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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1998
Numero
4
Data
20/01/1998
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 26 gennaio 1998, n. 8.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. In ottemperanza ai principi di cui all’art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ai dipendenti della Regione Puglia già immessi nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e successive modificazioni, è attribuita la qualifica funzionale immediatamente superiore.*

             * Vedi anche quanto disposto da comma 1 dell’art. 17 della l.r.9/2000

2. Quanto previsto al comma 1 è condizionato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da inoltrare alla Regione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La decorrenza del nuovo inquadramento sarà computata, a sanatoria, osservando in modo analogica quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2987/1988, esecutiva.

ARTICOLO 2

1. Ai conseguenti oneri finanziari si provvede imputando la presumibile spesa di lire 136.650.000 per differenza tabellare al Cap. 3020 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e oneri rivenienti dall'applicazione art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, legge regionale 2 marzo 1981, n. 22 e legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni. Spese per interessi legali e rivalutazione monetaria. S.O." e quella per oneri riflessi di lire 49.700.000 al Cap. 3031 "Oneri previdenziali e assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico dell'Ente".

2. Ove la presente legge venga approvata e attuata nel corrente esercizio, al preventivo impinguamento dei predetti capitoli di bilancio si provvede mediante prelevamento dal Cap. 1110010 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine".

3. Le leggi di bilancio degli anni successivi si faranno carico delle spese di cui al comma 1.