TITOLO I
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto
2002, n. 15 in tema di accreditamento)
- All’articolo 23
della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
- al comma 2 dopo le parole: “delle
strutture”sono aggiunte le seguenti: “e dei relativi organismi previsti al
comma 1 del presente articolo”;
- alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “che per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere quello sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente
più
rappresentative
sul piano nazionale nel settore della formazione professionale
convenzionata”.
- Al comma 1 dell’articolo 24
della l.r.
15/2002 le parole: “delle proprie sedi operative” sono soppresse.
- Al comma 1 dell’articolo 25
della l.r.
15/2002 dopo le parole: “l’elenco regionale” sono inserite le
seguenti: “degli organismi previsti al comma 1 dell’articolo 23 e delle
relative” .
Art. 2
(Differimento di termini previsti dalla l.r.
15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di
formazione professionale finanziate dal Fondo sociale
europeo)
- Al comma 1 dell’articolo 22
della l.r.
15/2002, così come sostituito dall’articolo 65
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, sono apportate le seguenti
modifiche:
- le parole “A partire dall’annualità POR
2006” sono sostituite dalle seguenti:”A partire dalle attività previste
nella programmazione 2007-2013”;
- l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso.
2 La Giunta regionale, con apposito
regolamento, sentite le Province e le organizzazioni sindacali, adotta le
procedure per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province,
secondo quanto verrà stabilito nei provvedimenti di attuazione del programma
2007-2013 (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8,
L.R. 3 aprile 2008, n.
4.
Art. 3
(Fissazione di termine in relazione al
trasferimento di funzioni alle Province
per
le attività di formazione professionale autonomamente
finanziate)
- Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo
8
della l.r.
15/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “dal 1° gennaio
2007. Per l’attuazione sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e
le Province pugliesi”.
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2004, n. 10,
in
tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di aiuto) (1)
- [Al comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di
aiuto), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Beneficiarie degli aiuti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), possono essere anche imprese non
rientranti nella definizione di cui al precedente periodo”.]
(1) E' da ritenersi implicitamente abrogato
dalla l.r. 18/2008, art.
13 che ha sostituito il
comma 1 dell’art. 3 della l.r. 10/94.
Art. 5
(Modalità di svolgimento delle funzioni
regionali in materia di formazione professionale)
- A titolo sperimentale, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, la collaborazione di soggetti esterni all’attività di
valutazione dei progetti e di rendicontazione in materia di formazione
professionale, di competenza degli uffici della Regione Puglia, è disciplinata
dalla Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di ricorrervi, nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 2 novembre 2006