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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2008
Numero
5
Data
07/05/2008
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 78 suppl. del 14 maggio 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11

 

1. All’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“m bis) alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni.”;

 

b)      il comma 3 è abrogato.

 

Art. 2

Integrazione all’articolo 2 della l.r. 11/2003

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/2003 è inserito il seguente:

 

“2 bis. I provvedimenti modificativi, integrativi o sostitutivi di quelli emanati in attuazione del comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Si intendono associazioni delle imprese e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale quelle che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).”

 

Art. 3

Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 11/2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“m bis) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;”

“m ter) promuovere la tutela dei lavoratori e dell’occupazione anche con una efficace politica della formazione.”.

 

Art. 4

Modifica all’articolo 4 della l.r. 11/2003

 

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 11/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) per superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti.”.

 

Art. 5

Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 5 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      al comma 1, la parola “mutare” è sostituita dalla seguente: “fissare”;

 

b)      al comma 1, le parole “di cui ai commi 2 e 3” sono soppresse;

 

c)      il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I settori merceologici sono i seguenti:

a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);

b) settore non alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;

d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c);

 

d)      dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.1 Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4, comma 1, lettera c)”;

 

e) al comma 4, lettera a), le parole “con una superficie di vendita massima di mq 15 mila” sono soppresse;

 

f) al comma 4, lettera b), le parole “con una superficie di vendita massima di mq 25 mila di cui almeno il 20 per cento destinato” sono sostituite dalle seguenti: “la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata”;

 

g) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“c) area commerciale integrata: un’area dedicata al commercio, con l’eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.”;

 

h) al comma 4 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c bis) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali.”;

 

i) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre seguenti caratteristiche:

a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a mq. 2.500. L’area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;

b) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità pubblica. E’ esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell’area commerciale integrata se l’attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):

1) autostrade;

2) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;

3) strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri 10,50;

 

c) collocazione in ambito extraurbano.

 

6. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), devono essere urbanisticamente idonee e sono così classificate:

a) piccole: in un’area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;

b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;

c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.”;

 

j) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

 

“6 bis. Gli insediamenti di cui alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 4 devono essere previsti nella programmazione commerciale e dagli strumenti urbanistici dei comuni e autorizzati secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

 

6 ter. Le piccole aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 6, che includono esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4 mila, sono programmate dai comuni con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15.

 

6 quater. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e strutturazione, non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita massima di mq 4 mila in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3.

 

6 quinquies. I centri commerciali di interesse locale, come definiti al comma 6 quater:

a) nei comuni con popolazione residente superiore ai 25 mila abitanti sono programmati con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15;

b) nei comuni con popolazione residente fino a 25 mila abitanti la programmazione è effettuata con il provvedimento previsto dal comma 1, lettera b), dell’articolo 2.

 

6 sexies. Gli insediamenti di cui ai commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 8.”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2003

1. All’articolo 6 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio riconosciuto dalle regioni o dalle province;”;

b) la lettera a) del comma 3 è soppressa.

 

Art. 7

Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo7 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      al numero 2) della lettera b) del comma 1 la parola “cinque” è soppressa;

 

b)      al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essi possono essere aggiornati prima della scadenza con le stesse modalità previste per l’approvazione.”

 

Art. 8

Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della l.r. 11/2003

 

1. All’art. 8 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      al comma 4, dopo le parole “centro commerciale” sono inserite le seguenti “e di un’area commerciale integrata” e la parola “necessita” è sostituita con la seguente: “necessitano”;

 

b)      al comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d bis) l’impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)”;

 

c)      il comma 10  è sostituito dal seguente:

“10. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2 bis. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.”;

 

d)      al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “con la procedura semplificata riportata nel regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.”.

 

Art. 9

Integrazioni all’articolo 9 della l.r. 11/2003

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. I titolari degli esercizi accorpati o concentrati devono comunicare la cessazione dell’attività al comune.”.

 

Art. 10

Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 11 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La comunicazione di sub-ingresso è presentata entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste ai commi 3 e 6 dell’articolo 27.”;

 

b)      al comma 3  è aggiunto, in fine, il seguente periodo “In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la sospensione dell’attività per un anno.”.

 

Art. 11.

Modifiche e integrazioni all’articolo 16 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 16 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Tali ambiti possono costituire i distretti urbani del commercio, caratterizzati da una gestione unitaria in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata”.

 

b)      dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità per identificare e promuovere i distretti urbani del commercio.”;

 

c)      è aggiunto, in fine,  il seguente comma:

“8 bis. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme del presente articolo, i casi in cui le modifiche di carattere urbanistico dallo stesso previste non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici vigenti sono individuati con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).”

 

Art. 12

Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 18 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni e associazioni di cui all’articolo 2, comma 2 bis.”;

 

b) al comma 2 la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “tredici”;

 

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Comune, sentite le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli del mese di dicembre, nonché un’ulteriore domenica o festività per ogni altro mese dell'anno. Ulteriori aperture possono essere definite di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, nel numero massimo consentito per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui al comma 6.”

 

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Nel definire le ulteriori deroghe di cui al comma 5 i comuni e le organizzazioni e asso-ciazioni di cui al comma 1 devono:

a)      tener conto dei principi di concorrenza e pari opportunità per imprenditori e consumatori e utenti e di quanto disposto dai comuni contermini a economia prevalentemente turistica e città d’arte;

b)      favorire le opportunità di vendita nei periodi dei saldi;

c)      tenere conto di protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione, dalle associazioni regionali dei produttori e dalle stesse associazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 2 bis, finalizzati alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi.”;

 

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei comuni a economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio-settembre, oltre che nei giorni disposti ai sensi del comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 8 quater.  Il calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare all’obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.”;

 

f) al comma 7, primo rigo, dopo le parole “tipologia di attività:” è inserita la seguente lettera: “a)”;

 

g) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“b) gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico;

c) gli esercizi localizzati all’interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 5.”;

 

h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“8 bis. In base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche di alcune parti del territorio, i comuni, di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita, sia nei giorni festivi che in orario notturno, esclusivamente degli esercizi di vicinato.

 

8 ter. In occasione di particolari eventi che possono determinare notevoli afflussi di consumatori, i comuni, di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l’apertura degli esercizi in orario notturno.

 

8 quater. Gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:

a)      1° gennaio;

b)      domenica di Pasqua;

c)      25 aprile;

d)      1° maggio;

e)      2 giugno;

f)        25 e 26 dicembre.

 

8 quinquies. Il provvedimento comunale di cui al comma 6 deve essere emanato dal comune entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

8 sexies. Il provvedimento comunale di cui al comma 5 deve essere emanato dal comune entro il 30 novembre di ogni anno.

 

8 septies. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, l’Assessorato regionale al turismo promuove, d’intesa con l’Assessorato allo sviluppo economico e di concerto con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1, specifici protocolli con particolare riguardo ai comuni di rilevanza e interesse turistico.”

 

Art. 13

Modifiche e integrazioni all’articolo 22 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 22 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale. L’istituzione può essere richiesta anche con riferimento a un’unica provincia da associazioni che siano presenti nel relativo Consiglio camerale con propri consiglieri in rappresentanza del commercio o che rappresentino almeno il 10 per cento della consistenza delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di Unioncamere.”;

 

b) il comma 2 bis è abrogato;

 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei centri medesimi autorizzati dalla Regione allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.”;

 

d) al comma 5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d bis) le modalità con le quali la Regione opera il controllo sui dati di cui al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi dei centri di assistenza tecnica.”;

 

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5 bis. Ai centri di assistenza alle imprese autorizzati dalla Regione, tramite apposita convenzione, possono essere affidate le attività di gestione di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), limitatamente alle attività di cui ai regolamenti regionali 18 marzo 2005, n. 9 e n. 12.”.

 

Art. 14

Rendicontazione delle risorse assegnate ai centri di assistenza tecnica

 

1. Le risorse assegnate ai centri di assistenza tecnica devono essere erogate solo dopo l’avvenuta trasmissione all’Assessorato competente per materia di rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute.

 

2. Tutta la documentazione relativa alle rendicontazioni deve essere trasmessa, ai fini conoscitivi, alla Prima Commissione consiliare permanente.

 

Art. 15

Integrazione all’articolo 24 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 24 della l.r. 11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4 bis La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il titolare dell’attività, entro sei mesi dalle stesse, deve inviare al comune un prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici.”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 25 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 25 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e commercio elettronico”;

 

b)      al comma 1 dopo le parole “altri sistemi di comunicazione” sono inserite le seguenti: “e commercio elettronico”;

 

c)      al comma 7 le parole “15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 26 della l.r. 11/2003

1. Al comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 11/2003 le parole “15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali” sono sostituite dalle seguenti “206/2005”.

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 27 della l.r. 11/2003

1. All’articolo 27 della l.r. 11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      al comma 3 dopo le parole “comma 11” sono inserite le seguenti: “e all’articolo 11, comma 2”;

 

b)      al comma 4 le parole “all’apertura” sono soppresse;

 

c)      alla lettera b) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “salvo proroga in caso di comprovata necessità”;

 

d)      alla lettera a) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “salvo proroga in caso di comprovata necessità”.

 

Art. 19

Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della l.r. 11/2003

 

1. All’articolo 28 della l.r. 11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“10 septies. Sono, inoltre, fatti salvi gli effetti delle sospensioni disposte con il regolamento regionale 28 ottobre 2005, n. 26, l’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, l’articolo 15 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 10 e l’articolo 26 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25.

 

10 octies. Le modifiche delle aree commerciali integrate sono consentite in base alle norme del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a e b).

 

10 novies. I dati relativi alle aree commerciali integrate costituiscono elementi di valutazione per la definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.”.

 

Art. 20

Decorrenza termini e disposizioni di prima attuazione

 

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i loro provvedimenti assunti in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli esercizi alle disposizioni di cui all’articolo 18 della l.r. 11/2003, così come modificato e integrato dall’articolo 12 della presente legge.

 

2. Ai fini della redazione dello strumento di programmazione regionale, i Comuni trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia delle autorizzazioni amministrative riferite alle strutture classificabili secondo le definizioni di cui al comma 4, lettera c), e commi 5 e 6 dell’articolo 5 della l.r. 11/2003, come modificato e integrato dall’articolo 5 della presente legge, che includono insediamenti autorizzati entro il 27 dicembre 2004 sulla base della programmazione comunale, purché in presenza di tutti i requisiti di legge e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Il termine di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2006, come già prorogato dall’articolo 15 della l.r. 10/2007 e dall’articolo 26 della l.r. 25/2007, è prorogato al 31 ottobre 2008.”.

 

4. La Giunta regionale provvede alle modifiche, integrazioni o sostituzioni dei provvedimenti vigenti, emanati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 11/2003, necessarie per l’attuazione della presente legge.

 

5. Le domande di istituzione e riconoscimento dei centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 22 della l.r. 11/2003, come modificato e integrato dall’articolo 13 della presente legge, possono essere presentate dopo l’approvazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, comma 5, della l.r. 11/2003. Fino a tale data continuano a operare i centri di assistenza tecnica già riconosciuti dalla Giunta regionale.

 

Art. 21

Criteri per il riconoscimento dei comuni a economia

prevalentemente turistica e città d’arte

 

1 Con apposito regolamento da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 2 e, per le città d’arte, sentita altresì la Sovrintendenza dei beni culturali della Puglia, adotta nuovi criteri per il riconoscimento dei comuni a economia prevalentemente turistica e città d’arte.

 

2. Il regolamento deve prevedere, sulla base dell’incidenza nell’economia regionale, il limite minimo perché l’economia del comune sia ritenuta prevalentemente turistica.

 

3. Per i comuni già riconosciuti a economia turistica o città d’arte la Regione provvede a verificare la sussistenza dei nuovi requisiti e, entro un anno dalla data di adozione del regolamento, a confermare il riconoscimento.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 7 maggio 2008