Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2,lett.c L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 10/02/2015 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Capo I
Norme generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la
gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale
della Regione Puglia, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.
3267/1923, in attuazione della L.R.
n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l).
A tal fine disciplina:
a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio
del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni
sottoposti a vincolo in applicazione degli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre
1923 n. 3267;
b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del
patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato
“Demanio forestale regionale”).
2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in
materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all’attività
pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico.
Art. 2
Disciplina del pascolo nel bosco
1. Il pascolo nel bosco è consentito purchè non ne
comprometta la conservazione e la rinnovazione.
2. Nelle fustaie e cedui
coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio della regione Puglia
l’esercizio del pascolo è consentito:
a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia
raggiunto l’altezza di m. 1,5;
b. al bestiame bovino, equino e asinino,
dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3;
c. ad altitudine
fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
d. ad altitudine
superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.
3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza
di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente
autorizzate dagli Enti competenti.
4. Resta ferma la facoltà del
competente Servizio della Regione Puglia di autorizzare l’esercizio del pascolo
anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co.2), in funzione
dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse
foraggere.
Art. 3
Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi
1. L’esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (terreni
utilizzati a pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:
a. ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al
30 novembre
b. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1°
aprile al 31 ottobre.
2. Resta salva la facoltà del competenze Servizio della
Regione Puglia di autorizzare l’esercizio del pascolo anche in periodi diversi
da quelli stabiliti al co.1), in relazione alle reali disponibilità di risorse
foraggere.
3. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi
solo sui terreni appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti
contrattuali validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudende
preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
Art. 4
Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree
naturali protette e SIC-ZPS
1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano
nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione
Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.
2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli
strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle
aree naturali protette, d’intesa con il competente Servizio della Regione
Puglia.
Art. 5
Disciplina del pascolo delle capre
1. In applicazione dell’art. 9, lett. c) del R.D.L.
3267/1923, il pascolo delle capre:
a. è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli
aventi funzioni protettiva;
b. è escluso nei boschi di nuova formazione in
rinnovazione e allo stadio di novellame;
c. è escluso nei boschi situati
sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.
2. Il competente Servizio della Regione Puglia può
eccezionalmente autorizzare il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei
boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre
vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite
nell’autorizzazione stessa.
Art. 6
Divieti e limiti al pascolo
1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo,
il transito o l’immissione sono vietati:
a. per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei
boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
b. agli animali
di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
c. agli animali di ogni
specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali;
d. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in
continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in
quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati
esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione
Puglia competente può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la
durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni
di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al
pascolo è vietata:
a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame
eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie
a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione
superficiale, costipamento e sentieramento.
Il competente Servizio della
Regione Puglia può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la
durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni
di riposo;
b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non
inferiore a 3 (tre) anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura
del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.
Art. 7
Personale addetto alla custodia del bestiame
1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di
età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro
minorile.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50
(cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250
(duecentocinquantacento) capi di bestiame minuto (ovino o suino).
Capo II
Autorizzazione
Art. 8
Autorizzazione al pascolo
1. Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n.
3267/1923 sui terreni di proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi
titolo è esercitato con apposita autorizzazione rilasciata dal competente
Servizio della Regione Puglia.
2. L’istanza di autorizzazione al
pascolo, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata
dalla documentazione indicata (all.A), può essere inoltrata per l’intero anno
solare al competente Servizio della Regione Puglia, che rilascia il
provvedimento di autorizzazione previa acquisizione del parere, se dovuto,
dell’Ente di Gestione delle aree naturali protette.
3. L’esercizio del
pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi
titolo, può essere esercitato dal giorno successivo alla acquisizione della
domanda da parte del competenze Servizio della Regione Puglia.
4. L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà privata,
condotti a qualsiasi titolo, è consentito ai soggetti che detengono gli animali
iscritti alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale
Allevatori (A.R.A.).
5. Il procedimento si conclude con il provvedimento
di autorizzazione al pascolo entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Capo III
Concessione sui terreni
del demanio
forestale regionale
Art. 9
Concessione sul demanio forestale regionale
1. Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n.
3267/1923 sui terreni del Demanio forestale regionale è esercitato a seguito di
apposita concessione.
2. L’istanza di concessione al pascolo sui terreni
del Demanio forestale regionale è inoltrata all’Agenzia Regionale per le
attività irrigue e forestali (di seguito A.R.I.F.) che rilascia il provvedimento
di concessione entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, previa acquisizione
dell’autorizzazione di cui al precedente art. 8, e del parere dell’ente di
gestione delle aree naturali protette, se dovuto.
3. L’istanza di
concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema allegato al
presente regolamento e corredata della documentazione indicata (all.B).
4. L’A.R.I.F. trasmette, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della
concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale, copia del
provvedimento al competente Servizio della Regione Puglia
Art. 10
Requisiti
1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è
consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di
allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo
professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad
indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.
2. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1
del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:
a) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche
limitrofe alle aree richieste in concessione;
b) essere in possesso di
concessioni al pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della
domanda.
3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del
patrimonio forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito su zone
limitate, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per
finalità di ricerca, studio e sperimentazione a seguito di apposita
autorizzazione.
Art. 11
Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale
1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio
forestale regionale al netto dell’I.V.A., stabilito per l’anno 2014 adeguato ai
prezzi di mercato, è il seguente:
a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 2,50 euro/mese
b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,00 euro/mese
c. per ogni ovino e caprino 0,60 euro/mese
d. per ogni equide di età
superiore a 6 mesi 2,00 euro/mese
e. per ogni suino 0,60 euro/mese
2. L’importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione
monetaria sulla base dell’indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell’anno
precedente.
Capo IV
Carico di bestiame
Art. 12
Unità di carico
1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di
autorizzazione va determinato in U.B.A. ( Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto
degli indici di conversione:
a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
b.
per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi ,60 UBA
c. per ogni
ovino e caprino 0,15 UBA
d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00
UBA
e. per ogni suino 0,30 UBA
Art. 13
Carichi di bestiame ammissibili
1. Il carico di bestiame ammissibile per per superficie
pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla
base degli indici di conversione di seguito riportati:
a. pascolo 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
b. pascolo
cespugliato 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
c. pascolo arborato 1 UBA
ogni 3 Ha di superficie/anno
d. bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere
maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai
soggetti pubblici di cui all’art. 10, co.3)
3. Le strade e i viottoli di
campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a
pascolo.
4. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di
concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad
eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.
Capo V
Divieti, controlli e sanzioni
Art. 14
Divieti
1. E’ vietato:
a) subconcedere il diritto di concessione;
b) effettuare
l’esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
c) tagliare alberi o
arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione
Puglia, resa ai sensi del regolamento
regionale 30 giugno 2009, n. 10;
d) immettere nelle aree autorizzate
un numero di capi superiore a quello autorizzato.
Art. 15
Revoca autorizzazione
1. Si procede alla revoca della autorizzazione al pascolo
per:
a) subconcessione;
b) violazione delle norme in materia
di incendi;
c) più di due infrazioni nell’arco della durata
dell’autorizzazione.
2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio
di una nuova autorizzazione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.
Art. 16
Controlli
1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e
l’irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati
dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all’art.
17, comma 3), della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 “Disposizioni in materia di
gestione del patrimonio indisponibile della Regione”.
Art. 17
Sanzioni
1. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di
divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si
rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei
pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla
tutela dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
2. I
Comuni che intendono disciplinare l’attività pascoliva sui terreni detenuti a
qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923,
adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione
Puglia.
Art. 19
Abrogazione
1. Il Regolamento
regionale 30 dicembre 2013, n. 27 “L’attività pascoliva sul territorio della
Regione Puglia” è abrogato.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 26 febbraio 2015
Vedasi Allegato