Art.
1
(Modifiche all’articolo 5
della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)
1. All’articolo 5
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole
“sono dichiarati”, la parola “vincitori” è sostituita dalle seguenti:
“assegnatari di sede farmaceutica”;
b)
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. Le domande degli aventi diritto devono
pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati,
secondo i criteri di cui al comma 1, dal dirigente del Servizio farmaceutico
della Regione Puglia, che propone la
relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore sanità
entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande.
Previa pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria,
si procede alle relative assegnazioni a seguito di
interpello simultaneo.”.
Art. 2
(Modifica
all’articolo 21 della l.r. 26/2006)
1. Il
comma 3 dell’articolo 21
della l.r.
26/2006 è sostituito dal seguente:
“3. E’ istituito l’Ufficio di coordinamento aziendale
delle cure primarie, che fa parte della Direzione generale dell’AUSL. L’Ufficio
ha il compito di coordinare e monitorare le attività svolte dagli Uffici per la
programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale e
assistenza pediatrica di base della Direzione del distretto. L’Ufficio è diretto
da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta indicato, di
concerto, dal Comitato permanente aziendale per la medicina generale e dal
Comitato permanente aziendale per la pediatria di libera scelta, nominato dal
Direttore generale e facente parte del Collegio di direzione. Per le modalità di
partecipazione si applicano le norme previste dagli Accordi regionali.”
Art. 3
(Articolo
aggiuntivo 41 bis alla l.r. 26/2006)
1. Dopo
l’articolo 41
della l.r.
26/2006 è
aggiunto il seguente :
“Art. 41 bis (Incremento del
numero dei posti dei corsi di laurea)
1. La Giunta regionale è autorizzata a
incrementare dell’80 per cento il numero di posti dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di radiologia
medica, per immagini e radioterapia, definendo
apposite intese con le università pugliesi.
2. Gli oneri aggiuntivi derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 1 sono previsti annualmente dalla Giunta
regionale in sede di approvazione del riparto del Fondo sanitario
regionale.”
Art. 4
(Articolo
aggiuntivo 41 ter alla l.r. 26/2006 )
1. Dopo
l’articolo 41
della l.r.
26/2006 è aggiunto il seguente :
“Art. 41 ter (Copertura dei posti del personale sanitario
)
1.
Alle procedure
concorsuali per la copertura degli ulteriori posti del personale del comparto si
applica, con le stesse modalità, quanto previsto dall’articolo 12,
comma 9, della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), così
come modificato dall’articolo 2
della legge
regionale 22 novembre 2005, n. 14 e
dall’articolo 30
della l.r.
26/2006.”.
Art. 5
(Modifica
all’articolo 33 della l.r. 26/2006)
1.
L’articolo 33
della l.r.
26/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 33
(Estensione disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 6, della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14)
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11
(Medicina dei servizi) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004), sono estese al personale che risulta laureato alla data del
30 novembre 2006 e che opera nei servizi delle tossicodipendenze o
dell’integrazione scolastica o addetto ai servizi di ricerca e analisi di
laboratorio, nonché al personale di altri profili appartenenti all’area di
comparto per la cui copertura è richiesto attualmente il possesso del diploma
universitario (laurea breve o titolo equipollente) che, alla data del 31
dicembre 2006, ha prestato la
propria attività per almeno trentasei ore settimanali e, continuativamente, per
un periodo non inferiore a diciotto mesi”.
Art. 6 (1)
(Modifica all’articolo 5 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12)
[1. Il terzo periodo del comma 2
dell’articolo 5
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo), aggiunto dall’articolo
2,
comma 1, lettera b), della l.r.
26/2006, è sostituito dal seguente: “Sugli animali randagi presenti
nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie
o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione,
individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei
maschi”. ]
(1) Articolo abrogato dalla
l.r. 2/2020 art. 32, comma 1, lett.d).
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 12 dicembre 2006
Note:
Testo riformulato
dell’articolo 5
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12
Art. 5
(Profilassi)
1. La Giunta regionale, su proposta della
Commissione di cui all’art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e
gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:
a)
adotta i provvedimenti per la
prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
b)
promuove
e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica,
corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a
definire un corretto rapporto uomo - animale;
c)
istituisce corsi di formazione professionale
e di aggiornamento per il personale addetto all’attuazione della presente legge.
2. La Regione e le USL, attraverso i
Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi
professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche,
promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della
riproduzione degli animali d’affezione. A tal fine le USL possono predisporre
interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi
delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali
randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di
strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici
di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella
orchiectomia nei maschi. Le autorità sanitarie locali possono disporre la
reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposto a preventivo
intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per
eventuali danni.
3.
Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al
precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio
sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti
convenzionati