IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N°
238 del 02/03/2020 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.
1
Elenco
Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici
1.
Ai sensi dell’art. 7
della Legge
Regionale 28.1.1998 n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) è
istituito presso la Regione Puglia l’elenco degli istruttori e dei
periti-delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di
usi civici.
2.
L’Elenco regionale di cui al comma precedente è composto di due sezioni
distinte:
a) Sezione tecnica: periti-delegati tecnici;
b) Sezione storico-giuridica: istruttori.
3.
Per ottenere l’iscrizione nella Sezione tecnica dell’Elenco regionale, occorre:
−
essere iscritto all’Ordine degli
architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al Collegio dei
geometri, periti agrari o forestali e/o agrotecnici;
−
presentare un dettagliato curriculum
recante autocertificazione dell’attività professionale svolta e delle specifiche
competenze in materia di usi civici, nonché del luogo di prevalente
svolgimento dell’attività stessa, delle eventuali specializzazioni conseguite;
−
qualora l‘ordinamento
professionale di appartenenza non preveda, quale oggetto dell’attività
professionale, la sistemazione e la liquidazione degli usi civici ed il
richiedente l’iscrizione non abbia già espletato incarichi prima del 28/1/1998,
è necessario possedere e presentare, oltre ai requisiti di cui agli alinea
precedenti, attestazione di frequenza di un corso in materia di usi civici
riconosciuto dalla Regione Puglia. Tale requisito si intende integrato per
docenti che hanno tenuto corsi formativi in materia di usi civici riconosciuti
dalla Regione.
4.
Per essere iscritto alla Sezione storico-giuridica dell’Elenco regionale,
occorre dimostrare, attraverso la presentazione di dettagliato curriculum
professionale, la specifica competenza posseduta in materia di usi civici. Il
richiedente l’iscrizione dovrà documentare, altresì, l’esperienza maturata in
ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado
di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale
come specificate all’art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.
5.
La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né
comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, ma costituisce riferimento per l’individuazione di istruttori e
periti-delegati tecnici ai quali sarà possibile conferire incarichi.
L’iscrizione nell’Elenco non determina per l’iscritto alcun diritto, aspettativa
o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
Art.
2
Domanda
di iscrizione all’Elenco
1.
La domanda per l’iscrizione all’Elenco regionale deve essere trasmessa
esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo:
serviziourbanistica.regione@regione.puglia.it con oggetto: “Domanda di
iscrizione nell’Elenco Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici
per l’affidamento di incarichi peritali per lo svolgimento di operazioni
demaniali in materia di usi civici”. La validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di
avvenuta consegna.
La
domanda e gli allegati dovranno essere inviati alla competente struttura
regionale tramite un indirizzo pec intestato al richiedente l’iscrizione ed
essere contenuti in un’unica e-mail in formato pdf. non modificabile. La domanda
dovrà essere sottoscritta dal richiedente l’iscrizione.
2.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni
contenute nel presente Regolamento. Possono presentare domanda di iscrizione
singoli interessati, anche se facenti parte di studi associati o società tra
professionisti. La domanda è redatta in carta semplice utilizzando il modulo
allegato A1 debitamente compilato e sottoscritto; essa deve contenere
l’autocertificazione relativa a:
a)
l’assenza
di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. n. 575/1965;
b)
non
aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che
incidono sulla moralità professionale;
c)
(ove
ricorra il caso) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi
all’esercizio della professione;
d)
non
trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
e)
non
avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione
Puglia, come previste dall’ordinamento giuridico e dai codici deontologici
professionali;
3.
Alla domanda deve essere allegato:
1)
curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la specifica professionalità ed
esperienza lavorativa maturata e/o acquisita in materia di usi civici,
debitamente sottoscritto e autocertificato;
2)
nulla-osta all’iscrizione nell’Elenco, in caso di rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4.
L’iscrizione non può aver luogo in caso di:
−
mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni
previste dal modulo di domanda allegato 1.;
−
assenza della sottoscrizione di cui al comma 2;
−
mancanza dell’allegato di cui al comma 3.
5.
L’inserimento in Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico. Sarà sempre
possibile per gli interessati presentare domande di iscrizione all’Elenco.
6.
L’Elenco è aggiornato, di norma, al
30 giugno di ogni anno mediante l’inserimento di coloro che abbiano presentato
istanza e le cancellazioni necessarie. L’Elenco, con i successivi aggiornamenti,
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
7.
I soggetti interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente
struttura regionale, e comunque entro e non oltre trenta giorni, ogni variazione
ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell’aggiornamento
dell’Elenco.
Art.
3
Gestione
e aggiornamento dell’Elenco
1.
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/279, l’Elenco
regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici è formato e gestito
dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati
contenuti nell’Elenco e procede a controllo, anche a campione, ai sensi
dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi
degli articoli 46 e 47.
2.
La struttura regionale competente, ai fini dell’iscrizione all’Elenco regionale,
provvede all’esame della domanda trasmessa e alla verifica della documentazione
prodotta dal soggetto richiedente e adotta, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, il provvedimento conclusivo con determinazione dirigenziale.
L’istruttoria è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti in capo
al richiedente, nonché le competenze specifiche necessarie all’iscrizione nelle
Sezioni di cui all’articolo 1, comma 2.
3.
La struttura regionale competente, in caso di insufficiente documentazione, ne
chiede l’integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici
giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti.
In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 2 è sospeso e
riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la
documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per
l’integrazione.
4.
Qualora al termine dell’istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno
dei requisiti previsti per l’iscrizione o il difetto di documentazione perduri
anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi
dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo) e successive modifiche.
5. Sono cause di cancellazione
dall’Elenco:
a)
richiesta
di cancellazione avanzata dall’iscritto;
b)
perdita
di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione, comunque accertata dalla
competente struttura regionale anche sulla base di controlli a campione;
c)
aver
reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate
in momento successivo all’affidamento dell’incarico;
d)
non
aver assolto l’incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi
resi responsabili di gravi inadempienze;
e)
aver
rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva
all’affidamento;
f)
altri
eventuali casi di inadempimento, negligenza accertati nel rispetto del principio
del contraddittorio.
6.
La struttura regionale competente può procedere, in ogni momento, alle
verifiche documentali dei requisiti autodichiarati, anche mediante accertamenti
a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
7.
La sospensione e la cancellazione dall’Elenco è disposta con atto motivato, nel
rispetto del contraddittorio, dal Dirigente della competente struttura regionale
ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.
8.
La struttura regionale preposta, riscontrata la sussistenza di una delle
cause di cancellazione di cui al comma 5 lettere b), c), d) e) ed f), la
contesta a mezzo pec al soggetto iscritto sospendendolo dall’Elenco ed
assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a
sessanta giorni, per rimuovere la causa contestata e per presentare eventuali
osservazioni.
9.
Decorso inutilmente il temine di cui al comma 8 o nel caso in cui le
osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a
giustificare l’inadempienza rilevata, la competente struttura regionale procede
alla cancellazione del soggetto dall’Elenco.
Art.
4
Conferimento
incarico ai periti/istruttori
1.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) e ss.mm.ii. e dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all’Elenco
inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al
comma 1 dell’articolo 1 provvede il Comune nel rispetto delle disposizioni
statali vigenti in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale e
del presente articolo.
2.
Il Comune, preliminarmente al conferimento dell’incarico peritale, acquisisce il
nulla-osta della competente struttura regionale in ordine all’individuazione dei
territori oggetto della verifica demaniale.
3.
Il Comune, nel rispetto dei principi
di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione
degli incarichi, pubblica apposito Avviso pubblico rivolto ai soggetti iscritti
nella Sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell’articolo
1, ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il
conferimento dell’incarico di perito demaniale o istruttore. Prima del
conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà:
-
attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei
requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco;
- attestare, con autocertificazione ex
D.P.R. 445/2000, di non avere situazioni di inconferibilità e incompatibilità
e/o di conflitto di interessi di cui all’art. 11 nè incarichi pendenti in
contraddittorio con la Regione Puglia o con il Comune conferente ed obbligarsi a comunicare prontamente alla
Regione e al Comune conferente l’insorgere di qualunque situazione di
incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato;
-
obbligarsi ad accettare i compensi nella misura determinata ai sensi dell’art. 6
nel contratto di incarico;
-
obbligarsi a non azionare procedure monitorie in danno del Comune conferente
prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme
alle condizioni di affidamento; -obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza
dall’incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con
DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR
n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori.
4.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) da parte dei soggetti in esso
individuati, l’atto di conferimento dell’incarico di cui al comma 1 è trasmesso
alla competente struttura regionale e pubblicato sul sito web della Regione e
del Comune.
5.
Al conferimento degli incarichi si provvede mediante la stipula di un apposito
contratto di prestazione d’opera intellettuale, nel quale sono indicati, in
particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell’incarico, i
compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di
tracciabilità.
6.
In caso di incarichi conferiti ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 1, nel contratto devono essere indicate le attività da eseguire
finalizzate a:
a)
individuare
le terre demaniali civiche o gravate da uso civico, ai fini dell’adozione da
parte della Regione del provvedimento di assegnazione alle categorie di cui
all’articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno), ovvero di rettifica dell’eventuale precedente assegnazione;
b)
avviare
le operazioni di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sullo stato giuridico
dei terreni sotto il profilo ambientale e urbanistico, redigendo specifiche
proposte, nel rispetto della normativa in materia di usi civici, tenuto conto
delle modalità e delle direttive emanate in materia dalla Regione;
c)
redigere
le perizie da depositare presso la Regione secondo quanto previsto all’art. 5;
d)
ricercare
e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e
privati;
e)
redigere
una dettagliata relazione contenente i riferimenti storico-giuridici relativi al
territorio oggetto di ricerca;
f)
elencare
con dati catastali e rappresentare cartograficamente le terre ritenute soggette
ai diritti di uso civico.
7.
Concluso l’incarico, il soggetto incaricato trasmette la perizia con le relative
risultanze alla competente struttura regionale per gli adempimenti di competenza
di quest’ultima.
Art.
5
Redazione
della perizia
1.
La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale deve essere
prodotta su supporto informatico e georeferenziato e in formato cartaceo, sulla
base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia. La perizia, relativa alle
terre per le quali si propone la legittimazione, deve riportare il nominativo, i
dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la
particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione (allegando,
qualora la particella catastale risulti occupata in parte, stralcio di mappa
catastale in scala, che consenta agevole lettura, con evidenziate le porzioni
interessate), il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche
precedenti.
Art.
6
Compensi
spettanti agli istruttori e periti-delegati
1.
I compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti-delegati tecnici sono
anticipati dal Comune e sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale,
dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali.
2.
Per la determinazione dei compensi spettanti agli istruttori e ai
periti-delegati tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità
Giudiziaria si applicano le tariffe previste dalla Legge 8/7/1980, n. 319 e
successive modificazioni e integrazioni.
3.
Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla Legge n.
319/1980 si potrà fare riferimento al R.D. 15/11/1925, n. 2180 ad oggetto
“Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati
tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di
riordinamento degli usi civici del Regno” e successive modificazioni ed
integrazioni.
4.
Si confermano, altresì, le sanzioni previste dall’art. 8 del R.D. n. 2180/1925
relativamente alla riduzione delle parcelle da parte del competente Ufficio
comunale, a seconda della gravità degli errori commessi dall’istruttore e dal
perito-delegato tecnico.
5.
Quando l’operazione non possa essere validata per vizio derivante
dall’operazione stessa, l’importo complessivo della parcella sarà costituito dal
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacazioni
l’importo potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo secondo la gravità degli
errori commessi dall’agente o dal perito, a giudizio dell’Ufficio comunale
competente.
6.
Il compenso spettante all’istruttore è definito prescindendo dalle tariffe
professionali stabilite per il perito-delegato tecnico e dipende dalla
complessità, natura, durata e specificità dell’incarico assegnato. Tuttavia per
incarichi di particolare complessità e durata potrà essere liquidato con gli
stessi criteri definiti per il perito-delegato tecnico.
7.
La parcella professionale è liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni
demaniali affidate e comunque non prima dell‘approvazione definitiva con
deliberazione di Giunta regionale. Il Comune può subordinare la liquidazione
delle parcelle alla conclusione delle operazioni ovvero al successivo
incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione
degli usi civici di cui all’incarico conferito all’istruttore e/o al
perito-delegato tecnico.
8.
Per le attività svolte dagli incaricati delle operazioni storico-giuridiche i
compensi possono essere liquidati a conclusione dell’incarico ovvero anche
anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito-delegato
tecnico.
9.
Salvo casi specifici, possono essere concesse dal Comune interessato
anticipazioni sulle spese nei limiti del 10 per cento del compenso complessivo
da liquidarsi, previa autorizzazione dell’Ufficio comunale preposto.
10.
Ai soggetti incaricati spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per la produzione di materiali documentali, per l’accesso ad
archivi, nonché per le missioni effettuate esclusivamente per ragioni connesse
all’espletamento dell’incarico conferito, nella misura indicata al comma 9.
11.
Ai fini di cui al comma 10, il rimborso è calcolato per le missioni effettuate
con partenza dalla residenza del soggetto incaricato, con riferimento alle spese
documentate mediante presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali per:
a) mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, traghetto) ; b) mezzo proprio,
qualora ciò risulti più conveniente in termini di rapporto costi/benefici
organizzativi, temporali e di risultato; c) pedaggi autostradali e parcheggio.
Per le missioni svolte con la propria autovettura si applicano le tariffe
chilometriche previste dalla vigente normativa di riferimento.
Art.
7
Compiti
dell’istruttore.
1.
L’istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno
degli Ordini professionali che abilitano all’esercizio di una libera
professione.
2. E’ un esperto in materia di usi civici
che, ai sensi degli articoli 68 e seguenti Regio Decreto n. 332/1928, può essere
incaricato dal Comune interessato:
a)
per
compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l’accertamento
degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
b)
per
approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo
scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
c)
per
compiere istruttorie sulle questioni attinenti all’assegnazione di quote nelle
ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l’Ufficio Usi Civici regionale debba
provvedere;
d)
per
eseguire ogni altra disposizione loro impartita dal Comune su indicazioni della
Regione Puglia.
3.
Per l’espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra
attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico
previste dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di
esecuzione, il Comune si avvale degli iscritti nel relativo Elenco.
Art.
8
Corsi
di perfezionamento ed aggiornamento
1.
La Regione, per mezzo della competente struttura e compatibilmente con le
risorse stanziate in bilancio, organizza corsi di preparazione, perfezionamento
ed aggiornamento di istruttori, periti-delegati tecnici per l’espletamento dei
compiti di istruttoria e verifica demaniale; promuove ogni iniziativa
finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei
cittadini alla tutela dei demani civici.
Art.
9
Incarichi
collegiali
1.
L’incarico per l’espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto
collegialmente da più professionisti; in questo caso il compenso globale è
determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato
del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo
quanto diversamente disposto nell’atto di incarico.
2.
Il Comune può conferire l’incarico collegiale a più esperti laddove sussistano
motivate ragioni legate alla complessità dell’incarico e/o alla necessaria
specializzazione richiesta dalla natura dell’incarico stesso.
Art.
10
Doveri
dell’istruttore e del perito-delegato tecnico
1.
L’istruttore e/o perito-delegato tecnico nominato dal Comune svolge, di norma,
le funzioni di accertamento e risponde del suo operato alle Amministrazioni
interessate. Egli ha il dovere di fornire tempestiva informazione delle
eventuali difficoltà riscontrate nell’espletamento dell’incarico al fine di
pervenire alla conclusione dello stesso nel rispetto dei termini convenuti.
2.
L’istruttore e/o perito-delegato tecnico rappresentano la Regione ed operano con
imparzialità e correttezza nell’interesse della collettività e a salvaguardia
dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.
Art.
11
Cause
di inconferibilità e incompatibilità
1.
Non possono essere conferiti gli incarichi di cui all’art. 7 ai soggetti
iscritti all’Elenco di cui all’articolo 2 che:
a)
esercitino
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione, il Comune
o l’ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l’incarico, ovvero
presso il comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali;
b)
si
trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del Comune o dell’ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce
l’incarico, ovvero nei confronti del Comune in cui ricadono le terre oggetto
delle operazioni peritali, anche con riferimento a situazioni del proprio nucleo
familiare o rapporti di parentela entro il secondo grado;
c)
abbiano
la residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune in cui sono
situate le terre oggetto delle operazioni peritali, ovvero nel Comune che
conferisce l’incarico.
L’insussistenza
delle predette cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere
autocertificata dall’interessato preliminarmente al conferimento dell’incarico
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art.
12
Reintegra
1.
Il perito-delegato tecnico, nell’espletamento delle operazioni di sistemazione
demaniale, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le
condizioni e a segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul
demanio civico prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di
territorio che risultino illegittimamente possedute.
Art.
13
Durata
dell’incarico peritale
1.
L’incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ai cinque
anni; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può
essere prorogato fino al raggiungimento del predetto limite.
2.
L’incarico affidato al perito-delegato tecnico si conclude con l’approvazione
del progetto di sistemazione demaniale da parte della Giunta Regionale.
3.
Competono al perito-delegato tecnico anche le successive operazioni di voltura
catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione,
legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione
agro-silvo-pastorale ove già autorizzati dalla Regione.
4.
Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato l’alienazione a seguito di
assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo
che tutti i possessori abbiano provveduto al pagamento al Comune del
corrispettivo stabilito dal perito-delegato tecnico per la “intera superficie”,
quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.
Art.
14
Verifica
dei diritti
1.
Compete al perito-delegato tecnico incaricato segnalare alla Regione e al Comune
le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e ricercando
gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.
Art.
15
Gestione
dei Beni
1.
Il perito-delegato tecnico coadiuva il Comune nella redazione del ruolo delle
rendite patrimoniali derivanti dall’uso dei privati delle terre civiche, nonché
nella determinazione della rendita ai sensi dell’art.2,
comma 4, della Legge
Regionale n. 7/1998.
Art.
16
Attribuzioni
competenze
1.
In ossequio alle disposizioni in tema di separazione dell’attività di direzione
politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta Regionale
gli atti di autorizzazione alle sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni
all’alienazione di cui alla L.R.
n. 7/1998 o al mutamento di destinazione di uso dei beni del demanio civico
ed ogni altro atto a contenuto normativo, regolamentare, di programmazione e di
indirizzo.
2.
Rientrano nelle competenze delle strutture amministrative regionali gli atti di
gestione afferenti a: affrancazioni di terre private gravate da uso civico,
legittimazioni, scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti alle
espropriazioni.
Art.
17
Norme
di prima applicazione
1.
In fase di prima applicazione del presente Regolamento i soggetti già iscritti
all’Elenco di cui al Regolamento
regionale 3 maggio 2001, n. 5 (Regolamento per la costituzione dell’elenco
regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei
compensi spettanti) alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
iscritti d’ufficio all’Elenco di
cui all’articolo 1.
Art.
18
Abrogazioni
1.
E’ abrogato il Regolamento
regionale 3 maggio 2001, n. 5 “Regolamento per la costituzione dell’elenco
regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei
compensi spettanti” e ogni eventuale disposizione incompatibile con il presente.
Art.
19
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento, a seguito della sua definitiva approvazione, entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP).
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.