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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
1
Data
31/01/2012
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010.
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 2 febbraio 2012, n. 16 suppl. 1
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

IL PRESIDENTE DELLA


GIUNTA REGIONALE

 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed in particolare, gli artt. 42, comma 2 lett c) e 44, comma 3;;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione;

Vista l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 800/2008, con il quale la Giunta Regionale ha introdotto le modifiche al Regolamento Regionale n. 9 del 26 giugno 2008;

Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 7 agosto 2009;

Visto il Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009;

Visto il Regolamento Regionale n. 13 del 26 maggio 2010;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 566 del 1° giugno 2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 20 del 29 dicembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 122 del 25 gennaio 2012 di adozione del Regolamento;



EMANA


Il seguente Regolamento:

 

 

 

 

Art. 1



1. L’art. 6 (Disciplina temporanea) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così modificato:


1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:



I. I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

a) al 45% per le microimprese;

b) al 45% per le piccole imprese.



II. I limiti di cui al comma 7 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

a)      a euro 600.000,00, in caso di microimprese;

b)      a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.

III. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di euro 100.000,00.

 

2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il comma 2 dell’art. 2 (Modifiche all’art. 13 ed art.15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito:


2. ll 3° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:


“Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”.


 

   Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



Dato a Bari, addì 31 gennaio 2012