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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
67
Data
09/06/1980
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 48, S.O. del 5 luglio 1980 La presente legge è stata abrogata dall'at. 27, comma1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5 e dall'art. 43, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 10. La presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

TITOLO I

Norme relative al demanio armentizio

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 135 del 27-01-1999, L.I.V.I. c. Regione Puglia e Soc. F.T.

 

 

Art. 1

Costituzione del demanio armentizio regionale (2).

[I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione. ]

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 2

Esercizio delle funzioni amministrative.

[Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio, trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge. ]

 

Art. 3

Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.

[- Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio regionale la Giunta regionale si avvale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.

Alla direzione del Commissariato è preposto un Coordinatore di ufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente. ]

 

Art. 4

Adozione degli elenchi dei tratturi.

[La Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente interessati e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l'agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:

a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perché ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell'industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;

b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi di cui alla lett. a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico.

Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi;

c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui autorizzare l'alienazione onerosa, totale o parziale.

Gli elenchi sono predisposti, distintamente per braccio tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli apprezzamenti costituenti i tratturi.

Per l'esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'accesso per il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al proprietario; ove quest'ultimo si opponga, il personale addetto può farsi assistere dalla forza pubblica] (3).

(3)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5; articolo poi abrogato dall'art. 7, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29; si ritiene pertanto che detta abrogazione si estenda al presente articolo. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

Art. 5

Strade rotabili di uso pubblico.

[In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale, avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale] (4).

[Dette strade sono trasferite al patrimonio dei rispettivi Enti locali elettivi. La Regione concorre alle spese occorrenti per la manutenzione, sistemazione e costruzione di dette strade ai sensi della legislazione vigente. ]

(4)  Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5; articolo poi abrogato dall'art. 7, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29; si ritiene pertanto che detta abrogazione si estenda al presente comma. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 6

Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali.

[I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lett. c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane, sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto;

b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purché si tratti di coltivatori diretti di manuali lavoratori della terra o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e alla legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;

c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

e) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l'alienazione dei terreni tratturali ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzarli per scopi agricoli] (5).

(5)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5; quest'ultimo articolo è stato poi abrogato dall'art. 7, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29; si ritiene pertanto che detta abrogazione si estenda al presente articolo. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 7

Funzioni di vigilanza.

[Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrità e conservazione dei terreni tratturali e delle servitù riconosciute.

Per esercitare le suddette funzioni i comuni possono avvalersi anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi.

La repressione degli abusi nonché l'applicazione di eventuali sanzioni è demandato agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio ai sensi della legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, a cui i comuni dovranno inoltrare i relativi rapporti.]

 

Art. 8

Regime di concessione precaria.

[In attesa dell'adozione degli elenchi di cui al precedente art. 4 la Giunta regionale può consentire sui terreni tratturali, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti: l'affitto per uso di pascolo e/o di coltivazione erbacea; il deposito temporaneo di materiali; l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili; l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture; il transito dei veicoli; la costruzione di traverse di accesso alle proprietà confinanti; l'estrazione di brecciame; l'escavazione di piccoli fossi, canali per l'irrigazione e di scolo; i permessi per uso di aia e trebbiatura; le sistemazioni precarie; la concessione e il mantenimento delle servitù passive che non implichino occupazione di suolo.

L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo nonché per uso di coltivazione erbacea può essere consentito per una durata non superiore ad anni tre salvo rinnovo. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoniche, può essere consentita la falciatura delle erbe, stabilendo le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni. Per l'affitto di cui sopra, di regola, si procede a licitazione privata, che sarà indetta obbligatoriamente quando concorrano più domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia, come pure lo svellimento delle piante possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al tratturo.

I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio, purché sia opportunamente assicurato alla scadenza della concessione il ripristino del suolo, e purché la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno. È consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale serva a ricolmare e/o appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

L'infissione di pali sui terreni tratturali è consentita ai sensi della legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che il beneficiario della concessione si impegni, su richiesta del concedente, a spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo nonché a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione o qualora desista dalla stessa.

I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario. In ogni caso dovrà essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato alla scadenza della concessione.

Sui terreni tratturali che sono attraversati nel senso longitudinale da strade il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. È viceversa vietato sulle zone circostanti e sui terreni tratturali non attraversati da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

La costruzione di traverse e passaggi, che risultino indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, può essere consentita previa delimitazione della zona strettamente necessaria.

L'escavazione di brecciame può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione e l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere, in ogni caso, data precisa assicurazione che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

È di regola consentita la escavazione di piccoli fossi e di canali di irrigazione, purché ne sia riconosciuta la utilità nell'interesse delle attività agricole ed il richiedente sia già in possesso delle prescritte autorizzazioni.

La concessione di zone per uso di aia e di trebbiatura può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario. La concessione è limitata alla durata e allo spazio riconosciuti strettamente necessari ed è subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso o di destinarlo ad uso diverso.

Il rilascio delle concessioni precarie è subordinato, in ogni caso all'osservanza di ulteriori cautele e limitazioni che si ravviseranno opportune; alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei terreni tratturali; alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso da fissarsi nella deliberazione di concessione e senza diritto a risarcimento; al pagamento di congruo canone.

Nella deliberazione di concessione la Giunta regionale, fra l'altro, delega un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

La sistemazione precaria dei terreni che siano stati abusivamente occupati può essere assentita purché l'abusivo occupatore ne faccia domanda nel termine di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione e siano osservate le seguenti condizioni:

- che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo e del proprietario frontista;

- che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre al versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il canone annuo ritenuto congruo.

... (6)] (7).

(6)  Alinea abrogato dal primo comma, lettera a), dell'art. 7, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

(7)  Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

 

Art. 9

[.... (8). ]

(8)  Articolo abrogato dal primo comma, lettera b), dell'art. 7, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

TITOLO II

Norme relative ai beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti

Art. 10

Esercizio delle funzioni amministrative.

[Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge (9). ]

(9)  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, L.R. 30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni del presente articolo, con essa incompatibili, cessano di avere effetto. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 11

Personale proveniente dall'Opera.

[Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il personale dell'Opera nazionale per i combattenti attribuito alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979, è assegnato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia, con il trattamento economico e la posizione giuridica attuale, e di esso la Giunta regionale si avvale per procedere alla definitiva destinazione dei beni di cui al presente titolo.

La definitiva destinazione e inquadramento di detto personale avverrà ai sensi della normativa regionale vigente (10). ]

(10)  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, L.R. 30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni del presente articolo, con essa incompatibili, cessano di avere effetto.

 

Art. 12

Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera

[Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 la Giunta regionale sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura e foreste, adotta:

a) l'elenco dei beni da conservare perché destinati ad uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

b) l'elenco dei beni da destinare all'attuazione di iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa agricola mediante la formazione di aziende pilota e/o dimostrative. Detti beni sono amministrati dalla Regione;

c) l'elenco dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perché ritenuti inadatti o superflui, agli scopi di cui alle precedenti lett. a) e b) (11). ]

(11)  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, L.R. 30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni del presente articolo, con essa incompatibili, cessano di avere effetto. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 13

Ordine di priorità nell'alienazione onerosa dei beni dell'Opera.

[I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorità:

1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:

a) possessori attuali del bene richiesto purché il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9 giugno 1980: sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1) 2) 3) del precedente art. 4;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

c) proprietari di fondi confinanti, purché si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e alla legge 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;

d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;

2) fabbricati delle borgate:

a) possessori attuali delle unità immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purché il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9 giugno 1980. Il numero e la consistenza delle unità trasferibili a tali possessori nel caso di abitazioni non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessità di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;

c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9 giugno 1980.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire (12).]

(12)  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, L.R. 30 giugno 1999, n. 20, le disposizioni del presente articolo, così sostituito dal primo comma dell'art. 9, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5, cessano di avere effetto. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

TITOLO III

Norme comuni

Art. 14

Pubblicità degli elenchi.

[Gli elenchi di cui ai precedenti artt. 4 e 12 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissi all'albo dei comuni territorialmente interessati.

Della pubblicazione ed affissione il Sindaco dà notizia con pubblico manifesto nel quale risulti esplicitamente menzionata la facoltà, da parte di chiunque, di presentare domanda di acquisto secondo le modalità stabilite nella presente legge] (13).

(13)  Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 15

Commissione regionale di valutazione.

[La vendita dei terreni tratturali [e dei beni dell'Opera nazionale per i combattenti] (14) è fatta al prezzo di stima stabilito da una apposita commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

a) dall'Assessore al patrimonio o dal Coordinatore del Settore demanio e patrimonio, che la presiede;

b) da un dipendente tecnico dell'Ufficio di Foggia del suddetto Settore, con le funzioni di segretario;

c) da un dipendente tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente;

d) da un dipendente tecnico dell'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente;

e) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

[Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge o dai loro dante causa, il prezzo di stima è stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato] (15).

[Intervenuta l'accettazione del prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico] (16).

Esaurite le procedure previste dal precedente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto - esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado.

La Commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è composta:

1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al patrimonio, se delegato, che la presiede;

2) dal Dirigente superiore dell'Ufficio tecnico erariale di Bari;

3) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Amministrazione provinciale territorialmente competente;

4) dal Coordinatore dell'Assessorato regionale all'agricoltura;

5) dal Coordinatore del Settore demanio;

6) da un Funzionario del Settore demanio e patrimonio, con funzioni di Segretario.

La stima stabilita dalla Commissione regionale è inappellabile.

In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera nazionale per i combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito (17). ]

(14) Alinea le parole sono state soppresse dall'art. 2, comma 2 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

(15) L'art. 7, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29 ha abrogato, fra gli altri, il comma 2 dell'art. 10, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5, sostitutivo del presente articolo. Si ritiene pertanto che detta abrogazione riguardi il presente comma. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

(16)  L'art. 7, L.R. 23 dicembre 2003, n. 29 ha abrogato, fra gli altri, il comma 3 dell'art. 10, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5, sostitutivo del presente articolo. Si ritiene pertanto che detta abrogazione riguardi il presente comma. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

(17)  Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5, come modificato quest'ultimo, dall'articolo unico, L.R. 24 maggio 1994, n. 17. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 16

[.... (18).]

(18)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 11, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 17

 

[... (19).]

(19)  Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 11, L.R. 15 febbraio 1985, n. 5. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

Art. 18

Norme finanziarie.

[Per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui alla presente legge è autorizzata una spesa globale nel triennio 1980-1882 pari a lire 0,200 miliardi quale limite di impegno per le agevolazioni creditizie di cui al secondo comma dell'art. 16 e a lire 0,800 miliardi per le agevolazioni contributive di cui al terzo comma del medesimo art. 16.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari, rispettivamente, a 50 e 150 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte:

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403;

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

La Giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio purché i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Milioni di lire

 

 

In diminuzione (parte spesa):

cap. 16206

200

 

In aumento (parte spesa):

c.n.i. Cap. 04328 - Agevolazioni per l'acquisto dei terreni tratturali e dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti]

200

 

 

 

 

 

(20)  Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 5, L.R. 7 gennaio 1981, n. 3. Peraltro la presente legge è stata abrogata dall'art. 27, comma 1, lettera a) della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]