IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3,
L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista
la L.R. n.15 del 7 luglio 2011,n.17
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.451
del 13/03/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina la forma di
ricettività diffusa di cui all’art. 2
della legge
regionale 15 luglio 2011, n.17 ( “Istituzione e disposizioni normative
dell’attività ricettiva di albergo diffuso”) e di cui all’art. 9 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. Il centro storico(zona A) è da intendersi, ai sensi del
Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n.1444 che definisce le Z.T.O. (Zone
Territoriali Omogenee). Ai fini del presente regolamento è da intendersi quale
borgo rurale un aggregato di più unità dalla tipologia simile, che costituisce
la modalità di insediamento nel territorio fuori dalla città storica di una
comunità più numerosa rispetto alla famiglia contadina. Esso è caratterizzato
dalla presenza sia di edifici per la residenza che di rustici, a volte
raggruppati separatamente nonchè dalla presenza di un impianto urbanistico ben
delimitato in cui i fabbricati siano in massima parte antecedenti all’anno 1900
e nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità. In particolare
devono essere presentI fattori caratterizzanti per quanto riguarda elementi
architettonici, sia per quanto riguarda la struttura, sia per i materiali, le
decorazioni e gli ornamenti. La presenza di elementi incoerenti al contesto
suddetto (ristrutturazioni e nuove costruzioni) non dovrà superare il 20% in
volume dell’intero impianto urbanistico preso in considerazione. Vanno inoltre
considerate la presenza di emergenze di rilievo storico, culturale,
paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione
turistica, all’artigianato tipico, ad itinerari culturali, religiosi o percorsi
enologici - gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione
geografica protetta o garantita o “DOP”.
Art. 2
(Definizione tipologica)
1. “L’albergo diffuso”, è una struttura ricettiva
caratterizzata dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili
separati e dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento e
dalle sale di uso comune.
2. Le unità abitative di cui è costituito l’albergo diffuso
sono localizzate nello stesso centro storico e nel borgo rurale, nel rispetto
delle condizioni localizzative di cui all’articolo 4.
3. Le singole unità abitative non possono distare dall’
edificio centrale nel quale vengono forniti i servizi e le dotazioni
obbligatorie ed eventuali servizi accessori oltre trecento metri in linea d’aria
o quattrocento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
4. I locali comuni sono collocati in posizione baricentrica
rispetto alla ubicazione delle singole unità abitative ed in modo tale da
garantirne un agevole accesso.
5. Almeno il 70% delle unità abitative di cui è costituito
l’albergo diffuso devono essere poste all’interno del perimetro della zona A
(centro storico) del Comune in cui si svolge l’attività. È consentita la
collocazione delle unità abitative in percentuale non superiore al 30% al di
fuori del perimetro del centro storico zona A, a condizione che la distanza in
linea d’aria tra l’accesso al piano stradale delle medesime ed il perimetro del
centro storico non superi i 50 metri e comunque vi sia rispetto della distanza
massima dai servizi e dotazioni di cui al comma 3.
6. L’obbligatorietà dei requisiti richiesti all’albergo, ai
fini della classificazione, permane in quanto compatibile con la struttura
diffusa dell’esercizio.
7. Nello stabile ove è presente l’ufficio di ricevimento e
le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative. Le unità abitative
devono essere comunque allocate in un numero minimo di almeno 2 edifici autonomi
e indipendenti.
8. Ai fini del presente regolamento si intende che le unità
abitative possono essere costituite da:
- camere,
aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno
o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve
essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
- alloggi,
aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più
locali, arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale
bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
- La
presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto
cottura è posta nel limite del 40% della capacità ricettiva complessiva della
struttura..
Art. 3
(Requisiti gestionali)
1. L’esercizio di albergo diffuso deve essere condotto
esclusivamente in forma imprenditoriale.
2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad
un unico soggetto giuridico.
3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal
ricevimento e dal pernottamento, ivi compreso il servizio di ristorazione
diverso dalla prima colazione, può essere affidata ad altri soggetti in possesso
di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative del settore di appartenenza,
previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare
dell’esercizio in via principale ed il gestore dei servizi; resta comunque in
capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell’attività
ricettiva nel suo complesso nonché della qualità dei servizi resi anche da parte
terzi.
4. Il servizio di prima colazione deve essere fornito
all’interno della struttura principale dal gestore dell’albergo diffuso. Per
quanto concerne l’ eventuale servizio di ristorazione diverso dalla prima
colazione, fermo restando quanto stabilito al comma 3, può venire erogato a
condizione che i locali e l’attività svolta siano ubicati in unico stabile
situato nella zona A.
Art. 4
(Elementi di eleggibilità per la localizzazione)
1. La localizzazione dell’albergo diffuso, deve avvenire in
contesti urbani e rurali caratterizzati da pregio storico-ambientale e vitalità
e vivibilità dei luoghi.
2. Il pregio storico-ambientale ricorre ai fini del
presente regolamento:
a) per quanto riguarda il centro
storico qualora l’aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente
strumento urbanistico generale quale zona A-centro storico;
b) per il borgo rurale qualora
esso presenti le caratteristiche indicate al precedente art. 1 comma 3.
3. La vitalità e vivibilità dei luoghi ricorre, ai fini del
presente regolamento, quando nella località abitata all’interno della quale
s’intende ubicare l’albergo diffuso risulti una popolazione residente riferibile
ad almeno dieci famiglie ovvero in alternativa trattasi di centro storico che
costituisce polo di attrazione per l’intero territorio comunale in ragione della
presenza di servizi pubblici e/o privati di pubblica utilità e/o di una
pluralità di attività commerciali e artigianali.
Art. 5
(Capacità ricettiva, requisiti dimensionali delle unità
abitative e requisiti per i servizi, dotazioni, impianti e attrezzature)
1. La capacità ricettiva minima dell’albergo diffuso deve
essere di 30 posti letto complessivi.
2. In considerazione delle peculiarità degli immobili nei
quali è esercitata l’attività ricettiva di albergo diffuso, la compatibilità con
i requisiti previsti dalla l.r.
11/99 in relazione alle strutture di cui all’art. 3 della legge medesima, è
assicurata in ogni caso allorquando i locali abbiano i seguenti requisiti
dimensionali minimi:
a) la superficie delle camere da
letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse, purché non delimitati da
serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in mq 8 per
le camere ad un letto e mq 14 per quelle a due letti. Per ogni letto aggiunto,
consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto
aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq 6. I posti
letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del cliente e
possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.
Ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore
a mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata all’unità;
b) i limiti di superficie sopra
indicati sono ridotti a mq 12 per le camere a due letti ed a mq 4 per ogni letto
aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima
senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e
costruttive storiche degli edifici;
c) in deroga ai limiti di
superficie sopra indicati è sempre consentita l’aggiunta di un letto nel caso in
cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni:
d) l’altezza minima interna utile
dei locali posti nell’albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai
regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m 2,70 per le camere da letto
ed i locali soggiorno, riducibile a m 2,40 per i locali bagno e gli altri locali
accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di
alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano
il raggiungimento di tale altezza.
3. La compatibilità di cui al comma 2 è assicurata altresì
dall’offerta di servizi minimi e fornitura di dotazioni, impianti e attrezzature
indicati nella tabella “A” allegata al presente regolamento.
Art. 6
(Periodo di apertura)
1. L’albergo diffuso è.
a) ad apertura annuale, quando
effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;
b) ad apertura stagionale, quando
effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con
un minimo di 5 mesi.
Art. 7
(Avvio ed esercizio dell’attività)
1. L’esercizio dell’attività ricettiva di albergo diffuso è
subordinato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al
comma 4 bis e ter dell’art.49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito
nella legge 30 luglio 2010, n.122 , presentata dal titolare o, se persona
diversa, dal gestore e dal suo eventuale legale rappresentante ovvero in caso di
persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione
del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.
2. L’avvio e
l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza
nei luoghi di lavoro nonché delle norme relative ai vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali.
Art. 8
(Rinvio a norme di settore)
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente
regolamento, si applicano le disposizioni della legge
regionale 11 febbraio 1999, n.11, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 22 marzo 2012
ALLEGATO