IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 531 del 19/03/2019 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1
Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 3,
comma 1, lettera i) della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24, “Codice del Commercio” modificata dalla legge
regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo
come “legge”.
2
Il presente regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con
riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei
carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato,
marini e di pubblica utilità.
Art.
2
(Riferimenti
normativi)
1.
Il presente regolamento è approvato nel rispetto di quanto disposto da:
− decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
− decreto legislativo 8 settembre 1999 n. 346 “Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 concernente razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
− decreto Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1971, n. 1269 ”Norme per
l’esecuzione dell’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
riguardante la disciplina dei distributori di carburanti per autotrazione”;
− legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”; −
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del
1967”;
− decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “ Nuovo codice della strada” nel
testo, per brevità citato come “codice della strada”;
− decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
− decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
− decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo”;
− decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
− decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.
133 “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”;
− decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge n. 111 del 15
luglio 2011 “ disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
− decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27 ”disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività”;
− Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151 “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122”;
− Decreto Ministero dell’Interno 7 Agosto 2012 “Disposizioni relative alle
modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
− Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 “Modalità
attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai
distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27”;
− decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 “Disciplina di attuazione
della direttiva 2014/94/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi”;
− legge
regionale n. 18 del 10.4.2015 “Interventi per favorire la pari opportunità
mediante facilitazioni all’utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del
sistema self-service presso i distributori di carburanti”;
− legge
regionale n. 42 del 3.11.2017 “Delega ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione
carburanti”.
Il
presente regolamento tiene altresì conto di quanto previsto da:
− Linee guida per il recepimento dell’art. 18 del decreto legislativo n. 257 del
16 dicembre 2016 recante “disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014 sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi” emanate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome in data 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/ C11,
finalizzate all’adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il
territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. n. 257/2016;
− Accordo in Conferenza Unificata del 08 marzo 2018 ai sensi degli articoli 4 e
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo
1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato
e la concorrenza in materia di carburanti”.
TITOLO
I
“RETE
DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA”
CAPO
I
CLASSIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI
Art.
3
(Classificazione
e anagrafe degli impianti)
1.
Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati
nelle seguenti tipologie:
a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o
più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con
relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti,
da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di
rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con
pagamento anticipato;
b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o
più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con
relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e
all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di
apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento
posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori
a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e
di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con
pagamento anticipato.
2
I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli
utenti diversamente abili.
3
Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera
a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti
diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall’entrata in
vigore del presente regolamento.
4
L’art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto
l’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano
della rete stradale prevedendo l’obbligo di iscrizione da parte dei titolari
degli impianti entro il 24 agosto 2018.
5
Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti
implementano l’anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a
tale data. L’aggiornamento riguarda i seguenti casi:
a) Apertura nuovi impianti;
b) Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 6,
comma 4, della legge;
c) Sospensione dell’attività di cui al comma 1, dell’art. 62 della legge;
d) Dismissione.
6.
La
verifica dell’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti è demandato all’Ufficio
delle Dogane prima del rilascio al gestore dell’impianto del registro di carico
e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 5.
CAPO
II
INCOMPATIBILITÀ
E VERIFICHE
Art.
4
(Verifiche
comunali)
1
I Comuni effettuano le verifiche al fine dell’accertamento delle
incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al
successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall’art. 1, comma
5, del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
346/99.
2
Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di
compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate
ai sensi dell’art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall’art. 3, comma 1 del
D.lgs. 346/1999.
3
I comuni entro quindici anni dall’autorizzazione o dalla precedente
verifica accertano presso gli Enti ed Uffici preposti l’idoneità tecnica degli
impianti, previsto dall’art.44,
comma 3 della legge,
ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.
Articolo
5
(Incompatibilità,
definizioni)
1.
Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno dei centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada,
in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti
casi:
a)
impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza
quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita
all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;
b)
impianti situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, numero 2), del codice della strada.
2.
Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’esterno dei centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada,
in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti
casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso
pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su
pistrade pubbliche;
b) impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale
a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto
all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita
all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
3
Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno o fuori
dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo
permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la
tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento
della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4
Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti
commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo
adeguamento, cessano l’attività entro nove mesi dall’accertamento del comune. Il
titolare dell’impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il
comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell’aggiornamento
dell’anagrafe degli impianti, alla Regione ed all’ufficio delle Dogane.
CAPO
III
zone
superfici e aree svantaggiate
Art.
6
(Zone territoriali omogenee a livello
comunale)
1.
Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d. m. n.
1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:
Zona
1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona
A);
Zona
2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente
edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza,
(zone B e C)
Zona
3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi
commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o
preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le
parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale, (zone D ed F);
Zona
4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona
E).
Art. 7
(Superficie dell’area di localizzazione
dell’impianto)
1. In relazione alla qualità del servizio
da prestare e alle classificazioni di cui all’articolo 3, ogni nuovo impianto di
distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di
insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell’impianto
stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle
disposizioni a tutela dell’ambiente, della salute e incolumità degli utenti
anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere
urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati
spazi di parcheggio correlati sia all’eventuale sosta degli autoveicoli che
all’utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello
spazio di parcheggi funzionali all’utilizzo dei servizi igienici.
2
L’area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee
pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con
sistemi per l’efficienza energetica dell’impianto, all’utilizzo delle fonti
rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di
locali necessari al ricovero del gestore.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
8
(Ubicazione
degli impianti nel territorio comunale)
1
Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei
carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal
presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l’area sia
ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale
si trova la superficie maggiore.
2
Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade
statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi
del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli
esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi
previsti.
3
I comuni possono riservare aree pubbliche all’installazione degli
impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa
pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la
partecipazione di tutti gli interessati.
4
Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto
disposto dal codice della strada, art. 3,
punto 8, e dal DPR n. 495/1992.
Art.
9
(Indici
di edificabilità, corsie, parcheggi)
1.
La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei
carburanti ed i volumi tecnici necessari all’attività non devono essere
considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle
strutture dell’impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti
parametri:
a) Impianto
generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel
rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie
previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all’interno delle
quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10%
dell’area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente
indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture
non possono superare l’indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di
copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per
le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a
quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all’art. 16, comma 5, lett.
a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l’impianto
può dotarsi;
b) Impianto generico
senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di
edificabilità stabilite per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque
devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell’area di
pertinenza;
2.
La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee
agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano
regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici,
ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A,
previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge,
contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell’attività di
distribuzione di carburanti.
Art. 10
(Tipologie
nuovi impianti )
1
I nuovi impianti, come previsto dall’art. 45, comma 1 della legge, devono
essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno
veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas
naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la
sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati
dall’art. 11.
2
I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed
extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono
realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici
e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”,
con le caratteristiche di cui all’art. 378 del DPR n. 495/1992.
3
Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi
idonei all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili.
4
E’ consentita l’apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas
naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma
liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata
almeno veloce.
Art.
11
(Incompatibilità
tecniche per l’installazione di GNC e GNL)
1.
Al fine dell’applicazione dell’art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee
guida del 6/4/2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti
impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali
all’obbligo:
a) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti
per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli
impianti già autorizzati alla data in vigore del D. Lgs. 257/2016;
b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a
1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e
pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via
terra superiore a 1000 chilometri.
2
Le cause di incompatibilità tecnica per l’installazione del GNC o GNL
sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di
esonero per l’uno non comporta automaticamente l’esonero dell’obbligo
dell’altro.
3
La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:
a) la misurazione
della lunghezza della tubazione per l’allacciamento del GNC va effettuata sulla
condotta più vicina e tenendo conto dell’effettivo percorso più breve della
tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la
misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria
dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto
di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
b) la misurazione
della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso
più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale
e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate
limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
c) la misurazione della
distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va
calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica
di scorrimento ai sensi del codice della strada.
4.
L’installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un
impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per
l’installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con
apposita richiesta da parte del titolare dell’impianto. Tale condizione viene
verificata e certificata dal comune.
Art. 12
(Attività
integrative)
1
Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e
la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi
impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre
che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome
attività commerciali integrative così come indicate all’art. 45,
comma 3, della legge.
2
Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle
forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all’impianto
di distribuzione carburanti e decadono qualora l’impianto chiuda per qualsiasi
motivo.
3
Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’Ufficio delle Dogane, salvo
rinuncia dell’esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può
consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.
Art.
13
(Salvaguardia
degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di
servizio)
1.
Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree
svantaggiate e carenti di servizio di cui all’art. 51 della legge è consentita
la prosecuzione dell’attività prevista, anche in proprio da parte
dell’amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.
CAPO
V
PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI
Art.
14
(Autorizzazione
per nuovi impianti)
1. I Comuni
rilasciano le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti
nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni
storici e artistici.
2. La
domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende
realizzare l’impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo
Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:
a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o,
nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui
all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
b) la località in cui si intende installare l’impianto;
c) la disponibilità dell’area sulla quale intende realizzare l’impianto;
d) tutta la documentazione tecnica occorrente all’istruttoria della
pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con
elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione
dell’impianto;
e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull’impianto
sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.
3. Il SUAP verifica:
a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento
urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la
prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n.
151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla
tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme
previste dal presente regolamento;
b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai
sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente
regolamento.
4.
Il SUAP rilascia
il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 44,
comma 1, della legge.
Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione
ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente,
con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere
nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte
dell’amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP
decide in base alla documentazione agli atti.
Art.
15
(Modifiche)
1
Le modifiche sugli impianti previste all’art.46,
comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge
e l’installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici,
sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui
ricade l’impianto.
2
per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell’ambito
di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli
adempimenti di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011,
secondo le procedure stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione
dei lavori il titolare dell’impianto trasmette al SUAP:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da
tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione
delle modifiche;
b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando
dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da
tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non
realizzazione di ristrutturazione totale di cui all’art. 16.
4
La detenzione e/o l’aumento di stoccaggio degli oli esausti,
l’installazione di attrezzature per l’erogazione di AdBlue, del combustibile per
uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non
destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all’impianto ma ne
deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette
copia al Comando Prov.le VV.F, e all’Ufficio delle Dogane territorialmente
competenti.
Art.
16
(Potenziamento
e ristrutturazione totale)
1
Le modifiche previste all’art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge
sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità
di cui all’art. 14.
2
Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento
dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di
tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell’arco
di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le
ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano
determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo
di tre anni.
3
Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l’obbligo di
dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno
veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di
impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali
all’obbligo prevista dall’articolo 11.
Art.
17
(Impianti
ad uso privato e contenitori-distributori rimovibili)
1.
La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad
uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c),
di cui dall’articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune
dove si intende realizzare l’impianto con le modalità previste dal precedente
art. 14.
2.
L’autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la
effettiva necessità e finalità dell’impianto in relazione all’attività e
produttività dell’impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso
esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con
esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei
libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento
triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli
automezzi dei soci sono considerati automezzi dell’impresa purché sia dimostrata
la destinazione totale e permanente degli automezzi all’impresa.
3
L’installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c),
di cui all’articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da
presentare al SUAP del comune in cui ricade l’impianto. Sono da intendersi
imprese di autotrasporto quelle per le quali l’iscrizione presso la alla Camera
di Commercio riporta espressamente l’attività di autotrasporto.
4. Per l’attivazione di
contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3,
il titolare dell’impresa trasmette al SUAP:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da
tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando
dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
5
Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a
terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica
l’art. 62
comma 3, lett. a), punto 8, della legge.
Art.
18
(Impianti
marini e avio)
1
La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall’articolo 49,
e avio ad uso pubblico previsti dall’art.43,
comma 1, lett. G) della legge
è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l’impianto con le con
le modalità previste dal precedente art. 14.
2
Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di
cessione di carburanti ai veicoli stradali e l’avvertenza che, in caso di
inosservanza, l’autorizzazione è revocata ai sensi dell’art. 62
comma 3, lett. a), punto 7, della legge.
Art. 19
(Prelievo e trasporto carburanti in
recipienti/contenitori)
1.
Gli operatori economici in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo
50
della legge
possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di
carburanti previa presentazione dell’autorizzazione e qualora provvisti di mezzi
di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza
antincendio.
Art.
20
(Collaudo)
1
Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico,
ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad
autorizzazione previste all’articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al
SUAP il collaudo dell’impianto. L’istanza è corredata da SCIA per prevenzione
incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel
rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012.
2
Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta
convoca la commissione di collaudo prevista dall’articolo 52, comma 2, della
legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente
l’intervento.
3
Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed
Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria
competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi,
propedeutici all’esercizio dell’impianto.
4
Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un
rimborso spese forfetario di € 150,00, a carico della ditta richiedente.
Art.
21
(Esercizio
provvisorio)
1
Scaduto il termine di cui al comma 2, dell’articolo 20, su richiesta del
titolare dell’impianto, il SUAP può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2
La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di
atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione
del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare
riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e
urbanistici.
3
L’esercizio provvisorio dell’impianto o delle nuove attrezzature
autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o
aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle
Dogane competente per territorio.
CAPO VI
Orari e turnazioni
Art.
22
(Principi
generali)
1
I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli
impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come
previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di
categoria di cui all’articolo 3,
comma 3 della legge.
2
Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di
distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il
rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.
Art.
23
(Orari
di apertura – assistenza automobilisti in condizione di disabilità –
self-service - turni di riposo)
1
I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito
dall’art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di
apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto
delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli
impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza
servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l’apertura
domenicale possono sospendere l’attività nell’intera giornata del lunedì della
settimana immediatamente successiva.
2
Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di
apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento
anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di
rifornimento assistito dal personale.
3
Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in
condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità
“servito”, ovvero con l’assistenza del titolare della licenza di esercizio
dell’impianto rilasciata dall’ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o
collaboratori, devono garantire l’assistenza diretta agli automobilisti in
condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento,
fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di
rifornimento senza servito, nel
rispetto della l.r.
18/2015.
4.
Le attività integrative di cui all’art. 45,
comma 3, della legge,
presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le
disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia
di orari.
Art.
24
(Servizio
notturno - ferie)
1
Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità
“servito” tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al
servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi
pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro
offerte dal punto di vendita.
2
Ai fini conoscitivi i titolati degli impianti che effettuano il servizio
notturno ne danno comunicazione al comune che provvede a pubblicizzare agli
utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.
3
La sospensione dell’attività di distribuzione dei carburanti per ferie
può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per
ogni anno solare. Il gestore, d’intesa con il titolare dell’autorizzazione,
comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare
sull’impianto la chiusura.
Art.
25
(Deroghe)
1
I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze
legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti,
nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può
complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell’anno.
2
Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili
“GNC, GNL e GPL” gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal
rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di
apertura e chiusura, anche se collocati all’interno di un complesso di
distribuzione di altri carburanti.
Art.
26
(Cartellonistica - pubblicità dei prezzi
- comunicazioni all’utenza)
1
E’ fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di
distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli
prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità
delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai
distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del
Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e
pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai
consumatori.
2
Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di
distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti
sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.
Art.
27
(Rimozione
attrezzature e bonifica impianti chiusi)
1
Al fine di prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della
sicurezza dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche,
i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo
hanno cessato l’attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente
all’entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la
procedure di dismissione come previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge
124/2017.
2
Ai comuni, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di
bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della l.r.
n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del
comma 5, dell’art. 61
della legge,
con l’obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l’attività
alla rimozione delle attrezzature.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI E NORME TRANSITORIE
Art.
28
(Comunicazioni
alla Regione)
1
Per le finalità di cui all’art. 2,
lett. i) della legge,
il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le
modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le
chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell’attività e le autorizzazioni
alle attività integrative.
2
I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL
comunicano alla Regione l’erogato annuale, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo.
3
L’Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi
agli erogati degli impianti.
4
La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al
monitoraggio della rete regionale carburanti.
Art.
29
(Esame delle domande
precedenti)
1
Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento
di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla
data della loro presentazione.
2
Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa
documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall’art. 14, comma
4.
Art.
30
(Adeguamento e prevalenza del
regolamento)
1
I Comuni, per l’esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate
dall’art. 44
della legge,
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
provvedono ad adeguare i propri regolamenti ai criteri e parametri stabiliti dal
presente regolamento. In assenza o difformità della regolamentazione comunale si
applicano in via sostitutiva le disposizioni previste nel presente regolamento.
2
Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e
delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, i comuni possono
individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere
regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.
3
Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli
strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni,
criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri
stabiliti con il presente
regolamento.
TITOLO
II
RETE
DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE E RACCORDI
AUTOSTRADALI
Articolo
31
(Oggetto)
1.
Oggetto del presente Titolo II è l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1, lett. i), della legge,
concernente l’installazione ed esercizio dei distributori di carburanti lungo le
autostrade ed i raccordi autostradali di cui dell’art. 105 lett. f) del D.L.gs.
n. 112/98, in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59.
Art.
32
(Nuove concessioni)
1. La Regione rilascia le concessioni per
l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti sulle autostrade e raccordi
autostradali nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela
ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di
tutela dei beni storici e artistici.
2
I nuovi impianti, come previsto dall’art. 45,
comma 1 della legge,
devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata
almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas
naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la
sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati
dall’art. 11.
3
I nuovi impianti devono realizzare impianti igienico sanitari destinati
ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli
impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’art. 378
del DPR n. 495/1992. Gli impianti esistenti che ne sono sprovvisti si adeguano
entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. La domanda redatta ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere presentata
alla Regione Puglia, Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali e
corredata dai seguenti documenti:
a) autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del
richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità
tecnico-organizzativa ed economica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 1269/71;
b) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della
concessione autostradale.
5
Entro il termine previsto dall’articolo 44, comma 1, della legge, sulla
domanda completa anche dei prescritti pareri (Comando VV.F. competente per
territorio, Ufficio delle Dogane, ANAS, Comune) la Regione provvede al rilascio
della concessione inviandone copia al richiedente e agli Enti e Uffici
interessati al procedimento amministrativo.
Art.
33
(Modifiche
impianti)
1
Le modifiche sugli impianti autostradali previste all’art. 46,
comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge
e l’installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, sono
soggette a preventiva comunicazione da presentare alla Regione.
2
per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell’ambito
di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite la
Regione, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del D.P.R.
151/2011, secondo le procedure
stabilite dal D.M. 07.08.2012.
3. Ad ultimazione dei lavori il titolare
dell’impianto trasmette alla Regione:
a) Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla
sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando
dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da
tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non
realizzazione di ristrutturazione totale di cui all’art. 34.
4
La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti,
l’installazione di attrezzature per l’erogazione di AdBlue, del gasolio per uso
riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati
alla vendita al pubblico non costituisce modifica all’impianto, ma ne deve
essere data comunicazione ai fini conoscitivi alla Regione.
5
Le modifiche degli impianti sono riportate nel successivo provvedimento
concessorio regionale.
Art.
34
(Potenziamento
e ristrutturazione totale)
1.
l’aggiunta di prodotti non erogati con l’installazione di nuove attrezzature e
la ristrutturazione totale comportante il mutamento della dislocazione tutte le
parti costitutive degli impianti autostradali previste all’art. 46,
comma 1, lettere c) e f) della legge,
sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione, previa domanda da parte
del titolare dell’impianto, con le modalità di cui all’art. 14.
2
Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento
dell’impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di
tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi
nell’arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le
ristrutturazioni parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano
determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in un periodo
di tre anni.
3
Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l’obbligo di
dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno
veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas
naturale liquido), fatto salvo la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri
economici eccessivi e non proporzionali all’obbligo previste dall’articolo 11.
Art.
35
(Trasferimento
titolarità della concessione)
1
La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della
concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Regione,
sottoscritta dal concessionario e dall’acquirente e deve riportare l’indicazione
di tutti gli elementi idonei per identificare l’impianto.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della
concessione autostradale;
b) documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell’impianto da
parte del nuovo concessionario;
c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il nuovo
concessionario è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità
tecnico-organizzativa ed economica di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 1269/71.
3
La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla
proprietà o disponibilità delle attrezzature dell’impianto.
4
La Regione, entro il termine previsto dall’art. 44,
comma 1 della legge,
dalla domanda corredata a norma, provvede al trasferimento della titolarità
della concessione inviandone copia al concessionario, al subentrante, cedente e
agli Enti e Uffici interessati al procedimento amministrativo.
Art.
36
(Rinnovo
concessione)
1
La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale deve
essere presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.
2.
La domanda deve essere
corredata da:
a) assenso, da parte della Società titolare della concessione
autostradale alla permanenza dell’impianto;
b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il
titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della
capacità tecnico organizzativa ed economica di cui all’art. 5 del D.P.R. n.
1269/71;
c) dichiarazione di atto notorio da parte del titolare o attestazione
redatta da tecnico competente per la sottoscrizione al progetto, attestante la
conformità dell’impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la
sicurezza sanitaria, ambientale ed antincendio, nonché alle disposizioni per la
tutela dei beni storici e artistici.
3
La Regione, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
corredata a norma, provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento
dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto previsto dall’art. 40.
Art.
37
(collaudo ed esercizio
provvisorio)
1
Ad ultimazione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto
autostradale, di potenziamento, di ristrutturazione completa o di rinnovo della
concessione, gli stessi devono essere sottoposti a collaudo dalla commissione di
cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 1269/1971, composta dal responsabile regionale
del procedimento amministrativo, dai rappresentanti dell’Ufficio delle Dogane e
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, competenti per territorio. Le funzioni
di segretario sono svolte da personale della struttura regionale. Alla verifica
assiste un rappresentante della Ditta.
2
La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda da parte del titolare della concessione,
corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura della Regione,
al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto
2012. Copia del verbale di collaudo, con indicazione degli estremi della
concessione è trasmessa, a cura della Regione, al titolare della concessione e
agli Enti Uffici interessati al procedimento amministrativo.
3
Ai componenti della commissione di verifica, spetta una indennità
determinata ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’Industria
Commercio ed Artigianato n. 5440 del 29 novembre 1986. Gli oneri sono a carico
della Ditta richiedente.
4
In attesa delle operazioni di collaudo la Regione può concedere
l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni,
previa domanda del concessionario, con allegata dichiarazione di atto notorio o
attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto,
attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli
aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
5
L’esercizio provvisorio dell’impianto o delle nuove attrezzature
autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o
aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle
Dogane competente per territorio.
Art.
38
(Orari
- cartellonistica - pubblicità dei prezzi - comunicazioni
all’utenza)
1
Gli impianti di distribuzione carburanti ubicati sulle autostrade e
raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto, fatti
salvi i casi previsti dalla normativa statale.
2
E’ fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti di esporre i
prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati come previsto dal D.lgs
206/2005. Le modalità per l’installazione e adeguamento della cartellonistica di
pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso autotrazione sono quelle
indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I
prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli
effettivamente praticati ai consumatori.
3
Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di
distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti
sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.
Art.
39
(Anagrafe e stato di conservazione degli
impianti)
1
L’art. 1, commi 100 e 101, della legge n.124/2017 ha introdotto
l’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano
della rete autostradale prevedendo l’obbligo di iscrizione da parte dei titolari
degli impianti entro il 24 agosto 2018.
2. Fermo restando il termine del comma 1, i
titolari degli impianti autostradali implementano l’anagrafe per consentirne la
dinamicità anche successivamente a tale data. L’aggiornamento riguarda i
seguenti casi:
a) Apertura nuovi impianti;
b) Trasferimento della titolarità della concessione di cui all’art. 35;
c) Dismissione.
3
La verifica dell’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti autostradali
è demandato all’Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell’impianto
del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché alla
regione per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4
La Regione attraverso i propri funzionari verifica lo stato di
efficienza, conservazione, manutenzione e pulizia dell’area dell’impianto e dei
vari servizi accessori per l’utenza e l’automobilista così come previsto
dall’art. 55
della legge.
5
Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla
tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria,
ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.
Art.
40
(Comunicazioni
alla Regione)
1.
Ai fini del monitoraggio della rete autostradale la Regione acquisisce la
seguente documentazione:
a) I dati relativi agli erogati degli impianti da parte dell’Agenzia
delle Dogane;
b) Il cambio di bandiera o di gestione degli impianti;
c) L’erogato annuale di GNC o GNL qualora sull’impianto siano presenti
tali prodotto.
2.
La Regione, può richiedere, in qualsiasi momento ogni informazione ritenuta
utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.
Art.
41
(Abrogazioni
– norme finali)
1.
Sono abrogati i regolamenti
regionali n. 19 del 6 aprile 2005 “Rete autostradale e raccordi
autostradali” e n.2
del 10 gennaio 2006 “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria”.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.