Art. 1
Il personale che abbia svolto continuativamente
attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a
tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale
secondo le norme che seguono.
Art. 2
L'inquadramento è disposto nei confronti del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e
assunto con mansioni di «dattilografo» e/o «stenografo», entro il 31 dicembre
1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di
provvedimento giurisdizionale.
Il personale di cui al precedente comma è
inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato
assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di «stenografo»
e/o «dattilografo».
Art. 3
L'inquadramento è disposto nei confronti del
personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito
di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del febbraio 1979 con
mansioni di autista e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio
di tre mesi.
Il personale di cui al precedente comma è
inquadrato al terzo livello.
Art. 4
L'inquadramento è disposto nei confronti del
personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di
provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di
tre mesi.
Il personale di cui al precedente comma è
inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge 25 marzo 1974,
n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.
Art. 5
... (2)
.
L'inquadramento è disposto nei confronti del
personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con
iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del
precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati
ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge
regionale 28 maggio 1975, n. 45 prima dell'entrata in vigore della
presente legge.
L'inquadramento del personale di cui ai
precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo art.
8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purché
sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre che si tratti della
qualifica iniziale.
Art. 7
L'inquadramento è disposto nei confronti del
personale, attualmente in servizio, che alla data del 31 dicembre 1977, si trovi
in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio, senza
interruzione alcuna.
L'inquadramento è altresì disposto nei confronti
del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21, 23 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 in servizio alla data del 15 maggio
1979.
L'inquadramento del personale di cui ai
precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza,
nei livelli previsti dalla tab. C annessa alla legge regionale 25 marzo 1974,
n. 18 con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo
riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore
della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.
Non sono applicabili le disposizioni di cui
all'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
È escluso dal diritto all'inquadramento previsto
dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonché degli altri
Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi
dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386 e il personale comandato
ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Art. 8
La domanda di inquadramento dovrà essere
presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il personale inquadrabile ai sensi dei
precedenti artt. 2, 3, 4 e 6 deve superare, ai fini dell'inquadramento, distinte
prove di idoneità a seconda dei livelli di inquadramento.
L'accertamento di idoneità consisterà:
a) in un accertamento pratico a carattere
professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di
diritto regionale per il personale di cui all'art. 2 ed agli artt. 4 e 6 se
assunti con mansioni di «stenografo» o «dattilografo»;
b) in una prova pratica a carattere
professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale per il personale
di cui all'art. 3 ed all'art. 6 se assunto con mansioni di «autista»;
c) in un esame orale di diritto costituzionale
amministrativo e regionale per il rimanente personale.
La prova tecnico-amministrativa di idoneità sarà
tenuta dinanzi ad una Commissione così composta:
Assessore al personale - Presidente;
Esperto estraneo all'Amministrazione regionale o
scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al personale diverso
a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
Rappresentante sindacale designato dalle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Funzionario dell'Assessorato al personale
designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.
Art. 9
L'inquadramento del personale di cui ai
precedenti articoli è disposto in attesa della definizione della pianta organica
regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18 a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.
Art. 10
Dalla data di entrata in vigore della presente
legge non è consentita l'assunzione né l'utilizzazione a qualsiasi titolo di
personale estraneo all'Amministrazione regionale.
Questa provvederà al completamento degli
organici esclusivamente mediante pubblici concorsi.
Parimenti il personale distaccato e comandato
non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi non potrà essere
inquadrato nei ruoli regionali.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la
presente legge.
Art.
11
Il maggiore presunto onere riveniente
dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 50.000.000, per l'anno
1979, trova copertura sul Cap. 39 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi
al personale di ruolo e non di ruolo» del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979, approvato con legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno
carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.