(1) Il presente provvedimento è stato abrogato
dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 1
Parco dei tratturi della Puglia.
[1. I
tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio
pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto
testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al
demanio armentizio regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e
costituiscono il "Parco dei tratturi della Puglia". ]
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale
Sent. n. 388 del
14-10-2005
Art. 2
Piano comunale dei tratturi.
[1. È
fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi,
tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche
ai fini del piano quadro di cui al D.M. 23 dicembre 1983, entro e non oltre il
31 dicembre 2010 (2).
2. Il
piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi
tratturali, deve individuare e perimetrare:
a) i
tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere
alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità
di fruizione turistico-culturale;
b) i
tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere
pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i
tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura
edilizia.
3. Il
piano comunale dei tratturi ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi
della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo
strumento urbanistico generale vigente (PRG).
4. Il
piano comunale dei tratturi apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così
come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il
livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.
5. Esso
è proposto dal Comune, che convoca una Conferenza dei servizi che si svolge ai
sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. La
convocazione della Conferenza dei servizi è resa pubblica e alla stessa possono
partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa
derivare un pregiudizio dall'approvazione del piano comunale dei tratturi.
7. II
verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi, con i
vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e
della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio
comunale.
8. II
parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini
dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del
presente articolo.
9. II
piano comunale dei tratturi comprende l'elenco di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
10. II
piano, approvato dal Consiglio comunale, ha una validità pari a cinque anni e,
se non modificato con la medesima procedura di cui al presente articolo, si
rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo.
11. In
caso di inerzia, allo scadere del termine prefissato, il Presidente della Giunta
regionale, nei trenta giorni successivi, invita il Sindaco a provvedere fissando
un nuovo termine.
12. In
caso di persistente inadempienza del Comune obbligato, il Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al demanio e patrimonio, nomina con
proprio decreto un Commissario ad acta, scelto tra funzionari regionali ed
esperti in materia, perché provveda secondo i termini e le procedure del
presente articolo.
13.
Tutti gli oneri finanziari derivanti dalla redazione del piano comunale dei
tratturi, inclusi quelli del Commissario ad acta, sono a carico del Comune
obbligato.]
(2) Comma così modificato dapprima
dall'art. 45,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14, poi dall'art. 14,
L.R.
3 agosto 2007, n. 25 e dall'art. 3,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, e infine dall’art. 14, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. La
modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine (un anno dalla
data di entrata in vigore della legge) dapprima con il termine del 31 dicembre
2006, poi con quello del 31 dicembre 2007 e ancora con quello del 31 dicembre
2010 e infine con il termine attuale del 31 dicembre 2012, qui indicato.
Peraltro il presente provvedimento è stato abrogato
dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 388 del 14-10-2005
Art. 3
Aree tratturali di interesse archeologico.
[1. I
tronchi tratturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti a
vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di
gestione.
2. La
Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza
archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di
opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al comma 1.
3.
Fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili
secondo la vigente normativa le costruzioni già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:
a)
parere della Soprintendenza archeologica per le sole opere eseguite
successivamente al vincolo storico introdotto con D.M. 23 dicembre 1983;
b)
acquisto del suolo pertinenziale, nella misura strettamente necessaria alla
costruzione, al prezzo di cui all'articolo 4.
4. Le
opere non regolarizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e
successive modifiche e integrazioni.]
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale
Sent. n. 388 del 14-10-2005, Pres. cons. ministri
c. Regione Puglia
Art. 4
Aree tratturali prive di interesse archeologico.
[1. I
tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera b), destinati a viabilità
pubblica, a domanda e previa deliberazione della Giunta regionale di
autorizzazione, possono essere trasferiti gratuitamente a favore dei comuni con
vincolo di destinazione (3) .
2. I
tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera c), qualora non ricorrano
specifici interessi regionali, a domanda e previa deliberazione della Giunta
regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, possono essere alienati a
favore dei legittimi utilizzatori (4).
3. Il
prezzo della vendita è così costituito:
a) per
i suoli agricoli non migliorati, dal valore medio di esproprio stabilito dalla
Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e
coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione
per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n.
1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; e
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata);
b) per
i suoli diversi dalla lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal
valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione
di cui all’articolo 15 della L.R. n. 67/1980,
come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5,
modificato dall’articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17 (5).
3-bis. Ai soggetti di cui al comma 2, in caso di acquisto
spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui al comma 3 (6) .
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 2, in caso di acquisto di
aree tratturali occupate da costruzioni effettivamente utilizzate, al momento
della presentazione dell’istanza, in modo prevalente come abitazioni, spetta una
riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui al comma 3, lettera
b) (7) .
3-quater. All’attuale possessore delle aree tratturali
occupate da costruzioni al momento della presentazione dell’istanza, spetta una
riduzione del 50 per cento del prezzo in caso di trasformazione edilizia;
all’uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari
all’atto della trascrizione (8) .
3-quinquies. I destinatari delle agevolazioni di cui al
comma 3-ter, in caso di trasformazione edilizia del bene nei cinque anni
successivi all’acquisto sono tenuti al versamento di un’ulteriore somma pari
alla differenza tra il prezzo di cui al comma 3-bis e quanto già versato;
all’uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari
all’atto della trascrizione (9) .
4. I
suoli liberi possono essere alienati con procedure di evidenza pubblica, fermo
restando, per i terreni agricoli, l’esercizio del diritto di prelazione previsto
dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice), e successive modificazioni. Il prezzo, determinato secondo i
criteri dettati dal comma 3, costituisce la base d’asta (10) .
5. La
vendita dei beni oggetto della presente legge, comunque, s'intende fatta a corpo
e non a misura e fatte salve le servitù costituite. ]
(3) Comma così sostituito dall’art. 4,
comma 1, L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. I
tronchi tratturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), a domanda,
previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono
rispettivamente alienati: a) a favore degli enti locali
con il vincolo permanente di destinazione; b) a favore
del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore
della presente legge.». Peraltro il presente provvedimento è
stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n.
4.
(4) Comma così sostituito dall’art. 4,
comma 1, L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. Il
prezzo della vendita è così stabilito: a) per i suoli
urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al
fondo non migliorato, determinato dalla Commissione provinciale di cui alla
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
b) per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a),
dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già operante e
istituita ex articolo 10
della legge
regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione
urbanistica.». Peraltro il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n.
4.
(5) Comma così sostituito dall’art. 4,
comma 1, L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «3. Gli
immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da
parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure
dell'articolo 27
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio della
prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.».Peraltro il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27, comma 1,
lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.
(6) Comma aggiunto dall’art. 13,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38. Peraltro il presente provvedimento
è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n.
4.
(7) Comma aggiunto dall’art. 13,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38. Peraltro il presente provvedimento
è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n.
4.
(8) Comma aggiunto dall’art. 13,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38. Peraltro il presente provvedimento
è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n.
4.
(9) Comma aggiunto dall’art. 13,
L.R.
30 dicembre 2011, n. 38. Peraltro il
presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4.
(10) Comma così sostituito dall’art.
4,
comma 1, L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. In caso
di comprovata difficoltà finanziaria dell'acquirente, la Giunta regionale può
concedere dilazione nel pagamento, fino al massimo di dieci anni, gravata di
interessi al tasso legale.». Peraltro il presente provvedimento
è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n.
4.
Art. 5
Norme di attuazione.
[1. La
Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative
connesse alla presente legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nell'Assessorato agli affari
generali - Settore demanio e patrimonio, l'Ufficio demanio armentizio,
fissandone la sede in Foggia, così come previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 67/1980.
2.
L'Ufficio demanio armentizio avrà competenza sull'istruttoria dei piani comunali
dei tratturi, sull'istruttoria delle procedure di autorizzazione e di
alienazione e sulla vigilanza e la tutela del Parco al pari dei soggetti di cui
all'articolo 7 della L.R. n. 67/1980. ]
Art. 6
Reimpiego proventi dell'alienazione.
[1. I
proventi derivanti dall'alienazione dei tratturi sono impiegati:
a) per
il 30 per cento ai fini di cui all'articolo 30, comma 2, della
L.R. n. 27/1995;
b) per
il 60 per cento ai fini della conservazione e valorizzazione del demanio
armentizio regionale e del finanziamento di progetti comunali approvati con i
piani comunali dei tratturi e destinati al recupero della civiltà della
transumanza (11);
c) per
il 10 per cento ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'eventuale
reintegra dei tratturi da inserire nel Parco e dalla gestione del Parco
medesimo.]
(11) Lettera così sostituita dall’art.
5,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «b) per il 60 per cento
ai fini della conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare
regionale e, in particolare, degli stessi tratturi.».Peraltro il
presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R.
5 febbraio 2013, n. 4.
Art. 7
Abrogazione.
[1.
Sono abrogate tutte le norme che, contenute in precedenti leggi regionali,
risultano in contrasto con la presente legge, in particolare gli articoli
8 e 14 della L.R. n. 67/1980 e
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, commi 2 e 3 e l'articolo 13 della L.R. n. 5/1985. ]
Art. 8
Norma finanziaria.
[1.
All'onere derivante dalla prima applicazione e attuazione della presente legge,
previsto in euro 260 mila per l'anno 2003, in euro 250 mila per l'anno 2004, in
euro 1 milione 40 mila per l'anno 2005, si provvede nel seguente modo:
Esercizio finanziario 2003
u.p.b.
4.1.2.
Capitolo di entrata di nuova istituzione:
"Proventi da alienazione di beni tratturali"
Euro
260.000,00
u.p.b.
2.3
Capitolo di spesa di nuova istituzione
"Spese
per l'attuazione della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 - art. 6"
Euro
260.000,00
2. Per
gli esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione della
legge di bilancio. ]
Il
presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27,
comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.