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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2000
Numero
26
Data
15/12/2000
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 149 Suppl. del 15 dicembre 2000 . Legge abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

Legge  abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1

 

Art. 1

 

Finalità.

 

 

1. La Regione Puglia, in attuazione dei princìpi indicati nello Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la Risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa dell'Unione europea e con le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

 

2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i comuni.

 

Art. 2

 

Destinatari.

 

 

[1. Accedono ai beni e ai servizi di cui alla presente legge gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza e gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimorano o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di aver rispettato le disposizioni del testo unico sull'immigrazione, contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. Sono considerati immigrati, ai fini della presente legge, i soggetti previsti all'articolo 29 del D.Lgs. n. 286/1998] (1).

 (1) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

 

 

Art. 3

 

Azioni e interventi. Competenze dei comuni.

 

 

[1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e integrata.

2. I comuni sono competenti per tutte le attività di servizio in favore degli immigrati di cui all'articolo 2. Essi operano normalmente avvalendosi della collaborazione delle associazioni del volontariato e di tutte le altre formazioni sociali.

 

3. I comuni esercitano inoltre le competenze di cui agli articoli 10 e 11.

 

4. Per la realizzazione delle attività i comuni possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni, in relazione alle materie di intervento] (2).

(2) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

Art. 4

 

Programmazione e sostegno. Competenze della Regione (3).

 

 

1. La Regione partecipa a iniziative nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici progetti.

 

2. La Regione programma e promuove, con i piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all'articolo 2 l'estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

 

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 6, presenta un piano triennale per l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano contiene gli obiettivi e le priorità d'intervento, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e l'ammontare delle risorse. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la Consulta non ha espresso in tempo utile il proprio parere.

 

4. I comuni e gli altri enti locali concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla Regione i propri programmi entro il 30 maggio di ogni anno.

 

5. La Regione eroga finanziamenti a sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di bilancio.

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.

 

 

Art. 5

 

Programma annuale (4).

 

 

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano triennale e sentita la Consulta di cui all'articolo 6, approva il piano annuale degli interventi.

 

2. In sede di prima attuazione, la Giunta approva, anche senza il concorso della Consulta, un piano annuale delle attività.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.

 

 

Art. 6

 

Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria (5).

 

 

1. È istituita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

 

2. La Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato ed è composta:

 

a) da un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari, costituita in associazione regionale e iscritta all'albo di cui all'articolo 9. I predetti rappresentanti non possono comunque superare il cinquanta per cento dei componenti effettivi della Consulta; è garantita la presenza di etnie diverse fra loro;

 

b) dal Presidente regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani o suo delegato;

 

c) dal Presidente dell'Unione regionale delle province pugliesi (U.R.P.P.) o suo delegato;

 

d) da un rappresentante per ogni Comune capoluogo scelto dal Sindaco tra gli Assessori comunali o loro sostituti;

 

e) da quattro Segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base dei criteri CNEL, o loro delegati;

 

f) da quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'Organismo nazionale di coordinamento, costituito presso il CNEL, che hanno la propria rappresentanza in Puglia;

 

g) da quattro Presidenti o Segretari regionali delle Associazioni datoriali dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri adottati dal CNEL, o loro delegati;

 

h) da un rappresentante del CNEL;

 

i) da un rappresentante dell'Ufficio immigrazione, senza diritto di voto;

 

l) dai Sindaci dei comuni sede dei centri di accoglienza.

 

3. I componenti della Consulta decadono se sono assenti ingiustificati per più di due volte di seguito; la carica non è rinnovabile.

 

4. In caso di decadenza o dimissioni, i componenti della Consulta sono sostituiti con le medesime procedure di nomina.

(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.

 

 

Art. 7

 

Compiti della Consulta (6).

 

 

1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

 

a)      promuovere fra gli immigrati, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, un'adeguata informazione sulle condizioni di vita e di lavoro nella Regione;

 

b)      esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali, per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria;

 

c)      esprimere pareri su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio regionale;

 

d)      collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti le problematiche connesse all'immigrazione;

 

e)      promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte istituite dagli enti locali della Puglia, con quelle delle altre regioni, con quelle nazionali e con i Consigli territoriali per l'immigrazione;

 

f)        promuovere, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;

 

g)      proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, da realizzare anche d'intesa  

      con gli Stati dai quali gli immigrati provengono;

 

h)      sottoporre al Consiglio regionale una relazione triennale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati e un rapporto annuale sullo stato delle iniziative.

(6) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.

 

 

Art. 8

 

Funzionamento della Consulta (7).

 

 

1. I componenti della Consulta per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui all'articolo 6. Le designazioni del componente effettivo e del supplente devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta con indicazione dei membri effettivi e supplenti, che sono nominati contestualmente.

 

2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, la Consulta è costituita sulla base di quelle ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei componenti di cui all'articolo 6, lettera a) e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.

 

3. La Consulta elegge a maggioranza, nel proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno individuato fra i membri di cui all'articolo 6, lettera a), con funzioni vicarie.

 

4. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale dell'ufficio competente all'uopo incaricato dalla Giunta regionale.

 

5. Ogni qualvolta lo ritiene utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, altri rappresentanti di amministrazioni locali, di enti, associazioni, centri di accoglienza e qualsivoglia interessato ai problemi migratori.

 

6. La Consulta si riunisce almeno quattro volte all'anno.

 

7. Le riunioni della Consulta sono valide se a esse partecipa la maggioranza dei membri in carica in prima convocazione, con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.

 

8. La Consulta, entro sessanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento. Il regolamento può prevedere anche l'istituzione e il funzionamento di un Comitato esecutivo della Consulta.

 

9. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale.

(7) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.

 

 

Art. 9

 

Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari.

 

 

1. Resta in vigore l'Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29. La tenuta dell'Albo può essere disciplinata nel dettaglio dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

 

2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 6, lettera a).

 

 

Art. 10

 

Albo dei centri di accoglienza.

 

 

[1. È istituito l'Albo regionale dei centri di accoglienza.

 

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione.

 

3. I comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.

 

4. L'iscrizione all'Albo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

5. Ai comuni inferiori ai ventimila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per l'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio il numero dei residenti (8).

 

5-bis. Nelle more dell'istituzione dell'Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, si applicano direttamente nei confronti dei comuni sede dei Centri di accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua con riferimento all'anno precedente (9)] (10).

(8) Comma sostituito dall'art. 7, comma 5, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Ai comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 e dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio la consistenza demografica.».

(9) Comma aggiunto dall'art. 26, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.

(10) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

 

Art. 11

 

Azione civile contro la discriminazione.

 

 

[1. Ogni Comune organizza presso i suoi uffici un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il servizio è aperto alla collaborazione delle associazioni del volontariato sociale] (11).

(11) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

 

Art. 12

 

Centri di accoglienza già in funzione.

 

 

[1. I centri di accoglienza attualmente in funzione in collaborazione con le prefetture e/o i comuni possono continuare la propria attività adottando metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio dei rispetto delle persone e di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

 

2. Le strutture e l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alle norme regolamentari di cui all'articolo 10] (12).

(12) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 2, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

 

Art. 13

 

Abrogazioni.

 

 

1. La L.R. n. 29/1990 è abrogata, con eccezione dell'articolo 15.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione