IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004,
n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20
ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 129 del
27/01/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Modifiche all’art. 1
1. Il comma 1, dell’art. 1,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così modificato:
Comma 1. Mediante il Servizio ispettivo istituito presso la
Segreteria generale della Presidenza della Giunta Regionale la Regione Puglia
esercita l’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi
dell’art.39,
lett. b) della legge
regionale del 30 dicembre 1994 n.38 nei confronti:
a) delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale (S.S.R.) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Puglia e Basilicata,
b) delle strutture pubbliche e private da essa
autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria e socio sanitaria,
c) delle strutture pubbliche e private
accreditate,
d) dei titolari di accordi contrattuali sottoscritti
con la Regione Puglia o con gli Enti del S.S.R.
Art. 2
Modifiche all’art. 2
1. Il comma 1, dell’art.2
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così modificato:
Comma 1. La Giunta regionale, su proposta del
Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno
il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano),
predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute
e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell’art. 7. Nel
caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere
prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere all’approvazione
del Piano, ed in ogni caso entro il successivo 31 luglio.
2. Il comma 2, dell’art. 2
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così modificato:
Comma 2. Sulla base delle segnalazioni pervenute per il
periodo di riferimento, il piano individua le aree prioritarie di intervento
che formano oggetto dell’attività ispettiva tenendo conto dei settori di
maggior sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario
regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e
degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale. Qualora lo
ritenga opportuno il dirigente del Servizio Ispettivo può decidere di
assoggettare ad audit anche tutte le aree prioritarie di intervento rispetto
alle quali siano pervenute segnalazioni.
Art. 3
Modifiche all’art. 3
1. Il comma1, dell’art. 3,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento
regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato:
Comma 1. Il Servizio ispettivo competente presso il
Segretariato Generale del Presidente si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale
Sanitario (di seguito N.I.R.S.) formato da un numero massimo di 5 profili di
seguito elencati:
• 4 (quattro) dirigenti o funzionari di categoria D,
appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa
l’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali
o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia, dei quali: uno con profilo
giuridico amministrativo, uno con profilo sanitario di tipo ospedaliero, uno
con profilo sanitario esperto in materia di prevenzione e uno con profilo
economico-contabile;
• 1 (un) componente con funzioni di coordinamento.
2. Il comma 3, dell’art. 3,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento
regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato:
Comma 3. L’attività ispettiva svolta dai componenti del
N.I.R.S., anche temporanei, che rivestono la qualità di dipendente di una
delle amministrazioni indicate al comma 1 è considerata attività di servizio a
tutti gli e.etti, anche assicurativi. Per l’attività da svolgere all’esterno
della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti
per il servizio fuori sede del personale regionale.
3. Il comma 4, dell’art. 3,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento
regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato:
Comma 4. Nei casi di particolare rilevanza e complessità
dell’indagine, i componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più
ispettori temporanei di cui all’art. 4, da dirigenti o funzionari regionali
che per ruolo o competenze siano ritenuti indispensabili ai fini del buon
esito dell’indagine ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori
figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia
di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale,
eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.
Art. 4
Modifiche all’art. 6
1. Dopo il comma 3 dell’art. 6,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 sono inseriti il comma 3 bis e 3 ter:
Comma 3-bis Qualora non ritenuta necessaria ovvero in
situazioni eccezionali, dovute ad esempio ad emergenze sanitarie, la fase sub
b) di cui al precedente comma 3 può non essere svolta. In ogni caso gli
ispettori incaricati si assicurano di portare a termine la verifica in modo
tale da accertare che l’obiettivo del controllo sia stato conseguito.
Comma 3-ter Nel caso in cui nel corso delle verifiche
l’ispettore incaricato ritenga che, ai fini del buon esito del controllo sia
necessario un supporto tecnico, deve darne tempestivamente notizia al Servizio
Ispettivo affinché siano adottati opportuni provvedimenti.
Art. 5
Modifiche all’art. 7
1. Il comma 2, dell’art. 7,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 come modificato dal Regolamento
regionale 16 aprile 2019 n.12 è così modificato:
Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione stabile, come
individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 4, predispone una Relazione Annuale
di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate
nell’anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle
singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da
adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula
specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa
entro il 31 marzo dell’anno successivo al Presidente della Regione che ne
riferisce alla Giunta regionale. Nel caso di motivate e straordinarie
circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile
per poter procedere alla redazione della RAC, ed in ogni caso entro il
successivo 30 giugno. La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del
Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo
Piano, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti
di competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente
Commissione Consiliare Permanente.
2. Dopo il comma 6 dell’art. 7,
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è inserito il comma 6 bis:
Comma 6 bis. Nei casi in cui, a causa del verificarsi
delle circostanze di cui ai commi 5 e 6 dell’art.6, si sostanzi il mancato
accesso ad informazioni ritenute indispensabili per garantire il completamento
delle procedure di verifica e la corretta valutazione degli esiti, inclusa la
fondatezza o meno della segnalazione, l’ispettore incaricato deve riportare
nella relazione conclusiva apposita limitazione al controllo.
Art. 6
Modifiche all’art. 9
1. Il comma 1, dell’art. 9
del Regolamento
regionale 7 agosto 2017 n. 16 è così modificato:
Comma 1. I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche
ispettive nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.