
identificazione delle aree a
particolari destinazione,
delle zone e degli edifici critici, e del contesto
in cui sono inserite;
§
Censimento elettrico e
relazione tecnica sulle condizioni degli impianti e
compatibilità con le norme e leggi vigenti in merito a: quadri elettrici,
alimentazione, potenze impiegate e tipo di distribuzione elettrica;
§
Censimento illuminotecnica e
relazione tecnica sulle condizioni degli impianti e compatibilità con la legge
15/05 ed il presente regolamento in merito a: delle tipologie degli apparecchi
installati (stradali, lampioni, sfere, etc..), dei supporti adottati (pali
singoli e multipli, torri faro, a sospensione, a mensola o parete, etc..), del
loro livello di conservazione, distribuzione delle sorgenti luminose suddivise
per tipo (fluorescenza, sodio AP o BP, Ioduri Metallici, Mercurio, etc...) ed in
base alle potenze (50W, 100W, etc...);
§
Verifica degli illuminamenti lungo i
tracciati viari a maggior rischio, e più elevato traffico e/o impatto sul
territorio;
§
Planimetrie dei punti luce, delle tipologie di sorgenti, di sostegni e di apparecchi
identificando i quadri elettrici, lo stato di conservazione, le principali
"evidenze" architettoniche;
§
- Relazione sullo stato dell'ambiente valida anche ai fini dell'analisi ambientale iniziale per la certificazione ambientale
ISO 14001 e/o EMAS II;
§
Redazione di mappa tematica in scala 1:5000, o
1:4000, o 1:2000, o 1:1000, sulla quale sia rappresentato l'inquinamento luminoso.
b) Norme Tecniche di attuazione per
l'illuminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e
per la riduzione dell'inquinamento luminoso integrative del regolamento
edilizio:
§
Classificazione del tracciato viario secondo UNI10439 ed identificazione delle
principali aree sensibili classificate secondo EN13201;
§
Analisi statistica dei flussi di
traffico lungo le principali arterie della rete viaria,
per verificare come e quando declassificare la rete dal punto di vista
illuminotecnico;
§
- Formulazione di una soluzione integrata di riassetto illuminotecnico del territorio comunale identificando, in ogni
specifico contesto: le tipologie di corpi illuminanti da installare, le sorgenti
luminose, i tipi di posa e le tipologie di impianti con specifici riferimenti ed
esempi progettuali, costruttivi e impiantistici per una integrazione con il
territorio, di tutti i servizi logicamente e fisicamente integrabili (gestione
funzionale, manutenzione, etc..) nel comparto illuminazione;
§
Planimetrie della classificazione del tracciato
viario, del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle sorgenti
luminose, del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle
tipologie di apparecchi e sostegni;
§
Redazione di
Norme Tecniche di
attuazione per l'illuminazione a più basso impatto
ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento
luminoso integrative del regolamento edilizio.
c) Piano di risanamento
ambientale
§
Verifica della presenza di: abbagliamenti molesti, illuminazione intrusiva, evidenti inquinamenti luminosi,
disuniformità, insufficienza o sovrabbondanza di illuminazione identificando gli
elementi correttivi (corredate di schede specifiche d'intervento);
§
Verifica degli impianti d'illuminazione privata palesemente in contrasto con la
L.R.15/05
e successive modifiche, identificando le singole possibili azioni
correttive;
§
Pianificazione degli adeguamenti: individuazione delle priorità d'intervento per quanto concerne sicurezza, consumo energetico e
l'inquinamento luminoso, relativamente a vecchi e nuovi impianti;
§
Analisi delle "evidenze" presenti sul territorio
che necessitano particolare attenzione ed approfondimento data la natura storica
- architettonica, identificazione di proposte progettuali compatibili con il
territorio e le norme vigenti;
§
Definizione di
un piano di adeguamento degli impianti a medio termine o lungo termine
(se non sussista l'obbligo di legge di immediato adeguamento del territorio),
con l'indicazione degli investimenti da mettere a bilancio secondo le priorità
definite con l'amministrazione comunale;
§
Definizione dei piani di
manutenzione degli impianti;
§
Piano di Energy Saving: stesura di una previsione di ristrutturazione corredata di bilancio energetico/economico, e
identificazione delle opportunità tecnologiche che potrebbero favorire una
illuminazione a basso impatto ambientale e a maggiore risparmio energetico;Stima
economica dei costi di manutenzione, adeguamento e gestione. Previsioni di spesa
in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità sul
territorio.
§
Valutazione tecnico/economica dei benefici dell'esecuzione di interventi
di manutenzione e di recupero programmati;
§
Piano di
risanamento contenente la
contabilità ambientale e gli indicatori di settore per il monitoraggio
delle performances anche ai fini della dimostrazione del rispetto del Protocollo
di Kyoto, con l'individuazione degli interventi pubblici e privati, della
priorità degli interventi a chi compete eseguire gli interventi, quando e con
quali risorse.
12. Norme transitorie
Il presente regolamento si
applica alle attività di progettazione il cui affidamento di incarico è
successivo alla data della sua entrata in vigore.
Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53
comma 1della L.R.
12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 22 agosto 2006