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Regolamento Vigente

Anno
2018
Numero
10
Data
01/08/2018
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”
Note
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 8-8-2018
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1364 del 24/07/2018 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

Disposizione generale

1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

Art. 2

Modifica all’Art. 46

l. L’art. 46 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

“Art. 46

(Contenuto professionale dei servizi)

1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l’esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico, pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore socio-sanitario e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.

2. Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598.

3. Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad  elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596.

4. l soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

5. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente regolamento devono avere un coordinatore. Salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alle qualifiche di cui al comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti alla data del 01.01.2018.”

Art. 3

Modifica all’Art. 51

1. Il paragrafo Personale dell’art. 51 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Personale. Nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della giornata la presenza di almeno un educatore. Operatori nel numero di almeno 1 per modulo abitativo che garantisca la presenza nelle ore notturne.”

 

Art. 4

Modifica all’Art. 60 bis

1. L’art. 60 bis del reg. reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

“Art. 60 bis

1.La Casa Famiglia per persone con disabilità, presenta le seguenti caratteristiche strutturali e organizzative :

Dimensioni

Dimensioni Descrizione e standard

 

Tipologia e

 carattere;

destinatari

La casa famiglia è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata. Possono accedere a tale unità di offerta persone con disabilità psichica e intellettiva o con patologia psichiatrica stabilizzata, con sufficienti condizioni di autonomia primaria, dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL che intervengono nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta alla analisi, valutazione e presa in carico del caso mediante un progetto personalizzato per l’inserimento. Non possono essere accolte persone affette da non autosufficienze gravi derivanti da disabilità motorie che impediscano la deambulazione.

Utenti della casa-famiglia sono quei soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.

La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone con disabilità per le quali sia possibile definire percorsi di inserimento socio-lavorativo per l’autonomia dell’individuo.

La casa-famiglia si configura anche come struttura idonea a garantire il “ dopo di noi “

Ricettività

La Casa-Famiglia ha una capacità ricettiva da un minimo di 3 utenti ad un massimo di 20 utenti. La casa ospita utenti sia di sesso maschile che femminile. La casa opera per i 365 giorni dell’anno e per le 24 ore.

Prestazioni

Le attività funzionali offerte nella Casa-Famiglia sono:

 - assistenza diurna e notturna nelle 24 ore, per 365 giorni anno;

 - attività educative indirizzate all’autonomia;

 - attività mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;

 - attività di socializzazione;

- somministrazione pasti.

A completamento dell’offerta di prestazioni della Casa-Famiglia, sono previste attività ludico-ricreative, comprese gite e vacanze.

Personale

Per l’unità di offerta Casa-Famiglia il personale preposto è costituito da:

- educatori come individuati all’art. 46 del presente Regolamento in misura di 1 ogni 12 ospiti, ai quali può essere assegnata anche l’attività di coordinamento della struttura;

 - personale ausiliario per le attività di cura materiale e per le attività di accadimento e pulizia degli ambienti;

- operatori sociosanitari, nella misura di almeno 1 ogni 12 utenti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.

Modulo abitativo

La Casa Famiglia deve essere organizzata in una struttura avente le caratteristiche delle abitativo civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti. Ogni nucleo abitativo deve comprendere:

camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 25.

La struttura deve prevedere un servizio igienico ogni tre posti letto, di cui uno assistito. Per le camere da letto doppie e triple, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”.

 La Casa-Famiglia comprende: sala pranzo e cucina attrezzata ad uso comune, uno spazio comune destinato alle attività ricreative ed al tempo libero (lettura, televisione e audiovisivi, ecc.), una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.

 Gli spazi comuni hanno la dotazione di servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale. Lavanderia e guardaroba.

Ripostigli per la custodia del materiale igienico sanitario. Dispensa alimentare.

L’unità d’offerta applica la norma in materia di abbattimento barriere architettoniche. “

 

Art. 5

Art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità)

1. Dopo l’art. 88 del Reg. reg. n. 4/07 è inserito il seguente articolo:

“Art. 88 bis

(Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità)

 

Dimensioni

Dimensioni e standard

 

Tipologia e

carattere;

destinatari

Il servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

E’ una unità di offerta socio-assistenziale che offre, percorsi orientati alla didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento lavorativo ad esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e turistico alberghiere, orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti fruitori del servizio dalle liste del collocamento obbligatorio presso le agenzie del collocamento Provinciali, che trattano la collocazione lavorativa di persone con inabilità - l. n. 68/1999- individuando tra queste le persone con invalidità intellettiva e psichica.

 

Reception con annessi uffici di direzione

 

Aule didattiche (moduli per contenere 8/15 persone).

 

Aula informatica con 15/20 postazioni.

 

Salone polivalente.

 

Servizi igienici doppi, distinti per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, di cui un servizio igienico riservato per il personale ed uno attrezzato per disabili non autosufficienti. Ripostigli per materiale didattico e igienico sanitario.

 

Il Servizio Formativo alle Autonomie ospita le persone diversamente abili negli orari diurni, secondo il calendario lavorativo, per un minimo di sette ore giornaliere, individuate sia nella fascia antimeridiana che nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, per la formazione alle autonomie, con programmazione settimanale delle attività sia comuni che individuali.

 

Il Servizio offre alle persone accolte e inserite, percorsi prevalentemente orientati al collocamento lavorativo ed al mantenimento e rafforzamento delle autonomie acquisite.

 

Le attività si svolgeranno in apposite aule didattiche, nonché in contesti operativi,

anche esterni alla struttura ospitante il Servizio, per favorire l’incontro degli utenti con i soggetti della produzione, pubblici o privati.

 

Il servizio assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela, finalizzate alla crescita umana e professionale, facendo leva sulle abilità residue. l progetti individuali o personalizzati hanno lo scopo di sviluppare e rafforzare non solo le autonomie primarie, ma di acquisire quelle competenze necessarie ad una qualità di vita, di comportamenti, compresi quelli affettivo-relazionali.

 

Le attività funzionali assicurate nell’ambito del servizio sono:

 

− assistenza ed educazione, secondo il calendario lavorativo, dal lunedì al venerdì, per almeno sette ore giornaliere;

 

− didattica primaria per il mantenimento delle abilità di scrittura e lettura;

 

− didattica per la conoscenza delle tecnologie, cultura generale;

 

− attività occupazionali di orientamento al lavoro;

 

− tutoraggio personalizzato al fine della realizzazione di stage presso aziende

pubbliche e private;

 

− attività ricreative e di socializzazione;

 

Per le persone ammesse che non dovessero raggiungere l’obiettivo della collocazione lavorativa, l’unità di offerta del servizio formativo alle autonomie può divenire la condizione stabile per il mantenimento delle autonomie e del loro percorso di vita.

 

Il personale preposto lavora in equipe composte da:

 

− educatori di cui all’art. 46 del presente regolamento, nella misura di almeno 1 ogni 7 utenti;

 

− docenti, maestri d’arte e mestieri proporzionati al numero di frequentanti ogni

modulo educativo e alla necessità di ciascun Progetto Educativo Individuale;

 

Il coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie può svolgere anche la mansione di coordinamento.”

 

 

Art. 6

Modifica all’art. 101

1. L’art. 101, comma 2, del Reg. reg. n. 4/07 è sostituito dal seguente:

Il servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio è un servizio flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e di servizi educativi per l’infanzia, perché rivolto a completare con modalità e orari flessibili la frequenza del bambino presso l’asilo nido o il centro ludico per l’infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato nelle prime ore del mattino o nelle ore successive all’uscita dall’asilo nido o dal centro ludico, in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia, al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse condizioni di salute. Il servizio è assicurato da educatori come individuati all’art. 46 del presente Regolamento. Il progetto educativo è sviluppato quale estensione del progetto educativo del nido d’infanzia.”

2. L’art. 101, comma 3, del Reg. reg. n. 4/07  è sostituito dal seguente:

“Il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia consente di affiancare i nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all’asilo nido o nido d’infanzia, per un numero di ore giornaliere non superiore a sei. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia si colloca in una civile abitazione ed è rivolto a massimo 4 bambini contemporaneamente, compresi i propri. Il servizio è assicurato da educatori come individuati all’art. 46 del presente Regolamento.

Gli spazi essenziali destinati al servizio sono:

- Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando presenti, per attività di gioco e socializzazione;

- Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;

- Servizio igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo, riduttore;

- Locale cucina attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei pasti;

- Spazio dedicato alla custodia degli effetti personali dei bambini.

Gli spazi, le sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i materiali didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti e delle persone.”

Art. 7

Art. 102 bis (Servizio di Unità di Strada)

1. Dopo l’art. 102 del Reg. reg. n. 4/07 è inserito il seguente articolo:

“Art. 102 bis

(Servizio di Unità di Strada)

Il Servizio di unità di strada deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipologia/Carattere

L’Unità di Strada si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere, di sensibilizzazione e informazione, di consulenza, di riduzione del rischio e del danno, attraverso interventi che si articolano per aree di bisogno. Destinatari del servizio sono persone in situazione di devianza (tossicodipendenti, minori in difficoltà a rischio devianza, coinvolte nella prostituzione), e in situazioni di emarginazione.

Prestazioni

L’Unità di strada, anche in collaborazione con le ASL, enti e istituzioni pubbliche e del Terzo Settore, nonché in rete con altri servizi, pone in essere interventi con modalità itinerante nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promozione della socializzazione attraverso l’ascolto, l’informazione, l’individuazione dei bisogni, la consulenza, l’accompagnamento e il sostegno;

- prevenzione specifica dell’emarginazione, della devianza, della tossicodipendenza o di altri comportamenti a rischio, miglioramento della qualità della vita;

- reinserimento sociale e lavorativo;

- sensibilizzazione e informazione della comunità sociale anche attraverso un lavoro di rete fra i servizi.

Personale:

Equipe multidisciplinare di operatori di strada con competenze necessarie in relazione al target di utenti (assistente sociale, psicologo, educatore professionale socio pedagogico, operatore socio sanitario, mediatore culturale, infermiere, altre figure professionali e operatori generici provenienti dal circuito degli ex utenti) coordinata da un assistente sociale.

 

Si rinvia per le unità di strada che offrono prestazioni e servizi di riduzione del danno e di riduzione del rischio derivanti dall’uso di droghe all’art. 22 del regolamento regionale n. 10 del 11.04.2017.”

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.