Art. 1
Modifiche all’articolo
33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
1. Al comma
2-octies dell’articolo
33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale), come modificato dall’articolo
50 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19, e successivamente dall’articolo
2 della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
le parole: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) h) ed i), sono
sostituite dalle seguenti: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f),
g), h) i) ed l)”;
b)
dopo la lettera i), aggiunta dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre
2015, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:
“I)
al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia
Bianchi” e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali —
turistiche.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo
14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1
1. All’articolo
14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione
dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del
sistema turistico pugliese), come in ultimo sostituito dall’ articolo1
della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, è apportata la seguente
modifica:
a) al comma 8, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: “d)
Ostello della Gioventù sito nel territorio del Comune di Bari (Palese), di
proprietà dell’AA.P.T. di Bari.”.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.