In ordine alla presente legge è stata adottata la Delibera di
Gunta Regionale n. 224 del 28 febbraio 2006
(1) Vedi, anche, quanto
disposto dalla L.R.
9 giugno 1980, n. 70; dall'art. 10,
L.R.
13 aprile 1988, n. 13 e dall'art. 28,
L.R.
5 maggio 1990, n. 22. Ai sensi dell'art. 1,
comma 3, L.R.
21 marzo 2007, n. 7 la suddetta legge interviene in attuazione della presente
legge.
Art. 1
Istituzione e finalità della
Commissione.
1. Per il conseguimento delle finalità previste
dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto della Regione
Puglia, è istituita la Commissione regionale per l'attuazione dei principi di
parità di trattamento (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e per l'uguaglianza
di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni
dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva
uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l'accesso al lavoro e
la progressione professionale delle donne.
Art. 2
Attribuzioni.
1. La Commissione, in ordine alle finalità di cui
al precedente art. 1 e per il perseguimento delle stesse:
a) verifica e valuta, in modo continuativo e
sistematico, lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della legislazione
statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e
vigila, in particolare, sull'applicazione effettiva delle norme di parità in
materia di lavoro (2);
b) esprime pareri al Consiglio e alla Giunta
regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che abbiano rilevanza
diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle
diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione;
c) propone le eventuali e opportune modifiche
alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo
dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro;
d) opera per la rimozione delle forme di
discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:
- promuovendo tentativi di conciliazione fra le
parti;
- proponendo nelle sedi competenti la soluzione
delle controversie;
- fornendo pareri e consulenza tecnica ai
soggetti discriminati e/o alle loro organizzazioni;
- promuovendo eventuale assistenza legale
gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del
soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di
lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti interessati siano
percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale
o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non
raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo
familiare (3);
e) raccoglie elementi e adotta iniziative
finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in
materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito e promuovendo un migliore
utilizzo delle fonti di informazione;
f) svolge e promuove indagini conoscitive e
ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale,
anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;
g) promuove progetti e interventi intesi:
- ad incrementare la valorizzazione professionale
delle donne già occupate;
- ad espandere l'accesso delle donne al lavoro;
- a sollecitare programmi di orientamento e di
formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari
opportunità;
h) promuove e sostiene l'adozione di azioni
positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti
pubblici e privati verificandone l'esecuzione;
i) esamina gli aspetti della condizione delle
donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti
nei confronti degli enti competenti;
l) svolge un'azione di collegamento nell'ambito
regionale fra organismi, che operano nel campo della parità e delle pari
opportunità, istituiti dagli Enti locali, nonché fra tutti gli organismi che
perseguono analoghe finalità;
m) promuove un'adeguata rappresentanza delle
donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di
formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.
2. Le modalità di attuazione delle attribuzioni
di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato
dalla Commissione.
(2) In
relazione alla presente lettera il Governo ha osservato che "gli interventi ivi
previsti da parte della Commissione predetta non possono comunque interferire
con le competenze statali in materia di vigilanza sull'applicazione normativa
afferente il lavoro e con le attribuzioni degli uffici statali di conciliazione
e di consulenza tecnica in materia di lavoro".
(3) In
relazione alla presente lettera il Governo ha osservato che "gli interventi ivi
previsti da parte della Commissione predetta non possono comunque interferire
con le competenze statali in materia di vigilanza sull'applicazione normativa
afferente il lavoro e con le attribuzioni degli uffici statali di conciliazione
e di consulenza tecnica in materia di lavoro".
Art. 3
Rapporti di collaborazione.
1. La Commissione, nei limiti e secondo le
modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sviluppa
rapporti di collaborazione:
a) con la Commissione europea per la promozione
di azioni positive a favore della donna e con tutti gli organismi internazionali
operanti nel settore;
b) con il Comitato nazionale per l'attuazione di
principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici di cui al D.M. 8 ottobre 1982 e con la Commissione nazionale
per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) con le organizzazioni femminili italiane ed
estere, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate o immigrate;
d) con analoghi comitati e commissioni istituiti
nelle altre Regioni italiane, nonché con la Consulta regionale femminile della
Puglia;
e) con gli istituti di ricerca e le università
della Regione, anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.
Art. 4
Composizione della
Commissione.
1. La Commissione è composta da:
- 1 rappresentante donna designata
rispettivamente da ciascun Gruppo politico presente in Consiglio regionale;
- 5 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva
rappresentatività sociale, con almeno due anni di operatività nella Regione,
impegnate nel campo della parità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate
dalle Associazioni di cooperative maggiormente rappresentative;
- 1 componente designato dalla Consulta regionale
femminile;
- il Consigliere di parità nominato presso la
C.R.I.;
- l'Assessore al lavoro o, su sua delega, il
Coordinatore del Settore lavoro.
Fanno parte di diritto della Commissione, in
numero aggiuntivo e a titolo consultivo, le Consigliere regionali in carica (4).
2. Le designazioni sono inviate al Presidente del
Consiglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge in sede di prima applicazione e all'inizio di ogni legislatura successiva.
L'individuazione delle aventi titolo è compiuta entro i 45 giorni successivi
dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della
documentazione presentata dagli interessati.
3. Ogni proposta di candidatura deve essere
corredata di un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli
scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all'art. 2 della presente
legge.
4. Il Consiglio regionale elegge le
rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla L.R.
23 giugno 1978, n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo
di rappresentanti previste nel primo comma del presente articolo.
5. In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di
uno dei membri, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60
giorni, su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza della dimissionaria,
decaduta o rinunciataria e con le stesse modalità previste per la elezione.
6. Ai lavori della Commissione possono essere
invitati esperti, nonché i funzionari responsabili dell'Osservatorio del mercato
del lavoro, della formazione professionale e dei lavoro.
(4)
Periodo aggiunto dall'art. 45,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 5
Durata, funzionamento e sede della
Commissione.
1. La Commissione, nella prima seduta, convocata
dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza
assoluta dei componenti, con voto limitato ad una, la Presidente nonché due Vice
Presidenti.
2.Alla Presidente spetta il compito di coordinare
i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.
3. La convocazione della Commissione può essere
altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.
4. La Presidente e le due Vice Presidenti
costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
5. Sulla data di convocazione della Commissione e
sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di
Presidenza.
6. Per il proprio funzionamento la Commissione
può adottare un regolamento interno.
7. Per la validità delle sedute della Commissione
è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
8. La Commissione di norma svolge le proprie
attività organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine può avvalersi,
temporaneamente dell'apporto di esperti esterni.
9. Le componenti la Commissione restano in carica
per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo
delle stesse da parte del Consiglio regionale.
10. La Commissione, che è organo consultivo del
Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso l'Assessorato regionale al
Lavoro, che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento
dei compiti della Commissione, nonché un funzionario con compiti di segretario.
Art. 6
Attività della Commissione.
1. La Commissione propone al Consiglio regionale
un programma triennale di attività con la indicazione del costo finanziario e il
relativo piano annuale di realizzazione.
2. La Commissione, inoltre, predispone, entro il
mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulla condizione delle donne in
Puglia in materia di lavoro e la trasmette al Presidente del Consiglio
regionale, che ne cura la trasmissione ai Consiglieri e la iscrive all'ordine
del giorno del Consiglio per l'esame.
3. I componenti della Commissione hanno diritto
di ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o
delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati, nonché tutte le
informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.
4. Alle componenti della Commissione spetta il
trattamento previsto dall'art. 4
della L.R.
12 agosto 1981, n. 45.
Art. 7
Obbligo alla riservatezza.
1. Le informazioni e i documenti assunti dalla
Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo
da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto
industriale.
Art. 8
Collegio per le pari
opportunità.
1. Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta della Commissione, nomina il Collegio per le pari opportunità composto
da:
a) un magistrato ordinario che abbia esperienza
in materia diritto del lavoro e pari opportunità, con funzioni di coordinamento;
b) il responsabile dell'Ispettorato regionale del
lavoro;
c) un docente universitario di diritto del
lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel
mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento, garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per
le pari opportunità.
3. Il Collegio ha sede presso l'Assessorato al
Lavoro.
4. Il Collegio per le pari opportunità svolge, su
richiesta della Commissione, le funzioni sottoelencate:
a) fornire pareri e consulenze di cui alla lett.
d) del precedente art. 2;
b) elaborare codici di comportamento, previa
consultazione delle parti sociali interessate, diretti a specificare le regole
di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche
indirette, delle discriminazioni.
5. Il Collegio, entro trenta giorni dalla
richiesta, trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.
6. In caso di particolare urgenza, il termine è
ridotto a quindici giorni.
7. Il Collegio dura in carica cinque anni.
8. I compensi sono stabiliti con la deliberazione
di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5
della L.R.
12 agosto 1981, n. 45.
Art. 9
Norma finanziaria.
(5)
(5) Il
presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1990, approvato con L.R.
17 aprile 1990, n. 10.