TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali
Art. 1
Principi, oggetto e finalità
1. Nel quadro delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) la Regione
Puglia è componente del Servizio nazionale di protezione civile e concorre al
perseguimento delle finalità di pubblica utilità previste dalla vigente
normativa nazionale ed europea in materia.
2. La Regione Puglia
provvede, nell’esercizio delle attribuzioni a essa spettanti ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle
funzioni di protezione civile, costituita dall’insieme delle competenze e delle
attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti,
gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
3. All’espletamento delle attività di protezione civile
provvedono la Regione, i comuni, anche in forma aggregata, la Città
metropolitana di Bari e le province in qualità di enti di area vasta, i consorzi
di bonifica e le altre forme associative di cui al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e vi
concorre ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata, ivi
comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio
regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per
quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui
all’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera g), il concorso operativo
e la collaborazione nelle attività previste dalle presenti disposizioni
avvengono previa intesa e fatte salve le competenze per territorio riservate ai
prefetti dall’articolo 9 del d.lgs. 1/2018.
4. I soggetti di cui al
comma 3 compongono il Sistema regionale di protezione civile che persegue
l’obiettivo di garantire l’incolumità delle persone e degli animali, la tutela
dell’ambiente e del territorio, del patrimonio culturale e artistico e degli
insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi.
5. La Regione nell’ambito delle presenti disposizioni pone
quale linea prioritaria delle azioni di pianificazione e sviluppo del Sistema di
protezione civile, il principio della resilienza definita quale capacità della
comunità e dei cittadini di conoscere i rischi e le minacce presenti nel
territorio di appartenenza e di affrontare in modo consapevole gli eventi
calamitosi di superarli e ripristinare nel minore tempo possibile le condizioni
ordinarie di vita e lavoro, garantendo adeguate misure di supporto nel processo
emergenziale ai disabili, ai minori ed agli anziani.
6. La Regione pone a fondamento delle presenti disposizioni
l’integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni
opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il
sistema delle Autonomie locali. La Regione Puglia promuove la prossimità, intesa
come cultura diffusa al reciproco sostegno da parte dei cittadini, nel più ampio
quadro delle modalità che attengono la resilienza e demanda alla Giunta
regionale, in linea con le norme in materia di partecipazione dei cittadini di
cui all’articolo 31 del d.lgs. 1/2018, l’adozione di apposito
regolamento.
7. Le presenti disposizioni dettano altresì norme in
materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di
cui la Regione, in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo,
riconoscendone il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.
8. La Regione, a seguito dell’emanazione della specifica
normativa europea e nazionale in materia, promuove l’istituzione del “Numero
unico europeo di emergenza” (112 NUE), quale strumento avanzato ed efficace di
risposta alle chiamate di urgenza ed emergenza, nonché di un’unica
infrastruttura radio, completamente dedicata alle emergenze e urgenze e
indipendente da gestori terzi, al fine di garantire l’efficienza della
comunicazione tra le diverse articolazioni del Sistema regionale di protezione
civile.
Art. 2
Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e
ambiti d’intervento istituzionale
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e
dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale,
in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
organizzativa delle amministrazioni interessate e giusto articolo 7 del d.lgs.
1/2018, gli eventi si distinguono in:
a) eventi calamitosi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b)
eventi calamitosi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro
natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c)
calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo di rilievo nazionale che
in ragione della loro intensità ed estensione devono, con immediatezza di
intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 del
d.lgs. 1/2018.
2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati
secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi
premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una
situazione di crisi.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Capo I
Attività del Sistema regionale di protezione civile.
Funzioni e compiti dei soggetti
istituzionali.
Art. 3
Attività del Sistema regionale di protezione
civile
1. Sono attività del Sistema di protezione civile quelle
espressamente riportate e specificate nell’articolo 2 del d.lgs. 1/2018 volte
alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle
emergenze e al loro superamento.
2. La Regione, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 1/2018,
disciplina l’organizzazione dei servizi di protezione civile nell’ambito del
proprio territorio, assicurando lo svolgimento delle sotto specificate attività:
a) la predisposizione e attuazione delle
attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, ivi comprese le
procedure finalizzate all’adozione e attuazione del piano regionale di
protezione civile, comprensivo dei criteri e modalità di intervento da seguire
in caso di emergenza, in raccordo con i prefetti, e che individua gli ambiti
territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;
b) la
formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in
coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera o), e comunali
di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei
medesimi piani;
c) l’individuazione delle modalità per
assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile
alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il
relativo sostegno funzionale;
d) la gestione della sala
operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta
e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le
prefetture, le province ove delegate e i comuni;
e)
l’ordinamento e l’organizzazione anche territoriale della propria struttura e
dei propri uffici per l’esercizio delle attività di protezione civile e la
disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche,
operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere
all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento
delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di
risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7 ai sensi
dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/ CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro) e successive modificazioni;
f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza
per i casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1/2018 e per
lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 24 e 25, commi 9 e 11 del medesimo decreto legislativo;
g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze
del prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9
e 10 del d.lgs. 1/2018, dell’attuazione degli interventi urgenti e dello
svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all’articolo
7, comma 1, lettera b), assicurandone l’integrazione con gli interventi messi
in atto dai comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
h) la preparazione, gestione e attivazione della colonna mobile
regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui
all’articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in
previsione degli eventi di cui all’articolo 7;
i) le modalità
di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi;
j) il concorso agli interventi all’estero
mediante l’attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con
le procedure previste dall’articolo 29 del d.lgs. 1/2018;
k)
lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in
materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni e
integrazioni, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche);
l) le misure per l’organizzazione
e l’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello
territoriale, nonché’ delle relative forme di rappresentanza su base
democratica;
m) l’attribuzione, con le modalità previste dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e previe specifiche intese, alle
province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di
protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo
a quelle relative:
1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di
previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione
regionale, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in
particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione
dei relativi dati sul territorio
provinciale;
2) alla
predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla
base degli indirizzi
regionali di cui alla lettera b), in raccordo con
le prefetture;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;
n) le modalità per favorire le attività formative
in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza e
in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con
particolare riferimento agli amministratori e operatori locali e agli enti e
istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
3. Nel sopra riportato quadro normativo, la Regione,
assicurando l’aggiornamento e la coerenza generale con i provvedimenti in
materia adottati di cui all’articolo 15 del d.lgs. 1/201, provvede:
a) all’allertamento del
Sistema regionale di protezione civile, articolato in attività di preannuncio
in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e
della conseguente evoluzione degli scenari di rischio
meteorologico,
idrogeologico e idraulico;
b) al
preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza meteorologica e alla
climatologia operativa, di competenza del Centro funzionale decentrato
regionale nell’ambito del Servizio meteorologico nazionale distribuito,
istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo
1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
c) all’elaborazione e aggiornamento
del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio
regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità
di protezione civile;
d) alla previsione e prevenzione dei
rischi, come disciplinata dall’articolo 11 del d.lgs. 1/2018;
e) alla prevenzione e pianificazione dell’emergenza attraverso
i piani di emergenza comunali e di protezione civile di cui all’articolo 6,
con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi
degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e
strumentali
necessarie;
f) alla formazione e
all’addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente
impegnati in compiti di protezione civile, nonché all’acquisizione di
ulteriori necessarie competenze professionali;
g)
all’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
h) alla diffusione della conoscenza e della cultura della
protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche,
allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di
comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
i) all’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le
relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione
civile;
j) alla promozione e l’organizzazione di esercitazioni e
altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle
comunità, sul territorio regionale al fine di promuovere l’esercizio integrato
e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere
scambi di personale delle competenti territoriali e centrali per fini di
aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di
protezione civile, attingendo i dati presenti nei piani di emergenza e di
protezione civile di cui all’articolo 6, individuando un corretto livello di
diffusione delle informazioni che contemperi esigenze di safety con quelle di
security evitando comunque la diffusione di informazioni sensibili;
k) alle attività di cui al presente comma svolte fuori
regione, in via bilaterale o nel quadro della
partecipazione della Regione
al sistema nazionale ed europeo di protezione civile ed alle organizzazioni
internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato
della funzione di protezione
civile;
l) alla gestione
delle emergenze e post emergenza, al soccorso alle popolazioni colpite
mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
m) a fronteggiare e superare l’emergenza, mediante:
1) interventi di somma urgenza e interventi
urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
2) iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita;
3) concorso agli interventi per
la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei
limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
n) all’organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e
sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite anche
tramite la digitalizzazione dei piani di emergenza comunali;
o) all’integrazione delle conoscenze con l’attività di altre
strutture regionali cui è demandata la difesa del suolo, la pianificazione
dell’assetto del territorio, l’urbanistica, l’ambiente;
p)
alle attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di
protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure
amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle
diverse componenti.
Art. 4
Componenti del Sistema regionale di protezione
civile
1. All’attuazione delle attività di protezione civile
regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze operative, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi
anche delle agenzie regionali e delle società a titolarità regionale, la Città
metropolitana di Bari, i comuni, i coordinamenti provinciali di volontariato di
protezione civile. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra
amministrazioni pubbliche, il Sistema regionale di protezione civile, ove
necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali
specifiche intese e accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato
componenti il Sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle
prefetture.
2. Concorrono e/o partecipano, altresì, all’attività di
protezione civile il volontariato, come previsto dal capo V del d.lgs. 1/2018 e
dall’articolo 16 delle presenti disposizioni, altri enti pubblici e i consorzi
di bonifica, nonché le istituzioni universitarie, gli enti e istituti di ricerca
impegnati nei settori scientifici di interesse per la protezione civile, gli
ordini e collegi professionali, la Croce rossa italiana, il Corpo nazionale
Soccorso alpino e speleologico, l’Associazione radioamatori italiani, le
associazioni specializzate di soccorso tecnico e sanitario, le strutture
federative regionali e le delegazioni locali delle associazioni a carattere
nazionale riconosciute dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e altre
forme di volontariato organizzato e di associazionismo appositamente costituite
per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale concorrenti all’esercizio delle funzioni di protezione
civile. A tal fine, le strutture regionali e locali di protezione civile possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. E’ istituito presso la presidenza della Giunta regionale il
Nucleo di cittadinanza attiva per la promozione di attività di protezione
civile. L’attivazione del predetto Nucleo e le linee guida per il relativo
funzionamento saranno oggetto di specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 5
Funzioni e compiti della Regione
1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in materia
di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e
statale.
2. All’Ente Regione, nello svolgimento delle funzioni di cui
alle presenti disposizioni, fa capo l’indirizzo e il coordinamento dell’attività
degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e
privata che opera nelle attività di protezione civile sul territorio
regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite
convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di
protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del
territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le
altre Regioni per l’espletamento di attività di protezione civile di comune
interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva
lo sviluppo e l’interoperabilità delle strutture di protezione civile degli enti
locali.
5. La Regione promuove:
a) la costituzione di sale operative regionali
integrate di protezione civile a scala territoriale (SORT) per ottimizzare il
raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile
regionale, la Città metropolitana di Bari, il livello comunale e il
volontariato, definendone standard minimi omogenei. Al verificarsi o in
previsione di una emergenza, alle attività della SORT possono concorrere anche
gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e le altre strutture operative di cui al d.lgs. 1/2018,
attraverso la sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d’intesa. Tale
struttura si raccorderà con il prefetto territorialmente competente, al quale
spetta, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 1/2018, la direzione
unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale -in
raccordo con il presidente della Giunta regionale e coordinandosi con la
struttura regionale di protezione civile - in sinergia con gli interventi dei
sindaci dei comuni interessati;
b)
l’organizzazione e la gestione a livello sovra comunale, comunale o
intercomunale di strutture idonee a ospitare centri operativi per il
coordinamento degli interventi in emergenza, secondo le vigenti “Indicazioni
operative” emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile;
c) la stipula di protocolli di intesa con le
prefetture, finalizzate ad assicurare la piena sinergia tra le azioni delle
diverse strutture pubbliche;
d)
l’interoperabilità fra il Sistema di protezione civile e il Sistema Sanitario
regionale, nel rispetto delle specifiche attribuzioni, anche mediante lo
sviluppo di protocolli di supporto logistico per via aerea, terrestre e
marittima per interventi in condizioni di allerta e di emergenza.
6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:
a) mantiene i rapporti istituzionali con il
Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi
statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare nelle
fasi di previsione e prevenzione, i criteri operativi e, durante l’emergenza,
il necessario concorso all’opera di soccorso;
b) programma l’utilizzo
delle risorse economiche ordinariamente trasferite dallo Stato alla Regione;
c) partecipa ai tavoli tecnici regionali, interregionali e
nazionali;
d) rilascia allo Stato l’intesa propedeutica alla
dichiarazione dello stato di emergenza e alla promulgazione delle ordinanze di
cui all’articolo 25 del d.lgs. 1/2018;
e) decreta, al verificarsi degli eventi di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs 1/2018 e all’articolo 2 delle
presenti disposizioni, lo stato di emergenza, determinandone la durata e
l’estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura
dell’evento. Per l’attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione
dello stato di emergenza il presidente della Giunta regionale emana ordinanze.
Le ordinanze possono essere finalizzate anche a evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. I decreti e le ordinanze sono pubblicate
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificati ai soggetti
pubblici e privati interessati;
f) coordina la comunicazione esterna
in merito agli eventi e alle problematiche rilevanti in materia di protezione
civile;
g) definisce le linee guida per la predisposizione e
l’attuazione dei programmi regionali di previsione, prevenzione e informazione
dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
h) coordina le strutture amministrative e tecniche
della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione
civile;i) promuove l’organizzazione del volontariato di protezione
civile e dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e
dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio di cui alla
legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente “Organizzazione della funzione
regionale di protezione civile”);
j) può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Carabinieri
forestali e delle altre strutture operative del Servizio nazionale di
protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici
pubblici, di aziende pubbliche e private, di organizzazioni di volontariato,
di università e di altre istituzioni di ricerca;
k) predispone le linee guida per la pianificazione
dell’emergenza degli enti locali;
l) dalla prefettura competente per
territorio, nell’ambito della reciproca autonomia delle funzioni;
m) emana gli indirizzi per la predisposizione dei piani
comunali di protezione civile nonché per la relativa revisione e valutazione
periodica, esamina le proposte di piano e il relativo modello di intervento
esprimendo parere consultivo obbligatorio. L’aggiornamento del piano comunale
e il recepimento delle osservazioni costituiscono requisito necessario per
l’accesso ai fondi di emergenza per piccole calamità. L’aggiornamento del
piano costituisce altresì presupposto e condizione per l’accesso a fondi
regionali destinati a interventi e progetti in materia di protezione
civile.
Art. 6
Funzioni e compiti dei comuni
1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel
quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi a essi attribuiti dal d.lgs. 1/2018 e provvedono, in
particolare, privilegiando le forme associative:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento
dei dati rilevanti per la protezione civile,
raccordandosi con la Regione;
b) alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. Detta funzione può
essere esercitata anche attraverso le unioni, ovvero ulteriori forme
associative intercomunali, ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs.
267/2000. Le proposte di piano di protezione civile e di relativo modello di
intervento, che devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di aree e
strutture attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, sono
realizzate in totale autonomia dai comuni stessi tenendo conto delle
specificità organizzative, territoriali operative e delle relative dotazioni e
trasmesse alla Protezione civile regionale sia in formato cartaceo che
magnetico per il relativo parere consultivo obbligatorio, rispetto alle linee
guida regionali, corredato da eventuali osservazioni;
c) alla
vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione
civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia
municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure
definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
d)
all’informazione della popolazione sui rischi presenti sul proprio territorio
e sui comportamenti da seguire in caso di evento anche in base alla
pianificazione locale di emergenza;
e) all’attivazione degli
interventi a livello comunale di prima assistenza alla popolazione colpita da
eventi calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine
necessari;
f) alla predisposizione di misure atte a favorire
la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e
delle associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata
direttamente dal comune interessato. Il sindaco, quale autorità di protezione
civile locale, provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata
comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta regionale.
Art. 7
Comitato regionale permanente di protezione civile
1. La Regione assicura e provvede all’esercizio diretto ed
efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione
delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo
Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione civile di
cui all’articolo 2 bis della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14
(Organizzazione della funzione regionale di protezione
civile).
2. Il Comitato regionale di protezione civile è
organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la
predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee
guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento
delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti,
amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.
3. Il Comitato è così composto:
a) presidente della Giunta regionale, o
consigliere regionale delegato, che lo presiede;
b) assessore
regionale con delega alla protezione civile;
c) dirigente
della Sezione regionale protezione civile
d) prefetti delle
province pugliesi o loro delegati;
e) rappresentanti delle
Forze armate;
f) rappresentanti delle Forze di polizia;
g) presidente della Città metropolitana o suo delegato;
h) presidente regionale dell’ANCI o suo delegato;
i) direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
j) presidente del Comitato regionale della Croce rossa
italiana o suo delegato;
k) presidente del Corpo nazionale
Soccorso alpino e speleologico regionale o suo delegato;
l) il
legale rappresentante di ciascuno dei coordinamenti provinciali delle
associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla legge
regionale 12 dicembre 2011, n. 35 (Integrazione all’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39) o suo delegato;
m)
direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(ARPA) o suo delegato;
n) presidente dell’Unione regionale dei
consorzi di bonifica o suo delegato;
o) direttore generale
dell’ARIF Puglia o suo delegato;
p) segretario generale
dell’Autorità di distretto idrografico dell’Appennino meridionale o suo
delegato;
q) rappresentanti regionali di Misericordie
d’Italia;
r) rappresentanti regionali dell’Associazione
nazionale pubblica assistenza (ANPAS).
4. In relazione a specifici argomenti posti
all’ordine del giorno, il presidente del Comitato può invitare a partecipare
alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri
enti e istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini
della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.
5. Il Comitato, in particolare:
a) formula proposte, per il tramite del
presidente, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale
degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di
individuarne le priorità e gli indirizzi generali;
b) fornisce
pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e
all’attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano
regionale in materia di incendi boschivi e
del piano operativo regionale
di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;
c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale
per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti
demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di
protezione civile;
d) formula pareri e proposte per quanto
riguarda l’organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei
servizi e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione
civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;
e) promuove l’organizzazione e l’impiego del volontariato di
protezione civile.
6. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del
provvedimento di nomina agli interessati a cura del presidente del
Comitato.
7. Il Comitato si riunisce, ordinariamente, almeno una
volta ogni tre mesi su convocazione del presidente, salvo che questioni o eventi
particolari e urgenti ne richiedano la convocazione immediata.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei
presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Ai componenti in carica del Comitato spetta il rimborso
delle spese sostenute per la partecipazione e, con riferimento ai rappresentanti
del volontariato, il riconoscimento di quanto previsto dagli articoli 39 e 40
del d.lgs. 1/2018.
10. All’Ufficio del presidente, ai sensi dell’articolo50
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è assegnato personale regionale
di categoria D), nella misura di due unità a cui sono affidate le funzioni di
segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del Comitato.
11. Durante le riunioni del Comitato le funzioni di segreteria
e di verbalizzazione sono affidate a un dipendente regionale in assegnazione al
Comitato.
Art. 8
Comitato operativo regionale per l’emergenza
(COREM)
1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento
tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale
nei casi di eventi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera c), è
istituito il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM). Il Comitato è
nominato dalla Giunta regionale e viene attivato dal dirigente della Sezione
protezione civile regionale, di volta in volta in relazione alla natura del
rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di
particolare rilevanza che mettano a rischio l’incolumità della popolazione o
determinino l’isolamento prolungato di centri abitati e aziende.
2. Il COREM è così composto:
a) presidente del Comitato regionale di
protezione civile;
b) dirigente della Sezione di protezione
civile della Regione Puglia;
c) dirigente della Sezione
pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità della
Regione Puglia;
d) un rappresentante dell’Autorità di bacino
distrettuale dell’Appennino meridionale - sede Puglia;
e) un
rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
f) un rappresentante dell’Agenzia regionale attività irrigue e
forestali (ARIF);
g) un rappresentante della Direzione
regionale del Corpo dei vigili del fuoco;
h) gestore dei
servizi pubblici essenziali;
i) un rappresentante del Comando
regione Carabinieri Puglia;
j) un rappresentante della
Direzione marittima della Puglia;
k) un rappresentante per
ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di
protezione civile;
l) il referente sanitario regionale o suo
vicario, individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni
Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché
dei Referenti Sanitari Regionali in
caso di emergenza nazionale);
m) un rappresentante indicato dall’ANBI Puglia;
n) un rappresentante del Segretariato regionale del Ministero
dei beni culturali;
o) un rappresentante del Corpo nazionale
Soccorso alpino e speleologico;
p) presidente del Comitato
regionale della Croce rossa italiana o suo delegato.
3. In caso di grande emergenza sanitaria il referente sanitario
regionale o il suo vicario opera secondo quanto previsto dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della
Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario – CROS – e dei referenti sanitari
regionali in caso di emergenza nazionale) integrandosi con la Struttura
regionale di protezione civile.
4. La Giunta regionale, con apposito atto, disciplina gli
specifici compiti del COREM, nel rispetto delle disposizioni che regolano le
funzioni delle amministrazioni statali chiamate a costituire parte integrante
del COREM per scongiurare ogni possibile duplicazione di attività, per garantire
la piena funzionalità delle diverse strutture operative e per assicurare il
raccordo con il centro coordinamento soccorsi attivato dalle prefetture. Alle
riunioni del COREM, svolte con modalità procedurali che favoriscono il raccordo
con le amministrazioni dello Stato, possono essere invitati dirigenti regionali
competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli enti locali e di
ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla
tipologia degli eventi. La partecipazione alle riunioni del COREM non dà luogo a
compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Detti oneri restano a carico
delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per i componenti
afferenti alle organizzazioni di volontariato per i quali vigono le disposizioni
di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.
Art.
9
Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio
regionale
1 Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il
territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la
necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il
concorso alle strutture dello Stato, il presidente della Giunta regionale
decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio
regionale.
2 La dichiarazione dello stato di emergenza è
condizionata dalla verifica:
a) dell’effettiva eccezionalità
dell’evento rispetto all’analisi storico statistica degli eventi similari
sullo stesso territorio;
b) della presenza della
pianificazione comunale di emergenza e di protezione civile aggiornata come
prevista dall’articolo 6;
c) dell’avvenuta attivazione
da parte delle autorità locali delle azioni di protezione civile previste dal
piano comunale di emergenza di cui all’articolo 6.
3. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e
limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il presidente della Giunta
regionale o suo delegato:
a) provvede, nell’ambito delle attribuzioni
spettanti alla Regione, a disporre l’attuazione degli interventi necessari
anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali
vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni
spettanti ai sindaci e alle altre autorità di protezione civile;
b) assume il coordinamento istituzionale delle attività
finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di
indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di
risorse finanziarie e strumentali necessarie;
c) riconosce
alle associazioni di volontariato, iscritte nell’elenco regionale di cui
all’articolo 16, autorizzate dalla Regione, anche su richiesta dell’ente
locale interessato, e ai datori di lavoro dei relativi volontari, i benefici
previsti dalle vigenti disposizioni, nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
4. Il presidente della Giunta regionale, qualora la gravità
dell’evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l’intervento
dello Stato, come previsto dal d.lgs. 1/2018, assume le iniziative necessarie
per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di
emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese dandone tempestiva
informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.
5. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti
alla dichiarazione di cui al comma 4, la Regione assicura l’immediata
disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del
volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli
organi statali di protezione civile e le altre strutture operative di protezione
civile centrali e periferiche, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le
attività necessarie a superare l’emergenza. Il presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, l’assessore competente provvede ai sensi del comma 3, nel
quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di
emergenza.
6. Nei casi di allerta e per far fronte a situazioni di
urgenza/emergenza, nonché per la gestione del post-emergenza, la Giunta
regionale dispone l’impegno di risorse finalizzate a garantire la piena
disponibilità di personale e mezzi.
Art. 10
Programma regionale di previsione e
prevenzione dei rischi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile,
approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma
censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e
di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a
cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto
pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro
conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio
regionale. Il programma è aggiornato annualmente in relazione alle necessità
sopravvenute e ha validità triennale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli enti locali
all’attività istruttoria del programma. In riferimento alla previsione, il
programma provvede, in particolare:
a) alla caratterizzazione e valutazione dei
rischi di rilevanza per la protezione civile, recependo i dati contenuti negli
strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
b)
all’individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni
generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento,
modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
3. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in
particolare:
a) la definizione di criteri di priorità in
relazione al fabbisogno di lavori e di programmi d’intervento ai fini di
protezione civile;
b) le attività conoscitive, mediante studi
e ricerche finalizzati all’applicazione di procedure e metodologie preventive
correlate alle singole tipologie di rischio;
c)
l’individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di
monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema
informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le
strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di
informazioni e dati;
d) l’accesso ai sistemi di previsione,
messi a disposizione delle regioni dal Dipartimento nazionale di protezione
civile (DPC), per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale
degli incendi boschivi e con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini
regionali sull’innesco e propagazione degli incendi boschivi;
e) l’utilizzo della rete radio di protezione civile regionale,
integrata con le reti previste dal protocollo d’intesa stipulato tra il DPC e
il Ministero dello sviluppo economico;
f) il fabbisogno delle
attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori
istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle
attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio
regionale.
Art. 11
Pianificazione per la prevenzione e la
gestione delle emergenze
1 La Giunta regionale, su proposta del Comitato
regionale di cui all’articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione
dei piani di emergenza, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni
organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle
strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo
regionale di emergenza.
2 Gli indirizzi e il piano regionale di cui al comma 1
riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e
l’insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si
verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi
definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il
piano regionale, i piani comunali o intercomunali di prevenzione e gestione
delle emergenze, i piani di emergenza di cui alla legge
regionale 21 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché ogni altro
strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli
indirizzi e il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le
eventuali esigenze di aggiornamento e integrazione che dovessero insorgere entro
tale termine e vengono comunicati al Consiglio regionale.
3. Nel
piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:
a) favorire le attività dei comuni e di ogni
altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) assicurare il
coordinamento regionale delle attività degli enti locali e degli altri
organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) assicurare il concorso
regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c);
d) omogeneizzare le
attività, coordinandole su scala regionale o interregionale in funzione delle
interferenze in ambito di bacino idrografico.
Art. 12
Piano regionale in materia di incendi boschivi
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale,
acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono
programmate, nel rispetto dei principi della l. 353/2000 e dei criteri direttivi
di cui ai commi 2 e 3, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi
della l. 353/2000, contiene, tra l’altro:
a) l’individuazione delle aree e dei periodi a
rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare
anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi
predetti nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere
autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal sindaco con la
prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere dei Carabinieri
forestali e del comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le
trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le
sanzioni previste dalla legge
regionale 12 dicembre 2016 n., 38 (Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia);b) l’individuazione delle attività
formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla
prevenzione degli incendi boschivi;c) l’individuazione delle attività
informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano
gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di
pericolo;
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria
annuale degli interventi per la manutenzione e il ripristino di opere per
l’accesso al bosco e ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le
operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso,
finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della l.
353/2000, definite d’intesa con il servizio regionale competente in materia
forestale;
e) un’apposita sezione per le aree naturali protette
regionali, da definirsi di intesa con gli enti gestori, su proposta degli
stessi, sentito il Comando regionale dei Carabinieri forestali;f) un
quadro riepilogativo, elaborato e aggiornato annualmente da ciascun comune,
dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito
catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo10 della l. 353/2000;g)
la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle
risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, i
presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di
pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli
individuati nel piano medesimo.
Capo II
Rete operativa di protezione civile
Sezione I
Strumenti e strutture operative
Art. 13
Strutture operative regionali
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi
all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in
materia di protezione civile previste dalle presenti disposizioni provvede la
competente Sezione protezione civile regionale, nell’ambito della quale operano:
a) il Centro funzionale decentrato regionale come previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 dicembre 1998
(Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idropluviometrico);
b) il Centro operativo regionale, cui fanno capo
la Sala operativa integrata regionale (SOIR) e la Sala operativa unificata
permanente (SOUP), quest’ultima attiva nel periodo di massima pericolosità per
gli incendi boschivi;
c) strutture decentrate a scala di territorio
provinciale, quali presidi regionali.
2. Ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e con particolare riferimento al
comma 6 di detta norma, in casi di somma urgenza/emergenza che non consentano
alcun indugio, la competente struttura di protezione civile regionale può
disporre, con le modalità e nei limiti di cui alla richiamata disposizione, i
lavori necessari per rimuovere situazioni che determinino lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. La Protezione civile regionale
opera in coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di
lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, pianificazione territoriale,
urbanistica, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e
sanità pubblica, e con la collaborazione delle strutture con competenze in
materie comunque rilevanti per la protezione civile.
3. La Regione, nel quadro delle disposizioni di cui al d.lgs.
1/2018, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale,
ove necessario, previa stipula di specifiche intese e/o convenzioni con gli
organismi deputati e anche tramite le prefetture, della collaborazione, del
supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel
territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo delle capitanerie di porto;
c)
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente;
e) organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco
regionale, di cui all’articolo 17 delle presenti
disposizioni;
f) Croce rossa italiana;
g) consorzi di
bonifica;
h) Servizio sanitario regionale;
i)
Forze armate;
j) Forze di polizia;
k) Corpo
nazionale Soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI);
l) gestore della rete aeroportuale pugliese;
m) gestore dei servizi pubblici essenziali;
n)
ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga attività rilevanti ai fini
di protezione civile.
4. La Regione organizza e implementa la colonna mobile
regionale di protezione civile di cui all’articolo 16, comma 4, favorendone
l’integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui
ai commi 1 e 3, sulla base di intese e mediante convenzioni.
Art. 14
Intese, accordi e convenzioni
1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse
disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui all’articolo
13, comma 3, nonché con ordini e collegi professionali e aziende pubbliche e
private, anche per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi,
mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in
situazioni di allerta, crisi e di emergenza.
2. Per potenziare il sistema regionale di protezione civile,
agli enti locali e a ogni altro soggetto che partecipi alle attività di
protezione civile possono essere forniti a titolo gratuito, in comodato o in
uso, beni appartenenti al patrimonio regionale disponibile, strumentali allo
svolgimento di attività di protezione civile.
Art. 15
Formazione e informazione in materia di
protezione civile
1. La Regione promuove e coordina, in un’ottica di
formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e
l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della
protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti
in tale settore, nonché degli iscritti agli ordini e collegi professionali,
anche attraverso convenzioni, ai fini della protezione civile. Le modalità di
ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e
valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione
vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di protezione
civile.
2. La Regione:
a) favorisce, anche nel quadro delle azioni
finalizzate allo sviluppo della cultura della resilienza e della prossimità,
le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul
territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità
e misure di auto-protezione da assumere in situazioni di pericolo, anche
attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
b) promuove la creazione di una Scuola di protezione
civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvale di
organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell’ambito del
sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base
anche di appositi accordi o convenzioni sottoscritti previa approvazione della
Giunta regionale;
c) promuove programmi di formazione specialistica per tutti
gli operatori di protezione civile a valere sulle risorse regionali, nazionali
e comunitarie messe a disposizione della formazione professionale regionale.
Sezione II
Volontariato di protezione civile
Art. 16
Organizzazione e impiego del volontariato di
protezione civile
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e con
le disposizioni della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul
volontariato), le funzioni ad essa conferite dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 con successive modifiche e
integrazioni, e dal d.lgs. 1/2018, per l’organizzazione e l’impiego del
volontariato di protezione civile.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, è considerata
organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione
civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3. La Regione provvede al coordinamento e all’impiego del
volontariato regionale di protezione civile iscritto nell’elenco di cui al comma
8, favorendone, anche in concorso con l’Amministrazione statale e con gli enti
locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
4. La Regione, previo censimento delle attrezzature e dei
mezzi disponibili, promuove la costituzione della colonna mobile regionale del
volontariato di protezione civile, per interventi nell’ambito del territorio
regionale, nonché, previa intesa tra il presidente della Giunta regionale e i
competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di
fuori del territorio regionale e nazionale.
5. La Regione sostiene la funzionalità dei coordinamenti
provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile, quali
organismi di volontariato di secondo livello, così come istituiti con la l.
r. 35/2011.
6. I comuni, anche in forma associata, provvedono al
coordinamento e all’impiego del volontariato di protezione civile a livello
comunale o intercomunale.
7. Ai fini di un ordinato e interoperabile svolgimento
delle attività di volontariato di protezione civile, la Regione favorisce
l’adesione delle associazioni di volontariato ai coordinamenti provinciali
territorialmente competenti.
8. L’elenco regionale del volontariato di protezione
civile istituito con legge
regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile), è
articolato in sezioni territoriali/provinciali. Nel quadro della normativa di
cui al comma 1, sono iscritte all’elenco le organizzazioni di volontariato
operanti nel settore della protezione civile, nonché altre forme di volontariato
organizzato appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti
all’esercizio della funzione di protezione civile.
9. I coordinamenti provinciali delle associazioni di
volontariato di cui al comma 5 e i gruppi comunali di protezione civile sono
iscritti di diritto nell’elenco regionale del volontariato di cui al comma 8. La
Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili, può riconoscere, nel
quadro delle vigenti disposizioni, contributi alle spese e/o forme di rimborso
per le attività e il funzionamento di ciascun coordinamento provinciale. La
Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo
coordinamento provinciale specifiche attività finalizzate al miglioramento e
rafforzamento dell’operatività del sistema regionale della protezione civile,
alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura
della protezione civile.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni la Giunta regionale, nel quadro delle disposizioni vigenti
e sentito il Comitato regionale di protezione civile, adotta un regolamento
recante disposizioni relative:
a) alle modalità, ai criteri e ai presupposti per
l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni
di volontariato, dei coordinamenti provinciali delle associazioni di
volontariato e dei gruppi comunali dall’elenco regionale di cui al comma 8,
nonché alla riorganizzazione dell’elenco preesistente alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni;
b) alle modalità di
impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e
dei rimborsi delle spese, nonché alle condizioni per il concorso alle misure
assicurative di cui all’articolo 17.
Art. 17
Misure formative, contributive e assicurative a
favore del volontariato di protezione civile
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla
normativa statale, può riconoscere, nei limiti delle risorse disponibili, anche
in concorso con altri enti pubblici, a favore delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle stesse,
la concessione di contributi e rimborsi finalizzati al potenziamento, alla
manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in
dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della
preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con
finanziamenti all’uopo stanziati dagli enti locali.
2. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 16, comma
10, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta
espressa dei datori di lavoro, dell’equivalente degli emolumenti da questi
corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato
di cui al comma 1 e impiegati su autorizzazione della Regione e nei termini
temporali di cui all’articolo 39 del d.lgs. 1/2018:
a) in attività di soccorso e assistenza in
vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b);
b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento
e simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di
volontariato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti
stabiliti dall’articolo 39 del d.lgs. 1/2018.
4. Ai fini dell’ammissibilità ai benefici di cui all’ articolo
17 con oneri a carico della Regione, l’impiego dei volontari aderenti alle
organizzazioni di cui al comma 1, in caso di eventi di cui all’articolo 2, comma
1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto
direttamente da questa, ovvero su richiesta degli enti locali territorialmente
interessati dagli eventi medesimi. L’autorizzazione regionale è condizione ai
fini dell’ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a
carico della Regione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, può concorrere all’adozione di misure assicurative a
favore delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo
16, comma 8, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della
protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo
svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
6. Nel quadro di quanto previsto nell’accordo tra Governo,
Regioni ed enti locali in materia di requisiti minimi psicofisici e attitudinali
dei volontari impegnati nelle attività di protezione civile, la Regione
assicura, attraverso apposite convenzioni fra la struttura regionale di
protezione civile e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
l’espletamento delle visite per i volontari da impegnare direttamente sul fronte
delle attività antincendio. Le relative spese sono a carico del bilancio
regionale nei limiti degli stanziamenti ordinariamente previsti per la
competente struttura di protezione civile.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 18
Norme transitorie
1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle
attività in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e
fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle
previgenti leggi regionali in quanto compatibili con le presenti norme.
Art.19
Abrogazioni
1. È abrogata la legge
regionale 10 marzo 2014, n. 7 e tutte le altre disposizioni, anche di natura
regolamentare, in contrasto con le presenti disposizioni.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.