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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
15
Data
18/04/1994
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disposizioni per l' affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di Bonifica.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 20 aprile 1994, n. 65, Ediz. Straord. Ai sensi del primo comma dell'art. 31, L.R. 4 maggio 1999, n. 17, il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla presente legge, già prorogato al biennio 1997-1998 per effetto del primo comma dell'art. 24 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16, viene esteso all'anno 1999, nei limiti dello stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.
Allegati
Nessun allegato

 



 

(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

(2) Ai sensi del primo comma dell'art. 31, L.R. 4 maggio 1999, n. 17, il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla presente legge, già prorogato al biennio 1997-1998 per effetto del primo comma dell'art. 24 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16, viene esteso all'anno 1999, nei limiti dello stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.

 

Art. 1

 Finalità.

[1. Gli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1979, con le relative pertinenze mobili ed immobili, nonché tutti gli altri impianti direttamente condotti a fini irrigui dalla Regione, sono affidati in gestione, con le modalità, le procedure e le condizioni indicate nella presente legge, ai Consorzi di bonifica competenti per territorio ovvero, in caso di indisponibilità di quello interessato, ad altro consorzio (3) ] . (4)

(3)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 8, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

 

Art. 2

 Affidamento in gestione.

[1. All'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e nomina una apposita Commissione tecnica che, entro trenta giorni, provvede all'inventario dei singoli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, attrezzature, pertinenze mobili ed immobili, ai necessari accertamenti amministrativi in ordine all'intestazione catastale, agli espropri o eventuali atti sostitutivi, alle certificazioni delle UU.SS.LL., agli eventuali attraversamenti di strade, ferrovie ed altri immobili, alle misure di prevenzione infortuni ed incendi, nonché a tutti gli adempimenti amministrativi da espletare ai sensi di legge per la corretta utilizzazione di un 'opera irrigua di uso pubblico.

2. La Commissione, inoltre, procede all'acquisizione dei provvedimenti rilasciati per l'autorizzazione alla trivellazione dei pozzi ed alla successiva utilizzazione delle acque sotterranee rinvenute, nonché all'accertamento tecnico per ogni impianto, che ne attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità con l'individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti.

3. All'entrata in vigore della presente legge gli impianti sono consegnati ai Consorzi, in via provvisoria, nello stato di fatto e di diritto esistenti.

4. La consegna definitiva degli stessi impianti è effettuata dalla Regione ai Consorzi di bonifica contestualmente alla sottoscrizione dell'inventario e degli accertamenti amministrativi e tecnici di cui ai commi 1 e 2.

5. I rapporti tra la Regione Puglia ed i singoli Consorzi di bonifica sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale] (5).

 

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

 

Art. 3

Finanziamenti e modalità di gestione.

[1. Al fine di garantire la regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa, all'inizio di ogni esercizio finanziario, i criteri per la ripartizione del relativo fondo di bilancio ed attribuisce a ciascun Consorzio la parte di relativa competenza.

2. Sulla base del riparto di cui al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie tecnico-amministrative, da approvare con provvedimento del Dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, cui è attribuita anche la verifica contabile. Il provvedimento di approvazione è sottoposto all'esame della Giunta regionale per la presa d'atto (6) .

3. Le perizie devono comprendere gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui, per la fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature di scorta, per spese generali e per quant'altro necessario al corretto funzionamento degli stessi.

4. La Regione riconosce ai Consorzi, a compensazione degli oneri per il proprio personale tecnico ed amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 15% dell'importo delle perizie di cui al precedente comma 3.

5. I canoni sono incassati dai Consorzi secondo le modalità in uso presso gli stessi.

6. I versamenti effettuati dalla Regione corrispondono all'importo delle singole perizie al netto dell'ammontare dei canoni irrigui relativi all'esercizio precedente.

7. Il Settore ragioneria è autorizzato ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di bonifica nelle misure sono indicate, su richiesta del Dirigente dell'I.P.A.:

a) il 50% dell'importo delle perizie, a titolo di anticipazione;

b) l'ulteriore 40%, su istanza del legale rappresentante del Consorzio di bonifica che certifichi l'intervenuta spesa del 40% dell'importo della perizia;

c) il restante 10% all'approvazione del rendiconto di spesa da parte della Giunta regionale, su proposta del Dirigente dell'I.P.A.] (7) .

(6)  Vedi, anche, il primo comma dell'art. 26, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

 

Art. 4

Canoni di utenza irrigua.

[1. I Consorzi di bonifica determinano per gli impianti in affidamento i canoni di utenza, tenendo conto di quelli praticati per i propri impianti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale determina i criteri di regolamentazione e di disciplina delle tariffe dei canoni irrigui] (8) .

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

 

 

(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. Lav., sent. n. 3826 del 15-03-2002, Maraglino c. Consorzio bonifica Stornana e Tara rv 553064)..


Art. 5

 Personale.

[1. I Consorzi di bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del D.P.R. 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi (9) .

2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l'impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in uno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi sono comunque garantire non meno di 181 giornate lavorative nell'arco di dodici mesi (10) (11) .

3. Eventuali ulteriori esigenze di manodopera vengono soddisfatte mediante l'impiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di Collocamento formeranno sulla base dell'anzianità di servizio e di impiego] (12) .

(9)  Vedi, anche, l'art. 12, L.R. 5 settembre 1994, n. 32.

(10)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 8, L.R. 30 dicembre 1994, n. 37.

(11)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

 

 

Art. 6

Vigilanza.

[1. La Regione esercita la vigilanza sulla gestione degli impianti irrigui affidati ai Consorzi di bonifica, attraverso gli Uffici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio] (13) .

(13) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

 

 

Art. 7

Norma transitoria.

[1. Per il 1994 le perizie di spesa di cui all'art. 3 vengono presentate dai Consorzi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] (14) .

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.

 

 

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

[1. A partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, il capitolo di bilancio 0131050 è così modificato «Trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali».

2. Il trasferimento di fondi ai Consoni di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali cessa con l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.

3. Il Piano Operativo plurifondo 1994/1999, relativamente al triennio 1994/1996, deve contenere una misura per l'ammodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle acque sotterranee.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in via presuntiva in lire 11 miliardi per il 1994 e 8 miliardi annui per il biennio 1995/1996, si farà fronte con le risorse finanziarie dello Stato rivenienti dal riparto dei fondi di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 e nei limiti degli stanziamenti previsti con le relative leggi di bilancio.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la Giunta regionale ripartisce ed eroga ai Consorzi di bonifica interessati, in via di anticipazione e nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, i fondi disponibili sul cap. 0131050 (15) ] (16) .

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (17) .

(15)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

(16) (17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 3.