Art. 1
Modifiche e integrazioni all’articolo 1 della
legge regionale 1° agosto 2003, n. 11
1. All’articolo 1
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio) sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma
2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“m bis) alla vendita effettuata a favore
degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo,
durante le rappresentazioni.”;
b)
il comma
3 è abrogato.
Art. 2
Integrazione all’articolo 2 della l.r.
11/2003
1. Dopo il comma 2
dell’articolo 2
della l.r.
11/2003 è inserito il seguente:
“2 bis. I provvedimenti
modificativi, integrativi o sostitutivi di quelli emanati in attuazione del
comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio
delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta
regionale consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese del
commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori. Si intendono associazioni delle imprese
e organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale
quelle che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di
settore presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL).”
Art. 3
Integrazioni all’articolo 3 della l.r.
11/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 3
della l.r.
11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
“m bis) promuovere la
salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto
dei CCNL e della contrattazione territoriale;”
“m ter) promuovere la tutela dei lavoratori e
dell’occupazione anche con una efficace politica della formazione.”.
Art. 4
Modifica all’articolo 4 della l.r.
11/2003
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4
della l.r.
11/2003 è sostituita dalla seguente:
“d) per superficie di
vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in
essi presenti.”.
Art. 5
Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della
l.r. 11/2003
1. All’articolo 5
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma
1, la parola “mutare” è sostituita dalla seguente: “fissare”;
b)
al comma
1, le parole “di cui ai commi 2 e 3” sono soppresse;
c)
il comma
2 è sostituito dal seguente:
“2. I settori merceologici sono i seguenti:
a) settore alimentare e misto (alimentare e
non alimentare);
b) settore non
alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei
settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di
erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di
abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e
articoli in pelle in esercizi specializzati;
c) settore non
alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non
alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri,
commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di
autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali
termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio
al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al
dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e
attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
d) settore non
alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi
nelle precedenti lettere b) e c);
d)
dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
“2.1 Nel caso in cui
siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto
urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di
1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4, comma 1, lettera
c)”;
e) al comma 4, lettera
a), le parole “con una superficie di vendita massima di mq 15 mila” sono
soppresse;
f) al comma 4, lettera
b), le parole “con una superficie di vendita massima di mq 25 mila di cui almeno
il 20 per cento destinato” sono sostituite dalle seguenti: “la cui superficie di
vendita almeno per il 20 per cento è destinata”;
g) la lettera c) del
comma 4 è sostituita dalla seguente:
“c) area commerciale
integrata: un’area dedicata al commercio, con l’eventuale presenza di attività
diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più
esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente
o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi
pedonali.”;
h) al comma 4 è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c bis) parco
permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente
strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività
complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come
definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente
con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata
dalle strutture commerciali non deve essere superiore alla superficie
complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle
attività ludiche, ricreative e culturali.”;
i) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:
“5. Le aree commerciali integrate devono
presentare le tre seguenti caratteristiche:
a) presenza di più
esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti
superiore a mq. 2.500. L’area commerciale integrata può essere formata sia da
esercizi di vicinato che da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i
centri commerciali;
b) presenza di uno
spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da
viabilità pubblica. E’ esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la
definizione dell’area commerciale integrata se l’attraversamento avviene con una
delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'articolo 3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze
minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori
del perimetro dei centri abitati, di cui all’articolo 19 della legge 6 agosto
1967, n. 765):
1) autostrade;
2) strade di grande comunicazione o di
traffico elevato;
3) strade di media
importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della
categoria precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della
sede superiore o uguale a metri 10,50;
c) collocazione in ambito extraurbano.
6. Le aree commerciali
integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il
limite di superficie di vendita stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a) e b), devono essere urbanisticamente idonee e sono così
classificate:
a) piccole: in un’area con superficie
territoriale non superiore a 2 ettari;
b) intermedie: composte
da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2
del settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale tra 2 e 5
ettari;
c) di interesse
provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali
che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.”;
j) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Gli
insediamenti di cui alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 4 devono essere
previsti nella programmazione commerciale e dagli strumenti urbanistici dei
comuni e autorizzati secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
6 ter. Le piccole aree
commerciali integrate di cui alla lettera a) del comma 6, che includono esercizi
di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq.
4 mila, sono programmate dai comuni con i criteri di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 15.
6 quater. Sono definiti
di interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e strutturazione,
non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni
oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita
massima di mq 4 mila in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere
superiore alla categoria M3.
6 quinquies. I centri
commerciali di interesse locale, come definiti al comma 6 quater:
a) nei comuni con
popolazione residente superiore ai 25 mila abitanti sono programmati con i
criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15;
b) nei comuni con
popolazione residente fino a 25 mila abitanti la programmazione è effettuata con
il provvedimento previsto dal comma 1, lettera b), dell’articolo 2.
6 sexies. Gli
insediamenti di cui ai commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies, qualora la
superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con
le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 8.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 6 della l.r.
11/2003
1. All’articolo 6
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
“a) avere frequentato con esito positivo un
corso professionale per il commercio riconosciuto dalle regioni o dalle
province;”;
b) la lettera a) del comma 3 è soppressa.
Art. 7
Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della
l.r. 11/2003
1. All’articolo7
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al
numero 2) della lettera b) del comma 1 la parola “cinque” è soppressa;
b)
al comma
2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essi possono essere aggiornati
prima della scadenza con le stesse modalità previste per l’approvazione.”
Art. 8
Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della
l.r. 11/2003
1. All’art. 8
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma
4, dopo le parole “centro commerciale” sono inserite le seguenti “e di un’area
commerciale integrata” e la parola “necessita” è sostituita con la seguente:
“necessitano”;
b)
al comma
5 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“d bis) l’impegno al
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)”;
c)
il comma
10 è sostituito dal seguente:
“10. Alle riunioni della Conferenza di
servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui
all’articolo 2, comma 2 bis. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del
territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la
medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio
dell'autorizzazione.”;
d)
al comma
12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “con la procedura semplificata
riportata nel regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2.”.
Art. 9
Integrazioni all’articolo 9 della l.r.
11/2003
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9
della l.r.
11/2003 è inserito il seguente:
“1 bis. I titolari degli esercizi accorpati o
concentrati devono comunicare la cessazione dell’attività al comune.”.
Art. 10
Modifiche e integrazioni all’articolo 11
della l.r. 11/2003
1. All’articolo 11
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
il comma
2 è sostituito dal seguente:
“2. La comunicazione di sub-ingresso è
presentata entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni
dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. La
mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni
previste ai commi 3 e 6 dell’articolo 27.”;
b)
al comma
3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo “In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la
sospensione dell’attività per un anno.”.
Art. 11.
Modifiche e integrazioni all’articolo 16
della l.r. 11/2003
1. All’articolo 16
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma
1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Tali ambiti possono costituire i
distretti urbani del commercio, caratterizzati da una gestione unitaria in grado
di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché
con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata”.
b)
dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale definisce le
procedure e le modalità per identificare e promuovere i distretti urbani del
commercio.”;
c)
è
aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“8 bis. Al fine di agevolare l’attuazione
delle norme del presente articolo, i casi in cui le modifiche di carattere
urbanistico dallo stesso previste non costituiscono varianti agli strumenti
urbanistici vigenti sono individuati con il provvedimento di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a).”
Art. 12
Modifiche e integrazioni all’articolo 18
della l.r. 11/2003
1. All’articolo 18
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli orari di apertura e di chiusura al
pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni e
associazioni di cui all’articolo 2, comma 2 bis.”;
b) al comma 2 la parola “dodici” è sostituita
dalla seguente: “tredici”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Comune, sentite le organizzazioni e
associazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti
possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni
comprendono quelli del mese di dicembre, nonché un’ulteriore domenica o
festività per ogni altro mese dell'anno. Ulteriori aperture possono essere
definite di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, nel
numero massimo consentito per i comuni a economia prevalentemente turistica e
città d’arte di cui al comma 6.”
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Nel definire le ulteriori deroghe di
cui al comma 5 i comuni e le organizzazioni e asso-ciazioni di cui al comma 1
devono:
a)
tener
conto dei principi di concorrenza e pari opportunità per imprenditori e
consumatori e utenti e di quanto disposto dai comuni contermini a economia
prevalentemente turistica e città d’arte;
b)
favorire
le opportunità di vendita nei periodi dei saldi;
c)
tenere
conto di protocolli d’intesa sottoscritti dalla Regione, dalle associazioni
regionali dei produttori e dalle stesse associazioni di categoria di cui
all’articolo 2, comma 2 bis, finalizzati alla valorizzazione delle produzioni
tipiche pugliesi.”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Nei comuni a economia prevalentemente
turistica e nelle città d'arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari
di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura festiva
e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio-settembre,
oltre che nei giorni disposti ai sensi del comma 5, fermo restando quanto
previsto al comma 8 quater. Il
calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare
all’obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le
organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.”;
f) al comma 7, primo rigo, dopo le parole
“tipologia di attività:” è inserita la seguente lettera: “a)”;
g) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
“b) gli esercizi di vendita di prodotti a
basso impatto urbanistico;
c) gli esercizi localizzati all’interno di
parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c bis) del comma 4
dell’articolo 5.”;
h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“8 bis. In base alle esigenze dell’utenza e
alle peculiari caratteristiche di alcune parti del territorio, i comuni, di
concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono
autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita, sia nei giorni festivi che in
orario notturno, esclusivamente degli esercizi di vicinato.
8 ter. In occasione di particolari eventi che
possono determinare notevoli afflussi di consumatori, i comuni, di concerto con
le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare
l’apertura degli esercizi in orario notturno.
8 quater. Gli esercizi di commercio al
dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:
a)
1°
gennaio;
b)
domenica
di Pasqua;
c)
25
aprile;
d)
1°
maggio;
e)
2
giugno;
f)
25 e 26
dicembre.
8 quinquies. Il provvedimento comunale di cui
al comma 6 deve essere emanato dal comune entro il 31 ottobre di ogni anno.
8 sexies. Il provvedimento comunale di cui al
comma 5 deve essere emanato dal comune entro il 30 novembre di ogni anno.
8 septies. Ai fini di quanto disposto dal
presente articolo, l’Assessorato regionale al turismo promuove, d’intesa con
l’Assessorato allo sviluppo economico e di concerto con le organizzazioni e le
associazioni di cui al comma 1, specifici protocolli con particolare riguardo ai
comuni di rilevanza e interesse turistico.”
Art. 13
Modifiche e integrazioni all’articolo 22
della l.r. 11/2003
1. All’articolo 22
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di
assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a
livello provinciale. L’istituzione può essere richiesta anche con riferimento a
un’unica provincia da associazioni che siano presenti nel relativo Consiglio
camerale con propri consiglieri in rappresentanza del commercio o che
rappresentino almeno il 10 per cento della consistenza delle imprese commerciali
risultanti attive nei dati di Unioncamere.”;
b) il comma 2 bis è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei centri medesimi autorizzati dalla
Regione allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.”;
d) al comma 5 è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
d bis) le modalità con le quali la Regione
opera il controllo sui dati di cui al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi
dei centri di assistenza tecnica.”;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“5 bis. Ai centri di assistenza alle imprese
autorizzati dalla Regione, tramite apposita convenzione, possono essere affidate
le attività di gestione di cui all’articolo 5,
comma 2, della legge
regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di
aiuto), limitatamente alle attività di cui ai regolamenti
regionali 18 marzo 2005, n. 9 e n.
12.”.
Art. 14
Rendicontazione delle risorse assegnate ai
centri di assistenza tecnica
1. Le risorse assegnate ai centri di
assistenza tecnica devono essere erogate solo dopo l’avvenuta trasmissione
all’Assessorato competente per materia di rendicontazione analitica di tutte le
spese sostenute.
2. Tutta la documentazione relativa alle
rendicontazioni deve essere trasmessa, ai fini conoscitivi, alla Prima
Commissione consiliare permanente.
Art. 15
Integrazione all’articolo 24 della l.r.
11/2003
1. All’articolo 24
della l.r.
11/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis La comunicazione
di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima
installazione di apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il
titolare dell’attività, entro sei mesi dalle stesse, deve inviare al comune un
prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni
e dei settori merceologici.”.
Art. 16
Modifiche all’articolo 25 della l.r.
11/2003
1. All’articolo 25
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla
rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e commercio elettronico”;
b)
al comma
1 dopo le parole “altri sistemi di comunicazione” sono inserite le seguenti: “e
commercio elettronico”;
c)
al comma
7 le parole “15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “6 settembre 2005, n. 206
(Codice del Consumo).
Art. 17
Modifiche all’articolo 26 della l.r.
11/2003
1. Al comma 9 dell’articolo 26
della l.r.
11/2003 le parole “15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali” sono sostituite dalle seguenti
“206/2005”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 27 della l.r.
11/2003
1. All’articolo 27
della l.r.
11/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma
3 dopo le parole “comma 11” sono inserite le seguenti: “e all’articolo 11, comma
2”;
b)
al comma
4 le parole “all’apertura” sono soppresse;
c)
alla
lettera b) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “salvo proroga
in caso di comprovata necessità”;
d)
alla
lettera a) del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “salvo proroga
in caso di comprovata necessità”.
Art. 19
Modifiche e integrazioni all’articolo 28
della l.r. 11/2003
1. All’articolo 28
della l.r.
11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“10 septies. Sono,
inoltre, fatti salvi gli effetti delle sospensioni disposte con il regolamento
regionale 28 ottobre 2005, n. 26, l’articolo 9
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22, l’articolo 15
della legge
regionale 17 aprile 2007, n. 10 e l’articolo 26
della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25.
10 octies. Le modifiche
delle aree commerciali integrate sono consentite in base alle norme del
regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a e b).
10 novies. I dati
relativi alle aree commerciali integrate costituiscono elementi di valutazione
per la definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 2 della presente legge.”.
Art. 20
Decorrenza termini e disposizioni di prima
attuazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i loro provvedimenti assunti
in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli esercizi alle
disposizioni di cui all’articolo 18
della l.r.
11/2003, così come modificato e integrato dall’articolo 12 della
presente legge.
2. Ai fini della redazione dello strumento di
programmazione regionale, i Comuni trasmettono alla Regione, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia delle autorizzazioni
amministrative riferite alle strutture classificabili secondo le definizioni di
cui al comma 4, lettera c), e commi 5 e 6 dell’articolo 5
della l.r.
11/2003, come modificato e integrato dall’articolo 5 della presente
legge, che includono insediamenti autorizzati entro il 27 dicembre 2004 sulla
base della programmazione comunale, purché in presenza di tutti i requisiti di
legge e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all’articolo 9,
comma 2, della l.r.
22/2006, come già prorogato dall’articolo 15
della l.r.
10/2007 e dall’articolo 26
della l.r.
25/2007, è prorogato al 31 ottobre 2008.”.
4. La Giunta regionale provvede alle
modifiche, integrazioni o sostituzioni dei provvedimenti vigenti, emanati ai
sensi dell’articolo 2,
comma 1, della l.r.
11/2003, necessarie per l’attuazione della presente legge.
5. Le domande di istituzione e riconoscimento
dei centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 22
della l.r.
11/2003, come modificato e integrato dall’articolo 13 della presente
legge, possono essere presentate dopo l’approvazione delle disposizioni di cui
al medesimo articolo 22,
comma 5, della l.r.
11/2003. Fino a tale data continuano a operare i centri di assistenza
tecnica già riconosciuti dalla Giunta regionale.
Art. 21
Criteri per il riconoscimento dei comuni a
economia
prevalentemente turistica e città
d’arte
1 Con apposito regolamento da adottarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, sentite le associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 2 e, per
le città d’arte, sentita altresì la Sovrintendenza dei beni culturali della
Puglia, adotta nuovi criteri per il riconoscimento dei comuni a economia
prevalentemente turistica e città d’arte.
2. Il regolamento deve prevedere, sulla base
dell’incidenza nell’economia regionale, il limite minimo perché l’economia del
comune sia ritenuta prevalentemente turistica.
3. Per i comuni già riconosciuti a economia
turistica o città d’arte la Regione provvede a verificare la sussistenza dei
nuovi requisiti e, entro un anno dalla data di adozione del regolamento, a
confermare il riconoscimento.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 maggio 2008