Vedi la l.r.
n. 9/2016
Art. 1
Principi e finalità
1.
La presente legge, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali
in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle
aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città
metropolitana di Bari.
2. La
Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e
controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese
interistituzionali nella cabina di regia di cui all’articolo
8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
3. La
Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e
successivi, detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al
principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e
funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti
locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti
con le fonti regionali.
4.
Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la
valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo
sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica
metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all’ articolo 1, comma 44,
della legge 56/2014.
5.
Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di
media prossimità.
6. Con
successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di
trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di
Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la
pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché
l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.
7. Ai
Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di
prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata
entro gli ambiti di cui alla legge
regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle
funzioni comunali).
8. Per
l’esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare
nelle materie dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza del territorio, la
Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell’Autorità di Bacino.
Art. 2
Oggetto
1.
Le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste, servizi sociali,
attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione
civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono
trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai
sensi dell’articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per
l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali) e da essa
attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarietà. (1)
2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle
intese interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui al comma
91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni) provvede con legge all’attribuzione delle funzioni
oggetto di riordino, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della I. 56/2014.2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle
intese interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui al comma
91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni) provvede con legge all’attribuzione delle funzioni
oggetto di riordino, ai sensi dell’ articolo 1, comma 89, della I. 56/2014.
(2)
3.
A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove
necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la
legislazione e la programmazione di settore.
4. La
Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza,
regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al
fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte
dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.
5. La
Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni
delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie
produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di
semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo
economico, territoriale e sociale della regione.
6. La
Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della
attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e
delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
96, lettera a), della l. 56/2014; i fondi per il trattamento accessorio
dell’ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati
secondo quanto previsto dal comma 10.
7. Il
personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in
quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall’amministrazione
di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti
cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico
dell’ente utilizzatore.
8. Il
personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni,
singoli o associati, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge
6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali). Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 125/2015, le Province e la Città metropolitana di Bari
concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di
avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
9.
Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità
finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la
attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui
all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) o
l’analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un
importo pari al costo del personale trasferito per l’esercizio delle funzioni a
tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del
personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, non si calcolano al fine del
rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale
soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a
completa ricollocazione.
10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle
voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la
progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a
esso esclusivamente destinati, nell’ambito delle risorse decentrate del
personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti
individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative
al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l’esercizio delle
funzioni, al fine di garantire l’invarianza finanziaria; la Città metropolitana
di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di
rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo
per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale
ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.
11. La
Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le
associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non
obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e
le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli
obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.
(1) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 12, lett. a).
(2) Comma sostituito dalla l.r.
n. 1/2016, art. 12, lett. b). Il testo originario era così formulato: "2. Il Presidente della Giunta regionale,
previa approvazione, da parte della Giunta regionale, delle intese
interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 1,
comma 91, della l. 56/2014 e nel rispetto delle procedure e delle modalità
previste dalla l.r. 36/2008, acquisito il parere
obbligatorio, non vincolante, delle commissioni consiliari permanenti
competenti, provvede con decreto all’attribuzione delle funzioni oggetto di
riordino."
Art. 3
Funzioni oggetto di riordino
1. La
Regione, nel rispetto dell’articolo 1, commi 46 e 89, della l. 56/2014, può
attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro
associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa
interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio regionale, in
conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarietà di cui al dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2.
L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della
Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e
enti interessati disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le
funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere
rimane a carico della Regione.
3. La
Regione favorisce e promuove l’esercizio da parte delle Province e della Città
metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall’articolo 1, comma 88, della
l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni
intendano avvalersi di intese con le Province.
Art. 4
Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione
1.
Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già
conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell’articolo 3 e, in
particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai
Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari,
nelle materie di competenza legislativa regionale.
2. Le
funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere
esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di
entrata in vigore delle riforme di settore.
3. La
Regione, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, della l. 125/2015, disciplina
con successiva legge regionale, attraverso l’istituzione del Servizio regionale
di vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo
personale.
Art. 5
Decorrenza
dell’esercizio delle
funzioni attribuite (3)
1. Le
funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall’ente attributario a decorrere
dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse,
fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno
o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell’esercizio
delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle
risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
2. I
provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell’esercizio
delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di
riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 13.
Art. 6
Norma transitoria
1.
Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di
riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata
in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le
funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine
assegnate.
Art. 7
Criteri generali per l’individuazione delle risorse
1.
La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell’articolo 1,
comma 96, della l. 56/2014, della l.r.
36/2008, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente,
stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie,
umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente
legge, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 12.
Art. 8
Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
1.
Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i
procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio
delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall’ente subentrante, il quale
succede di diritto anche nei rapporti processuali.
Art. 9
Associazioni e fusioni di comuni
1.
L’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva
di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del
decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica , nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato
secondo le disposizioni del succitato decreto-legge 78/2010, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e della I. 56/2014. (4)
2. La
Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di
previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primalità per
incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei
servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a
incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l’ordine di gradualità
previsto agli articoli
11 e 12
della l.r. 34/2014 e con le modalità indicate dalla medesima legge
regionale.