IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 2, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la
normativa comunitaria ed, in particolare, le direttive comunitarie 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche;
Visto
il
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il
regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Visto
il
Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15
Visto
il
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
17 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 258 del 6 novembre 2007.
Vista
la
Delibera di Giunta Regionale n. 2457 del 16 dicembre 2008 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
Finalità.
Il presente regolamento concerne la gestione delle ZPS che
formano la rete Natura 2000 in Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992.
Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per
la gestione.
Le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione
sono finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e
l’uniformità della gestione.
Oltre che garantire la coerenza della rete, l’individuazione di
tali misure ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all’occorrenza il
ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di
interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché
di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i
siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE.
Art. 2
Obblighi e indicazioni.
Le misure di conservazione sono obbligatorie.
Le indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da
conseguire nell’area e/o da buone pratiche da realizzare e, comunque,
costituiscono indirizzi di cui tener conto nella eventuale redazione dei piani
di gestione dei siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza.
Le indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da
incentivare e finanziare attraverso Fondi comunitari o altre forme di
finanziamento.
Art.
2-bis
Definizione delle misure di conservazione per le zone
speciali di conservazione (ZSC).
1. Per quanto riguarda le misure minime di conservazione per le
ZSC di cui all’art. 3, comma 2, del D.P.R n. 357/1997, e successive modifiche e
integrazioni, si rinvia espressamente a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17
ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
258 del 6 novembre 2007.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed, in
particolare, di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della direttiva CEE 92/43
(Habitat), le predette misure di conservazione vengono applicate anche ai Siti
di Importanza Comunitaria (S.I.C.).
Art. 3
Definizione delle misure di conservazione per le zone di
protezione speciale (ZPS).
1. Il presente provvedimento recante le misure di conservazione
e gli indirizzi di gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di
conservazione della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre
2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.
2. Per le ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette o
di aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure
di salvaguardia esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi
strumenti di regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le
disposizioni del presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si
applica quella a maggiore tutela.
3. Per tutte le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n.
1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto
nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e
regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni;
4. In deroga al presente regolamento, qualora un piano o
progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico connessi con la salute dell’uomo o la sicurezza pubblica,
valutata la mancanza di soluzioni alternative, l’autorità di gestione del sito
ne autorizza la realizzazione con la prescrizione di ogni misura compensativa
necessaria a garantire e tutelare la coerenza complessiva della rete ecologica
“Natura 2000”.
Art. 4
Individuazione di tipologie ambientali di riferimento
per le ZPS.
1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella
Direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle
diverse ZPS, sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di
seguito elencate:
- ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- ambienti misti mediterranei;
- ambienti steppici;
- colonie di uccelli marini;
- zone umide;
- presenza di corridoi di migrazione;
- valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei
passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per
essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e
gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte
le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie
ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.
3. Nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione
delle sette tipologie ambientali. Nell’allegato 2 che costituisce parte
integrante del presente provvedimento viene fornita l’appartenenza delle singole
ZPS alle tipologie ambientali.
4. I divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) devono
essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92,
art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92,
art. 10.
Art. 5
Misure di conservazione per tutte le ZPS.
1. In tutte le ZPS è fatto divieto di:
a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla
terza domenica di settembre;
b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per
più di due giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste
dal calendario venatorio;
c) effettuare la preapertura dell’attività venatoria con
esclusione della caccia di selezione agli ungulati;
d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979;
e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno
delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune,
sia d’acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più
esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento
dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il
controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre vietato nelle
aree di presenza del Lanario (Falco biar-micus). Sono comunque fatte salve
diverse prescrizioni dell’Autorità di Gestione della ZPS;
g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad
esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie
autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con
fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri
pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
insistenti sul medesimo territorio;
h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente
(Philomacus pugnax), moretta (Ayhytia fuligula);
i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con
o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura
della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso;
j) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento
dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;
k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo
quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere
dell’autorità di gestione della ZPS;
l) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione,
provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l’esclusione dei fanghi
provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle
superfici naturali;
m) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di
trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti
in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
n) realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area
buffer di 200 metri. In un’area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA
(Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai
fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie
degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. È ammissibile la realizzazione di
impianti eolici destinati all’autoproduzione, così come definita dall’art. 2,
comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, con una potenza complessiva non
superiore a 20 kilowatt, preferibilmente collocati sulle coperture di edifici
o fabbricati agricoli, civili o industriali ovvero sulle aree perti-nenziali
ad essi adiacenti. Sono fatti salvi, previa positiva valutazione d’incidenza,
gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico di impianti
già esistenti;
o) realizzare impianti a fune permanenti, fatti salvi gli
impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione,
nonché fatti salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di
sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;
p) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad
eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività Estrattive
(P.R.A.E.), approvato con Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 824 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 30 giugno 2006, a
condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli
progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l’obbligo di
recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini
naturalistici;
q) svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al
di fuori delle strade esistenti;
r) eliminare o trasformare gli elementi naturali e
seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica,
in particolare, muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi,
filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività
di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati
dall’autorità di gestione della ZPS;
s) convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi
ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, fatta
eccezione per interventi connessi alla sicurezza pubblica e previo parere
dell’autorità di gestione della ZPS;
t) effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati
dall’ente gestore della ZPS;
u) utilizzo di diserbanti chimici nel controllo della
vegetazione lungo le banchine stradali;
v) sorvolo, parapendio, volo a vela, arrampicata libera o
attrezzata sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione dal 1° gennaio
al 30 agosto. Sono fatte salve operazione connesse alla sicurezza
pubblica;
[w) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie,
nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati
prima del 1° settembre, salvo interventi connessi ad emergenze di carattere
fitosanitario e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;] (1)
x) taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi
e dormitori di specie d’interesse comunitario.
2. In tutte le ZPS è fatto obbligo di mettere in sicurezza,
rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e
linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione
straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi riguardano opere di
prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l’uso di supporti
tipo “Boxer”, l’isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di
sostegno; l’utilizzo di cavi tipo elicord aerei o l’interramento dei cavi;
l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di
eliche o sfere luminescenti.
3. In tutte le ZPS sono indirizzi per la gestione:
a) informazione e sensibilizzazione della popolazione locale
sulla rete Natura 2000;
b) incentivazione e promozione della agricoltura
biologica;
c) forme di allevamento e agricoltura estensive
tradizionali;
d) ripristino di habitat naturali e seminaturali quali ad
esempio siepi, filari, boschetti, zone umide, temporanee e permanenti;
e) ricorso a pratiche agricole ecocompatibili;
f) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche
protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell’Allegato I
della medesima direttiva o comunque a priorità di
conservazione.
4. Ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del
presente Regolamento, laddove si sia già provveduto al deposito del progetto,
fatta salva la disciplina di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16, non si applica
la norma di cui al precedente comma 1 lett. n).
4-bis. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 14 del
Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 non si applicano ai progetti che abbiano già ottenuto
la determina di non assoggettabilità a VIA ovvero la positiva valutazione in
sede di VIA prima dell’entrata in vigore del regolamento medesimo, né si
applicano alle eventuali varianti migliorative ai progetti già approvati.
(1) Lettera abrogata dalla l.r.
n. 38/2016, art. 13, c. 1, lett. b).
Art. 6
Misure di conservazione e indirizzi gestionali per
tipologie di ZPS.
1. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FORESTALI
DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE.
Misure di conservazione obbligatorie
- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso
forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15
luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso
della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana
sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate
adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di
tagliate successive;
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad
ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in
grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o
marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate
patologie infestanti previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- divieto di rimboschimento delle radure di superficie
inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il
passaggio della fauna selvatica;
Indirizzi per la gestione
Favorire l’avvicendamento all’alto fusto e alla
disetaneità;
Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una
struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie
all’interno delle compagini forestali;
Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito
all’eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione
di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e
piste forestali a carattere permanente;
Conservazione e creazione di prati all’interno del bosco anche
di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura
complessa, nei pressi delle aree forestali;
Manutenzione, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di
nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
Conservazione delle specie arbustive ed arborescenti del
sottobosco;
Interventi selvicolturali e gestionali utili all’aumento della
biodoversità e delle nicchie ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di
legna e/o roccia, ecc.).
Nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco
evitare la frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del
bosco.
2. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI MISTI
MEDITERRANEI.
Misure di conservazione obbligatorie
- divieto di impermeabilizzare le strade ad uso
forestale;
- divieto di forestazione con essenze arboree alloctone;
- divieto di attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15
luglio;
- divieto di tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso
della stessa stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana
sono consentiti solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate
adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di
tagliate successive;
- è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad
ha, di particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in
grado di crescere indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o
marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza conclamate
patologie infestanti previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
- divieto di rimboschimento delle radure di superficie
inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui semplici o composti;
- nella realizzazione di chiudende è necessario permettere il
passaggio della fauna selvatica;
Indirizzi per la gestione
- controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli
aridi;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco
esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive
tradizionali e manufatti in pietra;
- ripristino di prati e pascoli tramite la messa a riposo dei
seminativi;
- pratiche pastorali tradizionali estensive;
- conservazione del sottobosco;
- favorire l’avvicendamento all’alto fusto e alla
disetaneità;
- attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una
struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie
all’interno delle compagini forestali;
Regolamentazioni connesse alle attività forestali in merito
all’eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione
di provvigioni minime, di norme su tagli intercalari, apertura di nuove strade e
piste forestali a carattere permanente;
Conservazione e creazione di prati all’interno del bosco anche
di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura
complessa, nei pressi delle aree forestali.
- nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco
bisogna evitare la frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva
riduzione del bosco.
3. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI
STEPPICI.
Misure di conservazione obbligatorie
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle
pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e
di nuova realizzazione;
Indirizzi per la gestione
- mantenimento e ripristino di piccole raccolte d’acqua e
pozze stagionali;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco
esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive
tradizionali e manufatti in pietra;
- controllo della vegetazione arbustiva nei pascoli
aridi;
- incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali
estensive;
- ripristino di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei
seminativi;
- coltivazione di essenze officinali con metodi di
agricoltura biologica.
4. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI COLONIE DI UCCELLI
MARINI.
Misure di conservazione obbligatorie
- Obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di
uccelli delle specie coinvolte e di vietare l’accesso, l’ormeggio, lo sbarco,
il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di
arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di
riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica
espressamente autorizzati dall’ente gestore, nei seguenti periodi. Berta
maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1° marzo-30 luglio, Gabbiano
corso 15 aprile- 15 luglio;
Indirizzi per la gestione
Controllo dei predatori introdotti dall’uomo, in particolare
ratti, e controllo con metodi non cruenti dei cani e gatti, previo parere
dell’autorità di gestione della ZPS nel rispetto della normativa vigente in
materia.
5. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI ZONE UMIDE.
Misure di conservazione obbligatorie
- divieto di prosciugamento, anche solo temporaneo, delle
zone umide, o delle variazioni improvvise e consistenti del livello
dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti.
Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti
delle saline in produzione;
- divieto di bonifica delle zone umide naturali e
seminaturali;
- divieto di interventi di controllo ovvero gestione della
vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all’interno delle zone
umide e delle gar-zaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio,
diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo
riproduttivo dell’avifauna 1° marzo-15 luglio, fatti salvi interventi
straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
- divieto di taglio della vegetazione interessata da garzaie
nei periodi di nidificazione 1° marzo-15 luglio, fatti salvi interventi
straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore;
- divieto di utilizzazione dei diserbanti e del pirodi-serbo
per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di
irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
Indirizzi per la gestione
- mantenimento di depressioni temporaneamente inondate nei
terreni agricoli, dei ristagni nei fossati e di fossati stessi;
- realizzazione di impianti di pioppicoltura solo su
superfici agricole;
- particolare attenzione mantenimento dei cicli di
circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare
gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e
Fenicottero;
- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua
con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due
sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la
permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- creazione di isole e zone affioranti idonee alla
nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di
erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell’acqua in
primavera;
- incentivazione al mantenimento di bordi di campi gestiti a
prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole
esistenti contigue alle zone umide;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- gestione periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi
solamente al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, 1° settembre
– 1° febbraio, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli
a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di steppe salate, zone umide temporanee o
permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente
ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, saline laghi
tramite la messa a riposo dei seminativi;
- utilizzo di tecniche per il risparmio idrico e introduzione
di colture a basso fabbisogno idrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento
idrico sostenibili, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di
stress idrico estivo;
- adozione di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura,
tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati
di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante
le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei
di alberi morti, annosi o deperienti.
- regolamentazione della realizzazione di sbarramenti idrici,
degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui
rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della
superficie di isole e/o zone affioranti;
- adozione di interventi di rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua;
6. ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI CORRIDOI DI
MIGRAZIONE.
Misure di conservazione obbligatorie
- divieto di utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra
i mesi di Marzo e Maggio e i mesi di Agosto e Ottobre.
Indirizzi per la gestione
- conservazione delle aree aperte in cui si creano le
correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- sorveglianza e monitoraggio durante il periodo di
migrazione.
7. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI ED
ISOLE RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE
ORNITICHE.
Indirizzi per la gestione
- Incentivare la riduzione dell’inquinamento luminoso.
- Conservazione e Realizzazione di aree trofiche adatte
all’alimentazione delle specie.
Art. 7
Norme di abrogazione chiusura e rinvio.
1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente
Reg.
4 settembre 2007, n. 22.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Regolamento si rinvia alle disposizioni del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, di cui al decreto del 17 ottobre 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 6
novembre 2007, contenente “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)”, che il presente Regolamento e sue successive
modifiche e integrazioni, recepisce e fa propri integralmente.
Art.
7-bis
Sanzioni.
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 5 del
presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative,
rivenienti dalle disposizioni di cui alla L.R.
n. 27/1998:
a) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle
disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è elevata da euro 250,00 a euro 1.500,00
(art. 49, comma 1, lett. e - L.R. n. 27/1998);
b) da euro 25,00 a euro 150,00 per la violazione delle
disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 (art. 49, comma 1, lett.
p - L.R. n. 27/1998.
2. Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente
Regolamento relative all’esercizio dell’attività venatoria (art. 5) si applicano
le sanzioni di cui alla L.R. n. 27/1998.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Allegato 1 ( DESCRIZIONE E
CARATTERIZZAZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE ZPS
)
Allegato 2 (
CLASSIFICAZIONE DELLE ZPS PER TIPOLOGIE AMBIENTALI )