TITOLO I
NORME DI BILANCIO
ARTICOLO 1
(Stato di previsione delle entrate)
1.Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per
l’anno finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire
39.331.119.491.128 in termini di competenza e in lire 53.253.904.874.142 in
termini di cassa.
2.Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento,
la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 1999.
ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)
1.Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l’anno finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire
39.331.119.491.128 in termini di competenza e in lire 53.253.904.874.142 in
termini di cassa.
2.Il mutuo per l’importo di lire 403 miliardi in corso di
definizione - da contrarre, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n.
68, ai fini del completamento del ripiano del residuo disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1.203 miliardi e secondo le
specifiche modalità di cui all’articolo 15
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di sola
competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per
l’esercizio finanziario 1999.
3.Per l’utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al
comma 2, da introitare al capitolo 5129210 di entrata, si provvede secondo i
criteri di cui all’articolo 14.
ARTICOLO 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1.E’ autorizzato l’impegno delle spese della Regione per
l’esercizio finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60
e 61
della legge regionale
di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l’esercizio finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 4
(Codifica regionale)
1.La Ragioneria è autorizzata ad apportare d’ufficio ogni
necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in
connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori ed
attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma
informatico di contabilità e avuto riguardo ad eventuali mutamenti negli assetti
organizzativi regionali.
ARTICOLO 5
(Quadro generale riassuntivo)
1.E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per l’anno finanziario 1999, di cui all’allegato n. 1 alla
presente legge.
ARTICOLO 6
(Elenco spese obbligatorie)
1.Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge
regionale di contabilità quelle descritte nell’elenco allegato n. 2 alla
presente legge.
2. Rinviato
ARTICOLO 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1.Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per
l’esercizio 1999 in lire 4 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a
termini dell’articolo 36
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1.Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per
l’esercizio finanziario 1999 in lire 833 milioni 100 mila, è iscritto al cap.
1110030 ed è gestito a termini dell’articolo 37
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva di cassa)
1.Il fondo di riserva di cassa, determinato per l’esercizio
finanziario 1999 in lire 644.198.894.060, è iscritto al cap. 1110020 ed è
gestito a termini dell’articolo 41
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977.
2.La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie
deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell’articolo 41
della legge
regionale di contabilità n. 17 del 1977.
ARTICOLO 10
(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione)
Rinviato
ARTICOLO 11
(Fondo per residui passivi perenti)
1.Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai
fini amministrativi, determinato per l’esercizio finanziario 1999 in lire 12
miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell’articolo 71
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977.
ARTICOLO 12
(Variazioni di bilancio – Autorizzazione alla Giunta
regionale)
1.La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio
atto, le iscrizioni di cui all’articolo 43, comma 1, della legge
regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni negli
stati di previsione della entrata e della spesa per l’esercizio finanziario
1999.
ARTICOLO 13
(Bilancio pluriennale)
1.A norma dell’articolo 6
e seguenti della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1999 -
2001 nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE
DEBITORIA
ARTICOLO 14
(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione.
Criteri di utilizzazione)
1.Le disponibilità finanziarie provenienti dall’attivazione del
mutuo di lire 403 miliardi in corso di definizione, da stipulare a termini
dell’articolo 20 della legge n. 68 del 1993, e sulla base delle condizioni di
cui all’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1998, sono utilizzate nel
rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui al predetto articolo 15.
2.La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione
delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto
sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 1999-2000 mediante apposito
atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di
specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. La Ragioneria provvede, a
tal fine, ad attivare - per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento
dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito
capitolo di spesa all’uopo istituito (1121029), dal quale prelevare, secondo i
criteri di cui all’articolo 71,
comma 10, della legge
regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le
risorse finanziarie occorrenti per la reiscrizione, sui pertinenti capitoli di
bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la
predetta data del 31 dicembre1992.
3.Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
l’effettuazione dei pagamenti.
4.A tal fine è autorizzata l’iscrizione nel bilancio
pluriennale, al capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di ammortamento
di lire 45 miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per l’anno
2000 e di lire 40 miliardi per l’anno 2001.
5.Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come
previsto dall’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui
all’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per
mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal
Presidente della Regione.
6.Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell’articolo 36,
comma 3, della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 15
(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli
Istituti di credito)
1.L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040
dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, viene elevata a lire 233 miliardi 600 milioni al fine di
considerare il previsto consolidamento, da definire, secondo le intese
sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel
settore edilizio maturati nel corso del 1998 per un ammontare di lire 73
miliardi 500 milioni.
2.Il competente Settore edilizia residenziale provvede a
predisporre il previsto atto convenzionale aggiuntivo di consolidamento nei
limiti, nei tempi e alle condizioni contenuti nella convenzione principale e in
conformità con le modalità previste dall’articolo 29
della legge
regionale 5 giugno 1997, n.16.
3.Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al
debito in edilizia in maturazione negli anni 2000 e 2001, è iscritta nel
bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma
di lire 240 miliardi per l’anno 2000 e di lire 250 miliardi per l’anno 2001.
4.Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
l’effettuazione dei pagamenti.
5.Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come
previsto dall’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all’articolo 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita
delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della
Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 6,
della medesima legge n. 549 del 1995.
6.Il vincolo di cui al comma 5 viene esteso, in caso di
insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di
cui all’articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, alle risorse
finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione
interregionale di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997.
7.Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell’articolo 36,
comma 3, della legge
di contabilità regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 16
(Ricontrattazione tassi di interesse)
1.In relazione alle operazioni di rimodulazione e
ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già
sottoscritta di cui all’articolo 15, in corso di definizione con gli Istituti di
credito interessati, in attuazione dell’articolo 17
della legge
regionale n.16 del 1997, si provvederà ad apportare con apposito
provvedimento di Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare
permanente al Bilancio, le conseguenti variazioni negli stanziamenti previsti
sugli appositi capitoli di bilancio concernenti il pagamento delle relative rate
di ammortamento.
2.Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di
rimodulazione di cui al comma 1 sono destinate all’incremento del fondo di
cofinanziamento dei programmi comunitari di cui all’articolo 32
della legge
regionale 3 agosto 1996, n.6 e successive modificazioni e integrazioni (cap
1110050), nonchè al finanziamento degli oneri per ritardati pagamenti di cui
all’articolo 17 della presente legge mediante incremento degli stanziamenti dei
capitoli 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l’esercizio
1999.
ARTICOLO 17
(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)
1.Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per
ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa
0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l’anno 1999 le somme
rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 2 miliardi
quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedimentali e
legali.
2.La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella
stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
ARTICOLO 18
(Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex
ERSAP)
1.Per le finalità di cui all’articolo 19
della legge
regionale n. 14 del 1998 si provvede ad iscrivere in bilancio, al competente
capitolo 0004942, la somma di lire 7 miliardi.
2.Per il medesimo scopo resta confermata la possibilità di
utilizzare le residue disponibilità finanziarie derivanti dai residui di
stanziamento e da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi
propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064, 111075 nonchè dalle
economie di bilancio al 31 dicembre 1998 di cui ai capitoli 0004940 e
0004942.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.