IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed in particolare, gli artt.
42, comma 2 lett c) e 44,
comma 3;;
Vista la
deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di adozione del
Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione;
Vista
l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 800/2008, con il quale
la Giunta
Regionale ha introdotto le modifiche al Regolamento
Regionale n. 9 del 26 giugno 2008;
Visto il Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009;
Vista la
deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 7 agosto 2009;
Visto il Regolamento
Regionale n. 19 del 10 agosto 2009;
Visto il Regolamento
Regionale n. 13 del 26 maggio 2010;
Vista
la
Determinazione Dirigenziale n. 566 del 1° giugno 2010;
Visto il Regolamento
Regionale n. 20 del 29 dicembre 2010;
Vista la
delibera di Giunta Regionale n. 122 del 25 gennaio 2012 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
1. L’art. 6
(Disciplina temporanea) del Regolamento
regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così modificato:
1. A tutte le domande di agevolazione presentate al
Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti
disposizioni:
I. I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a) al 45% per le microimprese;
b) al 45% per le piccole imprese.
II. I limiti di cui al comma 7 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a) a euro 600.000,00, in caso di
microimprese;
b) a euro 1.000.000,00, in caso
di piccole imprese.
III. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed
attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al
20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di
euro 100.000,00.
2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto
Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il comma 2 dell’art. 2
(Modifiche all’art. 13
ed art.15
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento
regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito:
2. ll 3° comma dell’art. 13
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
“Il contributo di cui al precedente comma viene
riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso
fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24
Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto
Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà
calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti
semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal
Soggetto Finanziatore”.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 31 gennaio 2012