(1) In attuazione della presente legge
è stato emanato il Regolamento
regionale n. 23 del 3 ottobre 2012.
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
25 MAGGIO 2012, N. 13
(Norme per la disciplina delle attività professionali
turistiche. Competenza
amministrativa delle Province)
Art. 1
Modifica al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 13/2012
1. Il comma 3 dell’articolo 2
(Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni) della
l.r.
13/2012 è sostituito dal seguente:
“3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in
occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere attività
estranee alla loro professione. Il divieto comprende l’esercizio di ogni
attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento di clienti
per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.”.
Art. 2
Modifica all’articolo 3 della l.r. 13/2012
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3
(Requisiti per l’esercizio delle professioni) della l.r.
13/2012 sono abrogati.
Art. 3
Modifica all’articolo 5 della l.r. 13/2012
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5
(Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento) della
l.r.
13/2012 sono abrogati.
Art. 4
Modifica all’articolo 6 della l.r. 13/2012
1. L’articolo 6
(Libera prestazione) dellal.r.
13/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico
da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea)
1. Ai cittadini di altri Stati membri delI’Unione europea
che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si
applicano le disposizioni di cul al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania).”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/2012
1. L’articolo 7
(Esame di abilitazione) della l.r.
13/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Esami di abilitazione)
1. L’esame di abilitazione per le figure professionali
turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue
straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a
procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti
amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le
Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o
normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea.
2. Le Province, al termine degli esami di abilitazione,
trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati,
per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.”.
Art. 6
Modifica all’articolo 9 della l.r. 13/2012
1. L’articolo9
(Funzioni amministrative di vigilanza e controllo) della l.r.
13/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla
presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) mille euro per l’esercizio dell’attività di guida turistica e di
accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui
all’articolo 2,
comma 3;
c) cinquanta euro per la mancata esibizione del tesserino.
2. Fatte salve le competenze dell’autorità di pubblica
sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo
sull’esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente
legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel comma 1 in osservanza
delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge di
depenalizzazione).
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai
Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza
e controllo.”.
Art. 7
Modifica all’articolo 10 della l.r. 13/2012
1. Il comma 2 dell’articolo 10
(Norma transitoria) della l.r.
13/2012 è abrogato.
Art. 8
Integrazione l.r. 13/2012
1. Alla l.r.
13/2012 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 10 bis (Disposizioni finali)
1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli
atti amministrativi di cui all’articolo 7
(Esami di abilitazione), nonché il regolamento di cui all’articolo 10
(Norma transitoria).”.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
22 MAGGLO 1985, N. 34
(Interventi a favore dell’agriturismo)
Art. 9
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1985,
n. 34
1. Al comma 3 dell’articolo5
(Elenco regionale degli operatori agrituristici) della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 34 (Interventi regionali a favore
dell’agriturismo) le parole: “dall’Assessore regionale al Turismo, che la
presiede” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore dell’Area Politiche
dello sviluppo rurale della Regione Puglia o suo delegato, che la presiede.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 settembre 2012