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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1990
Numero
16
Data
30/04/1990
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Commissione regionale per le pari opportunita' fra uomo e donna in materia di lavoro.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 84 del 16 maggio 1990 In ordine alla presente legge è stata adottata la Delibera di Gunta Regionale n. 224 del 28 febbraio 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

In ordine alla presente legge è stata adottata la Delibera di Gunta Regionale n. 224 del 28 febbraio 2006

(1) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 9 giugno 1980, n. 70; dall'art. 10, L.R. 13 aprile 1988, n. 13 e dall'art. 28, L.R. 5 maggio 1990, n. 22. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.R. 21 marzo 2007, n. 7 la suddetta legge interviene in attuazione della presente legge.

 

Art. 1

Istituzione e finalità della Commissione.

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e per l'uguaglianza di opportunità in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.

2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

 

Art. 2

Attribuzioni.

1. La Commissione, in ordine alle finalità di cui al precedente art. 1 e per il perseguimento delle stesse:

a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila, in particolare, sull'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro (2);

b) esprime pareri al Consiglio e alla Giunta regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione;

c) propone le eventuali e opportune modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro;

d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:

- promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;

- proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie;

- fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/o alle loro organizzazioni;

- promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare (3);

e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione;

f) svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale, anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;

g) promuove progetti e interventi intesi:

- ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate;

- ad espandere l'accesso delle donne al lavoro;

- a sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari opportunità;

h) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti pubblici e privati verificandone l'esecuzione;

i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti;

l) svolge un'azione di collegamento nell'ambito regionale fra organismi, che operano nel campo della parità e delle pari opportunità, istituiti dagli Enti locali, nonché fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità;

m) promuove un'adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.

2. Le modalità di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.

(2) In relazione alla presente lettera il Governo ha osservato che "gli interventi ivi previsti da parte della Commissione predetta non possono comunque interferire con le competenze statali in materia di vigilanza sull'applicazione normativa afferente il lavoro e con le attribuzioni degli uffici statali di conciliazione e di consulenza tecnica in materia di lavoro".

(3) In relazione alla presente lettera il Governo ha osservato che "gli interventi ivi previsti da parte della Commissione predetta non possono comunque interferire con le competenze statali in materia di vigilanza sull'applicazione normativa afferente il lavoro e con le attribuzioni degli uffici statali di conciliazione e di consulenza tecnica in materia di lavoro".

 

Art. 3

Rapporti di collaborazione.

1. La Commissione, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sviluppa rapporti di collaborazione:

a) con la Commissione europea per la promozione di azioni positive a favore della donna e con tutti gli organismi internazionali operanti nel settore;

b) con il Comitato nazionale per l'attuazione di principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui al D.M. 8 ottobre 1982 e con la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) con le organizzazioni femminili italiane ed estere, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate o immigrate;

d) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle altre Regioni italiane, nonché con la Consulta regionale femminile della Puglia;

e) con gli istituti di ricerca e le università della Regione, anche proponendo la stipula di apposite convenzioni.

 

Art. 4

Composizione della Commissione.

1. La Commissione è composta da:

- 1 rappresentante donna designata rispettivamente da ciascun Gruppo politico presente in Consiglio regionale;

- 5 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello nazionale o regionale effettiva rappresentatività sociale, con almeno due anni di operatività nella Regione, impegnate nel campo della parità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro;

- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;

- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

- 3 rappresentanti donne tra quelle indicate dalle Associazioni di cooperative maggiormente rappresentative;

- 1 componente designato dalla Consulta regionale femminile;

- il Consigliere di parità nominato presso la C.R.I.;

- l'Assessore al lavoro o, su sua delega, il Coordinatore del Settore lavoro.

Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo e a titolo consultivo, le Consigliere regionali in carica (4).

2. Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all'inizio di ogni legislatura successiva. L'individuazione delle aventi titolo è compiuta entro i 45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla base della documentazione presentata dagli interessati.

3. Ogni proposta di candidatura deve essere corredata di un curriculum dal quale risulti la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Il Consiglio regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo di rappresentanti previste nel primo comma del presente articolo.

5. In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno dei membri, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 giorni, su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza della dimissionaria, decaduta o rinunciataria e con le stesse modalità previste per la elezione.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti, nonché i funzionari responsabili dell'Osservatorio del mercato del lavoro, della formazione professionale e dei lavoro.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 45, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

 

Art. 5

Durata, funzionamento e sede della Commissione.

1. La Commissione, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad una, la Presidente nonché due Vice Presidenti.

2.Alla Presidente spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e presiedere le sedute.

3. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

4. La Presidente e le due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

5. Sulla data di convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la Presidente sente preventivamente l'Ufficio di Presidenza.

6. Per il proprio funzionamento la Commissione può adottare un regolamento interno.

7. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

8. La Commissione di norma svolge le proprie attività organizzandosi in gruppi di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente dell'apporto di esperti esterni.

9. Le componenti la Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio regionale.

10. La Commissione, che è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso l'Assessorato regionale al Lavoro, che garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della Commissione, nonché un funzionario con compiti di segretario.

 

Art. 6

Attività della Commissione.

1. La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con la indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di realizzazione.

2. La Commissione, inoltre, predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulla condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la trasmissione ai Consiglieri e la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio per l'esame.

3. I componenti della Commissione hanno diritto di ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

4. Alle componenti della Commissione spetta il trattamento previsto dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

 

Art. 7

Obbligo alla riservatezza.

1. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto industriale.

 

Art. 8

Collegio per le pari opportunità.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Commissione, nomina il Collegio per le pari opportunità composto da:

a) un magistrato ordinario che abbia esperienza in materia diritto del lavoro e pari opportunità, con funzioni di coordinamento;

b) il responsabile dell'Ispettorato regionale del lavoro;

c) un docente universitario di diritto del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita alla condizione femminile nel mondo del lavoro.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, garantisce il supporto tecnico e amministrativo al Collegio per le pari opportunità.

3. Il Collegio ha sede presso l'Assessorato al Lavoro.

4. Il Collegio per le pari opportunità svolge, su richiesta della Commissione, le funzioni sottoelencate:

a) fornire pareri e consulenze di cui alla lett. d) del precedente art. 2;

b) elaborare codici di comportamento, previa consultazione delle parti sociali interessate, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.

5. Il Collegio, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette alla Commissione il testo delle proprie decisioni.

6. In caso di particolare urgenza, il termine è ridotto a quindici giorni.

7. Il Collegio dura in carica cinque anni.

8. I compensi sono stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

 

Art. 9

Norma finanziaria.

(5)

(5) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1990, approvato con L.R. 17 aprile 1990, n. 10.