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Regolamento Vigente

Anno
2014
Numero
17
Data
30/09/2014
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)
Note
Bollettino n° 139 Supplemento pubblicato il 06-10-2014
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 22 novembre 1999 n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti Regionali

Visto l’ articolo 42, comma 2, lettera c)  della L.R. 12 Maggio 2004 n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’ articolo 44, comma 3, della L.R. 12 Maggio 2004 n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (nel seguito, il Trattato)ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);

Vista la comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020”;

Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;

Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante “Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Vista la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e, in particolare, l’art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;

Vista la L.R. 10 marzo 2014 n. 8, recante “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1896 del 23 Settembre 2014 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:

 


Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

• Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel seguito Regolamento di esenzione.
• Oltre alle definizioni di cui al comma 1, valgono le seguenti:


- Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest’ultima nel limite di mq. 100, -  relativi impianti generali (di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];
- Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti;
- Rating di legalità: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all’art. 5 ter D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
- Reti di imprese: si intendono le forme di aggregazione di imprenditori attorno ad un progetto condiviso, disciplinate da un contratto di rete tra due o più imprese, mediante il quale le stesse si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4-ter, DL n. 5/2009, conv. con L. n. 33/2009 e s.m.i.).  - Delocalizzazione: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE. (1)

 (1) Articolo così modificato dal R.R. 2/2019.

 



 


Art. 2

Ambito di applicazione


1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nella regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali, esentati dall’obbligo di notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione, di seguito indicati:

a) Aiuti a finalità regionali agli investimenti iniziali:


I. Aiuti agli investimenti delle imprese, con esclusione del settore turistico-alberghiero:

a.1) aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese;
a.2) aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da PMI;
a.3) aiuti agli investimenti delle piccole e delle medie imprese;
a.4) aiuti alle piccole imprese innovative.
II. Aiuti agli investimenti del settore turistico alberghiero:
a.5) aiuti alle grandi imprese e alle PMI per la realizzazione di Programmi Integrati di Investimento;
a.6) aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero.
b) Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti:
b.1) aiuti al finanziamento del rischio;
b.2) aiuti alle imprese in fase di avviamento;
b.3) aiuti per i costi di esplorazione.
c) Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi:
c.1) aiuti per la consulenza in favore di PMI;
c.2) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.
d) Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione:
d.1) aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo;
d.2) aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione.
e) Aiuti per la tutela dell’ambiente:
e.1) aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica;
e.2) aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento;
e.3) aiuti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Il presente Regolamento non si applica agli aiuti di cui al 3° paragrafo dell’art. 1 del Regolamento di esenzione.

 

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui ai regolamenti europei sui Fondi Sie che prevalgono anche in caso di contrasto. (2)

 

 (2) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

 

 

 


 

 


Art. 3

Soggetti beneficiari


1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall’articolo 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definita all’articolo 2 del Regolamento di esenzione.


3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare fino alla data di erogazione finale del contributo.

 

4. Nel novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni sono ricompresi anche i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art.12, legge 22 maggio 2017, n.81. Per la ridetta categoria, si riterrà assolto l’obbligo di cui alla lettera a) del precedente comma 2 con l’iscrizione agli albi o collegi se previsti dalla rispettiva legge professionale. Per i liberi professionisti valgono le previsioni di cui al precedente comma 2, compatibilmente con la natura giuridica rivestita e le rispettive leggi professionali. (3)

5. Con ciascun avviso sono individuati gli specifici beneficiari all’interno del novero delle categorie enunciate nel presente articolo. (4) 

 

(3) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

(4) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.


Art. 4

Regimi di aiuto


1. Il presente Regolamento si applica ai seguenti regimi di aiuto con i rispettivi massimali di aiuto per impresa o per programma di investimento: (5)

I. Aiuti a finalità regionale
a. Aiuti di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a.1) e a.5): tasso di aiuto corretto, così come calcolato secondo la formula esposta al punto 20 dell’articolo 2 del Regolamento di esenzione; (6)
b. aiuti ai programmi integrati promossi da PMI, di cui al precedente  art. 2, (7) comma 1, lett. a.2) e a.5): l’aiuto per impresa non può superare l’importo di 20 milioni di Euro. La spesa ammissibile per programma di investimento non può superare l’importo di 40 milioni di Euro.
c. aiuti agli investimenti iniziali delle piccole e medie imprese, di cui al precedente art. 2, (8) comma 1, lett. a.3) e a.6): 2 milioni di Euro;
d. aiuti ai piani di investimento promossi dalle piccole imprese innovative, di cui al precedente art. 2, (9) comma 1, lett. a.4): 2 milioni di Euro;

II. Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti
e. aiuti al finanziamento del rischio: si applica il comma 7 del seguente art. 61; (10)
f. aiuti alle imprese in fase di avviamento: si applicano i commi 2,3,4 del seguente art.  62; (11)
g. aiuti alle PMI per costi di esplorazione: 0,2 milioni di Euro per impresa;

III. Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi:
h. aiuti per la consulenza in favore di PMI: 0,3 milioni di Euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto;
i. aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 0,1 milioni di Euro per impresa e per anno e 2 milioni di Euro per progetto e per anno;

IV. Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
j. aiuti alla ricerca e sviluppo: (12)

j.1 progetto prevalentemente di ricerca industriale: 20 milioni di Euro;

j.2 progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale: 15 milioni di Euro;

j.3 studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 1 milione di euro per studio;

j.4 acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nelle unità produttive interessate dal programma di investimenti: 4 milioni di Euro;

k. aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione delle PMI: 1 milione di Euro per impresa e 7,5 milioni di Euro per progetto. Il limite degli aiuti alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto.

V. Aiuti per la tutela dell’ambiente
l. aiuti agli investimenti per misure di risparmio energetico, cogenerazione ad alto rendimento e per la produzione da fonti rinnovabili: 5 Milioni di Euro per impresa e per progetto;

2. Le soglie degli aiuti per impresa di cui al 1° comma, lett. c, d, i, [ j ]  (13)  possono essere incrementate del 20% per le reti di impresa e per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità.

 

(5) Alinea così integrata dal  R.R. 2/2019.

 

 (6) Lettera sostituita  dal  R.R. 2/2019.

 

(7) lettera così modificata   dal  R.R. 2/2019.


(8) lettera così modificata dal  R.R. 2/2019.

 

(9) lettera così modificata   dal  R.R. 2/2019.

 

(10) lettera così modificata  dal  R.R. 2/2019.

 

(11) lettera così modificata   dal  R.R. 2/2019.

 

(12) Lettera  sostituita  dal  R.R. 2/2019.

 

(13) Lettera  eliminata  dal  R.R. 2/2019.


Art. 5

Localizzazione


1. Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

2. I beneficiari di aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.


Art. 6

Modalità di selezione degli interventi


1. Gli interventi sono attivati con procedura valutativa, a graduatoria o a sportello, e negoziale, di cui al Decreto Legislativo n. 123 del 31 Marzo 1998.

2. Per il procedimento valutativo a graduatoria, il bando di gara indica puntualmente i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparativa, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

 

3. Nel procedimento valutativo a sportello, l’istruttoria delle iniziative è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime per l’ammissibilità dell’attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione delle agevolazioni è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. Per le iniziative la cui attuazione richiede la realizzazione di infrastrutture di supporto o la definizione di eventuali semplificazioni procedurali, volti alla localizzazione dell’insediamento produttivo, è consentito il ricorso alla procedura negoziale. L’attività istruttoria è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi del procedimento valutativo a sportello, tenuto conto delle specificità previste nell’apposito avviso ed il procedimento si conclude con delibera di indirizzo da parte della Giunta .(14) 

5. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 2 e 3 le cui linee di indirizzo sono approvate con delibera di Giunta Regionale. (15)

a. specificano le modalità ed i criteri di partecipazione nel rispetto del principio di proporzionalità;
b. tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 57 del 20/02/2014.


 6. La gestione di singole misure agevolative è di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro (di seguito indicata “Regione”). Con successivo atto dirigenziale di carattere organizzativo, il Dipartimento demanda alle strutture competenti la gestione delle singole misure. (16) 

7. La gestione delle misure agevolative potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

 

8. La giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, disciplina la composizione e nomina un Comitato Tecnico che svolge funzione consultiva e di monitoraggio sull’andamento degli aiuti di cui al presente regolamento in relazione al contesto socio-economico di riferimento. Al Comitato è inviata una comunicazione periodica in ordine all’approvazione degli aiuti ed i dati relativi al loro andamento. La composizione del Comitato è integrata dal presidente (o suo delegato) della Task farce regionale per l’occupazione. Periodicamente (e comunque ogni sei mesi) il Comitato elabora una relazione sulle materie oggetto del proprio operato e la trasmette alla Giunta regionale. L’Assessore competente può convocare il comitato anche per la trattazione di temi specifici. (17)

 

(14) Comma così integrato  dal  R.R. 2/2019.

 

(15) Alinea così integrato  dal  R.R. 2/2019.

 

(16) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019.

 

(17) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.



Art. 7

Modalità di ammissione all’agevolazione


1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

 

2. Il progetto ammesso alle agevolazioni salve cause di forza maggiore   non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, [ il soggetto fornitore dei servizi ] (19)  e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Per i procedimenti di cui all’art. 6, comma2, le variazioni che incidono oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, comportano la decadenza dal beneficio, in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso. (18)

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

4. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

5. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b. l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d. l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

 

 

6. Quanto al divieto di delocalizzazione ed all’effetto di incentivazione a carico dei beneficiari si applica agli aiuti oggetto del presente regolamento quanto previsto rispettivamente dal successivo art. 15, comma 8, e dal successivo art. 16 . (20)


(18) Comma così integrato   dal  R.R. 2/2019.

 

(19) Parole eliminate  dal  R.R. 2/2019.

 

(20) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

 

 

Art. 8

Modalità di selezione dei progetti


1. La Regione Puglia effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte, avvalendosi anche di esperti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche.

2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, sarà comunicata al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.



Art. 9

Revoche


1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e di tre anni per i restanti investimenti; (21) 

 
d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.


1-bis. Ai bandi o avvisi per la presentazione di domande di agevolazione relative a strumenti finanziari si applicano le lettere a), b), d) ed e) di cui al precedente comma, nonchè l’art. 71 comma 4 del Regolamento UE 1303/2013. (22)

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 

(21) Lettera così integrata  dal  R.R. 2/2019.

(22) Comma aggiunto dal R.R. 9/2021, art. 1, comma 1.


Art. 10

Spese ammissibili


1. Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti agevolati e descritte nei titoli che seguono.

2. Non sono comunque ammissibili:

a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b. le spese relative all’acquisto di scorte;
c. le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di pura sostituzione;
f. le spese di funzionamento in generale;
g. le spese in leasing;
h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (22) , ad eccezione, altresì, delle spese relative alle consulenze per l’Innovazione (Titolo V Capo 2) e per Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi (Titolo IV); (23)
i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
j. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili; (24)

I. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell’importo dell’investimento in attivi materiali. (25)

(22) Parole sostituite dal R.R. n 9/2021 ,art. 2, comma 1.
 

(23) Lettera sostituita  dal  R.R. 2/2019.

 

(24) Lettera aggiunta  dal  R.R. 2/2019.

 

(25) Lettera aggiunta  dal  R.R. 2/2019.


Art. 11

Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa


1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, conferma d’ordine) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

g.  l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese senza aver provveduto alla restituzione e comunque non è stata destinataria, negli ultimi sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese (26 )

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

6. Per il riconoscimento delle spese relative agli aiuti al finanziamento del rischio, si applicano le disposizioni  di cui al seguente art. 61. ( 27 )

(26 ) lettera aggiunta dal R.R. 2/2019.

(27) Comma così modificato R.R. 2/2019.

 




Art. 12

Modalità di controllo e monitoraggio


1. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

2. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

 

3. In particolare per i programmi di cui al Titolo II capi 1 e 2 del presente regolamento che comprendono aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione, il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell’investimento, i risultati ottenuti nell’ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale. (28)

 

 

(28) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

 



Art. 13

Cumulo delle agevolazioni


1. Gli aiuti senza costi ammissibili di cui al Titolo III possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento generale di esenzione non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” o altre tipologie di aiuti di Stato  (29) relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quelli stabiliti nel presente Regolamento.

 

(29) Comma così integrato   dal  R.R. 2/2019.


Art. 14

Periodo di applicazione


Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e si applica fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione europea in materia. (30)

(31) Comma così integrato   dal  R.R. 2/2019.

 




Titolo II
Aiuti a finalità regionale


Art. 15

Oggetto e finalità


1. Gli aiuti a finalità regionale perseguono l’obiettivo di sviluppare il sistema delle imprese localizzate nel territorio regionale, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro promuovendo un contesto sostenibile.

2. La riduzione dei finanziamenti bancari e l’allungamento del ciclo monetario del capitale circolante, costituiscono il principale fattore frenante per gli investimenti delle piccole e medie imprese.

3. I flussi turistici verso la Regione Puglia registrano una continua crescita con importanti risultati sul versante della destagionalizzazione, per effetto delle incisive iniziative della strategia regionale di settore volte a promuovere una qualificata offerta integrativa del turismo balneare ed al recupero e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

4. Gli aiuti a finalità regionale sono volti a promuovere:

a) la realizzazione di nuove unità produttive;
b) l’ampliamento di unità produttive esistenti;
c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
d) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

5. Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

6. Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d) del comma 4, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare.

7. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.

8. Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All’atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto. (32)

9. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati ai Capi 1, 2 e 5 del presente Titolo II, si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali e al loro incremento presso le unità locali presenti sul territorio regionale;

 

10. Limitatamente agli “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” di cui all’art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e relative ad investimenti in “attivi materiali” di cui al precedente comma 4, ( ) I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati secondo quanto previsto al precedente art. 9 lettera c. Per data di completamento dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. (33)

 

(32) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019.


(33) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019.

 

(  ) Parole aggiunte dal R.R. n. 9/2021, art. 3, comma 1.


Art. 16

Effetto di incentivazione


1. Il beneficiario potrà dare avvio ai lavori del progetto e alle attività di cui chiede l’agevolazione solo dopo la presentazione di specifica domanda di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensione dell’impresa;
b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto;
d) elenco delle spese ammissibili;
e) importo dell’aiuto.

f) impatto e ricadute occupazionali. (34)

2. Per gli aiuti alle grandi imprese l’avvio del progetto potrà avere luogo dopo la comunicazione da parte della Regione di aver verificato che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa il criterio di cui all’articolo 6, comma3, lett. a, del Regolamento generale di esenzione, ove è previsto che il progetto non sarebbe stato realizzato o non sarebbe stato sufficientemente redditizio per il beneficiario in mancanza di aiuto.

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5 lett. b del Regolamento di esenzione, in deroga al comma 1 che precede, per gli aiuti all’accesso delle PMI ai finanziamenti di cui al successivo Titolo III, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui ai successivi articoli 61,62,63.

 

 (34) Lettera aggiunta  dal  R.R. 2/2019.




I. Aiuti agli investimenti delle imprese con esclusione del settore turistico-alberghiero


Capo 1
Aiuti ai Programmi di investimento delle grandi imprese

Art. 17

Oggetto e finalità


1. I programmi di investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e l’attrattività dei territori promuovendo l’innovazione e l’occupazione.

2. Ai fini del presente Capo, per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti iniziali.

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale.

4. I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una grande impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e industriale.

5. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui al precedente articolo 6, comma 4. (35)

6. Nell’ambito del progetto industriale, di cui al comma 2, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto. Ciascun programma di investimento realizzato da piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000.

 

(35) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019.


Art. 18

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili


1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Per investimenti di importo ammissibile inferiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni sono concesse nei seguenti limiti:

a) Per le spese di cui alle lettere a) e b), del successivo (36) art. 19 comma 2:
- 15% per le grandi imprese;
- 20% per le medie imprese;
- 25% per le piccole imprese.
b) per le spese di cui alle lettere c) e d) del successivo (37) art. 19 comma 2:
- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.

3. Per gli investimenti delle grandi imprese di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c) del successivo (38) art. 19, comma 2, sono concesse nel limite del 18%.

4. Per le reti di impresa e per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, i tassi di aiuto di cui al precedente comma 2, lett. a), sono incrementati di 5 punti percentuali.

 

5. Per i massimali riguardanti gli investimenti di cui al successivo art. 19, comma 6, si rinvia a quanto stabilito negli articoli di riferimento del presente regolamento. (39)

 

(36) Lettera così modificata  dal  R.R. 2/2019.

 

(37) Lettera così modificata dal  R.R. 2/2019.

 

(38) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019.

 

(39) Comma aggiunto dal  R.R. 2/2019.



Art. 19

Spese ammissibili


1. Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi all’acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5%  (40) dell’investimento in attivi materiali;
b) le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili. (41)
c) macchinari impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
d) acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma, [ fino a un importo massimo pari al 40% dell’investimento complessivo.]  (42)

3. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.

4. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all’acquisto dei mezzi mobili targati.

5. In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

6. I programmi di investimento possono comprendere investimenti in ricerca e sviluppo e, limitatamente alle PMI, in innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, di cui al Titolo V, nei servizi di cui al Titolo IV e in tutela dell’ambiente di cui al Titolo VI.

7. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell’esito positivo della valutazione della istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell’acquisto del terreno. (43)

 

 

(40) Lettera così modificata dal  R.R. 2/2019.

 

(41) Lettera sostituita dal  R.R. 2/2019.

 

(42) Parole eliminate dal  R.R. 2/2019.

 

(43) Comma così integrato  dal  R.R. 2/2019.



Art. 20

Modalità di concessione dell’agevolazione


1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a) Fase di accesso: presentazione e verifica dell’istanza di accesso. (44)
b) presentazione del progetto definitivo;
c) istruttoria del progetto definitivo;
d) concessione delle agevolazioni e sottoscrizione contratto; (45)
e) gestione contratto. (46)

(44) Lettera sostituita   dal  R.R. 2/2019.

 

(45) Lettera sostituita   dal  R.R. 2/2019.

 

(46) Lettera sostituita   dal  R.R. 2/2019.


Art. 21

Fase di accesso


1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla Regione, corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto integrato, il profilo dell’impresa che realizza il programma di investimento, l’ammontare e le caratteristiche dello stesso. A corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e di fattibilità del progetto. Particolare attenzione è posta all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale, ad eventuali ulteriori vantaggi - a definirsi attraverso gli avvisi- nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del medesimo, nonché alla sua cantierabifità ed alla copertura finanziaria. L’avviso può prevedere una premialità da calcolarsi sulla intensità di aiuto in caso di incremento occupazionale superiore ad un parametro di confronto fra il numero delle U.L.A. aggiuntive e l’importo del contributo concesso; nonché premialità riferite al conseguimento degli ulteriori vantaggi previsti dal comma precedente. (47)

 

3. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità. Periodicamente fa Giunta regionale viene informata con “comunicazione” circa i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma. (48)

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili che saranno adottati all’atto della concessione di cui al successivo articolo 24.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

(47) Comma sostituito   dal  R.R. 2/2019.

(48) Comma sostituito   dal  R.R. 2/2019.


 

 

Art. 22

Presentazione del progetto definitivo


1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all’articolo precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i suoi contenuti con particolare riguardo:

a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
b. al soggetto proponente;
c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie;
e. alle ricadute occupazionali come descritte nell’articolo precedente nonché agli ulteriori vantaggi per il territorio pugliese se previsti dall’avviso. (49)

3. Gli Avvisi di cui al precedente (50)  art. 6, comma 3 indicano gli elaborati da presentare unitamente alla proposta progettuale.

 

(49) Lettera così integrata   dal  R.R. 2/2019.

 

(50) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019.


Art. 23

Istruttoria del progetto definitivo

1. La Regione effettua l’istruttoria del progetto definitivo, verificando la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità e gli eventuali ulteriori elementi previsti dall’avviso. (51)

2. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito dalla Regione, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all’articolo precedente.

4. Al termine dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

 

(51) Comma sostituito   dal  R.R. 2/2019.


Art. 24

Gestione del contratto


1. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:

a. approvazione della proposta di progetto industriale: sulla base delle risultanze della fase istruttoria, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla successiva lettera b); si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 21, comma 3; (52)

b. Sottoscrizione del contratto di programma: entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma, predisposto dalla medesima, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente. Il contratto di programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.


2. Nella fase di gestione del contratto di programma:

a. l’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal contratto di programma;
b. la Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti. Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
I. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;
II. la coerenza (53) delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;
III. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali o di altra natura (54)  attesi dall’iniziativa;
IV. la regolarità della documentazione all’atto della richiesta di erogazione del contributo.

 

(52) Lettera sostituita   dal  R.R. 2/2019.

 

(53) Punto così integrato   dal  R.R. 2/2019.


( 54 ) Punto così integrato   dal  R.R. 2/2019.

Capo 2
Aiuti ai programmi Integrati promossi da PMI


Art. 25

Oggetto e finalità


1. I programmi d’investimento delle medie imprese svolgono un ruolo importante nella creazione di occupazione e nel coinvolgimento delle piccole imprese nei processi di sviluppo e costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.

2. La crescita dimensionale delle piccole im­prese e l’introduzione di innovazione tecnologica e l’adeguamento dei processi e dell’organizzazione necessitano di investimenti iniziali difficilmente reperibili nel mercato dei capitali.

3. Il presente capo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati promossi:

a) da medie imprese;
b) da piccole imprese.

4. Per progetto integrato si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti per acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese, investimenti nella tutela dell’ambiente.


Art. 26

Progetti promossi da medie imprese


1. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una media impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.

2. Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci.

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese - in regime di contabilità ordinaria- che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto industriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.

5. Il progetto integrato può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tali ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui al precedente (55) art. 6 comma 4.

6. Nell’ambito del progetto integrato l’iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000.

 

(55) Comma così modificato   dal  R.R. 2/2019.


Art. 27

Progetti promossi da piccole imprese


1. I progetti integrati possono essere promossi e presentati da una piccola impresa che alla data di presentazione della domanda deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10 ed aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro.

 

2. Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto presentato dalla piccola impresa in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole o microimprese, a condizione che le aderenti, qualora non possiedano i requisiti di cui al comma precedente, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro. (56)

 

3. Nel caso di cui al comma precedente, la piccola impresa proponente assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale e, nell’ambito del progetto integrato, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000. (57)

(56) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

(57) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

 

 


Art. 28

Tipologie di investimento ammissibili


1. Oltre agli investimenti in “attivi materiali” connessi alla realizzazione di investimenti iniziali di cui al precedente articolo 15, comma 4, sono ammissibili:

 

                 -gli investimenti per l’acquisizione di servizi di cui al Titolo IV del presente regolamento;

 

                 -gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo V del presente regolamento;

 

                 -gli investimenti per la tutela ambientale di cui al Titolo VI del presente regolamento. (58)

(58) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019.




Art. 29

Spese ammissibili


1. Le spese ammissibili relative agli investimenti iniziali sono riferibili sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle immobilizzazioni, così come definite dall’art. 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

 

2. Sono ammissibili le spese per:

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5%  (59) dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili; (60)
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
d. acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.

3. Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b) del precedente comma 2. (61)

4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.

5. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all’acquisto di mezzi mobili targati.

6. In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

 

7. Per l’ammissibilità delle spese relative agli investimenti di cui al precedente art. 28, comma 1, si rinvia alle norme di riferimento contenute nel presente regolamento. (62)

 

(59) Lettera così modificata  dal  R.R. 2/2019.

(60) Lettera sostituita  dal  R.R. 2/2019.

(61) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019.

(62) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

 




Art. 30

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili


1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti nei seguenti limiti:

a) Per le spese di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 29 comma 2: (63)
- 20% per le medie imprese;
- 25% per le piccole imprese;
b) per le spese di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 29 comma 2: (64)
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese;

2. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità e per le reti di impresa, i tassi di aiuto di cui alla lettera a) del precedente (65) comma 1, sono incrementati di 5 punti percentuali.

 

3. Per le spese in ricerca, sviluppo ed innovazione, si rinvia alle norme contenute nel presente regolamento. (66)

 

(63) Lettera così modificata  dal  R.R. 2/2019.

(64) Lettera così modificata   dal  R.R. 2/2019.

(65) Comma così modificato   dal  R.R. 2/2019.

(66) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.

 




Art. 31

Modalità di ammissione all’agevolazione


1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a. Fase di accesso: presentazione e verifica dell’istanza di accesso;
b. presentazione del progetto definitivo;
c. istruttoria del progetto definitivo;
d. concessione delle agevolazioni e sottoscrizione del disciplinare. (67)
e. attuazione del progetto integrato.

2. Fase di accesso:

i. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla Regione, corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto integrato, il profilo dell’impresa che realizza il programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello stesso. A corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.
ii. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto. Particolare attenzione è posta all’impatto del medesimo con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale, ad eventuali ulteriori vantaggi - a definirsi attraverso gli avvisi-nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria. L’avviso può prevedere premialità nei termini previsti dal precedente art. 21, comma 2. (68)
iii. Sulla base delle verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale, adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità Si applica quanto previsto nel precedente art. 21, comma 3. (69)
iv. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all’atto della concessione di cui al successivo articolo 32.
v. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

3. Le procedure applicabili alle fasi b) e c) del precedente (70) comma 1 sono quelle indicate rispettivamente negli articoli 22 e 23 che precedono.

4.  I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente comma 2-v). Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell’acquisto del terreno. (71)

 

 

(67) Lettera così integrata  dal  R.R. 2/2019.

(68) Punto sostituito  dal  R.R. 2/2019.

(69) Punto così integrato  dal  R.R. 2/2019.

(70) Parole aggiunte  dal  R.R. 2/2019.

(71) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019.

 




Art. 32

Concessione delle agevolazioni


1.  Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all’articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento e si assegna un termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al successivo comma 3. Anche in questa fase si applica quanto previsto dal precedente art.21, comma 3. (72)

 

2. L’approvazione delle proposte, in caso di ricorso alla procedura negoziale, avviene come previsto nel precedente art. 6, comma 4. (73)

3. Entro il termine assegnato, la Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.

(72) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019.

(73) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019.


Art. 33

Modalità attuative del progetto integrato


1. L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare di cui all’art. 32, comma 3.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti ai sensi del precedente art. 24, comma 2, lett. b). (74)

 

(75) Comma così integrato  dal  R.R. 2/2019.

 


Capo 3
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese


Art. 34

Oggetto e finalità


1. Le imprese di piccola dimensione e le microimprese rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese pugliesi.

2. E’ indubbio il ruolo determinante svolto da dette imprese nella creazione di posti di lavoro ed il loro contributo alla stabilità sociale ed al dinamismo economico dei territori in cui operano.

3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da imperfezioni del mercato e da difficoltà nell’accesso al credito.



Art. 35

Tipologie di investimento ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti in “attivi materiali”ed “attivi immateriali”   (76)  che riguardano investimenti iniziali, come definiti all’art. 15, comma 4, di importo minimo pari a euro 30.000.

 

(76) Parole aggiunte dal R.R. 9/2021, art. 4, comma 1.


Art. 36

Spese ammissibili


1. Sono ammissibili le spese per:

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% (77) dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nel casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili; (78)
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone; (79)
d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b) dal precedente comma 1. (80)

 

4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. (81)

 

(77) Lettera sostituita  dal  R.R. 2/2019.

 

(78) Lettera sostituito  dal  R.R. 2/2019.

 

(79) Lettera sostituito  dal  R.R. 2/2019.

(80) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019.

(81) Comma aggiunto  dal  R.R. 2/2019.




Art. 37

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili


1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese.

 

2. L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato. (82) 

3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell’andamento dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale. In sede di prima applicazione, lo spread sarà indicato nell’Avviso di cui all’art. 6, comma 3. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo in conto impianti di cui al precedente (83) comma 2 comprenderà l’eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari e di attrezzature e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente (84) comma 2 sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:

a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento;
b. cinque anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

 

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 (85)  precedente saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese.

8. Con esclusivo riferimento agli investimenti in macchinari ed attrezzature, potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 30% dell’investimento e all’importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell’investimento e all’importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.”  (86)

9. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.”  (87)

 

(82) Comma così integrato dal  R.R. 2/2019.

(83) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019.

(84)Alinea così modificata  dal  R.R. 2/2019.

(85)Comma così modificato  dal R.R. 2/2019.

(86) Comma sostituito dal R.R. 9/2021, art. 5, comma 1.


 

(87) Comma già  modificato  dal  R.R. 2/2019. è stato sostituito dal R.R. 9/2021, art. 5, comma 2.

 

 

Art. 38

Modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione


1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite di un Confidi.

2. Il Soggetto Finanziatore notifica a mezzo PEC alla Regione di aver ricevuto la domanda di agevolazioni da parte del Soggetto proponente.

3. Il Soggetto Finanziatore provvede all’inoltro telematico della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Capo e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento bancario, appositamente finalizzato allo strumento agevolativo.

4. La Regione, ricevuta la domanda di cui al comma 3, procede nel rispetto dell’ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell’ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell’ambito delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.

 

5. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l’esito della verifica preliminare di cui al comma 4.

6. L’impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell’investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

a. il contratto di finanziamento;
b. la documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento;
c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività.
Gli Avvisi di cui all’art. 6, comma 3 stabiliscono l’ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo.

7. La Regione, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento degli investimenti da parte dell’impresa, procede all’istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi, l’agevolabilità dell’iniziativa. L’attività istruttoria si conclude con l’elaborazione di una relazione [ da sottoporre al parere del Comitato Tecnico di cui al successivo comma 8.] (88)

8.  Le relazioni sono inviate a scopo informativo al Comitato Tecnico di cui al precedente art 6, comma 8 perché possa effettuare le proprie valutazioni. (89)

 

9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori, all’ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all’eventuale Confidi.” Al comma 10 le parole “di cui all’art. 37” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente articolo 37. (90)



10. La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all’impresa del contributo in conto impianti di cui al precedente ( 91) articolo 37, comma 2, attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l’agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo.

 

(88) Parole eliminate  dal R.R. 2/2019.

(89) Comma sostituito dal R.R. 2/2019

(90) Comma sostituito dal R.R. 2/2019      

 

(91) Comma così modificato  dal R.R. 2/2019                                                                                                                 

 

                                                                                                                          Capo 4 
                                                                                                    Aiuti alle piccole imprese innovative 


                                                                                                                            Art. 39

                                                                                                                    Oggetto e finalità


1. Nella regione Puglia il numero delle piccole imprese di nuova costituzione, con particolare riferimento a quelle innovative e a quelle che operano in comparti di attività ed elevato impatto tecnologico, è inferiore alla media nazionale.

2. La scarsa presenza di imprese innovative costituisce, peraltro, una limitazione all’aumento della competitività dei sistemi produttivi locali e al posizionamento delle produzioni locali. La creazione e lo sviluppo di imprese innovative sono riconosciuti, nel Piano europeo per l’imprenditorialità ed in consolidate analisi sulle tendenze industriali ed economiche, come i principali processi capaci di creare occupazione nuova e qualificata mediante soggetti capaci di competere in ambito internazionale.

3. La Commissione europea nella comunicazione “Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica” (COM2012 - 582) ha individuato come linee d’azione prioritarie gli interventi riferiti alle tecnologie di produzione avanzate, le tecnologie abilitanti fondamentali, i prodotti biologici, l’edilizia sostenibile e le materie prime, le reti intelligenti. Il Regolamento UE n. 1291/2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 ha disciplinato il sostegno alle attività di ricerca e innovazione al fine, anche, di creare nuove opportunità occupazionali e garantire la sostenibilità, la crescita, lo sviluppo economico, l’inclusione sociale e la competitività industriale di lungo termine.

4. Nell’ambito della programmazione 2014-2020 la Regione Puglia ha definito la SMART SPECIALIZATION STRATEGY, individuando un nuovo paradigma dell’innovazione fondato su:

- l’innovazione “aperta”, caratterizzata sempre più dalla collaborazione oltre che dalla competizione tra attori;
- le dimensioni globali e locali che interagiscono in modo complesso e concorrono alla determinazione di un vantaggio comparato basato sull’innovazione, determinando una nuova geografia dell’innovazione e del lavoro;
- il ruolo rilevante degli assets immateriali, della creatività e dell’innovazione non tecnologica;
- piattaforme tecnologiche ICT che assumono un’importanza almeno pari a quella delle condizioni di contesto nel sostegno all’innovazione;
- un’economia digitale dotata di carattere pervasivo per la crescita del territorio.


Art. 40

Soggetti beneficiari


1. I soggetti beneficiari del presente Capo sono le imprese innovative,  [classificate come micro e piccole imprese(92) così come definite al successivo art. 41.

2. Le piccole imprese di nuova costituzione, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere regolarmente costituite in forma di società ed iscritte nel Registro delle imprese.

 

(92) Parole  eliminate dal  R.R. 2/2019   


Art. 41

Definizioni


1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a. Impresa innovativa: un’impresa
i) che può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
ii) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.
b. Piano d’impresa: si intende il documento che illustra il programma di investimento ed i costi generali d’impresa e fornisce notizie sulla capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria della stessa. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni:
- individuazione dei fabbisogni e degli obiettivi;
- analisi ed obiettivi di mercato relativamente ai principali prodotti/servizi previsti dall’iniziativa;
- tipologia ed articolazione dettagliata del progetto di innovazione organizzativa, tecnologica e/o di mercato da realizzare;
- modalità organizzative di realizzazione;
- localizzazione dell’iniziativa e piano degli investimenti contenente la loro descrizione ed il costo previsto;
- risultati e ricadute attese;
- eventuali connessioni con altri progetti o programmi.


Art. 42

Campo di applicazione


1. Il presente Capo si applica nei settori industriali innovativi individuati dalla Regione in coerenza con la strategia di sviluppo regionale sulla base dei distretti di alta tecnologia e dei distretti produttivi riconosciuti e operativi nel territorio regionale.


Art. 43

Misure agevolabili


1. Sono agevolabili piani d’impresa proposti da:

a) piccole imprese innovative esistenti;
b)  piccole imprese di nuova costituzione che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati delle ricerche sviluppate all’interno di centri di ricerca pubblici e privati o che siano titolari di brevetto.  (93)

2. Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o dl una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All’atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresi dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto. (94) 

 


(93) Lettera sostituita dal  R.R. 2/2019   

 

(94) Comma sostituito dal  R.R. 2/2019  



Art. 44

Intensità d’aiuto


1.Le agevolazioni sono concesse entro il massimale dell’intensità di riferimento. (95)

(95) Comma sostituito dal  R.R. 2/2019  

 




Art. 45

Tipologie di investimento ammissibili


1. Sono ammissibili gli investimenti che riguardano investimenti iniziali come definiti  nel precedente  (96) art. 15, comma 4.

 

(97) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  

 



 


Art. 46

Spese ammissibili


1. Le spese ammissibili devono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni come definiti dagli articoli 2423 e ss. del codice civile.

2. Sono ammissibili le spese per:

a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5 % dell’investimento in attivi materiali; (98)
b) le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili; (99)
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica;
f) attivi immateriali, per investimenti, strettamente connessi all’attività produttiva, in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora si riscontrino i seguenti requisiti:
- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- essere ammortizzabili;
- essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e
- figurare all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque anni.
g) spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nel limite del 5% delle spese di cui alle lettere b, c, d.

3. Il piano di impresa può comprendere richieste di agevolazioni per l’accesso ai finanziamenti di cui al Titolo III, per l’acquisizione di servizi di cui al Titolo IV, nonché investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo V.

 

(98) Lettera sostituita dal  R.R. 2/2019  

 

(99) Lettera sostituita dal  R.R. 2/2019  



Art. 47

Modalità di ammissione all’agevolazione

1. La Regione effettua l’esame delle domande di agevolazione presentate ai fini dell’ammissione alla fase di valutazione tecnico - economica e finanziaria delle proposte.

2. Il piano d’impresa ai fini della valutazione di cui all’articolo 41, comma 1, lett. a-i) dovrà essere sottoposto al giudizio di esperti, che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico - scientifiche, esterni all’amministrazione regionale e all’eventuale soggetto intermediario.

3. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

 

II. Aiuti agli investimenti del settore turistico-alberghiero


Capo 5
Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati
di Agevolazione - PIA Turismo

Art. 48

Oggetto e finalità


1. Nel presente Capo sono disciplinati i criteri, le condizioni, le modalità delle agevolazioni per la realizzazione di Programmi  (100)  Integrati di Investimento nel settore turistico.

2. Per Programma Integrato di Agevolazione (101) si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali per migliorare l’offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici.

3. Il Programma Integrato può indicare la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui al precedente (102) art. 6, comma 4.

4. I Programmi Integrati di Agevolazione (103) devono essere promossi e presentati da una grande impresa o da PMI, purché in regime di contabilità ordinaria.

 

5. Il presente capo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati promossi:

1. da grandi imprese, singole o associate con PMI;
2. da medie imprese, singole o associate con PMI;
3. da piccole imprese singole o associate ma a condizione che la proponente presenti tutte le caratteristiche riportate nel successivo art. 50, comma 3 e che le aderenti, qualora non presentino il requisito del fatturato previsto nel successivo art. 50, comma 3, promuovano investimenti non superiori ai 2 milioni di Euro. (104)

 

 

(100) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  

 

(101) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  


(102) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  

 

(103) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  

 

(104) Punto sostituito dal  R.R. 2/2019  


Art. 49

Tipologie di investimento ammissibili


1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento destinati alla realizzazione di:

a. nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico-alberghiere;
b. l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione;
c. realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999  attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge;
d. consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999. Per le finalità suesposte, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche;
e. le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere b), c) e d) che precedono, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6;
f. strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali:

I. campi da golf da almeno 18 buche;
II. porti turistici e Aeroclub;
III. infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;
IV. centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
V. primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
VI. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.
VII. parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al cinema, all’ambiente e alla società;
VIII. realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.



Art. 50

Soggetti proponenti


1. Progetti promossi da grandi imprese:

a) I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto imprenditoriale.
b) Nell’ambito del progetto imprenditoriale di cui alla precedente (105) lettera a), l’iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto.
c) Alla data di presentazione della domanda, la grande impresa ed almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale, devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.


2. Progetti promossi da medie imprese:

a) I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto imprenditoriale.
b) Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci.
c) Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.
d) Nell’ambito del progetto integrato l’iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto. (106)

3. Progetti promossi da PMI:

a) i progetti integrati possono essere promossi e presentati da una piccola impresa che alla data di presentazione della domanda deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. Il programma di investimento presentato dalla piccola impresa deve prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000.

b) Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto presentato dalla piccola impresa in possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole o microimprese, a condizione che le aderenti, qualora non possiedano i requisiti di cui alla lettera precedente, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro.

c) Nell’ambito del progetto integrato, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese deve presentare costi ammissibili non Inferiori a euro 500.000. (107)

 

(105) Lettera così modificata dal  R.R. 2/2019  

 

(106) le lettere che inizialmente erano "d), "e), "f), e  "g), sono state sostituite con  “a)”, “b)”, “c)” e “d)”. dal R.R. 2/2019 

 

 (107) Comma sostituito dal  R.R. 2/2019  


Art. 51

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili


1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti nei seguenti limiti:

a. 25% per le grandi imprese;
b. 35% per le medie imprese;
c. 45% per le piccole imprese.

 

Art. 52

Spese ammissibili


1. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, si applica il precedente (108) articolo 19, commi 1,2,3,4 e 5.

2. I programmi di investimento promossi da PMI possono comprendere investimenti in servizi di cui al Titolo IV e in tutela dell’Ambiente di cui al Titolo VI.

3. Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b), comma 2, del precedente (109) articolo 19.

4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell’esito positivo della valutazione della istanza di accesso, fermo restando che l’inizio dei lavori di costruzione è subordinato al conseguimento delle relative autorizzazioni amministrative. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell’acquisto del terreno (110)

 

(108) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  

 

(109) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019  

 

(110) Comma così integrato  dal  R.R. 2/2019  

 


 


Art. 53

Modalità di ammissione all’agevolazione


1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a) accesso;
b) presentazione del progetto definitivo;
c) istruttoria del progetto definitivo;
d) concessione delle agevolazioni sottoscrizione del disciplinare (111) e attuazione del progetto.

2. Per i progetti promossi da Grandi Imprese (precedente art. 50, comma 1) le procedure applicabili alle fasi

a), b) e c) del comma 1 sono quelle indicate rispettivamente nei precedenti articoli 21, 22 e 23 facendo riferimento per le intensità di aiuto al precedente articolo 51. (112)

3. Per i progetti promossi da Medie e Piccole Imprese (precedente art. 50, commi 2 e 3) le procedure applicabili alle fasi a), b) e c) del comma 1 sono quelle indicate rispettivamente nel precedente articolo 31, commi 2 e 3. (113)

 

(111) Lettera cos' integrata dal  R.R. 2/2019  

 

(112) Comma sostituito dal  R.R. 2/2019  

 

(113) Comma sostituito dal  R.R. 2/2019  

Art. 54

Concessione delle agevolazioni e attuazione del progetto


1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all’articolo precedente, con atto dirigenziale si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento e si assegna un termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma successivo. Periodicamente la Giunta regionale è informata con “comunicazione” dei provvedimenti emanati in attuazione del presente comma. (114)

2. Entro il termine assegnato, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.

3. L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare.

4. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti ai sensi del precedente art. 24, comma 2, lett. b). (115)

 

(114) Comma sostituito dal  R.R. 2/2019  

 

(115) Comma così integrato dal  R.R. 2/2019  



Capo 6
Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero

Art. 55

Oggetto e finalità


1. Gli interventi di miglioramento della qualità delle strutture turistico-alberghiere, anche me­diante il recupero del patrimonio immobiliare di pregio, rappresentano una strategia di azione determinante per la creazione di posti di lavoro ed il loro contributo al rafforzamento della destinazione turistica a cui appartengono.

2. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da difficoltà nell’accesso al credito, dalla concorrenza di destinazioni turistiche emergenti e da diversi altri fattori economici che rendono necessario azioni di sostegno.



Art. 56

Tipologie di investimento ammissibili


1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento, di importo minimo pari a euro 30.000,00.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

a. l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale;
b. la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
c. la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
d. la realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico;
e. il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche.
f. Il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 30 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
g. le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere a), d) ed e) che precedono, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.

h. nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico - alberghiere; (116)

i. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative. (117)

(116) Lettera aggiunta  dal  R.R. 2/2019  

(117) Lettera aggiunta  dal  R.R. 2/2019  



Art. 57

Spese ammissibili (118)


1. Sono ammissibili le spese indicate al precedente art. 36.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.

(118) Articolo sostituito  dal  R.R. 2/2019  

 



Art. 58

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili


1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese ed il 45% per le piccole imprese.

2. L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato. (119)

3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno, stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell’andamento dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale. In sede di prima applicazione, lo spread sarà indicato nell’Avviso di cui all’art. 6, comma 3. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo di cui al comma 2 comprende l’eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature e licenze, e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento della struttura.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi è calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:

a. sette anni per i finanziamenti destinati all’ampliamento, alla ristrutturazione, e all’ammodernamento della struttura;
b. cinque anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese.

8. Alle imprese, può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 30% dell’investimento e all’importo massimo di 1.200.000 euro per le medie imprese e 35% dell’investimento e all’importo massimo di 700.000 euro per le piccole imprese.   (120)

 

9. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al precedente comma 8 è elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro. (121)

 

(119) Comma   integrato dal  R.R. 2/2019  

(120) comma già  modificato  dal  R.R. 2/2019  è stato sostituito dal R.R. n. 9/2021, art. 6, comma 1.

(121) Comma sostituito dal R.R. n. 9/2021, art. 6, comma 2.

 

 




Art. 59

Modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione


1. Le procedure applicabili alle modalità di ammissione alle agevolazioni sono quelle indicate al precedente (122) articolo 38, commi da 1 a 9.

2. La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all’impresa del contributo in conto impianti di cui al precedente (123) articolo 58, comma 3, attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l’agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo.

 


(122) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019  

(123) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019  

 



Titolo III
Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti


Art. 60

Oggetto e finalità


1. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all’informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati.

2. L’esperienza maturata nell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI dimostra che specifici fallimenti del mercato del capitale di rischio derivano da una corrispondenza imperfetta tra domanda e offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato dei capitali di rischio, che incide in particolare sull’accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l’intervento pubblico, risiede nell’imperfezione e nell’asimmetria dell’informazione. Ciò non solo incide sull’erogazione di capitale di rischio ma ostacola altresì l’accesso al finanziamento del debito per talune PMI.

3. I finanziamenti pubblici risultano di ammontare sempre più limitato a causa dei vincoli di bilancio stringenti. Il miglioramento dell’effetto leva degli interventi pubblici, a fronte di una contrazione dei finanziamenti diretti, resta pertanto affidato ad un incremento dei fondi pubblici di garanzia di prestiti concessi dal sistema finanziario.

4. I mercati finanziari dei capitali di rischio in Italia sono, da sempre, assai modesti, sebbene si stia assistendo a una limitata crescita degli stessi. La causa è principalmente da ricercarsi, soprattutto nel Mezzogiorno, nei modelli di governance prevalenti nelle PMI che rendono i soci di controllo tipicamente avversi all’apertura del capitale di rischio a soggetti esterni all’impresa. Inoltre, stentano a decollare i comparti del private equity e del venture capital, anche a causa di un sistema fiscale e amministrativo ancora poco incentivante.

5. I finanziamenti bancari rappresentano la quota assolutamente più rilevante dei debiti finanziari delle imprese. Queste mostrano quindi una dipendenza dal sistema bancario decisamente più accentuata rispetto a quanto registrato nella zona Euro.

6. L’accesso delle piccole e medie imprese della regione ai mercati del capitale di rischio e del debito può essere migliorato attraverso l’implementazione delle seguenti misure:

a) finanziamento del rischio finalizzate ad attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni di investimento orientate al profitto e alla gestione commerciale degli intermediari finanziari;
b) aiuti alle imprese in fase di avviamento;
c) aiuti per i costi di esplorazione delle PMI.

 

Art. 61

Aiuti al finanziamento del rischio

1. Gli strumenti per il finanziamento del rischio possono assumere la forma di:

a) investimenti in equity e quasi equity o dotazione finanziaria;
b) prestiti;
c) garanzie;
d) una combinazione degli strumenti di cui ai punti a), b), c) che precedono.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere associati ad aiuti nella forma delle sovvenzioni dirette.

3. Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono finalizzati alla realizzazione di investimenti iniziali.

4. Gli aiuti di cui al comma 2 possono assumere la forma di dotazione finanziaria, prestiti, garanzie in favore di intermediari finanziari o di investitori privati indipendenti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di PMI.

5. Sono ammissibili le imprese che al momento dell’investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.


6. Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, la misura può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo se quest’ultimo è combinato con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

7. L’importo totale del finanziamento del rischio di cui al comma 1 non supera 10 milioni di euro per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.

8. Per le misure che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:

a) il 10% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;
b) il 40% del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al comma 5, lettera b);
c) il 60% del finanziamento del rischio per investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al comma 5, lettera c).

9. Qualora una misura sia attuata tramite un intermediario finanziario e sia destinata ad imprese ammissibili, nelle diverse fasi di sviluppo di cui al precedente comma 8, la misura deve conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata, basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al precedente (124) comma 8, lettere da a) a c).

10. La misura per il finanziamento del rischio non deve operare discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti.

11. La misura per il finanziamento del rischio deve soddisfare le seguenti condizioni:

 

a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari;
b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell’Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di condivisione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;
c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall’investitore pubblico è limitata al 25% dell’importo totale dell’investimento.


12. Gli intermediari finanziari e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse;
b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore o l’intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all’esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;
c) ricevono una remunerazione in base ai risultati, o condividono parte dei rischi dell’investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell’investitore pubblico;
d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti.

13. Gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.

14. Il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) in conseguenza della misura, l’intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L’intermediario finanziario è in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori;
b) nel caso di prestiti, il calcolo dell’investimento massimo ai sensi del precedente (125) comma 7 tiene conto dell’importo nominale del prestito;
c) nel caso di garanzie, il calcolo dell’investimento massimo ai sensi del precedente (126) comma 7 tiene conto dell’importo nominale del relativo prestito garantito. La garanzia non deve superare l’80% del relativo prestito;
d) nel caso di garanzie in favore di intermediari finanziari di cui al precedente (127) comma 4, il tasso di garanzia è limitato all’80% e le perdite totali coperte dall’intervento della Regione sono limitate al 25% del portafoglio garantito sottostante. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. 

 

(124) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019  

(125) Lettera così modificata  dal  R.R. 2/2019  

(126) Lettera così modificata  dal  R.R. 2/2019  

(127) Lettera così modificata  dal  R.R. 2/2019  

Art. 62

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (128)


1. È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfi le seguenti condizioni:

a. non ha rilevato l’attività di un’altra impresa;

b. non ha ancora distribuito utili;

 

c. non è stata costituita a seguito di fusione.

 

2. Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

 

3.In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch’esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione.

 

4. Gli aiuti all’avviamento sono erogati sotto forma di:

 

a) prestiti con tassi di interesse agevolati rispetto alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 2 milioni di euro. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, l’importo massimo è adeguato moltiplicando il precedente importo per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l’importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;

 

b) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo 0,8 milioni di euro.

 

c) gli aiuti di cui al presente comma sono erogati anche sotto forma di garanzie, come previsto dall’art. 22 del Regolamento 651/2014. (129)

5. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui precedente al comma 4, a condizione che la percentuale dell’importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell’importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell’importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

 

6. Gli importi massimi di cui al precedente comma 4 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

(128) Articolo  sostituito  dal  R.R. 2/2019  

(129)  Lettera aggiunta dal R.R. n. 9/2021, art. 7, comma 2.

 



Art. 63

Aiuti per i costi di esplorazione delle PMI


1. Gli aiuti ai costi di esplorazione sviluppano un’intensità di aiuto non superiore al 50% dei costi ammissibili.

2. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte da soggetti specializzati (Advisor e Banche Arranger) allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 61 e 62 come nel seguito specificato:

2.1 I costi di advisoring sostenuti nella fase preliminare di valutazione della fattibilità dell’emissione dei titoli di capitale o di debito, finalizzati alla redazione di un documento informativo dove sono sviluppate almeno le seguenti informazioni: mercato di riferimento, struttura operativa, dati storici, piano di sviluppo.
2.2 I costi della revisione dell’ultimo bilancio da parte del soggetto autorizzato. Non sono ammissibili i costi della revisione dei bilanci successivi al primo bilancio assoggettato a revisione contabile.
2.3 I costi dell’arranger, finalizzati alle attività di due diligence e di strutturazione della contrattualistica.

3. Gli Avvisi pubblici stabiliscono i requisiti di esperienza dell’advisor e della banca arranger, ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui al comma 2.

4. Gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni.



Titolo IV
Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi


Art. 64

Oggetto e finalità


1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti:

a) l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali;
b) la partecipazione a fiere.



Capo 1
Aiuti per la consulenza in favore di PMI


Art. 65

Tipologie di investimento ammissibili


1. I programmi di investimento concernenti l’acquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di intervento:

a. ambiente;
b. responsabilità sociale ed etica;
c. internazionalizzazione d’impresa;
d. e-business.

2. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi ad eccezione dei casi in cui gli interventi rientrino nei regimi di aiuto di cui al Titolo II Capo 1, 2 e 5 del presente regolamento. (130)

3. Con riferimento all’ambito “ambiente” possono essere finanziati i seguenti interventi:

a) adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale [ (certificazione EMAS, ISO 14001 ed ECOLABEL);] (131)
b) realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività produttive).


4. Con riferimento all’ambito “responsabilità sociale ed etica” possono essere finanziati gli interventi riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale [(SA8000)].
(132)
5. Con riferimento all’ambito “internazionalizzazione d’impresa” possono essere finanziati i seguenti interventi:

a) programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all’estero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all’estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio all’impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;
b) programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l’introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l’inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi).

6. Con riferimento all’ambito e-business possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per l’integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, Customer Relationship Management).

7. Gli interventi di cui ai commi precedenti possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l’agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato.

 

(130) Comma così integrato dal  R.R. 2/2019  

(131) Parole eliminate  dal  R.R. 2/2019  

(132) Parole eliminate  dal  R.R. 2/2019  

 




Art. 66

Spese ammissibili


1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere correlati ai costi operativi usuali del beneficiario, quali a titolo esemplificativo, i servizi ordinari di consulenza fiscale e tributaria, legale, servizi di pubblicità.

3. Sono ammissibili i costi per servizi di consulenza forniti da consulenti esterni.

4. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza.

5. Il beneficiario ed il fornitore del servizio non devono avere alcuna forma di partecipazione reciproca a livello societario.

6. Non sono ammissibili i costi per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del beneficiario, nonché di eventuali partner.


Capo 2
Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere


Art. 67

Tipologie di investimento ammissibili


I programmi di investimento relativi alla partecipazione a fiere riguardano la prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale.


Art. 68

Spese ammissibili


Sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand.


Capo 3
Norme di comune applicazione


Art. 69

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili ammissibili


1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto esercizio o in conto impianti in caso di capitalizzazione delle spese. (133)

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

3. Il limite di cui al precedente (134) comma 2 è elevabile al 50% per le imprese che hanno ottenuto il Rating di legalità e per le Reti di impresa.

 

(133) Comma così integrato dal  R.R. 2/2019  

(134) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  

 




Art. 70

Modalità di ammissione all’agevolazione


1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d’aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l’ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.


Titolo V
Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione


Art. 71

Oggetto e finalità


1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica regionale, rafforzando la competitività e aumentando l’occupazione.

2. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivano le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.

3. Gli aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione alle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali per la loro crescita risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi della ricerca e dell’innovazione.

4. L’esperienza maturata nel ciclo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato che gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione incentivano la capacità di stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca, le grandi imprese e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo.

5. E’ da considerare, inoltre, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.


Capo 1
Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo


Art. 72

Tipologie di investimento ammissibili


1. Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie d’intervento:

a. ricerca industriale;
b. sviluppo sperimentale;
c. studi di fattibilità tecnica;
d. brevetti ed altri diritti di proprietà industriale.

2. Lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche apportino miglioramenti.

4. Gli aiuti per i costi connessi con l’ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale contemplano:

a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.


5. Qualora un progetto comprenda attività di cui sia alla lett. a) che alla lett. b) del precedente (135) comma 1, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà specificare in quale categoria le stesse rientrino.

6. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lett. a) e/o alla lett. b) del precedente (136) comma 1, realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all’intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

 

(135) Comma così modificato  dal  R.R. 2/2019  

(136) Comma così modificato   dal  R.R. 2/2019  

 




Art. 73

Forma e intensità delle agevolazioni


1.Gli aiuti di cui al presente capo sono erogati in forma di sovvenzioni dirette. (137)

2. I soggetti beneficiari sono le grandi imprese, limitatamente alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del precedente (138) articolo 72, comma 1, e le imprese di media e piccola dimensione - in regime di contabilità ordinaria - e loro Consorzi.

3. L’intensità di aiuto per le tipologie di investimento di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 72, comma 1, non può superare: (139)

    a. 50% per le grandi imprese, 60% per le medie imprese e 70% per le piccole imprese, per la ricerca industriale;
     b. 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese, per i progetti di sviluppo sperimentale.


4. L’intensità di aiuto a favore delle PMI per le tipologie di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 72, comma 1 (140) non può superare il 50% della spesa ammissibile ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

5. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lett. a) e b ) del precedente articolo 72, comma 1   può essere aumentata di una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un’intensità massima dell’80%, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (141)

I. se il progetto:
- prevede la collaborazione effettiva fra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in amento due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’Accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
- prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; oppure
II. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.


6. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.

 

 (137) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019  

(138) Comma così modificato dal  R.R. 2/2019  

(139) Alinea così modificato  dal  R.R. 2/2019  

(140) Comma così integrato  dal  R.R. 2/2019  

(141) Alinea così integrato  dal  R.R. 2/2019  

 





Art. 74

Spese ammissibili


1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione;
b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs.18 agosto 2015, n. 139. (142)
c. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; (143) 
d. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto;
e. altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

2. La voce di cui alla lettera d) del precedente comma 1 non potrà eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili dei costi diretti. (144)

3. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

4. Nell’ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

(142) Lettera così integrata dal  R.R. 2/2019  

(143) Lettera sostituita  dal  R.R. 2/2019  

(144) Comma sostituito  dal  R.R. 2/2019  




Art. 75

Modalità di ammissione all’agevolazione


1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo le modalità di cui al precedente articolo 7. (145)

2. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

a. realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;
b. valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;
c. verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
d. valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;
e. valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici.

 

(145) Comma così modificato dal R.R. 2/2019


Capo 2
Aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione


Art. 76

Tipologie di misure ammissibili (146)


1.Gli interventi di innovazione ammissibilia finanziamento riguardano:

Sezione I

   a. servizi di consulenza in materia di innovazione;

   b. servizi di consulenza e di supporto all’innovazione;

  c. messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca.

 

Sezione II

 

   d. servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione.

 

2. I servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese ammissibili, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera a., sono:

   -la consulenza in materia di innovazione delle imprese;

   - la consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie;

   - i servizi di trasferimento di tecnologia;

  -la consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

 

3. I servizi di consulenza di supporto all’innovazione delle imprese ammissibili, di cui alla precedente Sezione I lettera b), sono:

   - la consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;

   - ricerche di mercato;

  - utilizzazione di laboratori;

  - etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto.

 

4. Gli interventi di investimento concernenti l’utilizzo di personale altamente qualificato, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera c., devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l’aiuto e non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.

5. Gli interventi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione ammissibili, di cui alla precedente Sezione II lettera d., sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso l’lnformation Technology, al fine di migliorare la redditività delle imprese.

6. Gli interventi di innovazione dei processi e dell’organizzazione ammissibili a finanziamento riguardano: -l’acquisizione e l’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti; -l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici; -l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto. -Innovazione dell’organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, organizzazione dell’ufficio commerciale, controllo di gestione, nuove ISO).

(146) Articolo sostituito dal R.R. 2/2019



 

Art. 77

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili (147)


 


1.  I beneficiari degli aiuti sono le piccole e medie imprese - in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o associata in consorzio, A.T.I. o reti di imprese.

2.Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette.

3. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

4. La durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore a 12 mesi per i servizi di cui al precedente articolo 76, comma 1, lettere a), b) e d) ad eccezione dei casi in cui gli interventi rientrino nei regimi di aiuto di cui al Titolo II capo 1 e 2 del presente regolamento.

5. Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

(147) Articolo sostituito dal R.R. 2/2019

 


Art. 78

Spese ammissibili per i servizi di consulenza (148)


1. 1. Per gli interventi di cui al precedente articolo 76, comma 1, lettera a) sono considerati ammissibili a contributo i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e altri attivi immateriali su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Per gli interventi di cui al precedente articolo 76, comma 1, lettera b) sono considerati ammissibili a contributo i costi per i servizi di consulenza a sostegno all’innovazione descritti al precedente art.76 comma 3 su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario.

3. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

4. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

5. Per i servizi di innovazione dei processi e dell’organizzazione di cui al precedente art.76 comma 5 sono ammissibili i seguenti costi:

   a. le spese di personale;

   b. i costi relativi a strumentazione ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c. I costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti e ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

  d. Le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto

  e. i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e altri attivi materiali

  f. i costi per i servizi di consulenza a sostegno dell’innovazione.

(148) Articolo sostituito dal R.R. 2/2019

 


Art. 79

Spese ammissibili per la messa a disposizione
di personale altamente qualificato


1. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale altamente qualificato.

2. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della data di richiesta di agevolazione.

3. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto oppure da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.

4. Gli organismi di ricerca che mettono a disposizione il personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell’aiuto devono avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di controllo.

 

Titolo VI
Aiuti per la tutela dell’ambiente

Art. 80

Oggetto e finalità


1. La crescita sostenibile per un’economia efficiente nell’uso delle risorse, più verde e più competitiva, è una delle componenti principali della strategia di crescita del programma Europa 2020. Lo sviluppo sostenibile dipende, tra l’altro, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.

2. Fra gli obiettivi della strategia Europa 2020 si è prefissato di conseguire un miglioramento dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020. Inoltre, l’UE ha adottato la direttiva sull’efficienza energetica che stabilisce un quadro comune per promuovere l’efficienza energetica all’interno dell’Unione con l’obiettivo generale di ridurre almeno del 20% il consumo di energia primaria.

3. Le piccole e medie imprese della regione trovano difficoltà ad attuare investimenti volti alla tutela ed al miglioramento della qualità dell’ambiente in ragione delle crescenti difficoltà di accesso al credito e dei possibili incrementi dei costi di produzione.

4. La Regione Puglia individua nello sviluppo sostenibile il principale fattore su cui innestare politiche di crescita e di ampliamento della base occupazionale.

5. La strategia regionale si basa sull’aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e sulla promozione della efficienza energetica.

6. Nella regione la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ultimo quinquennio ha avuto un notevole sviluppo, tanto da collocare la stessa al primo posto nella specifica classifica. Tuttavia stentano ad affermarsi i piccoli impianti di produzione di energia destinati all’autoconsumo.


Art. 81

Tipologie di investimento ammissibili


1. Sono ammissibili gli interventi per misure di efficienza energetica.

 

2. Gli interventi per la realizzazione di misure di efficienza energetica non devono comunque qualificarsi come miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

3. Gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento devono riguardare:

a. nuove unità che permettono di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/10/2012 sull’efficienza energetica;
b. il miglioramento di un’unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione che consente di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

4. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili devono essere di potenza non superiore a 1 Megawatt Sono esclusi gli impianti fotovoltaici o eolici caratterizzati da una durata della produzione annua complessiva superiore a 1400 ore. (149)

 

5. Gli impianti di cui al comma precedente, alimentati da biocarburanti, non devono utilizzare biocarburanti ottenuti da colture alimentari.

6. Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi solamente a nuovi impianti.

7. L’energia prodotta dalle fonti rinnovabili deve essere utilizzata in loco ovvero, se l’energia è immessa nella rete, i produttori o, se del caso, l’aggregatore sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.

8. Non sono ammissibili gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento destinati alla gestione dei rifiuti di altre imprese.


(149) Comma così integrato dal R.R. 2/2019

Art. 82

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili


1. I soggetti beneficiari degli aiuti di cui al presente titolo sono le piccole e medie imprese che realizzano gli investimenti previsti dall’articolo 81.

2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributi in conto impianti.

3. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

a. per gli investimenti per misure di efficienza energetica:
I. 65% per le piccole imprese
II. 55% per le medie imprese

b. per gli investimenti di cogenerazione ad alto rendimento:
I. 80% per le piccole imprese
II. 70% per le medie imprese

c. per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:
I. 80% per le piccole imprese
II. 70% per le medie imprese



Art. 83

Costi ammissibili per le misure di efficienza energetica


1. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Sono, in particolare, ammissibili i costi seguenti:

a. se il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all’efficienza energetica;
b. in tutti gli altri casi, il costo dell’investimento per l’efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. La differenza di costo corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.


Art. 84

Costi ammissibili per interventi di cogenerazione ad alto rendimento


1. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari dell’investimento connessi alle opere e impianti per consentire all’impianto di cogenerazione di funzionare ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all’impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.



Art. 85

Costi ammissibili per gli investimenti volti alla produzione
di energia da fonti rinnovabili


1. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono, in particolare, ammissibili i costi seguenti:

a. se il costo dell’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all’energia rinnovabile;
b. se il costo dell’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto, la differenza di costo corrisponde al costo connesso all’energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
c. se non è individuabile un investimento meno rispettoso dell’ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell’ambiente costituiscono i costi ammissibili.


2. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell’ambiente.


Art. 86 

Spese ammissibili


1. Nella determinazione dei costi ammissibili sono da prendere in considerazione gli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali.

2. Le spese ammissibili relative agli attivi materiali devono riguardare terreni e loro (150) sistemazioni in misura strettamente necessaria agli obiettivi ambientali di progetto, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica destinati sia a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti sia ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

3. Le spese ammissibili relative agli attivi immateriali sono quelle legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfino le seguenti condizioni:

- l’investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
- il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese delle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
- l’investimento deve figurare all’attivo del bilancio dell’impresa ed essere utilizzato nell’unità locale cui l’agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
- il beneficiario dell’aiuto si impegna a restituire l’importo degli aiuti legati agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui al precedente capoverso.

 

(150) Comma così modificato  dal R.R. 2/2019



Art. 87

Modalità di ammissione all’agevolazione


1. le domande di agevolazione devono essere redatte secondo le modalità di cui al precedente (151) articolo 7.

2. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso certificazione rilasciata da tecnici iscritti negli albi degli ingegneri da almeno cinque anni, esterni alle imprese con esclusione di quelli che hanno partecipato alla progettazione e direzione dei lavori.

 

(152) Comma così modificato  dal R.R. 2/2019


Titolo VII
Disposizioni Finali


Art. 88

Aiuti individuali ad hoc


1. Gli aiuti individuali compatibili con il Regolamento generale di esenzione e non compresi nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 4, del presente regolamento (153)  sono concessi secondo procedure e modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

 

(153) Comma così modificato  dal R.R. 2/2019


Art. 89

Modifiche ed integrazioni


1. La Giunta Regionale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di esenzione, è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, limitatamente ai tassi di aiuto ed ai criteri di accesso disciplinati precedenti  (154) articoli 27 comma 1, 37 comma 3, 58 comma 3.

 

(154) Comma così modificato   dal R.R. 2/2019


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art. 44 comma 3 e dell’ art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 settembre 2014

 

Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Art. 4 - Regimi di aiuto
Art. 5 - Localizzazione
Art. 6 - Modalità di selezione degli interventi
Art. 7 - Modalità di ammissione all’agevolazione
Art. 8 - Modalità di selezione dei progetti
Art. 9 - Revoche
Art. 10 - Spese ammissibili
Art. 11 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa
Art. 12 - Modalità di controllo e monitoraggio
Art. 13 - Cumulo delle agevolazioni
Art. 14 - Periodo di applicazione

Titolo II - Aiuti a finalità regionale.
Art. 15 - Oggetto e finalità
Art. 16 - Effetto di incentivazione

I. Aiuti agli investimenti delle imprese con esclusione del settore turistico-alberghiero

Capo 1
Aiuti ai Programmi
di investimento delle grandi imprese
Art. 17 - Oggetto e finalità
Art. 18 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Art. 19 - Spese ammissibili
Art. 20 - Modalità di concessione dell’agevolazione
Art. 21 - Fase di accesso
Art. 22 - Presentazione del progetto definitivo
Art. 23 - Istruttoria del progetto definitivo
Art. 24 - Gestione del contratto

Capo 2
Aiuti ai programmi
Integrati promossi da PMI
Art. 25 - Oggetto e finalità
Art. 26 - Progetti promossi da medie imprese
Art. 27 - Progetti promossi da piccole imprese
Art. 28 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 29 - Spese ammissibili
Art. 30 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Art. 31 - Modalità di ammissione all’agevolazione
Art. 32 - Concessione delle agevolazioni
Art. 33 - Modalità attuative del progetto integrato

Capo 3
Aiuti agli investimenti
delle piccole e medie imprese
Art. 34 - Oggetto e finalità
Art. 35 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 36 - Spese ammissibili
Art. 37 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Art. 38 - Modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione

Capo 4
Aiuti alle piccole
imprese innovative
Art. 39 - Oggetto e finalità
Art. 40 - Soggetti beneficiari
Art. 41 - Definizioni
Art. 42 - Campo di applicazione
Art. 43 - Misure agevolabili
Art. 44 - Intensità d’aiuto
Art. 45 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 46 - Spese ammissibili
Art. 47 - Modalità di ammissione all’agevolazione

II. Aiuti agli investimenti del settore turistico-alberghiero

Capo 5
Aiuti alle grandi imprese e alle PMI
per Programmi Integrati
di Agevolazione - PIA Turismo
Art. 48 - Oggetto e finalità
Art. 49 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 50 - Soggetti proponenti
Art. 51 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Art. 52 - Spese ammissibili
Art. 53 - Modalità di ammissione all’agevolazione
Art. 54 - Concessione delle agevolazioni e attuazione del progetto

Capo 6
Aiuti agli investimenti delle PMI
nel settore turistico-alberghiero
Art. 55 - Oggetto e finalità
Art. 56 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 57 - Spese ammissibili
Art. 58 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Art. 59 - Modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione

Titolo III
Aiuti per l’accesso delle
PMI ai finanziamenti
Art. 60 - Oggetto e finalità
Art. 61 - Aiuti al finanziamento del rischio
Art. 62 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento
Art. 63 - Aiuti per i costi di esplorazione delle PMI

Titolo IV
Aiuti alle PMI
per l’acquisizione di servizi
Art. 64 - Oggetto e finalità

Capo 1
Aiuti per la consulenza
in favore di PMI
Art. 65 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 66 - Spese ammissibili

Capo 2
Aiuti alle PMI
per la partecipazione a fiere
Art. 67 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 68 - Spese ammissibili

Capo 3
Norme di comune applicazione
Art. 69 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili ammissibili
Art. 70 - Modalità di ammissione all’agevolazione

Titolo V
Aiuti a favore di investimenti
in ricerca, sviluppo e innovazione

Art. 71 - Oggetto e finalità
Capo 1
Aiuti ai progetti
di ricerca e sviluppo
Art. 72 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 73 - Forma e intensità delle agevolazioni
Art. 74 - Spese ammissibili
Art. 75 - Modalità di ammissione all’agevolazione

Capo 2
Aiuti all’innovazione tecnologica,
dei processi e dell’organizzazione
Art. 76 - Tipologie di misure ammissibili
Art. 77 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Art. 78 - Spese ammissibili per i servizi di consulenza
Art. 79 -Spese ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

Titolo VI
Aiuti per la tutela dell’ambiente
Art. 80 - Oggetto e finalità
Art. 81 - Tipologie di investimento ammissibili
Art. 82 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
Art. 83 - Costi ammissibili per le misure di efficienza energetica
Art. 84 - Costi ammissibili per interventi di cogenerazione ad alto rendimento
Art. 85 - Costi ammissibili per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 86 - Spese ammissibili
Art. 87 - Modalità di ammissione all’agevolazione

Titolo VII
Disposizioni Finali
Art. 88 - Aiuti individuali ad hoc
Art. 89 - Modifiche ed integrazioni