IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.
1180 del 18/06/2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento modifica ed integra il Regolamento
Regionale del 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in
materia di spettacolo (legge
Regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di attuazione)”.
2. La modifica al Regolamento
Regionale n. 11/2007 costituisce lo strumento di attuazione normativa della
Legge
Regionale 22 ottobre 2012, n. 30 “Interventi regionali di tutela e
valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale”
Art. 2
Integrazione all’art. 3
1. Al comma 2 dell’ art.
3 “Suddivisione dell’Albo” è aggiunta la lettera g) Musica e Danza popolare
(L.R.
n. 30/2012).
Art. 3
Integrazione all’art. 4
1. All’ art.
4 “Ambito di applicazione” è aggiunto il seguente comma:
2. Il settore “Musica e Danza popolare” di cui alla lettera g)
dell’art. 3 è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di cui all’art. 7
bis del presente Regolamento.
Art. 4
Introduzione art. 7 bis
1. Dopo l’ art.
7, è introdotto l’art. 7 bis “Iscrizione all’Albo nel settore Musica e danza
popolare (L.R.
n. 30/2012)”
1. Ai sensi dell’ art.3
della L.R. n.30/2012 è istituito nell’Albo regionale il settore Musica e
Danza popolare a cui possono iscriversi i soggetti costituiti in qualsiasi
forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgono attività di produzione o
di programmazione di musica popolare e di danza popolare.
2. Non possono
essere iscritti all’Albo nel settore Musica e Danza popolare gli Enti Locali e
le loro aggregazioni, le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti dell’editoria
specializzata di cui all’ art. 5 e 6 della L.R. n.30/2012.
3. I requisiti,
che devono essere posseduti tutti contemporaneamente alla data di
presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo, sono i seguenti:
A. Sede legale e
operativa nel territorio regionale.
B. Atto costitutivo/Statuto che
prevede tra le finalità e gli scopi l’attività di produzione o di
programmazione di musica popolare o di danza popolare.
C. Rispetto della
legislazione vigente in materia di costituzione dei rapporti di lavoro,
nonché dell’obbligo ai sensi della L.R.
n.28/2006 e s.m., ad applicare e a far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti o, nel caso di società cooperative, dei soci
lavoratori, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro
intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del
settore di appartenenza.
D. Assenza di contenziosi in corso con gli Enti
previdenziali e assistenziali e con l’Autorità fiscale, nonché di
provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria
e di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche.
E. Aver realizzato attività di
produzione o di programmazione di musica popolare o di danza popolare in
maniera continuativa nei 24 mesi precedenti l’istanza.
4. Sono considerate utili, ai
fini della certificazione dell’attività di cui al precedente comma, lett. E,
esclusivamente le giornate di attività (di produzione o di programmazione)
documentate attraverso:
- distinta d’incasso (Mod.
C1), per gli spettacoli con ingresso a pagamento;
- permesso di
rappresentazione Siae, per gli spettacoli ad ingresso gratuito con repertorio
tutelato;
- comunicazione vistata Siae, per gli spettacoli ad ingresso
gratuito con repertorio non tutelato;
- attestazione della competente
Autorità diplomatica, per gli spettacoli all’estero.
5. I soggetti in possesso dei
requisiti di cui al precedente comma 3, devono presentare, a pena di
inammissibilità, istanza di iscrizione all’Albo nel settore Musica e Danza
popolare, che deve essere:
a. compilata utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata (All. A5);
b. presentata, in
conformità alle modalità stabilite dal successivo art. 24 del presente
Regolamento, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
c. accompagnata
dalla seguente documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti
dal precedente comma 3:
1. Atto
costitutivo/Statuto e successive modifiche, in copia conforme all’originale
sottoscritta dal legale rappresentante;
2. Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (All. A6) attestante:
- il rispetto della
legislazione in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicabili;
-
l’assenza di contenziosi in corso con gli Enti previdenziali e
assistenziali e con l’Autorità fiscale, nonché di provvedimenti e/o azioni
esecutive pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria e di procedimenti
amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di
risorse pubbliche
3. Relazione
artistico-organizzativa della attività di produzione o di programmazione di
musica popolare o di danza popolare realizzata nei 24 mesi precedenti
l’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante
4. Documentazione
attestante l’attività realizzata nei 24 mesi precedenti l’istanza,
conformemente a quanto previsto dal precedente comma 4 (All. A7)
6. Il Programma
triennale, previsto dall’ art.
2 della L.R. n.30/2012, può integrare o modificare la documentazione
prevista dal precedente comma 5.
7. Il soggetto iscritto all’Albo nel
settore Musica e Danza popolare deve attestare la permanenza dei requisiti di
cui al precedente comma 3, presentando, entro e non oltre il 30 aprile di ogni
anno:
a. l’istanza di conferma
dell’iscrizione all’Albo (All. A5 bis);
b. documentazione attestante
l’attività realizzata nell’anno precedente (All. A7 bis);
c. dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (All. A8) riguardante il riepilogo dei dati
statistici relativi all’attività realizzata (numero delle giornate di
produzione o di programmazione), ai dati relativi al pubblico e alle figure
professionali impiegate.
8. L’Ufficio regionale
competente opera le verifiche e i controlli ai fini dell’iscrizione all’Albo nel
settore Musica e Danza popolare, dichiarando la ammissibilità o la
inammissibilità dell’istanza di iscrizione con conseguente conferma di
iscrizione o di cancellazione del soggetto all’Albo, secondo quanto disposto dai
successivi articoli 25, 26 e 27 del presente Regolamento.
9. Con la
pubblicazione dell’Albo, il Dirigente regionale competente provvede alla
iscrizione o alla cancellazione dei soggetti interessati nel settore Musica e
Danza popolare dell’Albo.
10. I soggetti iscritti all’Albo nel settore
Musica e Danza popolare, su richiesta dell’Ufficio regionale competente, hanno
l’obbligo di fornire all’Osservatorio Regionale dello Spettacolo tutti i dati e
le informazioni, anche in forma aggregata, relativi all’attività svolta.
11. La concessione di contributi in favore dei soggetti iscritti
all’Albo nel settore Musica e danza popolare è disciplinata dalla L.R.
n. 30/2012.
12. Per il trattamento dei dati e la tracciabilità dei
flussi finanziari si rinvia alla disciplina prevista dal successivo art. 29 del
presente Regolamento.
Art. 5
Modifica
art. 15
1. Il punto 4) della
lettera a) del comma 2 dell’ art.
15 “Istanza e documentazione per la liquidazione dell’intervento
finanziario” è sostituito dal seguente:
4. Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei
riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l’accertamento
d’ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals).
Art. 6
Modifica art.
21
1. La lettera d) del
comma 2 dell’ art.
21 “Rinnovo annuale della convenzione” è sostituita dalla seguente:
d. Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ove il soggetto comunica il proprio stato nei
riguardi degli istituti previdenziali al fine di consentire l’accertamento
d’ufficio della regolarità contributiva (Inps, Inail, Inps ex Enpals).
Art. 7
Modifica
art. 29
1. Il titolo dell’art.
29 “Trattamento dei dati” è sostituito dal seguente: “TRATTAMENTO DEI DATI E
TRACCIABILITA’ FINANZIARIA”
2. Dopo il comma 2 dell’ art.
29 è inserito il seguente comma:
3. Il soggetto assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 8
Modifica art. 31
1. Il testo dell’ art.
31 “Decorrenza degli effetti” è sostituito dal seguente:
1. Il presente Regolamento
produce effetto a decorrere dall’entrata in vigore.
Art. 9
Abrogazione
art. 32
1. L’ art.
32 “Proroghe dei termini” è abrogato.
Il presente Regolamento è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 27 giugno 2014