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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2000
Numero
1
Data
14/01/2000
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 14 gennaio 2000, n. 6.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2000 e sino al 30 aprile, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2000 sulla base degli stati di previsione dell’entrata e delle spese per l’anno 1999, come approvati con la legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione dell’articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2000 e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

ARTICOLO 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l’anno 2000, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell’articolo 53 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le risorse finanziarie provenienti dall’attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti possono essere impegnate, per la finalità e secondo i criteri di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 1999, all’atto della riscossione della relativa somma.

3. Comma abrogato dall’art. 36 della l.r. 15/2002.

ARTICOLO 4

1. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:  

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

2. L’autorizzazione annuale al pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è vincolata a quanto previsto dalle quote dei piani finanziari dell’Unione europea e da quelle di cui alle deliberazioni con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento nazionale o al riparto di risorse.

3. Il fondo per il cofinanzimento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l’articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell’esercizio finanziario di cui alla presente legge.

ARTICOLO 5

1. Al fine di unificare le procedure di pagamento e i connessi adempimenti fiscali, gli assegni dovuti al Presidente e ai componenti della Giunta regionale saranno pagati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, in uno con le indennità consiliari e con i rimborsi spese di cui alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, ad esclusione delle missioni, dal Settore bilancio e ragioneria del Consiglio regionale.

2. Lo stanziamento annuale previsto per il pagamento dei suddetti assegni sul capitolo di spesa 1200 va a confluire sul cap. 1020 "Spese per indennità di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale ".

ARTICOLO 6

1. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo e terzo capoverso, dell’articolo  26 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni si applicano altresì nei confronti del personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso ERSAP ed attualmente retribuito con oneri a carico del bilancio regionale.

ALLEGATI OMISSIS