Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
- Le presenti disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre
l’impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.
2. Le presenti disposizioni si applicano:
a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;
b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove
tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;
c) ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda
del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;
d) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera c), già
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche
sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o
estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;
e) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di
cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del d.lgs. 152/2006;
f) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui
all’articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene
significative;
g) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui
all’articolo 5;
h) alle installazioni individuate con deliberazione di Giunta
regionale secondo quanto previsto all’articolo 6.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
a) proponente:
il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti
disposizioni;
b) gestore:
qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità
o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere
economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;
c) istanza: la
domanda, presentata dal gestore ovvero dal proponente, volta all’ottenimento del
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di valutazione di
impatto ambientale ovvero di AIA autorizzazione integrata ambientale o del
provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
d) autorità
competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale, il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque
denom inato che autorizza l’esercizio;
e) odorante: sostanza
che stimola un sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;
f) emissione
odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti
puntiformi, diffuse o fuggitive dell’installazione, atto a generare un impatto
olfattivo;
g) sorgente odorigena
significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500
ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m3;
h) disturbo olfattivo:
effetto negativo causato sulla persona dall’esposizione a un odore;
i) impatto olfattivo: misura del
disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all’odore;
j) ricettore sensibile: posizione
geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di
accettabilità in relazione alla destinazione d’uso attuale e prevista e alla
densità abitativa dell’intorno del ricettore;
k) valore di accettabilità :
concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull’intero
dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i
recettor i sensibili.
2. Restano ferme le altre definizioni di cui al d.lgs.
152/2006.
Art. 3
Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione
dell’impatto olfattivo
1. Il gestore ovvero il proponente, all’atto della
presentazione dell’istanza all’autorità competente, provvede ad allegare la
documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene
significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative,
comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata
di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze,
odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell’impatto olfattivo
delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all’allegato annesso alle
presenti disposizioni.
2. L’assenza di sorgenti odorigene significative dovrà
essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa
nelle forme di legge.
3. In ogni caso tutti i processi di lavorazione che
comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi
aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse)
devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di
captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante
sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità
tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di
processo, l’autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare
emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare i valori
limite fissati dall’autorità competente.
4. L’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria
tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, anche avvalendosi del
supporto tecnico dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
dell’ambiente (ARPA) Puglia:
a)
valuta la documentazione presentata;
b) verifica,
anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l’adeguatezza degli
accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore al fine di garantire il
contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del
territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;
c) individua i valori
limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i
valori di accettabilità l’impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene;
d) formula le eventuali
prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il
contenimento delle emissioni odorigene sia in condizioni di normale attività sia
in condizioni diverse dal normale esercizio;
e)
definisce le misure e le modalità e le frequenze di monitoraggio delle emissioni
odorigene.
5. La violazione da parte del gestore delle
prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti, anche in
esito alle attività di cui al comma 2, determina l’applicabilità del sistema
sanzionatorio già previsto dalle norme di settore.
6. In sede di formazione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengono
conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza
delle previsioni dei piani con le finalità delle presenti disposizioni.
Art. 4
Attività di controllo
- ARPA Puglia assicura l’effettuazione, secondo quanto previsto e
programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali,
comprensive delle attività di controllo delle emissioni odorigene e di
verifica e validazione degli autocontrolli dei gestori.
- ARPA Puglia trasmette all’autorità competente il rapporto dell’attività di
ispezione ambientale completo della descrizione delle attività di sopralluogo
e delle attività di campionamento e analisi delle emissioni odorigene.
- ARPA Puglia allega al rapporto dell’attività di ispezione i rapporti di
prova e indica tutte le criticità eventualmente riscontrate nell’ambito
dell’ispezione ambientale.
- ARPA Puglia uniforma lo svolgimento delle attività relative alle emissioni
odorigene e agli impatti olfattivi alle indicazioni di cui all’allegato
annesso alle presenti disposizioni.
Art. 5
Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo
1. ARPA Puglia assicura la gestione delle segnalazioni
di disturbo olfattivo, in particolare:
a) raccoglie, elabora,
verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della
popolazione;
b) individua la sorgente che
ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e
analisi condotte conformemente alle presenti disposizioni;
c) propone le possibili
soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, sulla base delle migliori
tecniche disponibili, volte a ricondurre le emissioni entro valori adeguati e
l’impatto olfattivo entro i valori di accettabilità.
2. ARPA Puglia, ai fini della conduzione dell’attività
di cui al comma 4, elabora d’intesa con la Regione un protocollo operativo per
la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo redatto secondo le
indicazioni di cui all’allegato annesso alle presenti disposizioni. ARPA Puglia
garantisce, altresì, che il tempo intercorrente tra la validazione delle
segnalazioni di disturbo olfattivo di cui al comma 1, lettera a), e la
trasmissione all’autorità competente dei relativi esiti non sia superiore a sei
mesi.
3. I comuni, le province e la Città metropolitana
concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo secondo le
modalità previste nel protocollo operativo di cui al comma 2.
4. ARPA Puglia trasmette gli esiti dell’attività di cui
al comma 1 all’autorità competente che, sentito il gestore, valuta se sussiste
la necessità di riesame e/o aggiornamento del titolo autorizzativo.
5. Nell’ambito del procedimento di cui al comma 4,
l’autorità competente richiede al gestore la presentazione di un progetto di
adeguamento, redatto tenendo conto delle valutazioni nonché delle risultanze
delle indagini svolte da ARPA Puglia.
6. L’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria
tecnico amministrativa volta all’aggiornamento e/o al riesame del provvedimento
autorizzativo, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Puglia, procede
come indicato alle lettere da a) a e) del dell’articolo 3, comma 4.
Art. 6
Aggiornamenti
- La Giunta regionale con propria deliberazione provvede all’aggiornamento
dell’allegato annesso alle presenti disposizioni.
- La Giunta regionale definisce nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, disposizioni volte alla minimizzazione dell’impatto olfattivo
per particolari categorie di attività.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti avviati per effetto delle
disposizioni della legge
regionale del 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17) restano disciplinati dalla normativa
previgente. Su istanza del proponente, da presentare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità competente dispone
l’applicazione delle disposizioni recate da quest’ultima al procedimento in
corso.
Art. 8
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
è abrogata la legge
regionale del 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere
delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato
rischio di crisi ambientale).
Art. 9
Adempimenti
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione