IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1,
nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato
dalla
L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la
Delibera di Giunta Regionale N° 2116 del 05/12/2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
CAPO
I
NORME
GENERALI
Art.
1
Finalità
e oggetto
1.
Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la
valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale della Regione
Puglia, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in
attuazione della L.R.
n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4
lett. f) e l). A tal fine disciplina:
a.
le procedure amministrative per l’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo
e pascolivo dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in applicazione degli
artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
b.
le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile
forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale
regionale”).
2.
Restano ferme le disposizioni statali, regionali e comunali in materia di
diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all’attività pascoliva
prescritte dalla normativa vigente e dal presente
regolamento.
Art.
2
Disciplina
del pascolo nel bosco
1.
Il pascolo nel bosco è consentito purchè non ne comprometta la conservazione e
la rinnovazione.
2.
Sul soprassuolo boschivo del territorio della regione Puglia l’esercizio del
pascolo è consentito:
a.
al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m.
1,5;
b.
al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto
l’altezza di m. 3;
c.
ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30
novembre;
d.
ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31
ottobre.
A
seguito di valutazioni circa lo stato vegetativo del bosco, opportunamente
documentato da tecnico abilitato il pascolo è consentito nelle fustaie coetanee
e nei cedui avviati ad alto fusto.
3.
Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di
custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti
competenti.
4.
Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può
essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 2), in
funzione dell’andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di
risorse foraggere.
Art.
3
Disciplina
del pascolo sui terreni pascolivi
1.
L’esercizio del pascolo sui terreni pascolivi è
consentito:
a.
ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30
novembre;
b.
ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31
ottobre.
2.
Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può
essere esercitato anche in periodi diversi da quelli stabiliti al co. 1) in
funzione dell’andamento climatico stagionale e in relazione alle reali
disponibilità di risorse foraggere.
3.
Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni
appartenenti al proprietario o condotti sulla base di rapporti contrattuali
validi a norma di legge, purchè recintati a mezzo chiudende preventivamente
autorizzate dagli Enti competenti.
Art.
4
Disposizioni
riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e
SIC-ZPS
1.
Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito
Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura
2000, in assenza di specifici piani di gestione.
2.
Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei
provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali
protette, d’intesa con il competente Servizio della Regione
Puglia.
Art.
5
Disciplina
del pascolo delle capre
1.
In applicazione dell’art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle
capre:
a.
è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni
protettiva;
b.
è escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di
novellame;
c.
è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte
pendenza.
2.
Il competente Servizio della Regione Puglia può eccezionalmente autorizzare il
pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c.
del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo
per le strade stabilite nell’autorizzazione stessa.
Art.
6
Divieti
e limiti al pascolo
1.
Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo, il transito o
l’immissione sono vietati:
a.
per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o
gravemente danneggiati dagli incendi;
b.
agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
c.
agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei
vivai forestali;
d.
agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua
rinnovazione.
2.
Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da
interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla
rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione Puglia competente può
autorizzare il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico
massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di
riposo.
3.
Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è
vietata:
a.
sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi
di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare,
poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e
sentieramento. Il competente Servizio della Regione Puglia può autorizzare il
pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del
bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di
riposo;
b.
sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre)
anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e
consentire la ripresa del manto vegetale.
Art.
7
Personale
addetto alla custodia del bestiame
1.
La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a
16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro
minorile.
2.
Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di
bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquanta)
capi di bestiame minuto (ovino o suino).
CAPO
II
COMUNICAZIONE
Art.
8
Comunicazione
al pascolo
1.
Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni di
proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi titolo è esercitato a seguito
di apposita comunicazione effettuata alla competente Struttura della Regione
Puglia.
2.
La comunicazione alla attività pascoliva, può essere inoltrata per l’intero anno
solare alla competente Struttura Regionale. Qualora i terreni interessino
superfici ricadenti in aree naturali protette il richiedente è tenuto a
comunicarlo anche all’Ente di Gestione.
3.
L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a
qualsiasi titolo, può essere esercitato dal giorno successivo alla acquisizione
della comunicazione da parte della competente Struttura Regionale. Qualora i
terreni siano di proprietà Demaniale Regionale il beneficiario deve possedere i
requisiti di cui al comma 2, articolo 10 del presente
Regolamento.
4.
L’esercizio del pascolo sui terreni di proprietà privata, condotti a qualsiasi
titolo, è consentito ai soggetti che detengono gli animali iscritti alla Banca
Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale Allevatori
(A.R.A.).
5.
Per i casi di cui all’art. 5, comma 2 e art. 6, commi 2 e 3, del presente
Regolamento, la competente struttura regionale rilascia apposita autorizzazione
a seguito di presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato ed il
procedimento di autorizzazione al pascolo si conclude entro 60 giorni dalla
ricezione dell’istanza. Tale autorizzazione ha validità
annuale.
6.
La comunicazione ha validità biennale.
7.
In caso di incendi la comunicazione/autorizzazione decade e l’esercizio del
pascolo è vietato. La nuova comunicazione/autorizzazione per l’esercizio del
pascolo deve escludere le aree percorse dal fuoco con un buffer di almeno 20
metri.
CAPO
III
CONCESSIONE
ALL’ATTIVITA’ PASCOLIVA NEL DEMANIO FORESTALE
REGIONALE
Art.
9
Concessione
al pascolo nel demanio forestale regionale
1.Il
pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del
Demanio forestale regionale è esercitato a seguito di apposita
concessione.
2.
L’istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale
è inoltrata all’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (di
seguito A.R.I.F.) che rilascia il provvedimento di concessione entro 90 giorni
dalla ricezione dell’istanza, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui al
successivo comma 3),
e del parere dall’Ente di gestione delle aree naturali protette se
dovuto.
3.
L’ARIF entro il 15 aprile di ogni anno propone il programma dell’attività
pascoliva nel demanio Forestale Regionale alle competenti strutture regionali.
Detto programma è oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente
struttura regionale.
4.
L’A.R.I.F. trasmette, entro 10 (dieci) giorni dal rilascio della concessione al
pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale, copia del provvedimento
alle competenti strutture della Regione Puglia.
5.
Le istanze di concessione al pascolo devono essere presentate all’ARIF entro e
non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le concessioni saranno rilasciate dall’ARIF
in funzione degli UBA detenuti dall’allevatore.
La
validità della concessione è annuale.
Art.
10
Requisiti
1.
Il pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti
che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di
coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) o di
imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA
e iscrizione presso il REA.
2.
Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del
presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:
a)
essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche confinanti alle aree
richieste in concessione;
b)
essere in possesso di concessioni al pascolo nell’anno precedente alla data di
presentazione della domanda.
Il
suddetto titolo preferenziale può essere esercitato per un massimo di quattro
volte consecutive.
Dopo
il quarto anno il titolo preferenziale decade ed è sostituito dal possesso del
requisito di “giovane allevatore insediato”.
3.
Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e
zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito su zone limitate, anche in deroga
al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e
sperimentazione a seguito di apposita autorizzazione.
Art.
11
Canone
di concessione al pascolo sul demanio forestale
regionale
1.
Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al
netto dell’I.V.A., stabilito per l’anno 2018 adeguato ai prezzi di mercato, è il
seguente:
a.
per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 2,80 euro/mese;
b.
per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,20
euro/mese;
c.
per ogni ovino e caprino 0,70 euro/mese;
d.
per ogni equide di età superiore a 6 mesi 2,20 euro/mese;
e.
per ogni suino 0,70 euro/mese.
2.
L’importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base
dell’indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio dell’anno
precedente.
CAPO
IV
CARICO
DI BESTIAME
Art.
12
Unità
di carico
1.
Il carico di bestiame ammissibile oggetto di comunicazione e/o autorizzazione va
determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto degli indici di
conversione:
a.
per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA;
b.
per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60
UBA;
c.
per ogni ovino e caprino 0,15 UBA;
d.
per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA;
e.
per ogni suino 0,30 UBA.
Art.
13
Carichi
di bestiame ammissibili
1.
Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in
ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di
conversione di seguito riportati:
a.
pascolo 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
b.
bosco 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno.
2.
Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di
ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all’art.
10, co.3).
Il
carico di bestiame nel bosco può essere aumentato previa dimostrazione di
specifica compatibilità attraverso la presentazione di una relazione tecnica
agronomica-forestale con riferimento ai caratteri botanici, vegetazionale. Il
carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici
boschive non inferiori a 10 ettari.
3.
Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi
nei terreni del demanio pubblico concessi a pascolo.
4.
Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al
pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le
misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.
CAPO
V
DIVIETI,
CONTROLLI E SANZIONI
Art.
14
Divieti
1.
E’ vietato:
a)
subconcedere il diritto di concessione;
b)
effettuare l’esercizio del pascolo in modo difforme rispetto a quanto comunicato
o autorizzato o a quanto prescritto dal presente
regolamento;
c)
tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte
della Regione Puglia, resa ai sensi della normativa regionale vigente sui tagli
boschivi;
d)
immettere nelle aree comunicate e/o autorizzate un numero di capi superiore
rispetto a quanto comunicato e/o autorizzato.
Art.
15
Revoca
dell’esercizio del pascolo
1.
Si procede alla revoca dell’esercizio del pascolo per:
a)
subconcessione;
b)
violazione delle norme in materia di incendi;
c)
più di due infrazioni nell’arco della durata della comunicazione o
autorizzazione.
2.
Intervenuta la revoca non si potrà procedere all’esercizio del pascolo per un
periodo non inferiore ad anni tre.
Art.
16
Controlli
1.
Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni
sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché dalla
struttura regionale di vigilanza ambientale.
Art.
17
Sanzioni
1.
Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in
specifiche disposizioni nazionali e regionali.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.
18
Norme
transitorie e finali
1.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni
statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la conservazione e la
salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell’ambiente, la sanità
pubblica e la polizia veterinaria.
2.
I Comuni che intendono disciplinare l’attività pascoliva sui terreni detenuti a
qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923,
adottano propri regolamenti da approvare dal competente Servizio della Regione
Puglia.
Art.
19
Modulistica
Le
istanze di autorizzazione e concessione dovranno essere presentate sulla base di
apposita modulistica approvata con apposito provvedimento
dirigenziale.
Art.
20
Abrogazione
1.
Il Regolamento
regionale 30 dicembre 2013, n. 27 “L’attività pascoliva sul territorio della
Regione Puglia” è abrogato.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.