Art. 
1 
 Esenzione ticket assistenza 
specialistica  per motivi di 
reddito
1.  I commi 1 e 2 dell'articolo 
13 
(Esenzione ticket per visite ed esami specialistici), della legge 
regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione 
Puglia) sono abrogati.
 
Art. 2  
Modifiche alla legge regionale 4 
gennaio 2011, n. 1
1.  All'articolo 11 
della legge 
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e 
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi 
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti 
modifiche e integrazioni:
a)      i commi 2, 3, 4 e 5 sono 
abrogati; 
b)      dopo il comma 1 sono inseriti 
i seguenti:
“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale regionale 
che presta attività di servizio di assistenza agli organi statutari regionali di 
cui agli articoli 9 
, 21 
e 23 
dellalegge 
regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico e 
trattamento economico del personale della Regione Puglia) e successive modifiche 
e integrazioni, nonché ai Gruppi consiliari di cui alla legge 
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi 
consiliari) e successive modifiche e integrazioni, spetta un rimborso spese, 
qualora sostenute, nel rispetto del limite di cui al comma 1.”.
“1-ter. Con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale e, per le strutture di competenza, della Giunta 
regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti regionali, sono stabiliti i 
parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 
1-bis.”; 
c)  al comma 6, le parole: “Fuori dall'ipotesi prevista al 
comma 2” sono soppresse.
      La 
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 
comma 1, della L.R. 
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a bari, addì 16 giugno 
2011