Il presente regolamento è stato
abrogato dall'art. 10
del Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n.
2
Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte
in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio
2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio
2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la normativa comunitaria ed in particolare
gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il
Regolamento (CE) n. 1998 del 28 dicembre 2006 della Commissione, il
Regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, il
Regolamento (CE) n. 1407/2002 del 23 luglio 2002 del Consiglio, il
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione;
Vista la L.R. 29 giugno 2004, n. 10 nella
parte in cui delega la Giunta all’emanazione di appositi Regolamenti attuativi
in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;
Rilevato che:
- con notifica elettronica del 14 maggio 2010,
protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità
italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell’elemento di aiuto nelle
garanzie statali a favore delle PMI;
- con decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010,
la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento
di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero
dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010;
- il metodo di calcolo di cui al precedente
capoverso si applica a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di
prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis,
anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante;
- il Ministero dello Sviluppo Economico -
Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività – di seguito
ha emesso le Linee guida per l’applicazione del “Metodo nazionale per calcolare
l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (1) ;
Vista la Delib.G.R. 14 novembre 2008, n.
2154
Emana il seguente regolamento:
(1) Premessa aggiunta
dall’art. 1,
Reg.
reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la
concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione Puglia in attuazione del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
di importanza minore (de minimis) [1].
2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti
concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore
della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio [2] ;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del
Trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato
I del Trattato, nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base
al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di
venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione
verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale
di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore
carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 [3] ;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per
il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di
merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
[1] Pubblicato in GUCE L 379
del 28 dicembre 2006.
[2] Pubblicato in GUCE L 17 del
21 gennaio 2000.
[3] Pubblicato in GUCE L 205
del 2 agosto 2002.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari di cui al presente
Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
[4] .
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti
nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure
concorsuali;
c) essere operativi alla data di presentazione
delle domande di agevolazioni;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei sei anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà [5] .
3. Le condizioni di ammissibilità alla
candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa
beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del
contributo.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti
all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di
ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo
titolo di spesa ammissibile.
[4] Pubblicata in GUCE L 124
del 20 maggio 2003.
[5] Pubblicati in GUCE C 244
del 1° ottobre 2004.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le seguenti definizioni:
a) impresa di piccola dimensione: un’impresa che
occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio
non superiori a 10 milioni di euro;
b) impresa di media dimensione: un’impresa che
occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
c) ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore
attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei
costi ammissibili [6] ;
d) soggetti attuatori: servizi regionali,
amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi regionali per
l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”.
[6] Reg. CE n. 1628 del 24
ottobre 2006 pubblicato in GUCE L 302 del 1° novembre 2006.
Art. 4
Oggetto delle agevolazioni
1. Il presente Regolamento si applica alle
seguenti misure:
a) aiuti agli investimenti e
all’occupazione;
b) aiuti per servizi di consulenza e
partecipazione a fiere;
c) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione;
d) aiuti alla formazione;
e) aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e
disabili;
f) aiuti in forma di garanzia concessi a
copertura dei prestiti per il capitale circolante (2) .
2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti
individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.
(2) Lettera così sostituita dall’art.
2,
Reg.
reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «f) aiuti in forma di
garanzia.».
Agevolazione concedibile
1. L’importo complessivo degli aiuti de minimis
concesso ad un’impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere
dalla forma dell’aiuto e dalla fonte finanziaria.
2. Il periodo di riferimento di tre esercizi
finanziari è costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo
aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.
3. Per le imprese attive nel settore del
trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non
deve superare i 100.000,00 euro.
4. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto
concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi i massimali di cui ai commi 1 e
3, tale importo non può beneficiare dell’agevolazione prevista dal presente
Regolamento, neppure per la parte non eccedente detto massimale.
5. I soggetti beneficiari di aiuto di cui alle
lettere da a) a e) dell’art. 4 sono obbligati ad apportare un contributo
finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
tipo di sostegno pubblico.
6. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di
un regime di garanzia su prestiti per il capitale circolante sono ammissibili se
la parte del prestito sotteso non supera 1.500.000 euro per impresa (3) .
7. Per gli aiuti di cui al comma precedente
concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte
garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000 euro (4) .
8. La garanzia non deve superare l’80% del
prestito concesso all’impresa.
9. L’ESL relativo agli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7 è
calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione 2010/4505/CE
del 6 luglio 2010 della Commissione Europea (5) .
10. Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo
potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall’Area
Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione (6) .
(3) Comma così sostituito dall’art.
3,
comma 1, Reg.
reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «6. Gli aiuti individuali
concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti sono ammissibili se la
parte garantita del prestito sotteso non supera 1.500.000,00 euro per impresa;
detti aiuti danno luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.».
(4) Comma così sostituito
dall’art. 3,
comma 2, Reg.
reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «7. Per gli aiuti di cui
al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su
strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000,00
euro; detti aiuti danno comunque luogo ad un’intensità pari ad un ESL del
13,3%.».
(5) Comma aggiunto
dall’art. 3,
comma 3, Reg.
reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(6) Comma aggiunto
dall’art. 3,
comma 4, Reg.
reg. 27 aprile 2011, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Procedure di concessione delle
agevolazioni
1. I soggetti attuatori di misure di aiuto
finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle
agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli
4, 5 e 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 [7] .
2. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso
bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro
compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006, nonché del presente Regolamento e indicare l’importo delle
agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.
3. I bandi e gli avvisi di cui al comma
precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle
richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le spese
ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le
modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e
revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a
soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura
amministrativa.
4. I soggetti attuatori nell’ambito delle
modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al 3° comma
devono acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si
attesti se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi
precedenti e l’esercizio in corso.
[7] Pubblicato in GURI n. 99
del 30 aprile 1998.
Cumulo degli aiuti
1. È consentito il cumulo di altri strumenti di
incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con
gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4, lettera f), a condizione
che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal
paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di
stato a finalità regionale” [8] , dal Regolamento
(CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al “Regolamento generale di
esenzione” [9] o in altre decisioni o regolamenti
specifici della Commissione.
[8] Pubblicata in GUCE C 54 del
4 marzo 2006.
[9] Pubblicato in GUCE L 214
del 9 agosto 2008.
Art. 8
Monitoraggio e controllo
1. Ai fini dell’omogenea applicazione e del
monitoraggio delle misure d’aiuto nonché del controllo del rispetto delle
condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15
dicembre 2006 e dal presente Regolamento è istituito presso l’Area Politiche
per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione il registro regionale degli aiuti de
minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti rientranti
nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.
2. I soggetti attuatori, al fine di dar corso
agli adempimenti di cui al comma precedente, sono tenuti a trasmettere all’Area
relazioni annuali e specifiche comunicazioni in ordine alle misure d’aiuto
attivate i cui contenuti e le relative modalità di trasmissione sono fissati con
provvedimento del Direttore dell’Area.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.