(1) Il presente
provvedimento è stato abrogato dall'art. 15,
L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.
(2) Ai sensi del primo
comma dell'art. 31,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17, il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per
la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla presente legge, già
prorogato al biennio 1997-1998 per effetto del primo comma dell'art. 24
della L.R.
5 giugno 1997, n. 16, viene esteso all'anno 1999, nei limiti dello
stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.
Art. 1
Finalità.
[1. Gli impianti di
irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione
Puglia ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1979, con le relative pertinenze mobili ed
immobili, nonché tutti gli altri impianti direttamente condotti a fini irrigui
dalla Regione, sono affidati in gestione, con le modalità, le procedure e le
condizioni indicate nella presente legge, ai Consorzi di bonifica competenti per
territorio ovvero, in caso di indisponibilità di quello interessato, ad altro
consorzio (3) ] . (4)
(3) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 8,
L.R.
30 dicembre 1994, n. 37.
(4) Il presente provvedimento è stato abrogato
dall'art. 15,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 3.
Art. 2
Affidamento in gestione.
[1. All'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale individua e nomina una apposita Commissione tecnica che,
entro trenta giorni, provvede all'inventario dei singoli impianti irrigui e
relativi materiali di scorta, attrezzature, pertinenze mobili ed immobili, ai
necessari accertamenti amministrativi in ordine all'intestazione catastale, agli
espropri o eventuali atti sostitutivi, alle certificazioni delle UU.SS.LL., agli
eventuali attraversamenti di strade, ferrovie ed altri immobili, alle misure di
prevenzione infortuni ed incendi, nonché a tutti gli adempimenti amministrativi
da espletare ai sensi di legge per la corretta utilizzazione di un 'opera
irrigua di uso pubblico.
2. La Commissione, inoltre,
procede all'acquisizione dei provvedimenti rilasciati per l'autorizzazione alla
trivellazione dei pozzi ed alla successiva utilizzazione delle acque sotterranee
rinvenute, nonché all'accertamento tecnico per ogni impianto, che ne attesti lo
stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità con l'individuazione degli
interventi di manutenzione straordinaria occorrenti.
3. All'entrata in vigore della
presente legge gli impianti sono consegnati ai Consorzi, in via provvisoria,
nello stato di fatto e di diritto esistenti.
4. La consegna definitiva degli
stessi impianti è effettuata dalla Regione ai Consorzi di bonifica
contestualmente alla sottoscrizione dell'inventario e degli accertamenti
amministrativi e tecnici di cui ai commi 1 e 2.
5. I rapporti tra la Regione
Puglia ed i singoli Consorzi di bonifica sono disciplinati da apposita
convenzione, approvata dalla Giunta regionale] (5).
(5) Il presente
provvedimento è stato abrogato dall'art. 15,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 3.
Art. 3
Finanziamenti e modalità di gestione.
[1. Al
fine di garantire la regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la
Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa, all'inizio di ogni esercizio
finanziario, i criteri per la ripartizione del relativo fondo di bilancio ed
attribuisce a ciascun Consorzio la parte di relativa competenza.
2. Sulla base del riparto di
cui al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie
tecnico-amministrative, da approvare con provvedimento del Dirigente
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, cui è
attribuita anche la verifica contabile. Il provvedimento di approvazione è
sottoposto all'esame della Giunta regionale per la presa d'atto (6) .
3. Le perizie devono
comprendere gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui,
per la fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature di scorta, per spese
generali e per quant'altro necessario al corretto funzionamento degli stessi.
4. La Regione riconosce ai
Consorzi, a compensazione degli oneri per il proprio personale tecnico ed
amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le
spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 15% dell'importo
delle perizie di cui al precedente comma 3.
5. I canoni sono incassati dai
Consorzi secondo le modalità in uso presso gli stessi.
6. I versamenti effettuati
dalla Regione corrispondono all'importo delle singole perizie al netto
dell'ammontare dei canoni irrigui relativi all'esercizio precedente.
7. Il Settore ragioneria è
autorizzato ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di bonifica
nelle misure sono indicate, su richiesta del Dirigente dell'I.P.A.:
a) il 50% dell'importo delle
perizie, a titolo di anticipazione;
b) l'ulteriore 40%, su istanza
del legale rappresentante del Consorzio di bonifica che certifichi l'intervenuta
spesa del 40% dell'importo della perizia;
c) il restante 10%
all'approvazione del rendiconto di spesa da parte della Giunta regionale, su
proposta del Dirigente dell'I.P.A.] (7) .
(7) Il presente
provvedimento è stato abrogato dall'art. 15,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 3.
Art. 4
Canoni di utenza irrigua.
[1. I Consorzi di bonifica determinano per
gli impianti in affidamento i canoni di utenza, tenendo conto di quelli
praticati per i propri impianti.
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale determina i
criteri di regolamentazione e di disciplina delle tariffe dei canoni
irrigui] (8) .
(giurisprudenza)
Cassazione Civile
Sez. Lav., sent. n. 3826 del 15-03-2002,
Maraglino c. Consorzio bonifica Stornana e Tara rv 553064)..
Art. 5
Personale.
[1. I Consorzi di bonifica,
per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione
idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale
regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente
alla Regione ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla Regione
nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi (9) .
2. Le esigenze di manodopera
sono soddisfatte con l'impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in
uno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi
sono comunque garantire non meno di 181 giornate lavorative nell'arco di dodici
mesi (10) (11) .
3. Eventuali ulteriori esigenze
di manodopera vengono soddisfatte mediante l'impiego di unità di personale che
in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli
impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di Collocamento
formeranno sulla base dell'anzianità di servizio e di impiego] (12) .
(10) Comma così
modificato dal secondo comma dell'art. 8,
L.R.
30 dicembre 1994, n. 37.
(11) Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 7,
comma 3, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
(12) Il presente
provvedimento è stato abrogato dall'art. 15,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 3.
Art. 6
Vigilanza.
[1. La Regione esercita la
vigilanza sulla gestione degli impianti irrigui affidati ai Consorzi di
bonifica, attraverso gli Uffici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
competenti per territorio] (13) .
Art. 7
Norma transitoria.
[1. Per il 1994 le perizie
di spesa di cui all'art. 3 vengono presentate dai Consorzi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge] (14) .
Art. 8
Disposizioni finanziarie.
[1. A partire dal bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1994, il capitolo di bilancio 0131050
è così modificato «Trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la
gestione degli impianti irrigui regionali».
2. Il trasferimento di fondi ai
Consoni di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali cessa con
l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.
3. Il Piano Operativo
plurifondo 1994/1999, relativamente al triennio 1994/1996, deve contenere una
misura per l'ammodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di
razionalizzare l'utilizzo delle acque sotterranee.
4. Agli oneri derivanti dalla
presente legge, valutati in via presuntiva in lire 11 miliardi per il 1994 e 8
miliardi annui per il biennio 1995/1996, si farà fronte con le risorse
finanziarie dello Stato rivenienti dal riparto dei fondi di cui alla legge 8
novembre 1986, n. 752 e nei limiti degli stanziamenti previsti con le relative
leggi di bilancio.
5. Fino alla data di entrata in
vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la Giunta
regionale ripartisce ed eroga ai Consorzi di bonifica interessati, in via di
anticipazione e nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, i fondi
disponibili sul cap. 0131050 (15) ] (16) .
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (17) .
(16) (17) Il presente
provvedimento è stato abrogato dall'art. 15,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 3.