L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014. Il presente regolamento deve intendersi implicitamente
abrogato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione
Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2326 del
22/12/2015 di " Approvazione definitiva del Regolamento recante disposizioni
relative al volontariato di Protezione civile della Regione Puglia; (1)
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni recante “Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile”, ed in particolare l’articolo 18 “Volontariato”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2012 concernente: “Indirizzi operativi volti ad
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all’attività di protezione civile”, attuativa dell’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 “Disposizioni urgenti in materia di
protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 152, ed altresì dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTA la L.R.
10 marzo 2014, n. 7 “Sistema regionale di protezione civile”, ed in
particolare gli articoli
18 “Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile”
e 19
“Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di
protezione civile”;
ACQUISITO il parere del Comitato regionale di
protezione civile espresso nella seduta del 7 maggio 2015;
VISTO il parere favorevole della V Commissione
Consiliare del 02/12/2015
(1) Capoverso così modificato a seguito di
rettifica pubblicato nel B.U.R. n. 21 del 03/03/2016;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1.
(Finalità)
[1. Il presente regolamento, in applicazione degli artt.
18 e 19
della legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di
protezione civile), reca disposizioni relative:
a. alle modalità ed ai presupposti per l’iscrizione, il
diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato
dall’elenco regionale del volontariato di protezione civile, istituito
dall’articolo
18, comma 8, della predetta L.R.
7/2014, già previsto dall’art.
5, comma 1, della L.R. 19 dicembre 1995, n. 39;
b. alle modalità di impiego e di intervento del volontariato
nelle attività di protezione civile;
c. ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e
di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di
protezione civile;
d. alle modalità di rimborso della somma equivalente al
mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell’equivalente degli
emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti
alle organizzazioni di volontariato ed impiegati in attività di protezione
civile;
e. all’eventuale concorso nell’adozione di misure
assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
[2. La Regione favorisce lo sviluppo dell’autogoverno
democratico del volontariato di protezione civile, all’interno
dell’organizzazione del sistema regionale di protezione civile e riconosce il
ruolo ed i compiti svolti dal volontariato regionale di protezione civile in
considerazione della mancanza dello scopo di lucro, anche indiretto, delle
associazioni e della gratuità delle prestazioni dei volontari
aderenti.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 2
(Definizione di organizzazione di volontariato di protezione
civile)
[1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia e
dell’articolo
18, comma 2, della richiamata legge
regionale 10 marzo 2014, n. 7, è considerata organizzazione di
volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza
fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali ed intercomunali di protezione
civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti, concorre, unitamente alle componenti
istituzionali ed alle strutture operative di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) ed alla citata
legge
regionale n.7/2014, alle attività di previsione, prevenzione e
soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi di cui alle medesime
leggi.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione)
[1. Il presente Regolamento si applica ai seguenti
soggetti:
a) organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco
regionale del volontariato di protezione civile, di cui al successivo articolo
5, operanti in misura anche non prevalente nell’ambito della protezione
civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione e di previsione,
prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od
antropica, inclusi gli incendi boschivi;
b) gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile,
formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile,
rappresentati legalmente rispettivamente dal Sindaco del Comune stesso e dal
Sindaco del Comune capofila, operanti nelle medesime attività di cui alla
precedente lettera a; c) organismi di coordinamento provinciale delle
associazioni di volontariato e dei gruppi comunali ed intercomunali di
protezione civile di cui al successivo art. 4;
d) articolazioni locali, regolarmente iscritte al detto
elenco regionale del volontariato di protezione civile, con sede legale ed
operativa nell’ambito del territorio regionale e dotate di autonomia
gestionale, di organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi
diffusione sovra-regionale o nazionale, iscritte all’elenco nazionale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito presso il
Dipartimento della Protezione Civile.
2. Sono ricomprese tra le organizzazioni di volontariato di
cui al precedente comma 1 lettera a:
a. le organizzazioni di volontariato, aventi carattere
locale, costituite ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro
sul volontariato) regolarmente iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della L.R.
11/1994 recante “Norme di attuazione della Legge 11/08/1991 n.
266”;
b. organizzazioni di altra natura, purché a componente
prevalentemente volontaria, aventi carattere locale.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 4
(Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato
e dei gruppi comunali ed intercomunali
di protezione civile)
[1. In ogni ambito provinciale è costituito un unico organismo
di coordinamento dei soggetti di cui all’art. 2, di seguito denominato
<Coordinamento>, quale organizzazione di secondo livello senza fini di
lucro, apartitica e democraticamente gestita.
2. I Coordinamenti, costituiti ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative per favorire la
costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e
dei gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco di cui alla
l.r.
39/1995 e successive modifiche e integrazioni) sono, a mente della
legge
regionale 12 dicembre 2011, n.35 (Integrazione all’articolo
5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39), iscritti di
diritto all’elenco regionale di cui al successivo art. 5, previa presentazione
della copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto,
redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di
scrittura privata registrata.
3. I Coordinamenti si prefiggono i seguenti scopi:
1) contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del
volontariato di protezione civile;
2) promuovere un effettivo legame ed un migliore rapporto di
collaborazione tra tutte le organizzazioni di volontariato ed i gruppi
comunali ed intercomunali di protezione civile del territorio della loro
Provincia o della Città Metropolitana di Bari e l’Amministrazione Provinciale,
la Città Metropolitana e la Regione \Puglia;
3) realizzare interventi comuni al fine di garantire la
presenza di un gruppo sinergico capace di raccordarsi in tutte le fasi di
previsione, prevenzione, soccorso ed informazione, traducendo in qualità
d’intervento la cooperazione tra vari soggetti in caso di eventi
calamitosi;
4) promuovere, coordinare ed organizzare ogni forma di
studio, dibattito, informazione, formazione, aggiornamento ed addestramento
dei propri aderenti nel rispetto delle autonomie dei singoli
sodalizi;
5) promuovere la “Cultura” del volontariato di protezione
civile e sostenere la costituzione di nuove realtà di associazionismo operanti
in quello stesso ambito;
6) elaborare suggerimenti operativi finalizzati
all’ottimizzazione dell’operatività della “colonna mobile”, d’intesa con la
Struttura di Protezione Civile della Regione Puglia, che tenga conto delle
specificità di ogni singola realtà aderente nonché delle peculiarità e delle
criticità del proprio territorio provinciale o della Città
Metropolitana;
7) compiere interventi e soccorsi, d’intesa con le
Amministrazioni Comunali, Provinciali, della Città Metropolitana e Regionale,
nei rispettivi territori e, nel caso di eventi di rilievo nazionale e di
interventi in ambito internazionale, per il tramite della Struttura regionale
di protezione civile, col Dipartimento della Protezione Civile.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 5
(Elenco regionale del volontariato di protezione
civile)
[1. L’elenco regionale del volontariato di protezione civile,
di seguito <elenco>, istituito ai sensi dell’articolo
18, comma 8, della legge regionale n. 7/2014, è gestito dalla
Struttura regionale di protezione civile, di seguito denominata
<Struttura>, che provvede agli adempimenti relativi alla sua tenuta ed al
relativo periodico aggiornamento.
2. All’elenco devono iscriversi tutti i soggetti di cui al
precedente art. 3 che intendano operare per attività od eventi classificabili di
protezione civile. L’iscrizione costituisce il presupposto necessario per
l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni da parte delle autorità
locali di protezione civile del proprio territorio anche ai fini dei benefici di
cui al D.P.R. 194/2001.
3. L’aggiornamento dell’elenco, effettuato ogni anno con
determinazione del dirigente della Struttura, è pubblicato sul sito
istituzionale della Regione e su quello della Struttura. L’elenco aggiornato è
inviato al Dipartimento della Protezione Civile, per la revisione dell’elenco
nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, previsto
dall’art. 1 del Regolamento adottato con il D.P.R. 194/2001, oltrechè alle
Prefetture, alle Province, alla Città Metropolitana ed ai Comuni competenti per
territorio in riferimento alle nuove iscrizioni, alle cancellazioni ed alle
eventuali variazioni delle organizzazioni di volontariato.
4. La numerazione relativa all’iscrizione all’elenco è
composta:
a. da un numero d’ordine d’iscrizione progressivo attribuito
su base regionale;
b. da un codice alfanumerico, attribuito su base
provinciale, che divide l’Elenco stesso in sei sezioni corrispondenti alle
Province ed alla Città Metropolitana della Regione, composto dalla sigla della
Provincia o della Città Metropolitana, nel cui ambito rientra il Comune in cui
ha sede legale l’organizzazione, seguita da una numerazione crescente per
singola provincia e per la Città Metropolitana, a partire dal n. 001,
attribuita sulla base della progressione del numero d’ordine d’iscrizione
regionale;
c. per i Coordinamenti provinciali, dal solo numero d’ordine
d’iscrizione regionale, che li individua nella sezione dedicata alla
rispettiva Provincia o Città Metropolitana.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 6
(Requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione
all’elenco)
[1. Ai fini dell’iscrizione, e del mantenimento della stessa
iscrizione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’elenco,
devono ricorrere le seguenti condizioni:
a. operatività e sede legale o sede operativa, se diversa,
dell’organizzazione nel territorio pugliese;
b. per le realtà associative costituite ai sensi della L.
266/1991, iscrizione dell’associazione nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui alla L.R.
11/1994;
c. possesso del codice fiscale regolarmente attribuito
all’organizzazione;
d. previsione esplicita nell’atto costitutivo e/o nello
statuto, ritualmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, di:
1) svolgimento di attività di protezione civile;
2) assenza di fine di lucro;
3) democraticità della struttura associativa per le
organizzazioni costituite ai sensi della L. 266/1991;
4) obbligatorietà del rendiconto contabile
annuale;
5) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e
indicazione dei loro obblighi e diritti;
6) assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma, e
volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli aderenti;
7) durata, elettività e gratuità delle cariche direttive
per le associazioni costituite ai sensi della L. 266/1991;
8) modalità di nomina e durata delle cariche direttive per
le organizzazioni di altra natura, ad eccezione dei gruppi comunali ed
intercomunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in
materia;
e. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli
amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne
penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione, redatta su
apposito modello predisposto dalla Struttura, da sottoporre ai controlli a
campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali ed intercomunali tale
requisito si riferisce esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e
titolari di incarichi operativi direttivi);
f. numero minimo di aderenti volontari almeno pari al doppio
più uno dei componenti dell’organo direttivo e comunque non inferiore a 10
unità. I volontari, tutti di maggior età, devono essere in possesso delle
caratteristiche operative previste nelle vigenti disposizioni in materia di
protezione civile. La precedente disposizione non si applica ai gruppi
comunali ed intercomunali;
g. ai fini del requisito del numero minimo di associati, di
cui alla precedente lettera f, nel caso di iscrizione a più organizzazioni,
ciascun volontario è considerato una sola volta. A tale scopo il volontario,
iscritto a due o più organizzazioni, opera una scelta circa l’organizzazione
presso cui intende essere considerato operativo. Tale scelta è comunicata alle
stesse organizzazioni, che provvedono ad annotarla nel registro soci,
tenendola poi in debito conto nel conteggio dei propri iscritti, anche al fine
delle coperture assicurative di cui alla successiva lettera j;
h. disponibilità di mezzi, attrezzature e dispositivi di
protezione individuale idonei per lo specifico impiego, per il cui uso i
volontari siano stati adeguatamente formati ed addestrati conformemente alle
indicazioni specificate dai fabbricanti;
i. aver realizzato nel precedente biennio attività di
protezione civile, anche a carattere locale, riconosciute espressamente come
tali dai rispettivi Enti pubblici di riferimento. In fase di prima iscrizione
tale requisito si considera assolto anche con l’effettuazione di attività
diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza quali: la
diffusione della conoscenza in materia di protezione civile, l’informazione
alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione
dei propri aderenti necessaria per la loro crescita e per l’attuazione dei
compiti che saranno chiamati a svolgere in modo coerente con i valori e i
principi che fondano l’agire delle donne e degli uomini che si riconoscono nel
volontariato di protezione civile;
j. sottoscrizione di polizze assicurative, connesse allo
svolgimento di attività di protezione civile, contro infortuni e malattie e
per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio
della medesima attività, che coprano tutti gli aderenti dell’organizzazione
che prestano attività di volontariato. Tali polizze contengono la chiara
indicazione dell’ambito territoriale di copertura delle garanzie, a cui è
vincolata l’eventuale estensione della zona di operatività dell’organizzazione
all’intero territorio nazionale;
k. osservanza degli obblighi in materia di sorveglianza e
controllo sanitario sugli aderenti volontari;
l. reperibilità, per l’intera giornata (h 24), di almeno un
referente dell’organizzazione;
m. le articolazioni locali di organizzazioni di volontariato
di protezione civile aventi diffusione sovra-regionale o a livello nazionale,
di cui al precedente articolo 3, lettera d, ai sensi della D.P.C.M. 9 novembre
2012, garantiscono e dichiarano la propria partecipazione in quota parte al
dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell’organizzazione di
appartenenza, nell’ambito della rispettiva colonna mobile
nazionale.
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere all’atto
della presentazione della domanda e permanere nel corso dell’iscrizione, pena la
cancellazione dall’elenco. La loro sussistenza deve essere documentata
annualmente dalle organizzazioni di volontariato con autocertificazione, a firma
del legale rappresentante, sottoposta alle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di
notorietà. Tale autocertificazione dovrà pervenire alla Struttura entro il
bimestre successivo all’anno solare di riferimento.
3. Il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1,
per la durata di un anno, accertato eventualmente anche sulla base di controlli
effettuati a campione dalla Struttura per quanto di sua competenza, comporta la
cancellazione dall’elenco.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 7
(Procedimento per l’iscrizione all’elenco)
[1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 possono presentare alla Struttura apposita istanza, sottoscritta
dal legale rappresentante, contestualmente alla quale dovranno essere
dichiarati, sotto forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000:
a. i dati identificativi del dichiarante (data e luogo di
nascita, residenza, recapiti telefonici, qualità di legale rappresentante
dell’organizzazione);
b. il territorio di operatività
dell’organizzazione;
c. l’indirizzo della sede legale e, se diversa, della sede
operativa dell’organizzazione;
d. i recapiti dell’ organizzazione (numeri telefonici,
e-mail, p.e.c.);
e. il numero di iscrizione dell’associazione nel registro
regionale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.R.
11/94, con l’indicazione degli estremi del provvedimento
dirigenziale d’iscrizione della Struttura regionale Politiche di Benessere
Sociale e Pari opportunità;
f. il numero del codice fiscale regolarmente attribuito
all’organizzazione;
g. l’osservanza degli obblighi in materia di sorveglianza e
controllo sanitario sugli aderenti volontari;
h. la reperibilità, per l’intera giornata (h 24-7/7), di
almeno un referente dell’organizzazione con l’indicazione dei numeri
telefonici da contattare in caso di necessità.
2. L’istanza di cui al precedente comma è corredata dalle
copie autenticate, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, dei
sottoelencati documenti (le autocertificazioni devono essere presentate in
originale):
a) atto costitutivo e statuto, ritualmente registrati presso
l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti di cui all’articolo 3, lettera
a;
b) delibera di costituzione e regolamento comunale per i
soggetti di cui all’articolo 3, lettera b;
c) autocertificazione, redatta su modello predisposto dalla
Struttura e resa da ognuno degli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, relativa al requisito di cui all’articolo 6 comma 1,
lettera e (per i gruppi comunali ed intercomunali tale requisito si riferisce
esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi
operativi direttivi). Tali dichiarazioni, che verranno sottoposte ai controlli
a campione previsti dalla legge, dovranno essere reiterate ogni qualvolta si
verifichino cambiamentidi coloro per i quali sono previste;
d) autocertificazione con l’elencazione dei mezzi,
attrezzature e dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) di cui
all’articolo 6 comma 1, lettera h;
e) dichiarazione di affiliazione rilasciata annualmente
dalla struttura nazionale di riferimento per i soggetti di cui all’articolo 3,
lettera d;
f) registro soci, tenuto a mente dell’art. 3, primo comma,
del D.M. 14/02/1992, che prescrive anche l’obbligo, prima di porlo in uso, di
provvedere alla regolare numerazione progressiva di ogni pagina e alla
bollatura di ogni foglio da parte di un notaio, o di un segretario comunale, o
di altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti, che provvede inoltre
a dichiarare, nell’ultima pagina dello stesso registro, il numero dei fogli
che lo compongono;
g) dichiarazioni degli Enti pubblici di riferimento relative
alle attività di protezione civile svolte nel biennio precedente, anche a
carattere locale, riconosciute espressamente come tali. In fase di prima
iscrizione, se tale requisito dovesse mancare, potrà essere sostituito
dall’effettuazione, comprovata da idonea documentazione, di attività diverse
da quelle finalizzate agli interventi di emergenza. Si considerano tali: la
diffusione della conoscenza in materia di protezione civile, l’informazione
alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione
dei propri aderenti necessaria per la loro crescita e per l’attuazione dei
compiti che saranno chiamati a svolgere nel volontariato di protezione
civile;
h) polizze assicurative e relative quietanze di pagamento in
corso di validità, di cui all’articolo 6 comma 1, lettera j;
i) le articolazioni locali di organizzazioni di volontariato
di protezione civile aventi diffusione sovra-regionale o a livello nazionale,
di cui all’articolo 3, lettera d, devono specificare con autocertificazione di
cui al D.P.R. 445/2000 quanta parte delle proprie risorse (numero di
volontari, mezzi ed attrezzature) sono destinate all’organizzazione nazionale
di riferimento nell’ambito della colonna mobile nazionale e quanta parte
rimane dedicata all’operatività sul proprio territorio. Tale specificazione è
contestualmente comunicata anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni,
al fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse
effettivamente disponibili sul territorio.
3. L’istanza, corredata della documentazione di cui al
precedente comma 2, è inviata alla Struttura entro il 30 settembre di ogni anno,
per la conseguente istruttoria intesa a verificare la completezza della domanda
e della documentazione. L’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco, avvengono di
norma entro il primo bimestre dell’anno successivo, con determinazione del
dirigente della Struttura. Nel caso che, dall’esito dell’istruttoria, risultasse
la necessità di integrare la domanda e/o la documentazione esibita, tale
integrazione dovrà avvenire tassativamente entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, pena la decadenza della domanda stessa.
4. L’esito negativo dell’istruttoria, con conseguente
archiviazione della pratica, è motivato e comunicato all’organizzazione
interessata.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 8
(Partecipazione del volontariato alle attività di protezione
civile)
[1. La Regione Puglia, tramite la Struttura,
provvede:
a) al coordinamento e all’impiego del volontariato di
protezione civile della regione in attività di previsione, prevenzione e
soccorso, sostenendone, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,
anche in concorso con l’Amministrazione statale e gli Enti locali, la
partecipazione alle attività in ambito regionale, nazionale ed internazionale
attraverso una adeguata formazione, la dotazione di idoneo equipaggiamento
personale e la partecipazione a predefinite attività esercitative;
b) all’attivazione della colonna mobile del sistema
regionale di protezione civile cui partecipano, ognuno per le proprie capacità
operative, i soggetti di cui al precedente articolo 3, all’organizzazione del
loro impiego nelle attività di soccorso alle popolazioni colpite da avversità
e di cooperazione e supporto alle componenti istituzionali ed alle strutture
operative del proprio sistema di protezione civile;
c) all’attivazione del volontariato di protezione civile per
attività di previsione, prevenzione, soccorso ed assistenza in vista o in
occasione degli eventi calamitosi di rilievo regionale di cui alle lettera b
dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992.
2. L’attivazione, a seguito degli eventi di cui alla lettera
a) del citato articolo 2, comma 1, della legge 225/1992, è disposta dalla
competente autorità locale, previa necessaria comunicazione alla Struttura,
relativamente ai gruppi comunali ed alle associazioni di volontariato locali
aventi sede nel proprio ambito territoriale, nel rispetto dell’ordinamento
vigente nel territorio interessato. L’eventuale richiesta di autorizzazione
all’applicazione dei benefici normativi che richiedano l’impiego di risorse
finanziarie regionali, è rivolta in via preventiva alla Struttura, anche per
consentire la quantificazione dei relativi oneri, in considerazione dei limiti
di stanziamento di bilancio, ed assicurarne la disponibilità.
3. L’attivazione e l’autorizzazione all’applicazione dei
benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, a seguito degli
eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 2,
comma 1, della legge 225/1992, ivi compresi gli interventi all’estero, avviene a
cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio
bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili, ovvero, in caso di
eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle
risorse finanziarie specificamente stanziate.
4. La Giunta Regionale definisce, unicamente per le attività
di protezione civile comprensive delle iniziative di promozione riconosciute
dalla Struttura, i criteri per l’organizzazione, l’attivazione ed il
funzionamento della colonna mobile regionale nonché le modalità per l’utilizzo
delle dotazioni, dei mezzi, dei materiali e delle rappresentazioni grafiche
identificative della stessa.
5. Per ottimizzare le iniziative finalizzate ad affrontare
situazioni di criticità connesse al rischio incendi boschivi (AIB), ed al
rischio meteorologico, idraulico ed idrogeologico, ed altri rischi, la Regione
Puglia si avvale del supporto operativo delle organizzazioni di volontariato e
dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile. A tal fine nel
programma di azioni di protezione civile, approvato annualmente con
deliberazione di Giunta Regionale, è inserita l’attivazione di specifiche
convenzioni con organismi iscritti nell’elenco, con la contestuale
autorizzazione alla spesa. Il dirigente della Struttura, sulla base della
disponibilità prevista nello stanziamento di bilancio, sottoscrive annualmente
specifiche convenzioni con le organizzazioni di protezione civile in grado di
assicurare, per presenza sul territorio, dotazione di mezzi e strumenti, nonché
squadre di volontari qualificati ed idonei, un potenziamento dell’operatività di
campo del sistema regionale di protezione civile nel contrasto dei rischi, anche
per quanto riguarda l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi
avversi.
6. Le organizzazioni del volontariato attivate, assicurano la
trasmissione delle necessarie informazioni alla Struttura, in riferimento a
quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 9
(Benefici a favore del volontariato di protezione
civile)
[1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, ai volontari
aderenti alle organizzazioni iscritte all’elenco, impiegati nelle attività di
protezione civile relative agli eventi di cui all’articolo 2 della richiamata
legge 225/92, anche su esplicita richiesta del Sindaco o di altra autorità di
protezione civile competente, preventivamente autorizzata dal Dipartimento della
Protezione Civile o dalla Struttura, per quanto di propria competenza, vengono
garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti destinate
allo scopo, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di
lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni
continuativi e fino a 90 giorni nell’anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale
da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) il rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati, che
ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Dipartimento
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso, della somma
equivalente al costo giornaliero del volontario dipendente, per i giorni di
effettiva assenza dal posto di lavoro;
d) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno
giornaliero, ai lavoratori autonomi, calcolato sulla base della dichiarazione
dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui sono stati impegnati
in qualità di volontario nell’evento, entro i limiti di importo e le modalità
previsti dalla normativa statale vigente in materia.
2. Per i volontari di organizzazioni impegnati in attività di
pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico – pratica
anche destinata alla cittadinanza, preventivamente autorizzate dal Dipartimento
sulla base di precisa segnalazione dell’autorità di protezione civile
competente, i benefici di cui al comma 1, si applicano per un periodo non
superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30 giorni nell’anno,
in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative statali. I predetti
benefici si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro
realizzazione, limitatamente ai volontari coinvolti nell’organizzazione
dell’evento.
3. Per le organizzazioni di volontariato, opportunamente
attivate, anche su esplicita richiesta del Sindaco o di altra autorità di
protezione civile competente, per le attività di protezione civile relative agli
eventi di cui all’articolo 2 della richiamata legge 225/92, per le quali sia
stata preventivamente autorizzata, dal Dipartimento della Protezione Civile o
dalla Struttura per quanto di propria competenza, l’applicazione dei benefici di
cui al D.P.R. 194/2001, le spese sostenute, ammissibili a rimborso anche
parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa esibita in
originale, sono quelle derivanti da:
a) viaggi in ferrovia o nave, al costo della tariffa più
economica, documentati da biglietti di viaggio regolarmente vidimati. è
ammesso il rimborso del viaggio in aereo o autobus di linea, a condizione che
il costo finale sia più basso rispetto a quello dei mezzi indicati nel periodo
precedente e che tale utilizzo sia stato espressamente approvato
nell’autorizzazione all’applicazione dei benefici;
b) rifornimenti di carburante utilizzato dai mezzi impegnati
nell’evento, di proprietà dell’organizzazione o concessi alla stessa in
comodato d’uso con atto registrato o in uso operativo con opportuna delibera
del consiglio direttivo del Coordinamento; copia di tale delibera, autenticata
nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, è preliminarmente inviata alla
Struttura. Detti rifornimenti sono comprovati da apposite schede carburanti,
regolarmente compilate e vidimate dal gestore degli impianti di distribuzione,
o da fatture emesse dal distributore dalle quali possa rilevarsi l’univoca
attribuzione dei rifornimenti al veicolo utilizzato. I consumi ed i relativi
costi sostenuti devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per
raggiungere la sede dell’evento lungo il tragitto più breve. I rifornimenti
devono essere riferiti congruentemente al periodo temporale di impiego dei
mezzi, comprovato da specifica attestazione rilasciata dall’autorità di
protezione civile competente. Eventuali scostamenti da tale periodo sono
adeguatamente motivati dall’organizzazione con autocertificazione rilasciata
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c) pedaggi autostradali attestati da scontrini/ricevute, che
dovranno essere ben leggibili, o fatture del gestore dell’autostrada riferite
all’automezzo impiegato dalle quali possa desumersi ogni dato utile;
d) danni o perdite ad attrezzature e/o mezzi di proprietà o
concessi in comodato d’uso con atto registrato o dati in uso operativo, con
opportuna delibera del consiglio direttivo dei Coordinamenti, utilizzati
nell’evento, il cui possesso risulti già agli atti della Struttura, attestati
da idonea certificazione di una autorità istituzionale competente ed il cui
ripristino sia comprovato da specifiche fatture;
e) vitto consumato durante il percorso di trasferimento, per
un intervento di emergenza distante oltre 300 chilometri dalla sede operativa,
nel limite di 15,00 euro a persona. Spese di vitto consumato fuori da tale
evenienza sono rimborsabili solo se espressamente autorizzate contestualmente
all’applicazione dei benefici;
f) non sono rimborsabili le spese relative ad alloggio,
consumazioni al bar, noleggio mezzi e/o materiali, spese telefoniche,
biglietti di mezzi pubblici urbani, parcheggi e simili, se non esplicitamente
autorizzate contestualmente all’applicazione dei benefici;
g) si dà corso ai rimborsi di cui alle precedenti lettere
solo se alla richiesta di rimborso è acclusa la copia dell’attestato di
presenza rilasciato dall’autorità di protezione civile che ha coordinato
l’evento, riferito, a seconda dei casi, alla persona del volontario o
all’organizzazione con la precisa indicazione del mezzo eventualmente
utilizzato e per il quale viene richiesto il ristoro delle
spese.
4. La Giunta Regionale, nel programma di azioni di protezione
civile, approvato annualmente con propria deliberazione, al fine di garantire
adeguate modalità di copertura assicurativa ai volontari, aderenti alle
organizzazioni iscritte nell’elenco e firmatarie di specifiche convenzioni con
la Struttura, contro i rischi di infortunio, malattie e responsabilità civile
verso terzi nei casi di impiego, autorizzato dalla stessa Struttura, in
specifiche attività connesse alla gestione e simulazione di emergenze di
protezione civile convenzionate, nei limiti delle risorse finanziarie
annualmente disponibili, può concorrere alla spesa relativa all’adozione delle
misure assicurative di cui al precedente articolo 6, lettera j. Le modalità
attuative del presente comma vengono definite nell’ambito delle convenzioni
stesse o di specifiche intese tra la Struttura e le organizzazioni di
volontariato di protezione civile, anche per mezzo dei Coordinamenti,
allorquando sarà stata attuata l’anagrafe dei volontari di protezione civile
regionale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, le procedure
finalizzate all’ammissione ai benefici, in favore del volontariato di protezione
civile attivato ai sensi dell’articolo 8, nel caso di impiego in vista o in
occasione degli eventi di cui ai precedenti commi, coincidono, per quanto non
espressamente indicato nel presente articolo, con le procedure di cui al D.P.R.
194/2001 citato, e con quelle emanate dal Dipartimento della Protezione Civile
con disposizione n. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004 e con la Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, che qui si intendono
integralmente richiamate.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 10
(Norme in materia di protezione dei dati personali delle
organizzazioni di volontariato)
[1. I dati personali delle organizzazioni di volontariato, e
dei loro aderenti, iscritte nell’elenco sono trattati, anche con l’ausilio di
strumenti informatici, nel rispetto della normativa statale vigente in materia
di protezione dei dati personali nonché del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari e possono essere diffusi e comunicati, a soggetti privati ed enti
pubblici, nella misura strettamente necessaria all’espletamento delle attività e
dei procedimenti amministrativi che li riguardano.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 11
(Divieti)
[1. è fatto divieto alle organizzazioni non regolarmente
iscritte all’elenco centrale o regionale del volontariato di protezione civile
di fregiarsi dei segni distintivi del volontariato di protezione civile e di
ogni altro segno comunque riconducibile alla protezione civile.
2. È vietato l’uso dei dispositivi supplementari di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici
supplementari di allarme (c.d. sirene), da parte delle Organizzazioni di
volontariato di protezione civile, sui veicoli adibiti al servizio di protezione
civile, in maniera difforme da quanto stabilito in merito dal Codice della
Strada e dal D.M. 5 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nonché dalle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione
Civile con nota circolare del 25 gennaio 2010 protocollo n. DPC/VRE/0005876, che
qui si intendono integralmente richiamate.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Art. 12
(Norme transitorie e finali)
[ 1. Le organizzazioni di volontariato di protezione
civile, già iscritte all’elenco ai sensi dell’articolo
5 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 39, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenute ad adeguarsi alle
condizioni di cui al precedente articolo 6, pena la cancellazione dal medesimo
elenco.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
così come stabilito dalla L.R.
10 marzo 2014, n. 7, cessa di avere efficacia l’articolo
5 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
Regolamento si fa rinvio alle disposizioni generali previste dalla vigente
normativa in materia.]
L'art. 19
della l.r.
53/2019 " Sistema regionale di Protezione civile ", ha
abrogato la l.r.
7/2014.
Il presente regolamento deve intendersi
implicitamente abrogato.
Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 11 febbraio 2016