Art. 1
Modifica all’articolo 12 della
legge regionale 7 aprile
2014, n. 10
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo
12 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
“1. In deroga ai programmi di intervento già approvati,
la Giunta regionale, su proposta degli enti proprietari degli alloggi, può
riservare un’aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in
detti programmi, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei
familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità, quali:”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 10/2014
1. All’articolo
20 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: “gli enti gestori” sono sostituite
dalle seguenti: “i comuni” e le parole: “previo accertamento da parte dei
servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico
e di necessità degli occupanti” sono soppresse;
b) alla lettera a) del
comma 3 la parola “dalla” è sostituita dalla seguente: “alla”;
c) alla
fine del comma 3, è aggiunto il seguente capoverso: “L’istanza del soggetto
interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che
emana il provvedimento, previa istruttoria dell’ente gestore, relativamente
alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi
sociali dello stesso comune limitatamente, all’accertamento del requisito di
cui alla lettera b).”;
Art. 3
Modifica all’articolo 33 della l.r. 10/2014
1. Al comma 3 dell’articolo
33 della l.r. 10/2014 dopo la parola “bilancio” sono aggiunte le seguenti:
“nonché enti erogatori di servizi”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 35 della l.r. 10/2014
1. Il comma 3 dell’articolo
35 della l.r. 10/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si
rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono
considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal
contratto di locazione. L’ente gestore versa all’autogestione le quote
insolute e procede contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al
recupero delle somme versate secondo le norme del Codice civile. L’ente
gestore trasmette bimestralmente alla Regione dettagliata documentazione sulle
quote insolute versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto
attivate, nonché sull’ammontare delle somme recuperate.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 42 della l. r. 10/2014
1. All’ articolo
42 della l.r. 10/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola “gestione” sono inserite le
seguenti: “o di sua sede operativa prevista dalla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti
regionali operanti nel settore)”.
b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
“12-bis. Le
commissioni nominate ai sensi della legge
regionale 16 aprile 2012, n. 8 (Procedimento assegnazione alloggi di
edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia
residenziale pubblica), restano in carica sino alla loro scadenza naturale.”
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 5 dicembre 2014