Art. 1
La Regione può, nell'ambito delle attività volte
a perseguire le proprie finalità statutarie:
a) Organizzare, sia per proprio conto che in
collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni,
riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che
attengano precipuamente alla comunità regionale;
b) partecipare a convegni, riunioni, mostre,
rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni,
esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali,
turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che
non godano di altri contributi regionali;
c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni,
comitati ed a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongono lo
sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e
sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro . (1)
(1) Lettera così
modificata dall'art. 54, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Vedi, anche, l'art. 18, L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
Art. 2
Nel caso previsto dall'art. 1, lett. a), ove
l'Organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale
carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed
associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o
assumere direttamente parte dei relativi oneri.
Art. 3
La partecipazione di cui all'art. 1, lett. b),
può consistere:
1) nella concessione del patrocinio della
Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o
dell'Assessore;
2) nella concessione di contributi finanziari
nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;
3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti
di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di
funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale
4) nel conferimento di targhe, coppe e altri
premi, anche in denaro, secondo la natura e d'importanza della manifestazione.
Il patrocinio della Regione Puglia è concesso,
dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di
particolare rilievo.
Il patrocinio del Presidente della Giunta
regionale o dell'Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della
Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della
manifestazione.
La richiesta di partecipazione deve essere
corredata:
da relazione illustrativa della iniziativa da
cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse
della medesima;
da piano finanziario della manifestazione, in
caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle
entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai
sensi della presente legge;
da ogni ulteriore elemento necessario ai fini
della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli
eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E in facoltà del
richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini.
La presenza di amministratori, funzionari ed
esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali
quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione
commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.
Art. 3 bis
(2)
1. Al fine di far conoscere la Puglia
nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad
atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in
competizionisportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto
dalle federazioni di riferimento.
2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione
del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo
visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione
Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe
che la compongono.
3. La richiesta del patrocinio per scopi diversi da
quelli previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini
diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di
cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del
danno.
(2) Articolo aggiunto dalla l.r.
11/2021 , art. 8,
comma 1.
Art.
4 (3)
1. L’adesione di cui all’articolo 1, lettera c),
può consistere nel versamento della quota annuale di adesione determinata a
norma dello statuto o del regolamento dell’organismo
richiedente.
2. La Regione Puglia, fatto salvo quanto
previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati cui aderire indice
avviso pubblico di acquisizione delle proposte di
adesione.
3. L’avviso pubblico prevede la durata
dell’adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di
selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in
particolare dei principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della
legge.
4. L’adesione regionale può essere disposta
unicamente in presenza dei seguenti requisiti:
a) l’organismo non deve perseguire scopi
lucro;
b) rilevanza per la comunità
regionale;
c) la presenza di un rappresentante della
Regione nell’organo di gestione dell’organismo.
5. Nei confronti di organismi pubblici ovvero
privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l’adesione è
rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta l’opportunità per
il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti
organismi.
6. L’adesione è disposta con deliberazione di
Giunta regionale su proposta del presidente della stessa. Nella deliberazione di
adesione è riportata l’indicazione della struttura amministrativa regionale
competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività
dell’organismo, nonché la designazione del rappresentante regionale in seno
all’organo di gestione. Per le adesioni già disposte all’entrata in vigore del
presente articolo di legge il Gabinetto del presidente della Giunta regionale
provvede a una ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma
delle adesioni agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli
organismi per i quali occorre procedere all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2
e 3.
7.
L’adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati
persegue la finalità di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo
svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale.
(3) Articolo
sostituito dalla l.r. n. 28/2017, art. 6. Il testo originario era così
formulato:"L'adesione di cui all'art. 1, lett. c), può consistere nel versamento
di quote annuali determinate a norma dello Statuto o regolamento dell'ente
richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari. La
relativa richiesta deve essere corredata: da copia autentica dello Statuto e
dell'eventuale regolamento; da relazione illustrativa dell'attività programmata
o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare." Vedi, anche,
l'art. 18, L.R.
25 agosto 2003, n. 19.
Art. 5
La Giunta regionale determina, salvo quanto
disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del
presente articolo, le modalità delle Organizzazioni, partecipazioni e adesioni
di cui all'art. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i
conseguenti eventuali impegni di spesa.
Tutte le determinazioni di cui al precedente
comma che comportano un onere di spesa non superiore a L. 5.000.000 sono
adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione
consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicità
trimestrale.
Sono egualmente adottati con decreto del
Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti
confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un
onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonché
tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni
assunti ai sensi della presente legge.
Art. 6
Per la liquidazione dei contributi concessi ai
sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono
presentare una relazione illustrativa della manifestazione Organizzata corredata
di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente
sostenute e la relativa documentazione.
La liquidazione potrà essere disposta entro il
limite massimo del contributo concesso.
Qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto
richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella
sospensione del concorso finanziario regionale.
Art. 7
Le pratiche in corso di istruttoria alla
chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico
dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite
massimo del 20% del relativo stanziamento.
Art. 8
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio
organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'articolo 1,
lettere a), b) e c).
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo", l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri
e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1.
(4) (3)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R.
4 gennaio 2001, n. 2. Il testo originario era così
formulato: «Art. 8. Per quanto concerne la promozione di convegni da parte del
Consiglio regionale, resta salva l'operatività del disposto dell'art. 5 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 14.».
Art. 9
Alla spesa per la finalità di cui all'art. 1,
lettere a) e b) della presente legge, valutata in ulteriori L. 100.000.000, si
provvede, per l'anno finanziario 1980 con i fondi del cap. 00146: «Contributi
per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni,
congressi, commemorazioni, anche di interesse non regionali legge
regionale 8 aprile 1975, n. 31».
Alla spesa per le finalità di cui all'art. 1,
lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori L. 15.000.000, si
provvede, per l'anno finanziario 1980, con i fondi del cap. 00134: «Quota
associativa ad enti ed associazioni varie anche internazionali. Legge regionale
n. ... del ..., la cui denominazione viene così modificata «Quote associative,
contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc.».
Per gli oneri relativi agli esercizi successivi
si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
Art. 10
Al bilancio per l'esercizio 1980, parte 2°,
spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Bilancio complessivo |
Bilancio di cassa |
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Variazioni in aumento: |
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Cap. 00146. - Contributi per la partecipazione, organizzazione,
adesione a |
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manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche d'interesse
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non regionali. legge
regionale n. 31/1975 |
L. |
100.000.000 |
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L. |
100.000.000 |
|
Cap. 00134. - Quota associativa ad enti ed associazioni varie anche
|
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internazionali. Legge regionale n... del ... |
L. |
15.000.000 |
|
L. |
15.000.000 |
|
|
L. |
115.000.000 |
|
L. |
115.000.000 |
|
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Variazioni in diminuzione: |
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Cap. 16202. - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti
da |
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leggi regionali in corso di adozione |
L. |
115.000.000 |
|
L. |
115.000.000 |
|
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Art. 11
La legge
regionale 8 aprile 1975, n. 31, è abrogata.
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