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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
34
Data
30/04/1980
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme per l' organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l' adesione ad enti ed associazioni.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 maggio 1980, n. 32, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

La Regione può, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie:

a) Organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;

b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;

c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro . (1)

(1)  Lettera così modificata dall'art. 54, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1. Vedi, anche, l'art. 18, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

 

Art. 2

Nel caso previsto dall'art. 1, lett. a), ove l'Organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

 

Art. 3

La partecipazione di cui all'art. 1, lett. b), può consistere:

1) nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore;

2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;

3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale

4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e d'importanza della manifestazione.

Il patrocinio della Regione Puglia è concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata:

da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima;

da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;

da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E in facoltà del richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini.

La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

 

Art. 3 bis (2)


1.  Al fine di far conoscere la Puglia nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in competizionisportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento.

2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe che la compongono.

3.  La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del danno.

(2) Articolo aggiunto dalla l.r. 11/2021 , art. 8, comma 1.

 

Art. 4  (3) 

1. L’adesione di cui all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento della quota annuale di adesione determinata a norma dello statuto o del regolamento dell’organismo richiedente.

2. La Regione Puglia, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione.

3. L’avviso pubblico prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della legge.

4. L’adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti:

a) l’organismo non deve perseguire scopi lucro;

b) rilevanza per la comunità regionale;

c) la presenza di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione dell’organismo.

5. Nei confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l’adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta l’opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.

6. L’adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del presidente della stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata l’indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell’organismo, nonché la designazione del rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per le adesioni già disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto del presidente della Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.

7. L’adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati persegue la finalità di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

 (3) Articolo sostituito dalla l.r. n. 28/2017, art. 6. Il testo originario era così formulato:"L'adesione di cui all'art. 1, lett. c), può consistere nel versamento di quote annuali determinate a norma dello Statuto o regolamento dell'ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari. La relativa richiesta deve essere corredata: da copia autentica dello Statuto e dell'eventuale regolamento; da relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare."  Vedi, anche, l'art. 18, L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

 

Art. 5

La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle Organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a L. 5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicità trimestrale.

Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonché tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

 

Art. 6

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione Organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione.

La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

Qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.

 

Art. 7

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

 

Art. 8

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c).

2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo", l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1.  (4) 

(3)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 gennaio 2001, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Per quanto concerne la promozione di convegni da parte del Consiglio regionale, resta salva l'operatività del disposto dell'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 14.».

 

Art. 9

Alla spesa per la finalità di cui all'art. 1, lettere a) e b) della presente legge, valutata in ulteriori L. 100.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1980 con i fondi del cap. 00146: «Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche di interesse non regionali legge regionale 8 aprile 1975, n. 31».

Alla spesa per le finalità di cui all'art. 1, lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori L. 15.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1980, con i fondi del cap. 00134: «Quota associativa ad enti ed associazioni varie anche internazionali. Legge regionale n. ... del ..., la cui denominazione viene così modificata «Quote associative, contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc.».

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

 

Art. 10

Al bilancio per l'esercizio 1980, parte 2°, spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Bilancio complessivo

Bilancio di cassa

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni in aumento:

 

 

 

 

 

 

Cap. 00146. - Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a

 

 

 

 

 

 

manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche d'interesse

 

 

 

 

 

 

non regionali. legge regionale n. 31/1975

L.

100.000.000

 

L.

100.000.000

 

Cap. 00134. - Quota associativa ad enti ed associazioni varie anche

 

 

 

 

 

 

internazionali. Legge regionale n... del ...

L.

15.000.000

 

L.

15.000.000

 

 

L.

115.000.000

 

L.

115.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni in diminuzione:

 

 

 

 

 

 

Cap. 16202. - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da

 

 

 

 

 

 

leggi regionali in corso di adozione

L.

115.000.000

 

L.

115.000.000

 

 

Art. 11

La legge regionale 8 aprile 1975, n. 31, è abrogata.