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Regolamento Vigente

Anno
2008
Numero
24
Data
21/11/2008
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 182 del 25 novembre 2008 Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10 del Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2
Allegati
Nessun allegato

 



 

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 10 del Regolamento Regionale  31 gennaio 2012, n. 2

 

 

Il Presidente della

Giunta regionale


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il Regolamento (CE) n. 1998 del 28 dicembre 2006 della Commissione, il Regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del 23 luglio 2002 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione;

Vista la L.R. 29 giugno 2004, n. 10 nella parte in cui delega la Giunta all’emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Rilevato che:

- con notifica elettronica del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI;

- con decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

- il metodo di calcolo di cui al precedente capoverso si applica a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante;

- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività – di seguito ha emesso le Linee guida per l’applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (1) ;

Vista la Delib.G.R. 14 novembre 2008, n. 2154


Emana il seguente regolamento:

 

(1) Premessa aggiunta dall’art. 1, Reg. reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione Puglia in attuazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) [1].

2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio [2] ;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 [3] ;

g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.


[1] Pubblicato in GUCE L 379 del 28 dicembre 2006.

[2] Pubblicato in GUCE L 17 del 21 gennaio 2000.

[3] Pubblicato in GUCE L 205 del 2 agosto 2002.

 

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [4] .

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;

c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [5] .

3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.


[4] Pubblicata in GUCE L 124 del 20 maggio 2003.

[5] Pubblicati in GUCE C 244 del 1° ottobre 2004.

 

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) impresa di piccola dimensione: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;

b) impresa di media dimensione: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;

c) ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili [6] ;

d) soggetti attuatori: servizi regionali, amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi regionali per l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”.


[6] Reg. CE n. 1628 del 24 ottobre 2006 pubblicato in GUCE L 302 del 1° novembre 2006.

 
 

Art. 4

Oggetto delle agevolazioni

 

1. Il presente Regolamento si applica alle seguenti misure:

a) aiuti agli investimenti e all’occupazione;

b) aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere;

c) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) aiuti alla formazione;

e) aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;

f) aiuti in forma di garanzia concessi a copertura dei prestiti per il capitale circolante (2) .

2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.

(2) Lettera così sostituita dall’art. 2, Reg. reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «f) aiuti in forma di garanzia.».

 


Agevolazione concedibile

1. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concesso ad un’impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto e dalla fonte finanziaria.

2. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.

3. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.

4. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi i massimali di cui ai commi 1 e 3, tale importo non può beneficiare dell’agevolazione prevista dal presente Regolamento, neppure per la parte non eccedente detto massimale.

5. I soggetti beneficiari di aiuto di cui alle lettere da a) a e) dell’art. 4 sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

6. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti per il capitale circolante sono ammissibili se la parte del prestito sotteso non supera 1.500.000 euro per impresa (3) .

7. Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000 euro (4) .

8. La garanzia non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa.

9. L’ESL relativo agli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7 è calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010 della Commissione Europea (5) .

10. Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione (6) .

(3) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, Reg. reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «6. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti sono ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 1.500.000,00 euro per impresa; detti aiuti danno luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.».

(4) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 2, Reg. reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «7. Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000,00 euro; detti aiuti danno comunque luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.».

(5) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 3, Reg. reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 4, Reg. reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 


Procedure di concessione delle agevolazioni

1. I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 [7] .

2. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, nonché del presente Regolamento e indicare l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.

3. I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.

4. I soggetti attuatori nell’ambito delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al 3° comma devono acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l’esercizio in corso.


[7] Pubblicato in GURI n. 99 del 30 aprile 1998.

 

 


Cumulo degli aiuti

1. È consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4, lettera f), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale” [8] , dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” [9] o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.


[8] Pubblicata in GUCE C 54 del 4 marzo 2006.

[9] Pubblicato in GUCE L 214 del 9 agosto 2008.

 

Art. 8

Monitoraggio e controllo

1. Ai fini dell’omogenea applicazione e del monitoraggio delle misure d’aiuto nonché del controllo del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e dal presente Regolamento è istituito presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione il registro regionale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.

2. I soggetti attuatori, al fine di dar corso agli adempimenti di cui al comma precedente, sono tenuti a trasmettere all’Area relazioni annuali e specifiche comunicazioni in ordine alle misure d’aiuto attivate i cui contenuti e le relative modalità di trasmissione sono fissati con provvedimento del Direttore dell’Area.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.