* La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno - 30
luglio 2020, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 6, commi 2, lettera k, art. 7 comma 2, lettera b; art. 13 , e
20, commi 2 e 3, della L.R. 14/2019. Pubblicato sul BURP n. 112 del
30/07/2020
Titolo
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Principi
1
La Regione Puglia, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto
delle competenze dello Stato e in conformità con l’ordinamento comunitario,
concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità
regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un
sistema integrato di interventi volti alla diffusione dell’educazione alla
responsabilità sociale e della cultura della legalità.
2
La Regione Puglia condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene
ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione
del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne
le cause.
Art.
2
Finalità
1
La Regione, con la presente legge, disciplina l’insieme delle azioni
volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità
organizzata, a innalzare e sostenere l’educazione alla responsabilità sociale e
la cultura della legalità, a elevare i livelli di sensibilizzazione della
società civile e delle istituzioni pubbliche nonché ad assicurare il sostegno
alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva.
2
La Regione, attraverso gli interventi di cui alla presente legge,
contribuisce, inoltre, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale che si frappongono al pieno rispetto dei valori della legalità da
parte della comunità amministrata.
Art.
3
Tipologia
degli interventi
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione
promuove interventi volti alla:
a) prevenzione primaria, diretta a eliminare o ridurre le condizioni
criminogene presenti in un contesto fisico e sociale, promuovendo la formazione
di una forte coscienza civile e democratica, rafforzando la crescita del senso
di comunità attraverso percorsi di informazione e sensibilizzazione;
b) prevenzione secondaria, diretta a contrastare quelle situazioni
favorenti lo sviluppo di azioni criminogene e di devianza;
c)
prevenzione terziaria, diretta a eliminare o a ridurre i danni provocati dalla
presenza dei fenomeni criminosi, anche di tipo organizzato.
Art.
4
Collaborazione
istituzionale e concertazione sociale
1
La Regione favorisce il metodo della concertazione quale strumento
strategico per la programmazione e l’attuazione degli interventi di cui alla
presente legge.
2
La Regione, al fine di garantire una migliore programmazione e
utilizzazione delle risorse, l’efficace raggiungimento delle finalità della
presente legge attraverso lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni
criminali e la loro incidenza sul territorio, individua quale prioritaria
modalità organizzativa per la programmazione e l’attuazione degli interventi sul
territorio regionale, la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di
collaborazione di natura territoriale con enti locali, università, istituzioni
scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici,
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel
settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di
sussidiarietà.
3
La Regione, in attuazione del titolo III dello Statuto e della legge
regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), riconosce la
partecipazione come diritto/dovere delle persone, intese sia come singoli che
nelle formazioni sociali, e garantisce, attraverso nuovi strumenti e modelli
innovativi di democrazia partecipativa, il coinvolgimento nelle scelte pubbliche
e nelle decisioni che coinvolgono i territori e le comunità locali; promuove,
inoltre, e incentiva iniziative di empowerment di comunità, finalizzate allo
sviluppo degli anticorpi sociali e culturali per contrastare l’illegalità e
attivare politiche di prevenzione in materia di sicurezza urbana e protezione
del cittadino.
Art.
5
Piano
regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della
legalità e della responsabilità
1
La Regione programma gli interventi per l’attuazione delle finalità della
presente legge attraverso la definizione del Piano regionale integrato per il
rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della
responsabilità.
2
Il Piano regionale integrato di cui al comma 1, di durata triennale,
individua, nell’ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
comunitarie disponibili, e in coerenza con gli atti della programmazione
economica regionale, le linee di indirizzo per la programmazione degli
interventi su base regionale in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel
territorio.
3. In particolare il Piano regionale di cui
al comma 1 contiene:
a) l’analisi economica e sociale del contesto territoriale regionale,
suddivisa per singoli ambiti territoriali, finalizzata a far emergere le
necessità cui far fronte con gli interventi di cui alla presente legge;
b) le strategie e le linee di intervento generali;
c) gli obiettivi specifici, le tipologie, la durata, l’articolazione e i
destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge ripartiti per
ambiti di attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di
iniziative, con l’indicazione di quelli riservati alla Regione;
d) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con
l’indicazione della fonte del finanziamento;
e) i criteri e i requisiti per l’accesso ai contributi regionali per gli
specifici interventi di cui alla presente legge.
4
Il Piano regionale integrato è definito dalla Regione attraverso il
confronto a livello territoriale, in conformità alle norme contenute nella l.r.
28/2017 con il coordinamento della Sezione regionale sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale, istituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443, di concerto
con le strutture regionali competenti, attraverso la partecipazione democratica
delle collettività sociali costituita, da rappresentanti degli enti locali
territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali più
rappresentative, delle università, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla
responsabilità sociale e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa
sul territorio regionale.
5
La Regione sulla base delle proposte emerse dal confronto a livello
territoriale di cui al comma 4, approva entro il 30 settembre, sentita la
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla
richiesta, il Piano regionale integrato con deliberazione della Giunta regionale
su proposta dell’assessore regionale competente in materia.
6
Il Piano regionale integrato deve essere corredato da una relazione
previsionale sugli obiettivi e sui risultati che si intendono conseguire
nell’annualità di riferimento attraverso gli interventi previsti nel Piano,
nonché da apposita relazione di monitoraggio finale in cui si esprimono le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta nell’annualità precedente sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti,
nonché si analizzano gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni, evidenziando le cause che li hanno determinati.
7
Il Piano regionale integrato è aggiornato annualmente secondo le medesime
modalità e i termini di cui ai commi 4 e 5.
8
La Regione assicura la diffusione del Piano integrato e promuove forme di
valutazione partecipata con i cittadini e con i soggetti attuatori degli
interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni e incontri sulle
tematiche prese in considerazione dalla presente legge con le modalità e i
criteri stabiliti dalla l.r.
28/2017.
Art.
6
Fondazione
antimafia sociale – Stefano Fumarulo
1
La Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla
presente legge, promuove la costituzione della “Fondazione antimafia sociale -
Stefano Fumarulo”, per il contrasto non repressivo alla criminalità organizzata
e per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed
economico.
2. La Fondazione antimafia sociale:
a) raccoglie e valorizza la produzione scientifica elaborata da Stefano
Fumarulo in relazione allo studio del fenomeno mafioso, delle sue interrelazioni
con i sistemi economici, politici, culturali e la azioni dell’antimafia sociale;
b) cura la raccolta e l’analisi delle norme in vigore, la documentazione
sulla presenza della criminalità organizzata e mafiosa presente nel territorio
regionale, con l’obiettivo specifico di analizzare e studiare evoluzione,
modalità e strumenti operativi, al fine di rendere efficaci gli interventi di
contrasto della criminalità mafiosa e corruttiva che hanno una ricaduta
sull’economia del tessuto regionale;
c) promuove relazioni con organismi analoghi attivi sul territorio
nazionale e negli Stati aderenti all’Unione europea al fine di raccogliere
informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche scientifiche
relative alle diverse esperienze sul tema;
d) partecipa, in accordo con le altre strutture regionali connesse alle
tematiche trattate, alla redazione della proposta di Piano regionale integrato
di cui all’articolo 5;
e) cura la raccolta di informazioni sull’analisi predittiva in materia di
sicurezza urbana per il miglioramento delle politiche di prevenzione in materia
di sicurezza, protezione del cittadino e fenomeni di disordine urbano, in virtù
delle richieste di maggiore sicurezza provenienti dalla cittadinanza;
f) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell’attuazione,
coerente e coordinata, delle iniziative di cui alla presente legge e la
condivisione sistematica dei risultati e delle attività, di concerto con le
competenti commissioni regionali;
g) cura la raccolta, la conservazione e la diffusione delle storie di
vita delle vittime innocenti del terrorismo e delle mafie, tra le nuove
generazioni al fine di rafforzare l’identità collettiva che si alimenta
attraverso il ricordo come impegno civico contro le forme di omertà;
h) propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e
contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione
amministrativa e nel settore dei servizi, lavori e forniture e nel settore edile
e delle costruzioni a committenza sia pubblica sia privata, attraverso
l’attività dell’Osservatorio legalità che monitora il fenomeno del crimine
mafioso e organizzato nel territorio regionale, di cui all’articolo 7;
i) predispone una relazione annuale sulla propria attività, propone
interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete internet,
dei presidi di trasparenza e legalità, adottati nei settori economici e
amministrativi ritenuti particolarmente esposti alle infiltrazioni criminali. In
particolare, la Fondazione antimafia sociale, svolge attività di impulso per
l’attuazione della normativa regionale attivando strumenti di analisi e
proponendo soluzioni;
j) collabora alla costruzione di percorsi di ricerca storica,
antropologica, sociologica, pedagogica, economica, giuridica e statistica per
l’evoluzione, e le azioni di prevenzione e contrasto adottate dalla Repubblica,
le modalità di azione delle organizzazioni criminali. Incoraggia interventi a
favore delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, per rendere i
giovani consapevoli dei danni che la corruzione e le mafie procurano
all’economia legale;
k)
predispone, d’intesa con l’Agenzia dei beni confiscati, la banca dati dei beni
confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale,
accessibile a tutti; nella banca dati devono essere individuati, attraverso la
georeferenziazione, tutti i beni ed evidenziate, oltre alle generalità del
soggetto destinatario della confisca, anche la natura, l’estensione, il valore,
la destinazione d’uso dei singoli beni. In caso di concessione del bene a terzi,
indipendentemente dalla finalità perseguita, nella banca dati devono essere
inseriti anche i dati identificativi del terzo concessionario, la descrizione
della tipologia dell’attività svolta sul bene, gli estremi dell’atto di
concessione, la durata e la data di scadenza; *
l)
formula, nelle materie di propria competenza e anche su propria iniziativa,
osservazioni e pareri su progetti di legge.
3
La Giunta Regionale emana gli atti amministrativi al fine di formalizzare
e rendere operativa la istituzione della Fondazione, e disciplina le modalità
organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare
all’esercizio delle funzioni attribuite alla Fondazione antimafia sociale.
4
La Fondazione antimafia sociale, nel rispetto della normativa vigente in
materia di riservatezza, rende disponibili i dati e le informazioni relativi
alla propria attività attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.
* La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno - 30 luglio
2020, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
lettera.
Art.
7
Osservatorio
legalità
1
La Fondazione di cui all’articolo 6 istituisce, quale struttura interna,
l’Osservatorio legalità.
2
L ‘Osservatorio è composto da sette componenti:
a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze
consiliari, nominati dal Consiglio regionale;
b) un componente designato dal direttore dell’Ufficio scolastico
regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; *
c) un componente designato dall’assessore regionale competente, in
rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione
alla legalità e contrasto alla criminalità.
3
I componenti dell’Osservatorio devono essere soggetti di riconosciuta
esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della
criminalità organizzata sul territorio pugliese nonché della promozione della
legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione
rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non
possono far parte dell’Osservatorio e, se già nominati decadono, coloro i quali
siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
4
L’Osservatorio è organismo consultivo in materia di contrasto e di
prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché
di promozione della cultura della legalità, a supporto della Giunta regionale,
della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi
consiliari.
5
L’Osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta da
inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
L’Osservatorio inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei
cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico
riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere
culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in
materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del
Consiglio regionale.
6
L ‘incarico di componente dell’Osservatorio è svolto a titolo gratuito.
* La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno - 30 luglio
2020, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
lettera.
Titolo
II
Interventi
e politiche di sostegno
Art.
8
Interventi
per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità e
della responsabilità
1
La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi
pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da
imprese, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di
cui alla legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul
volontariato) e alla legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7
dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”),
operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza
responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa per il
conseguimento degli obiettivi generali della presente legge e in base alle
priorità indicate annualmente dalla Giunta regionale.
2.
I
progetti di cui al comma 1 possono riguardare:
a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della
cittadinanza responsabile e della convivenza civile;
b) attività di informazione, comunicazione, divulgazione e
sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre
specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di
infiltrazione della criminalità organizzata;
c) attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di
una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.
Art.
9
Interventi
per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine
organizzato e mafioso
1
La Regione Puglia valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento
degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per
valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la
legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso.
2 La Regione
istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rating di buone
prassi degli enti locali in materia di Antimafia sociale, finalizzato a
riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per
il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare
riferimento a:
a) pubblicazione dell’anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese
a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli amministratori;
b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese,
previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
c) la migliore attuazione delle disposizioni di legge in materia di
trasparenza e anticorruzione;
d) promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati
alla criminalità organizzata;
e) attuazione di iniziative di contrasto al gioco d’azzardo e alla
proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città.
3.
La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad
amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali sui temi della
prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità
organizzata e mafiosa, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione
della cultura della legalità e della responsabilità. In particolare, la Regione
Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di polizia locale per
diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio
delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di accrescere la capacità di
prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, volte a diffondere la cultura
dell’etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati contro la
pubblica amministrazione nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa
rivolta al personale.
Art.
10
Interventi
per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità
organizzata e mafiosa
1.
La Regione Puglia promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni
immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa allo
scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell’economia criminale in risorse per
la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo
sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:
a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali
beni e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle
aziende confiscate;
b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle
informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti
di riuso sociale;
c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per
incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio
anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore con bando di
evidenza pubblica; promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale
dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici,
operatori e aspiranti imprenditori sociali;
d) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in
rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti
di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;
e) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il
riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita
economica e sociale in una prospettiva di auto sostenibilità nel tempo, anche
attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a
supporto delle organizzazioni del terzo settore;
f) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano
il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati;
g) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni
di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di
accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.
2
La Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività
prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle
aziende confiscate, in particolare di quelle agricole, confiscati alla
criminalità organizzata e mafiosa. A tale scopo, nel rispetto della normativa
vigente, la Regione promuove la stipula di intese e accordi di collaborazione
con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e
soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo scopo di coordinare e promuovere
il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità.
3
La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e
valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti dal riutilizzo di terreni e
aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del
settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di
rappresentanza di cui alla legge
regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura
sociale).
4
Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti che svolgono
attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale
di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.
5
La Regione per agevolare la re-immissione nel mercato legale delle
aziende confiscate, la loro continuità produttiva e la tutela occupazionale dei
lavoratori, promuove accordi con l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
confiscati, le organizzazioni sindacali confederali e dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentative a livello nazionale, la Procura nazionale
antimafia, per l’individuazione delle aziende idonee all’accesso alle
agevolazioni finanziarie previste nell’ambito dei programmi regionali per
l’autoimprenditorialità delle categorie svantaggiate.
Art.
11
Diritto
al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità
organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere
1.
La Regione Puglia
dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1
della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per
chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica
corrispondenti al titolo di studio posseduto, con precedenza su ogni altra
categoria, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro
dipendente.
2. Il diritto al collocamento di cui al
comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le
condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché la
vittima sia deceduta o sia stata ferita nel territorio della Regione Puglia e/o
che gli aventi diritto risiedano nel territorio pugliese alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dell’ordine seguente:
a) vittima sopravvissuta;
b) coniuge superstite;
c) convivente more uxorio;
d) figli della vittima;
e) genitori della vittima.
3
In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al
collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle
assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e
continuative operate dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali
di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione
coordinata e continuativa in atto al momento dell’assunzione. La eventuale
rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione
coordinata e continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di
accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.
4
Nel caso di rinuncia dell’avente titolo, il diritto al collocamento
obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo l’ordine di
cui al comma 2. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto appartenenti
al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento
obbligatorio viene riconosciuto al pimeritevole sulla base di una valutazione
comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla posizione di
lavoro o alla collaborazione da assegnare.
5
Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene
altresì attuato dagli enti, agenzie o istituti, istituiti o comunque dipendenti
o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa
interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.
6.
Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al
presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di
cui all’articolo 1 della l. 407/1998 e all’articolo 1 della l. 302/1990, sono
stabilite secondo le modalità di cui all’articolo 7 della medesima l. 302/1990.
7.
La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvalendosi della collaborazione della rete dei familiari delle
vittime, svolgerà un’attività di monitoraggio e di analisi, presso le pubbliche
amministrazioni pugliesi, sullo stato di applicazione della l. 407/1998 e della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
relativamente alle assunzioni per chiamata diretta dei feriti, degli orfani e
dei coniugi delle vittime innocenti della mafia, della criminalità organizzata,
del dovere e del terrorismo.
Art.
12
Sostegno
agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del
terrorismo e del dovere
1.
La Regione Puglia istituisce il “Fondo per le vittime di mafia, della
criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere” finalizzato a
erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata,
del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle
seguenti misure:
a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500,00 annui;
b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2.000,00 annui;
c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una
università statale o legalmente riconosciuta, anche nell’ambito dei paesi
dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro
4.000,00 annui;
d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di
corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o legalmente
riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, euro 5.000,00
annui.
2
L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla
presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.
3
I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in
misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base
dei dati ufficiali ISTAT.
4
L’erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario
intraprenda un’attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro
dipendente che produca un reddito pari o superiore a euro 10.000,00 annui.
5
L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile
con le borse di studio di cui all’articolo 4 della l. 407/1998.
6
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete
modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei benefici agli
aventi titolo.
Art.
13 *
Sostegno
psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute
1
Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del
terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e ai loro
familiari conviventi è riconosciuto il diritto all’assistenza psicologia e/o
psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture
sanitarie pubbliche o convenzionate.
2
Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del
terrorismo e del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i
familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli
e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla
spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del
Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica
nonché dall’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei
medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.
* La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno - 30 luglio
2020, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
Art.
14
Altri
benefici a favore delle vittime delle mafie, del dovere e del
terrorismo
1.
La Regione Puglia, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi alla
persona, in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), prevede interventi a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma
2, con particolare attenzione ai minori, agli orfani, che si sostanziano in:
a) supporto legale e burocratico nell’immediatezza dell’evento;
b) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;
c) consulenza e accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del
lavoro.
2.
La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di
attuazione ed erogazione dei benefici previsti nel presente articolo.
Art.
15
Divieto
di cumulo dei benefici
1.
I benefici economici riconosciuti alle vittime della mafia, della criminalità
organizzata, del terrorismo e del dovere contemplati dalla presente legge, ove
non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze
previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle
medesime circostanze.
Art.
16
Interventi
per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e di tutela della
salute
1
Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni
di illegalità in materia di tutela dell’ambiente, connessi o derivanti da
attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione promuove la
conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali
operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di
imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le
associazioni ambientalistiche individuate secondo le procedure di legge.
2
La Regione rafforza i controlli di propria competenza nel settore
ambientale e rafforza il lavoro con il metodo dell’amministrazione collaborativa
nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici, rendendo conto delle
attività svolte dalle problematiche affrontate e dei risultati raggiunti nella
relazione di monitoraggio prevista dal l’articolo 5, comma 6.
3
La Regione adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge un atto di indirizzo per rafforzare la prevenzione e il
contrasto della corruzione e degli altri fenomeni di illegalità nel settore
sanitario. Le aziende sanitarie e gli altri soggetti del sevizio sanitario
regionale danno attuazione a quanto contenuto nell’atto di indirizzo nei
centottanta giorni successivi alla sua adozione.
Art.
17
Interventi
di prevenzione e contrasto della corruzione, illegalità e infiltrazioni mafiose
all’interno dell’Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni
pubbliche
1. La Regione promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione sui
temi della consapevolezza civile e del senso di responsabilità comune, al fine
di garantire gli strumenti necessari allo sviluppo della cultura del rispetto
delle regole e della trasparenza per la prevenzione e il contrasto dei reati
connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
2
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di
“Protocolli di legalità” tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, per
potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e
delle infiltrazioni mafiose, nella realizzazione di opere e prestazioni di
servizi, in materia urbanistica e di edilizia privata, nella gestione del
patrimonio pubblico salvaguardando l’interesse pubblico da ogni tentativo di
condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico
interesse, al fine di:
a)
garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di
lavoro e sicurezza dei lavoratori;
b) dare
piena e concreta attuazione ai piani di prevenzione della corruzione ai sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni,
associazioni e cittadini;
d) diffondere tra la cittadinanza la conoscenza dell’esistenza di misure
di sostegno nazionali e regionali in favore delle vittime del reato di usura o
di estorsione.
Art.
18
Interventi
per la prevenzione del fenomeno delle truffe a danno degli
anziani
1
La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, formazione per
la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe a danno della
popolazione anziana, da realizzare in collaborazione con le Forze dell’Ordine, a
seguito della stipula di apposito protocollo d’intesa.
2
La Regione, mediante gli strumenti delle politiche sociali e sanitarie,
prevede interventi di assistenza e vicinanza a favore delle persone anziane
vittime di truffa.
Art.
19
Interventi
per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo
patologico
1.
Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal
gioco d’azzardo e delle
loro
famiglie, la Regione Puglia, in coerenza con i principi e le azioni previste
dalla legge regionale vigente, promuove:
a) la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro
anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa
maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da
dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie;
b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di
presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo, nonché
la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri
antiusura per prevenire fenomeni di ricorso all’usura o sostenere chi ne è
vittima;
c) l’assunzione da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine
ai criteri di localizzazione e di individuazione delle dotazioni territoriali
per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che
offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d’azzardo e
alle scommesse;
d)
la Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, promuove campagne di
informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti sul territorio
regionale per favorire una corretta percezione dal rischio da gioco patologico
d’azzardo.
2
Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell’ambito del Piano
integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco patologico.
3
E’ istituita la “Giornata regionale no slot” che si celebra il giorno 15
del mese di aprile di ogni anno, salvo che sia stabilita una diversa data a
livello nazionale. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la
celebrazione della “Giornata regionale no slot” e promuove analoghe iniziative
celebrative presso le scuole di ogni ordine della regione, presso gli enti
locali e le associazioni.
Art.
20
Politiche
di sostegno in materia abitativa e di edilizia
residenziale
1
La Regione, titolare delle funzioni legislative in materia abitativa, di
edilizia residenziale e sociale, impegna le proprie quattro Aziende per la casa
e l’abitare a promuovere programmi e azioni per la legalità e la trasparenza,
nell’ambito delle linee guida 2015 e 2017 ANAC e dei principi della presente
legge con un atto di indirizzo, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e da attuare nei successivi centottanta
giorni.
2
La Regione e i comuni affidano alle Aziende per la casa e per l’abitare
le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare utilizzabile o
riconvertibile a uso abitativo nell’ambito di beni immobili sequestrati o
confiscati ai sensi del vigente codice antimafia.
*
3
Per le finalità e l’attuazione di quanto previsto al comma 2 la Regione
Puglia promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità. *
4
La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 2,
secondo l’ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di
requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali
ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che
assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o
vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.
* La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno - 30 luglio
2020, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma.
* La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno - 30 luglio
2020, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma.
Art.
21
Politiche
di sostegno per le vittime di tratta e sfruttamento connesso alla
criminalità
1
La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze di
programmazione, regolazione e indirizzo, in coerenza con la normativa europea e
nazionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, concorre alla
tutela delle vittime di tratta e sfruttamento, quali nuove forme di riduzione
alla schiavitù, connesse alla criminalità organizzata.
2
Le politiche regionali sono finalizzate al contrasto non repressivo dei
fenomeni di sfruttamento sessuale, di sfruttamento lavorativo, accattonaggio,
attività illecite, di cui sono vittime quei soggetti riconosciuti vulnerabili ai
sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza
civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), attraverso:
a)
una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi connessi
alla collaborazione giudiziaria, volti a favorire l’emersione di un fenomeno
complesso e in continua evoluzione, per arginare l’attività dell’indotto delle
organizzazioni criminali;
b) il
potenziamento e la valorizzazione della rete delle associazioni che si occupano
di tratta sul territorio pugliese.
Art. 22
Sportelli
della legalità
1
La Regione promuove la costituzione presso gli enti locali del territorio
pugliese di strutture organizzative stabili, denominate sportelli della
legalità, deputati alla ricezione di segnalazioni provenienti dai cittadini
vittime di episodi di criminalità, estorsione, truffa o più in generale di
illegalità. Lo sportello offre ascolto, supporto psicologico e consulenza
professionale anche mirati ad accompagnare le vittime della criminalità verso la
denuncia.
2
La Giunta regionale può disporre una contribuzione finanziaria, secondo
meccanismi premiali da determinarsi con apposito regolamento, alle iniziative
delle amministrazioni locali che siano caratterizzate da intensità dell’attività
svolta e significatività dei risultati ottenuti.
Art.
23
Giornata
regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della
criminalità organizzata e mafiosa
1
In ricordo delle vittime innocenti in Puglia, la Regione promuove e
sostiene la giornata della memoria e dell’impegno da celebrarsi ogni anno il 21
marzo al fine di favorire l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in
materia di legalità su tutto il territorio regionale.
2
In occasione della giornata di cui al comma 1 la Regione, in
collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, promuove e organizza cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di
narrazione e di riflessione finalizzate a valorizzare la memoria, l’educazione
alla cittadinanza, la legalità e la giustizia.
Art.
24
Premio
Stefano Fumarulo
1
La Regione istituisce il premio regionale Stefano Fumarulo al fine di
ricordare l’impegno antimafia del funzionario della Regione Puglia
prematuramente scomparso.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
annualmente viene attribuito un riconoscimento economico:
a) agli operatori della sicurezza che nell’anno si sono contraddistinti
per particolari meriti sul campo nel contrasto alle mafie, nella lotta al
caporalato, alla tratta degli esseri umani e ai reati ambientali;
b) alle migliori tesi di dottorato e di laurea magistrale, sui temi della
criminalità organizzata, dei traffici criminali connessi anche al fenomeno
migratorio, della corruzione e delle economie illegali, in Puglia.
3. Un
riconoscimento morale viene attribuito:
a) alle amministrazioni comunali che abbiano realizzato significative e
tangibili azioni di prevenzione o contrasto delle infiltrazioni mafiose nella
gestione della cosa pubblica;
b) ai soggetti che gestiscono beni e aziende confiscate per la promozione
della cultura della responsabilità civile, attraverso il coinvolgimento dei
diversi attori sociali del territorio, per la sperimentazione di percorsi
virtuosi nel riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in
grado di promuovere sviluppo sociale e occupazione;
c)
alle scuole di ogni ordine e grado, nonché le associazioni di volontariato,
regolarmente costituite e iscritte nell’albo regionale, che abbiano prodotto
lavori sugli stili di vita dei giovani pugliesi, in merito alla percezione del
fenomeno della corruzione e dell’illegalità, con l’avvio di azioni di formazione
o sensibilizzazione aperte al territorio, supportate da adeguati strumenti e
metodologie operative.
Art.
25
Costituzione
di parte civile della Regione nei processi di mafia
1
La Regione si costituisce parte civile, in tutti quei procedimenti penali
relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, quando il pubblico
ministero abbia richiesto il decreto che dispone il giudizio, anche immediato, o
abbia emesso decreto di citazione diretta a giudizio o abbia proceduto con rito
direttissimo per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale,
ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso
articolo.
2
La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio
dell’ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della
criminalità organizzata e mafiosa sul territorio pugliese, al fine di tutelare i
diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.
3
La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a
seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il
raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.
Art.
26
Politiche
a sostegno del rafforzamento dei sistemi di sicurezza urbana del territorio
regionale
1
La Regione promuove politiche e interventi in materia di prevenzione
della sicurezza urbana e di protezione del cittadino, nonché di valorizzazione
della convivenza civile.
2
La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato, promuove accordi
con enti pubblici per la promozione di attività di integrazione tra politiche
sociali e territoriali sul tema della sicurezza, di competenza regionale.
3
La Regione, attraverso gli interventi di cui al comma 2, contribuisce a
realizzare interventi finalizzati alla prevenzione primaria in materia di
sicurezza urbana e protezione del cittadino attraverso lo studio predittivo del
fenomeno, i cui destinatari potranno essere i comuni maggiormente interessati da
fenomeni di criminalità mafiosa e organizzata.
Titolo
III
Disposizioni
finanziarie e finali
Art.
27
Clausola
valutativa
1
L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull’attuazione
della presente legge e valuta i risultati conseguiti nella prevenzione della
corruzione e del crimine organizzato e mafioso nel territorio regionale, così
come nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile.
2
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta
annualmente alla commissione consiliare competente la relazione di monitoraggio
prevista dall’articolo 5, comma 6, che fornisce informazioni sulle misure
previste nel Piano integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura
della legalità e della responsabilità di cui al medesimo articolo 5, insieme a
un’analisi sulla evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alle
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata
nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale.
Art.
28
Disposizioni
finanziarie
1
Per gli esercizi 2019 e 2020 agli oneri derivanti dalla presente
legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento all’articolo 34
e all’articolo 96
della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2018). Nell’ambito di tali risorse la
Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di
bilancio che si dovessero rendere necessarie per la modifica dei capitoli
esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2
Per gli esercizi successivi al 2020 agli oneri derivanti dalla presente
legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente
disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art.
29
Abrogazioni
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la
legge
regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità,
della memoria e dell’impegno).
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione
Puglia.
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