Art. 1
Modifiche al titolo della legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4
1. Il titolo della legge
regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di demanio armentizio e beni della soppressa opera nazionale
combattenti) è così sostituito: "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti
e beni della soppressa Riforma fondiaria".
Art. 2
Modifica all’articolo 1
della l.r.
4/2013
1. All’articolo 1
capo I, della l.r.
4/2013, dopo le parole "dei beni della soppressa Opera nazionale per i
combattenti (ONC)", aggiungere le seguenti: "e dei beni della soppressa Riforma
fondiaria.".
Art. 3
Introduzione del capo III bis della l.r.
4/2013
1. Dopo il capo III della l.r.
4/2013, è inserito il seguente:
"Capo III bis
Beni della soppressa Riforma fondiaria
Art. 22 bis
Esercizio delle funzioni
- La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n.
146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché
disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa
sui beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi
dell’articolo 45
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003).
2. La Regione espleta, altresì, le funzioni
amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e
gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.
3. La Regione procede alla ricognizione fisico -
giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall’ex Riforma fondiaria,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 14
dellalegge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale).
Art. 22 ter
Trasferimento e alienazione
1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:
a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne
facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione
e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con
provvedimento dello stesso ente locale;
b) alienati agli attuali conduttori;
c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con
offerte al rialzo, se liberi;
d) affrancati dal riservato dominio;
e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e
pertinenze di culto che conservano tale destinazione.
2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex
Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali
tenuti alla loro gestione.
3. Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla
Giunta regionale.
4. La gestione e l’esercizio degli acquedotti rurali
della ex Riforma fondiaria sono affidati all’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali, istituita ai sensi della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali). L’affidamento avviene per mezzo di verbale di
consegna.
Art. 22 quater
Trasferimento agli enti locali e agli enti
ecclesiastici
1. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1,
lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente
della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.
2. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1,
lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.
Art. 22 quinquies
Alienazione agli attuali conduttori
1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le
seguenti disposizioni:
a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato
in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza
di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati
dalla Commissione provinciale espropri prevista dall’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità), ridotto di un terzo;
b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni
agricoli sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato
della vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore,
ridotto di un terzo;
c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al
prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto
delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo.
2. Gli attuali conduttori, ai fini dell’acquisto, devono
essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso senza
titolo conseguito senza violenza o clandestinità, col pagamento dell’indennità
per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non
inferiore a cinque anni, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione.
3. L’accettazione del prezzo interviene per iscritto entro
tre mesi dalla sua comunicazione.
4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su
terreno regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il
possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali
conduttori.
Art. 22 sexies
Alienazione beni liberi
- I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione sono
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo
a base d’asta.
- Per l’alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l’esercizio
del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti.
- Il prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’articolo 28,
comma 1, della l.r.
27/1995, è stimato, con riferimento alla data di presentazione
dell’istanza, come segue:
a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo
medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’articolo
41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura prevalente praticata in
zona;
b) per i fabbricati
rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli, in base al costo di
costruzione deprezzato della vetustà;
c) per i fabbricati
urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato.
Art. 22 septies
Affrancazione dal riservato dominio
- L’assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti
eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio
col pagamento, in un’unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi
dell’articolo 22 nonies, dell’ammontare delle annualità residue e pregresse
previste dal piano di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione,
dell’ammontare degli eventuali debiti poderali gravanti sull’immobile, oltre
agli interessi sulle somme non corrisposte computati al tasso legale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente
provvede ad attestare tale pagamento e interviene nell’atto pubblico unilaterale
di affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.
3. Coloro che entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni provvedono all’affrancazione del
fondo col versamento delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi
legali sulle somme non corrisposte.
Art. 22 octies
Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari
- Qualora l’assegnatario, o l’avente causa, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del
debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo
delle somme dovute.
- In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la
cancellazione del patto di riservato dominio.
Art. 22 nonies
Modalità di pagamento e spese di stipula
1 Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto,
sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:
a) in un’unica soluzione;
b) su richiesta dell’interessato,
fino al 70 per cento in rate annuali fino ad un massimo di otto, costanti e
posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e
il versamento della restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione
dell’atto di compravendita o dell’atto di affrancazione di cui all’articolo 22
septies, comma 2.
2. Il Servizio regionale competente autorizza il
versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente o
dell’affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso legale:
a) per gli importi inferiori a
euro 10 mila, fino a un massimo di quattro rate;
b) per gli importi compresi tra
euro 10 mila e euro 50 mila, fino a un massimo di sei rate;
c) per gli importi superiori a
euro 50 mila, fino a un massimo di otto rate.
3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita
del beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito
residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
4 In caso di compravendita, a garanzia dell’esatto
adempimento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei
modi di legge.
5. In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in
favore della Regione fino a estinzione del debito.
6. Sono a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula
dell’atto di compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per
le eventuali operazioni catastali, alle quali l’acquirente può provvedere
direttamente a proprie spese.
Art. 22 decies
Istanze pregresse
1. Le presenti disposizioni non si applicano alle
procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il
prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Art. 4
Integrazioni all’articolo 23
della l.r.
4/2013
1. All’articolo 23
capo IV, della l.r.
4/2013, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3 bis. In caso di vendita
del bene al concessionario o locatario, il canone deve essere corrisposto
interamente fino alla data di sottoscrizione dell’atto di
compravendita.
Art. 5
Integrazioni all’articolo 27
della l.r.
4/2013
1. All’articolo 27,
capo IV, della l.r.
4/2013, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
“i bis) la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
(Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e
per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici);
i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45
bis della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
i quater) gli articoli 18 e 22 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
i quinquies) l’articolo 48 della legge regionale
12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
i sexies) l’articolo 20 della legge regionale 19 luglio
2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006), come sostituito dall’articolo 1 della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 5;
i septies) l’articolo 1 della legge regionale 8
marzo 2007, n. 5 (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006,
n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006);
i octies) l’articolo 9 della legge regionale 31
dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);
i novies) l’articolo 13 della legge regionale 30
aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
i decies) l’articolo 1 della l.r. 5/2010;
i undecies) l’articolo 25 della legge regionale 1
agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2014);
i duodecies)l’articolo 4 della legge regionale 10
aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole);
i terdecies) l’articolo 1 della legge regionale 27
maggio 2016, n. 8 (Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30
giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni
riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”).”.