Art.
1
Modifiche all’articolo 5 della
legge regionale 30 novembre
2012, n. 34
1.
Al comma 3 bis dell’articolo
5 della legge regionale 30 novembre 2012 n. 34 (Riduzione dei costi della
politica), introdotto dall’articolo
45 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015
della Regione Puglia), il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La spesa
per il personale comandato o distaccato funzionalmente a disposizione dei Gruppi
consiliari ovvero a qualsiasi titolo assunto o utilizzato a tempo determinato,
anche in forza di incarico di lavoro autonomo, grava sul budget assegnato a
ciascun Gruppo consiliare e deve rientrare nei limiti di questo.”
Art. 2
Modifiche e
integrazioni alla legge regionale
11
gennaio 1994, n. 3
1.
Alla legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell’articolo
01 dopo la parola “privatistico” sono inserite le seguenti: “ivi incluse
quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui
all’articolo
3.”;
b)
l’articolo
3 è sostituito dal seguente:
“Art.
3
Personale e
collaboratori dei Gruppi
1.
Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie
funzioni i Gruppi consiliari si avvalgono, in virtù di rapporti di natura
fiduciaria, di personale e di collaborazioni acquisite secondo le modalità di
seguito stabilite.
2.
In attuazione di quanto stabilito nell’articolo
5, comma 3 bis, della l.r. 34/2012, l’Ufficio di Presidenza determina, a
valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai
singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un’unità di
personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.
3.
Il costo dell’unità di personale di cui al comma 2 è determinato con riferimento
al trattamento economico, fondamentale e accessorio, massimo previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile alla Regione
Puglia, con inclusione della retribuzione differita, del valore di due buoni
pasto per settimana, dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario
corrispondenti al massimo legale di centottanta ore/anno e del valore dei
novanta buoni pasto conseguentemente spettanti, nonché di tutti gli oneri
previdenziali e assicurativi connessi. I suddetti valori sono aggiornati alle
variazioni introdotte dalla suddetta contrattazione collettiva.
4.
L’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce entità, tempi e
modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo consiliare.
5.
Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito:
a)
mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio,
la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;
b)
mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
c)
mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l’acquisizione di
prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il privato datore di
lavoro.”;
c)
l’articolo
3bis è abrogato;
d)
l’ articolo
4 è sostituito dal seguente:
“Art.
4
Procedure
per l’acquisizione del personale
1.
Il personale regionale, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio
regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo
consiliare interessato, è distaccato presso il Gruppo consiliare con
provvedimento dei competenti servizi del Consiglio o della Giunta regionale. Il
personale distaccato rientra obbligatoriamente presso la struttura
amministrativa di appartenenza alla cessazione, per qualsiasi motivo, del
distacco riprendendo, ove possibile, l’eventuale incarico ricoperto.
2.
I competenti uffici della Giunta regionale provvedono, altresì, a seguito di
richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla
base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare interessato,
all’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando
del personale proveniente da altra pubblica amministrazione da incardinare
presso il Consiglio regionale per la successiva assegnazione funzionale al
Gruppo consiliare interessato. Il comando ha una durata corrispondente alla
durata dell’assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo
corrispondente alla legislatura.
3.
Per l’assegnazione ai Gruppi consiliari di personale distaccato o comandato deve
essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l’assenso del
dipendente.
4.
L’Ufficio di Presidenza con la deliberazione di cui all’articolo
3, comma 4, stabilisce modalità e tempi con i quali i Gruppi consiliari
provvedono a rimborsare alla Regione le somme erogate al personale distaccato o
comandato ai sensi dei commi 1 e 2.
5.
Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo
01, comma 2 della presente legge, il Gruppo consiliare, in aggiunta alle
modalità di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di personale e collaboratori sulla
base di contratti di diritto privato intuitu personae. A tal fine Il Presidente,
in rappresentanza e nell’interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere,
su base fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e
concretamente disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale
di cui ai commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, anche part-time, o di lavoro autonomo, ivi
inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private,
secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione
vigente. Data la finalità delle prestazioni lavorative a supporto delle attività
dei Gruppi consiliari, la cui costituzione è temporanea e non eccede quella del
mandato dei Consiglieri che li costituiscono ai sensi dell’articolo
29 dello Statuto della Regione Puglia, ai contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato si applica la disciplina di cui all’articolo 90 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e la loro durata non può eccedere quella della legislatura
nel corso della quale sono sottoscritti. I contratti di lavoro e gli incarichi
cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e
possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione del
Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con conseguente
venir meno delle risorse per la copertura finanziaria.
6.
Per le acquisizioni del personale di cui al precedente comma 5 e nel rispetto
dei vincoli di budget e dei limiti temporali ivi stabiliti, il Presidente del
Gruppo consiliare può utilizzare il contratto di somministrazione di lavoro.
7.
Ferma rimanendo la natura di diritto privato, i contratti di cui ai commi
precedenti devono essere stipulati con soggetti che siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge e nel rispetto delle incompatibilità legali per
l’accesso ai corrispondenti contratti con l’amministrazione regionale.
8.
La regolamentazione normativa e il trattamento economico dei contratti di
lavoro, anche per il personale in somministrazione, sono stabiliti utilizzando,
in via meramente parametrale, la disciplina normativa e contrattuale collettiva
vigente per il personale regionale, in quanto applicabile data la natura
privatistica del datore di lavoro. Resta ferma, nella fissazione del trattamento
economico del singolo contratto di lavoro come anche del trattamento economico
attribuito ai dipendenti distaccati o comandati di cui ai commi 1 e 2, la
possibilità di introdurre elementi retributivi e/o indennità sostitutivi del
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi ovvero legati
alla specificità dei contenuti e/o delle modalità di svolgimento della
prestazione di lavoro oppure connessi all’elevata professionalità richiesta.
9.
I contratti sottoscritti e gli incarichi affidati sono pubblicati su apposita
sezione del portale del Consiglio regionale.
10.
Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono
assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non
possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse
eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del
personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al
termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti al
Consiglio regionale.”
Art. 3
Norma
finanziaria
1.
Gli oneri connessi all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
trovano copertura, nella fase di prima applicazione, mediante apposita
variazione al bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2015.
Per gli esercizi futuri si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di
spesa nel bilancio del Consiglio regionale.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 22 ottobre 2015
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