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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2008
Numero
25
Data
09/10/2008
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 162 suppl. del 16 ottobre 2008
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1. La presente legge disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle amministrazioni provinciali e comunali in forza del punto 4 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, come sostituito dall’articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, e del punto 5 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, come modificato dall’articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti), in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:

 

a)      la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;

 

b)      la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

 

c)      il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

 

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica facenti parte delle reti di trasmissione nazionale, siccome individuate ai sensi dell’articolo 1 ter e disciplinate dall’articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, così come modificati dall’articolo unico della legge 23 agosto 2004, n. 239.

 

3. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.

 

4. La Regione conserva la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonché la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre regioni.

 

5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

 

 

Art. 1 bis

 (Definizioni) (1)

 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:

a)         Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasisuperiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe);

b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);

c)         Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);

d)         Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita aisensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);

e)         distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;

f)         elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi;

g)         opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);

h)         esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;

i)         limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;

j)         valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione realizzazione di piani di risanamento;

k)         obiettivi di qualità: limite definito dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;

l)         impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;

m)        produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi”;

n)         proponente o richiedente:soggetto legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie;

o)         autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e impianti come descritti all’articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2008.”.

 

 (1) Articolo integrato dalla l.r. 21/2021 art. 1, comma 1.

 

 

 

 

Art . 2

(Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)

 

1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi e indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nell'area interessata.

 

2.  Il soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità competente tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla data della relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

 

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

 

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

 

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

 

6. Qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni, sul sito informatico della Regione dell'autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione sul sito informatico della Regione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.

 

 

 

Art. 3

(Piani di sviluppo della rete di distribuzione)

 

1. I soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 volt (V), presentano annualmente alla Regione e alla provincia i propri programmi di sviluppo della rete.

 

2. La Regione e le province interessate, nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuovono il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 per le opportune intese.

 

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per connessioni ai singoli siti di produzione e consumo.

 

    (giurisprudenza) 

Corte Costituzionale
Sent. n. 120 del 26-03-2010 (ud. del 26-01-2010)

 

Art. 4

(Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio

di linee e impianti elettrici)

1. La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell’originaria autorizzazione.

 

2. Sono soggette alla autorizzazione semplificata (2)  la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici:

 

a)      con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri (m);

 

b)      in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

 

c) le opere accessorie, ivi compresi gli impianti di accumulo dell'energia da allacciare alla rete di distrubuzione con tensione non superiore a 20 mila V ; (3)

 

d)      le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 m, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V

 

e)      i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, a condizione che gli stessi interventi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà.

 

3. In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito all’esercente di costruire ed esercire impianti elettrici e relative opere accessorie (4) con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori.  ovvero che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L’esercente è tenuto a comunicare all’amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.(5) (6)

 

 

4. Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell’evoluzione tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interes-sate.

 

5. Si considerano autorizzati, ai fini della presente legge, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).

 

(2) Parole sostituite dalla l.r. 21/2021, art. 2, comma 1

(3) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 3, L.R. 24 settembre 2012, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(4) Parole aggiunte dalla l.r.  21/2021, art. 2, comma 2, lett. a).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 marzo 2010, n. 120 (Gazz. Uff. 31 marzo 2010, n. 13, 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, le sottrae alla verifica di assoggettabilità dell'opera alla valutazione d'impatto ambientale.

(6) Parole ahhiunte dalla l.r. n. 21/2021, art. 2, comma 2, lett. b).

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale
Sent. n. 120 del 26-03-2010 (ud. del 26-01-2010)

 

 

Art. 5

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata all’amministrazione competente. Tale domanda può essere presentata, ove istituito, per il tramite dello sportello unico delle imprese.

 

2. Qualora l’impianto interessi il territorio di due o più province, la domanda va presentata per l’istruttoria alla provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo il parere delle altre province interessate dall'opera.

 

3. Qualora l’impianto interessi il territorio di due o più regioni, si applica il comma 5 dell’articolo 1 sexies del d.l. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. 290/2003.

 

4. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente può darne attestazione nella domanda di autorizzazione.

 

5. Il richiedente per linee e impianti elettrici di media tensione (MT) in conduttori nudi e in aereo, e per quelli di alta tensione (AT) nudi in aereo, in cavo aereo, in cavo interrato, non superiore a 150.000 V, è tenuto a trasmettere copia della domanda anche all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia per la formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) e sue modifiche e integrazioni. Per le linee e gli impianti MT, in conduttori nudi e in aereo di tensione inferiore a 30.000 V, in luogo del parere, il richiedente deve trasmettere all’ARPA e all’autorità che autorizza l’opera, autocertificazione tecnica che attesti che l’opera in progetto è conforme ai dettami di cui al d.p.c.m. 11723/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle normative del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e determine applicative dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di trasformazione MT/BT con tensione d’ingresso inferiore a 30.000 V.

 

6. I pareri e i nulla-osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Decorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, il parereivi compreso quello urbanistico, (7)  si intende espresso favorevolmente. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici, per i quali vale quanto disposto al comma 3 dell’articolo 12 (8)  il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Le disposizioni di questo comma non si applicano inoltre agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 3 dell’articolo 12. (9)

 

7. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell’avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. Detto avviso deve contenere l’indicazione che il piano tecnico dell’opera resta depositato presso l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione e presso i comuni interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l’indicazione dell’ufficio dove devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.

 

8. Il richiedente non è tenuto a effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a cinquanta.

 

(7) Parole aggiunte dalla l.r. 21/2021, art. 3, comma 1, lett. a).

 

(8) Parole aggiunte dalla l.r. 21/2021, art. 3, comma 1, lett. b).

 

(9) Periodo  aggiunto dalla l.r. 21/2021, art. 3, comma 1, lett. c).

 

 

 

Art. 6

(Procedimento autorizzatorio)

1. L’amministrazione comunica al richiedente le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

 

2. L’amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni e opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

 

3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nel sito informatico della Regione, dell’avviso dell’avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

 

4. L’amministrazione, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, al fine di acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti per i quali non si sia formato il silenzio assenso e rilascia l’autorizzazione entro i termini previsti dal comma 3.

 

 

 

Art. 7

(Procedimento di denuncia inizio lavori)

 

1. [ La denuncia di inizio lavori,] La richiesta di autorizzazione semplificata o denuncia di inizio lavori (10)  a firma di un legale rappresentante dell’esercente, deve essere diretta all’amministrazione competente, eventualmente tramite lo sportello unico delle imprese ove istituito, corredata di una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell’impianto, di una corografia con l’indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell’esercente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte delle amministrazioni coinvolte e da parte dei proprietari delle aree interessate.

 

2. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui al comma 1, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte dell’amministrazione competente,  [ l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera. ] oggetto della denuncia deve ritenersi assentito e si può dar corso all’avvio dei lavori. (11)

 

(10) Parole sostituite dalla l.r. 21/2021, art. 4, comma 1.

 

(11) Parole sostituite dalla l.r. 21/2021, art. 4, comma 2.

 

 

Art. 8

(Attraversamenti e interferenze con beni

demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o

con territori soggetti a vincoli)

 

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.

 

2. Per le modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli enti interessati devono stipulare, ove necessario, appositi atti di sottomissione.

 

 

Art. 9

(Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione)

1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della l. 241/1990.

 

2. E’ in facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall’articolo 14 bis della l. 241/1990, da ultimo modificato dall’articolo 9 della l. 15/2005.

 

3. L’amministrazione competente, qualora non si avvalga della facoltà di delega al richiedente, comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti l’avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione o avviso è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.

 

4. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito informatico, possono formulare osservazioni che vengono valutate dall'autorità competente ai fini delle definitive determinazioni.

 

5. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione comprende altresì la verifica ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modificazioni e integrazioni e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge.

 

6. Ai proprietari interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è data notizia dell’adozione del provvedimento e della data in cui è stato reso, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.

 

7. Il provvedimento di cui al comma 5 determina l’inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. - Testo A).

 

8. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all’amministrazione competente anche successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge. In tal caso il richiedente deve presentare apposita istanza, corredata di una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire e completata con gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni e atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i commi 1, 3, 4 e 7.

 

9. Per le linee e gli impianti elettrici di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4, qualora in sede di realizzazione dell’opera venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l’istante può chiedere che l’amministrazione competente autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata di una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dell’attestazione circa l’assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché di un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall’opera e il nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 e il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 5 e 7.

 

 

 

Art. 10

(Decreto di esproprio o di occupazione anticipata)

1. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 3/2005, può essere emanato senza particolari indagini o formalità allorquando gli impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria o afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere, altresì, emanato nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 22 e dal comma 2 dell’articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001, ovvero qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza.

 

2. L'autorità competente, avvalendosi della commissione provinciale espropri istituita dall'articolo 17 della l.r. 3/2005, prima di emanare il decreto di esproprio, accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

 

3. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.

 

4. Il pagamento dell'indennità di esproprio o di occupazione anticipata, ove condivisa, è subordinato anche all'acquisizione della dichiarazione d'inesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato, attestata dal proprietario.

 

 

Art. 11

(Determinazione dell’indennità di servitù )

 

1. L’indennità per l’imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r. 327/2001, viene commisurata:

 

a)      al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni, comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;

 

b)      ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno e una lunghezza pari alla percorrenza dell’elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti o aree di cui alla lettera a);

 

c)      con le seguenti modalità per le aree necessarie all’esercizio dell’impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate alle lettere a) e b):

 

1)                 ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;

 

2)                  ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l’elettrodotto;

 

3)                  ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell’elettrodotto.

 

2. Il valore dei terreni è determinato per le lettere a), b) e c) del comma 1:

 

a)      se trattasi di area non edificabile, in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticato nella singola regione agraria;

 

b)      se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni del d.p.r. 327/2001.

 

3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva

determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.

 

4. Il calcolo condotto come al comma 1, lettere a), b) e c), determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore è aumentato del 50 per cento.

 

 

Art. 12

(Disposizioni urbanistiche)

1. La realizzazione di linee e impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Testo A).

 

2. La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 5 deve essere corredata anche del progetto esecutivo delle opere edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l’area interessata.

 

3. Nel caso in cui l’area individuata per l’insediamento delle opere di cui al comma 2 non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il comune, interpellato ai sensi del comma 4 dell’articolo 5, si esprime, in merito alla localizzazione dell’opera, con delibera consiliare, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

 

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 6 e dai commi 1 e 2 dell’articolo 9, il provvedimento di autorizzazione determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente.

 

 

 

Art. 13

(Decadenza, revoca e sospensione)

1. L’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata (12)  possono essere revocate (13) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:

 

a)      intima la sospensione della costruzione o dell’esercizio dell’opera elettrica;

 

b)      concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;

 

c)      avverte il titolare dell’autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l’autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la demolizione.

 

2. L’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata (14)  possono essere sospese (15)  dall’autorità competente, per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell’esercizio della linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell’esercizio dell’impianto sospeso, l’autorizzazione è revocata e all’esercente l’impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell’amministrazione.

 

3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l’indicazione degli eventuali interventi da eseguire.

 

(12) Parole aggiunte dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 1, lett. a).

 

(13) Parole sostituite  dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 1, lett. b).

 

(14) Parole aggiunte dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 2, lett. a).

 

(15) Parole sostituite  dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 2, lett. b).

 

 

Art. 14

(Inamovibilità)

 

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 V sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17.

 

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 V si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l’inamovibilità all’atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.

 

 

 

Art. 15

(Comunicazione di fine lavori)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 20.000 V, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto a informare dell’avvenuta fine lavori l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera nonché ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione della linea elettrica.

 

 

 

Art. 16

(Collaudo)

 

1. Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell’articolo 4, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

 

2. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell’autorizzazione o all’impresa che ha costruito gli impianti. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti.

 

3. In sede di collaudo devono accertarsi:

 

a)      l’avvenuta ultimazione dei lavori;

 

b)      la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

 

c)      la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;

 

d)      l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione stessa.

 

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l’impiego di materiali, strutture e opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne), e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell’esercente.

 

5. Le linee fino a 20.000 V si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell’esercente di una dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti.

 

6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all’autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell’articolo 13.

 

7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo o dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 V.

 

 

 

Art. 17

(Spostamenti o modifiche per ragioni di  pubblico interesse)

 

1. L’autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l’equo indennizzo da corrispondere all’esercente e su chi gravi l’onere del pagamento.

 

2. Qualora un’opera di competenza regionale generi interferenza, il procedimento di cui al comma 1 è avviato d’intesa con la Regione.

 

3. Il provvedimento di cui al comma 2 costituisce autorizzazione della variante all’impianto concordata con l’esercente, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 5 e 9.

 

 

 

Art. 18

(Piani di risanamento degli elettrodotti)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla provincia territorialmente competente una proposta di piano di risanamento conforme alle prescrizioni del sopra citato d.p.c.m. al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.

 

2. La provincia, sentiti i comuni interessati, approva, ai sensi dell’articolo 9 della l. 36/2001, come modificato dall’articolo unico della l. 239/2004, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di risanamento di elettrodotti.

 

3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più province, la proposta di piano di risanamento è presentata alla provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell’impianto ed è dalla stessa approvata previa acquisizione del benestare delle altre province interessate corredato del parere dei comuni interessati.

 

4. Il piano di cui al comma 1 deve contenere i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile.

 

5. Gli oneri del risanamento sono a carico dei proprietari degli elettrodotti ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della l. 36/2001.

 

6. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini di cui al comma 1, i piani di risanamento sono adottati dall’amministrazione provinciale entro i termini fissati dalla l. 36/2001.

 

7. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nell’attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001. La misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001 è disposta con decreto del dirigente della struttura provinciale competente.

 

(giurisprudenza)

 Corte Costituzionale

Sent. n. 120 del 26-03-2010 (ud. del 26-01-2010)

 

 

 

 

Art. 19

(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della l. 36/2001 e in esecuzione dell’articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2002, n.5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), è stato istituito presso l’ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico.

 

2. Le province, titolari delle funzioni di controllo e vigilanza di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 2000, n.17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), rilevano i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e li comunicano all’ARPA Puglia. Trasmettono altresì all’ARPA Puglia tutti i dati in loro possesso circa le caratteristiche degli impianti esistenti con tensione di esercizio superiore a 30.000 V e di quelli assoggettati a iter autorizzativi di pari tensione.

 

3. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:

 

a)      di disporre di un inventario delle linee elettriche di tensione superiore a 30.000 V di cui al comma 2 presenti sul territorio;

 

b)      di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici relativi alle linee e agli impianti di cui alla lettera a);

 

c)      di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti di cui alla lettera a);

 

d)      di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;

 

e)      di verificare l’estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 2.

 

4. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a :

 

a)      dati dei gestori e dei proprietari;

 

b)      codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;

 

c)      dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;

 

d)      dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS (Geographic information system) ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;

 

e)      dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;

 

f)        valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.

 

5. I gestori delle linee elettriche provvedono all’inserimento nel catasto regionale dei dati relativi ai propri impianti, nuovi ed esistenti, con tensione maggiore di 30.000 V, seguendo le modalità e i tempi di immissione fissati dall’ARPA Puglia, d’intesa con i gestori, salvo successive eventuali modifiche ministeriali a cui l’ARPA Puglia deve attenersi .

 

6. Le informazioni relative al catasto regionale sono accessibili da parte dei soggetti pubblici e privati legittimati attraverso il portale internet dell’ARPA Puglia.

 

 

(giurisprudenza)

 Corte Costituzionale

Sent. n. 120 del 26-03-2010 (ud. del 26-01-2010)

 

 

Art. 20

(Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)

 

1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercente può chiedere l’autorizzazione all’amministrazione competente presentando un’apposita istanza corredata di:

 

a)      un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;

 

b)      una relazione, sottoscritta da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi, sotto la propria responsabilità, descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

 

2. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, prende atto dell’elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul sito informatico della Regione. La pubblicazione dell’elenco equivale all’autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

 

3. Gli impianti autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell’esercente di dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

 

 

 

Art. 21

(Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti)

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l’applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 9 ottobre 2008