Legge
abrogata dalla l.r. 32/2009, art. 24, c. 1
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia, in attuazione dei
princìpi indicati nello Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in
armonia con la
Risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, con la normativa dell'Unione europea e con
le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati
extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini
italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne
ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica
della Regione.
2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad
assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente
nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i comuni.
Art. 2
Destinatari.
[1. Accedono ai beni e ai servizi di cui alla presente
legge gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza e gli
immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimorano
o risiedono nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di aver rispettato le
disposizioni del testo unico sull'immigrazione, contenute nel decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono considerati immigrati, ai
fini della presente legge, i soggetti previsti all'articolo 29 del D.Lgs. n.
286/1998] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 70,
comma 2, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
Art. 3
Azioni e interventi. Competenze dei
comuni.
[1. Le iniziative e le
attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della
rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle
forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e
integrata.
2. I comuni sono competenti per tutte le attività di servizio
in favore degli immigrati di cui all'articolo 2. Essi operano normalmente
avvalendosi della collaborazione delle associazioni del volontariato e di tutte
le altre formazioni sociali.
3. I comuni esercitano inoltre le competenze di cui agli
articoli 10 e 11.
4. Per la realizzazione delle attività i comuni possono
stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni, in relazione alle
materie di intervento] (2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 70,
comma 2, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
Art. 4
Programmazione e sostegno. Competenze della
Regione (3).
1. La Regione partecipa a iniziative
nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici
progetti.
2. La Regione programma e promuove, con i
piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali,
diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione
professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari,
diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all'articolo
2
l'estensione degli interventi e delle azioni previste a
favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la
tutela dei minori immigrati.
3. La Giunta regionale, sentita
la Consulta
di cui all'articolo 6, presenta un piano triennale per l'approvazione da parte
del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano contiene
gli obiettivi e le priorità d'intervento, le condizioni e le modalità per la
concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e l'ammontare delle risorse.
Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui
la Consulta
non ha espresso in tempo utile il proprio parere.
4. I comuni e gli altri enti
locali concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla
Regione i propri programmi entro il
30 maggio di ogni anno.
5. La Regione eroga finanziamenti a
sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di
bilancio.
(3)
Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.
Art. 5
Programma annuale (4).
1. La
Giunta regionale, in attuazione del piano triennale e sentita
la Consulta
di cui all'articolo 6, approva il piano annuale degli interventi.
2.
In sede di prima attuazione, la Giunta approva, anche senza il
concorso della Consulta, un piano annuale delle attività.
(4)
Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.
Art. 6
Consulta regionale dell'immigrazione
extracomunitaria (5).
1. È istituita la Consulta regionale
dell'immigrazione extracomunitaria.
2. La Consulta regionale dell'immigrazione
extracomunitaria è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato ed è composta:
a) da un
rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari,
costituita in associazione regionale e iscritta all'albo di cui all'articolo 9.
I predetti rappresentanti non possono comunque superare il cinquanta per cento
dei componenti effettivi della Consulta; è garantita la presenza di etnie
diverse fra loro;
b) dal
Presidente regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani o suo delegato;
c) dal
Presidente dell'Unione regionale delle province pugliesi (U.R.P.P.) o suo delegato;
d) da un
rappresentante per ogni Comune capoluogo scelto dal Sindaco tra gli Assessori
comunali o loro sostituti;
e) da quattro
Segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello regionale, sulla base dei criteri CNEL, o loro
delegati;
f) da quattro
rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'Organismo nazionale
di coordinamento, costituito presso il CNEL, che hanno la propria rappresentanza
in Puglia;
g) da quattro
Presidenti o Segretari regionali delle Associazioni datoriali dei diversi settori economici, designati dalle
rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale, secondo i criteri adottati dal CNEL, o loro delegati;
h) da un
rappresentante del CNEL;
i) da un
rappresentante dell'Ufficio immigrazione, senza diritto di voto;
l) dai Sindaci
dei comuni sede dei centri di accoglienza.
3. I componenti della Consulta
decadono se sono assenti ingiustificati per più di due volte di seguito; la
carica non è rinnovabile.
4. In caso di decadenza o dimissioni, i
componenti della Consulta sono sostituiti con le medesime procedure di nomina.
(5)
Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.
Art. 7
Compiti della Consulta (6).
1. Alla Consulta sono attribuiti
i seguenti compiti:
a)
promuovere fra gli immigrati, attraverso i programmi di
cui agli articoli 4 e 5, un'adeguata informazione sulle condizioni di vita e di
lavoro nella Regione;
b)
esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli
atti legislativi e amministrativi regionali, per i profili riguardanti
l'immigrazione extracomunitaria;
c)
esprimere pareri su ogni altro argomento sottopostole
dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
d)
collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla
realizzazione di iniziative concernenti le problematiche connesse
all'immigrazione;
e)
promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte
istituite dagli enti locali della Puglia, con quelle delle altre regioni, con
quelle nazionali e con i Consigli territoriali per l'immigrazione;
f)
promuovere, attraverso i programmi di cui agli articoli
4 e 5, la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli
immigrati extracomunitari;
g)
proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del
Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale,
previdenziale e assistenziale, da realizzare anche d'intesa
con gli Stati
dai quali gli immigrati provengono;
h)
sottoporre al Consiglio regionale una relazione
triennale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati e un rapporto annuale sullo stato delle iniziative.
(6)
Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.
Art. 8
Funzionamento della Consulta (7).
1. I componenti della Consulta
per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura, con decreto
del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute
dai soggetti di cui all'articolo 6. Le designazioni del componente effettivo e
del supplente devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta con indicazione dei membri effettivi e
supplenti, che sono nominati contestualmente.
2. Qualora nel termine di cui al
comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, la Consulta è costituita sulla base di
quelle ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei componenti di cui
all'articolo 6, lettera a) e fatte comunque salve le successive eventuali
integrazioni.
3. La Consulta elegge a maggioranza, nel
proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno individuato fra i membri di cui
all'articolo 6, lettera a), con funzioni vicarie.
4. Le funzioni di Segretario
della Consulta sono svolte da un dipendente regionale dell'ufficio competente
all'uopo incaricato dalla Giunta regionale.
5. Ogni qualvolta lo ritiene
utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza
diritto di voto, altri rappresentanti di amministrazioni locali, di enti,
associazioni, centri di accoglienza e qualsivoglia interessato ai problemi
migratori.
6. La Consulta si riunisce almeno quattro
volte all'anno.
7. Le riunioni della Consulta
sono valide se a esse partecipa la maggioranza dei membri in carica in prima
convocazione, con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.
8. La Consulta, entro sessanta giorni
dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di
funzionamento. Il regolamento può prevedere anche l'istituzione e il
funzionamento di un Comitato esecutivo della Consulta.
9. La partecipazione ai lavori
della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese
di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge
regionale.
(7)
Vedi, anche, la
Delib.G.R. 30 novembre 2005, n. 1752.
Art. 9
Albo delle Associazioni degli immigrati
extracomunitari.
1. Resta in vigore l'Albo delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari, istituito ai sensi della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 29. La tenuta dell'Albo può essere
disciplinata nel dettaglio dalla Giunta regionale con apposito regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma
1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 6,
lettera a).
Art.
10
Albo dei centri di
accoglienza.
[1. È istituito l'Albo regionale dei centri di
accoglienza.
2. La Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un
regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono
uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione.
3. I comuni interessati
autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio
territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i comuni espletano
compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.
4. L'iscrizione all'Albo regionale dei
centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai
finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 40, comma 2,
del D.Lgs. n. 286/1998.
5. Ai comuni inferiori ai
ventimila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di
duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti
dalla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli
alunni ammessi ai vari servizi e per l'articolo 15
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio il numero dei
residenti (8).
5-bis. Nelle more
dell'istituzione dell'Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni
di cui al comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rivenienti dalla
legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché dall'articolo 15
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, si applicano direttamente nei
confronti dei comuni sede dei Centri di accoglienza riconosciuti con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,
su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità
giornaliere su base annua con riferimento all'anno precedente (9)] (10).
(8)
Comma sostituito dall'art. 7,
comma 5, L.R.
7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così
formulato: «5. Ai comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di
accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua,
vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 e dall'articolo 15
della legge regionale 4 maggio 1999, n.
17,
calcolando al doppio la consistenza demografica.».
(9)
Comma aggiunto dall'art. 26,
L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
(10)
Articolo abrogato dall'art. 70,
comma 2, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
Art.
11
Azione civile contro la
discriminazione.
[1. Ogni Comune organizza presso i suoi uffici un
apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione e
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il servizio è aperto alla
collaborazione delle associazioni del volontariato sociale] (11).
(11)
Articolo abrogato dall'art. 70,
comma 2, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
Art.
12
Centri di accoglienza già in
funzione.
[1. I centri di accoglienza attualmente in funzione in
collaborazione con le prefetture e/o i comuni possono continuare la propria
attività adottando metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio
dei rispetto delle persone e di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza
vigenti.
2. Le strutture e
l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro
termini perentori alle norme regolamentari di cui all'articolo 10] (12).
(12)
Articolo abrogato dall'art. 70,
comma 2, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
Art.
13
Abrogazioni.
1. La
L.R.
n. 29/1990 è abrogata, con eccezione dell'articolo 15.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione