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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
16
Data
04/05/1999
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 maggio 1999, n. 47, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 



TITOLO I

NORME DI BILANCIO

ARTICOLO 1

(Stato di previsione delle entrate)

1.Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.331.119.491.128 in termini di competenza e in lire 53.253.904.874.142 in termini di cassa.

2.Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 1999.

 

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1.Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 1999, annesso alla presente legge, è approvato in lire 39.331.119.491.128 in termini di competenza e in lire 53.253.904.874.142 in termini di cassa.

2.Il mutuo per l’importo di lire 403 miliardi in corso di definizione - da contrarre, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1.203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all’articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 1999.

3.Per l’utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2, da introitare al capitolo 5129210 di entrata, si provvede secondo i criteri di cui all’articolo 14.

 

ARTICOLO 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1.E’ autorizzato l’impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2.E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1999, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.

 

ARTICOLO 4

(Codifica regionale)

1.La Ragioneria è autorizzata ad apportare d’ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori ed attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità e avuto riguardo ad eventuali mutamenti negli assetti organizzativi regionali.

 

ARTICOLO 5

(Quadro generale riassuntivo)

1.E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1999, di cui all’allegato n. 1 alla presente legge.

 

ARTICOLO 6

(Elenco spese obbligatorie)

1.Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell’elenco allegato n. 2 alla presente legge.

2. Rinviato

 

ARTICOLO 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1.Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l’esercizio 1999 in lire 4 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell’articolo 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1.Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l’esercizio finanziario 1999 in lire 833 milioni 100 mila, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell’articolo 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ARTICOLO 9

(Fondo di riserva di cassa)

1.Il fondo di riserva di cassa, determinato per l’esercizio finanziario 1999 in lire 644.198.894.060, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell’articolo 41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

2.La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale di contabilità n. 17 del 1977.

 

ARTICOLO 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

Rinviato

 

ARTICOLO 11

(Fondo per residui passivi perenti)

1.Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l’esercizio finanziario 1999 in lire 12 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell’articolo 71 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

ARTICOLO 12

(Variazioni di bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale)

1.La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni di cui all’articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 1999.

 

ARTICOLO 13

(Bilancio pluriennale)

1.A norma dell’articolo 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1999 - 2001 nel testo allegato alla presente legge.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

 

ARTICOLO 14

(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione. Criteri di utilizzazione)

1.Le disponibilità finanziarie provenienti dall’attivazione del mutuo di lire 403 miliardi in corso di definizione, da stipulare a termini dell’articolo 20 della legge n. 68 del 1993, e sulla base delle condizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1998, sono utilizzate nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui al predetto articolo 15.

2.La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 1999-2000 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. La Ragioneria provvede, a tal fine, ad attivare - per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito capitolo di spesa all’uopo istituito (1121029), dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all’articolo 71, comma 10, della legge regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la reiscrizione, sui pertinenti capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31 dicembre1992.

3.Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4.A tal fine è autorizzata l’iscrizione nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di ammortamento di lire 45 miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per l’anno 2000 e di lire 40 miliardi per l’anno 2001.

5.Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dall’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione.

6.Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell’articolo 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ARTICOLO 15

(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli Istituti di credito)

1.L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 233 miliardi 600 milioni al fine di considerare il previsto consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1998 per un ammontare di lire 73 miliardi 500 milioni.

2.Il competente Settore edilizia residenziale provvede a predisporre il previsto atto convenzionale aggiuntivo di consolidamento nei limiti, nei tempi e alle condizioni contenuti nella convenzione principale e in conformità con le modalità previste dall’articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1997, n.16.

3.Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 2000 e 2001, è iscritta nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 240 miliardi per l’anno 2000 e di lire 250 miliardi per l’anno 2001.

4.Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

5.Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all’articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 6, della medesima legge n. 549 del 1995.

6.Il vincolo di cui al comma 5 viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

7.Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell’articolo 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ARTICOLO 16

(Ricontrattazione tassi di interesse)

1.In relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui all’articolo 15, in corso di definizione con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale n.16 del 1997, si provvederà ad apportare con apposito provvedimento di Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare permanente al Bilancio, le conseguenti variazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.

2.Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al comma 1 sono destinate all’incremento del fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui all’articolo 32 della legge regionale 3 agosto 1996, n.6 e successive modificazioni e integrazioni (cap 1110050), nonchè al finanziamento degli oneri per ritardati pagamenti di cui all’articolo 17 della presente legge mediante incremento degli stanziamenti dei capitoli 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l’esercizio 1999.

 

ARTICOLO 17

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1.Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l’anno 1999 le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 2 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedimentali e legali.

2.La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

ARTICOLO 18

(Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex ERSAP)

1.Per le finalità di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1998 si provvede ad iscrivere in bilancio, al competente capitolo 0004942, la somma di lire 7 miliardi.

2.Per il medesimo scopo resta confermata la possibilità di utilizzare le residue disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento e da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064, 111075 nonchè dalle economie di bilancio al 31 dicembre 1998 di cui ai capitoli 0004940 e 0004942.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.